Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
In tema di falso nummario, si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.
Commentario • 1
- 1. Banconota fotocopiata, ma consegnata al buio: c'è reato (Cass. 15122/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2010, n. 37019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37019 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/06/2010
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1363
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1579/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\A MA, nato il *19 luglio 1979 a Ragusa*;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 27 giugno 2007 n. 1802;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Giovanni D'ANGELO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 7 febbraio 2006 n. il Tribunale di Ragusa dichiarava OI MA colpevole dei reati previsti dall'art. 81 cpv. c.p. e art. 455 c.p. - così qualificato il fatto contestato al capo e) dell'imputazione, commesso in *Ragusa*, in data anteriore e prossima al *20 dicembre 2000*, acquistando o ricevendo al fine di metterle in circolazione un numero imprecisato di banconote contraffate da L. 10.000 e da L. 100.000 per un valore complessivo superiore a L. 350.000, spendendone per un importo non determinato - e lo condannava alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e L. 600.000 di multa. Lo assolveva b) dal reato previsto dagli artt. 110 e 624 c.p. e art.625 c.p., nn. 2 e 7, commesso in *Ragusa* nella notte fra il *27 e il
28 aprile 2000*, per essersi impossessato in concorso con IG RE di n. 2 computer, n. 1 lettore di CD ROM, n. 1 proiettore per diapositive, n. 2 stampanti, n. 2 casse acustiche, n. 1 calcolatrice, n. 1 cavalletto e n. 1 macchina per caffè, sottraendoli al direttore dell'Accademia delle Belle Arti Mediterranea, per non aver commesso il fatto. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione 1) perché i criteri attraverso i quali il primo Giudice aveva individuato l'appellante come interlocutore delle conversazioni poste a fondamento della sua responsabilità penale erano incerti e, come tale, era risultata incerta l'individuazione dello stesso;
2) ai sensi dell'art. 49 c.p., trattandosi di reato impossibile stante la grossolanità della contraffazione delle banconote. In subordine, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessivo aumento della pena per la ritenuta continuazione e, inoltre, che il primo Giudice erroneamente non avesse ritenuto il reato come commesso in continuazione con i fatti per i quali l'imputato era stato già condannato con sentenza del G.u.p. di Catania del 6 maggio 2002.
Con sentenza del 27 giugno 2007 n. 1802 la Corte d'appello di Catania, in parziale accoglimento dell'impugnazione, riduceva la pena inflitta all'OI\ - ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania 6 maggio 2002, divenuta irrevocabile in data 20 maggio 2003 - a dieci mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. mancanza e manifesta illogicità dell'impugnazione (art. 606 c.p.p., lett. e); 1) perché la Corte di merito ha ritenuto certa l'identificazione dell'imputato alla stregua dei rigorosi criteri applicati dalla Polizia Giudiziaria, cui ha fatto riferimento il teste \G AS in occasione della sua deposizione in dibattimento, senza però specificare quali siano stati tali criteri, che non erano stati invece considerati rigorosi dal Tribunale, il quale ha nutrito forti dubbi al riguardo, tanto da esprimersi in termini di verosimile certezza;
2) perché nell'atto di appello si era rilevata l'assenza di spostamenti della polizia in occasione delle intercettazioni, sì da poter individuare i partecipanti alle conversazioni, così come si era rilevato che il soggetto ritenuto essere l'OI\, il cui nome di battesimo è \MA, veniva invece indicato con il diminuitivo di \Ale\; 3) infine, perché è infondato e inconducente l'assunto che le conversazioni sarebbero le medesime di quelle in cui sarebbe emerso il coinvolgimento dell'OI\ in un vasto traffico di stupefacenti per cui lo stesso risultava già condannato con sentenza definitiva, giacché, seppur facenti parte della medesima operazione, le intercettazioni dell'odierno procedimento non afferiscono a stupefacenti, ma ad altri reati, ed appare perciò arbitrario il ragionamento per analogia seguito dalla Corte, secondo cui se l'OI\ era interlocutore nelle conversazioni in cui si trattava di stupefacenti, necessariamente doveva esserlo anche in quelle in cui si trattava di banconote;
2. erronea applicazione degli artt. 49 e 453 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perché la Corte di merito ha escluso la grossolanità del falso in base all'avvenuta spendita delle banconote false, malgrado che non risulti provato che le banconote del processo di *Ragusa* siano le medesime di quelle spese a *Caltanissetta*, potendo le seconde essere state falsificate bene rispetto alle prime.
L'impugnazione è infondata.
1. La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado sul punto dell'identificazione dell'imputato, riportandosi alla motivazione del Tribunale, il quale aveva appreso dalle dichiarazioni rese dall'uff. di P.G. \G AS all'udienza del 28 ottobre 2005 che i criteri di individuazione dei soggetti intercettati erano consistiti a volte nell'individuazione fisica, a mezzo di idonei appostamenti, di coloro che si trovavano all'interno delle autovetture oggetto di intercettazione ambientale;
altre volte, nell'esame delle registrazioni delle conversazioni intercettate. Con indicazione, in entrambi i casi, dei nomi dei partecipanti alle varie discussioni. Era stato così accertato che IO SI era chiamato AL - e, quindi \Ale\, secondo il vezzo comune di troncare i nomi dopo la prima o le prime due sillabe - in quanto si trattava di personaggio ben noto alle Forze dell'ordine, coinvolto più volte in episodi di furto di computers commessi nelle scuole insieme con RE RT, con lui in rapporto di amicizia e di frequentazione. Rapporto che era emerso in una conversazione intercettata in altro processo il *19 ottobre 2000*, intervenuta fra loro e utilizzata come riscontro perché nel contesto di essa i due venivano indicati con nome e cognome.
È questo il criterio seguito dalla Polizia Giudiziaria, tramite il quale il Tribunale ha ritenuto l'OI\ identificato con sufficiente - e non con verosimile - certezza, senza esprimere alcun dubbio al riguardo. Criterio che ha una sua logica precisa e che trova rispondenza nel contesto degli elementi acquisiti nell'inchiesta relativa ai reati per cui si procede e, in particolare, a quello per cui è stata pronunciata condanna del ricorrente.
Individuato il criterio di identificazione seguito dalla P.G. e stabilito che l'appellativo \Ale\ rivolto all'OI\ corrisponde al nome AL con cui abitualmente è conosciuto, l'obiezione del ricorrente di chiamarsi \MA e non \Ale\ appare priva di consistenza, così come quella relativa alla mancata esecuzione di osservazioni dirette dell'attività di spaccio delle banconote false da parte della stessa Polizia in seguito alle intercettazioni, la cui assenza non incide sugli apporti delle prove disponibili.
2. La colpevolezza dell'OI\ per il reato contestato al capo e) dell'imputazione è stata ritenuta sulla base di conversazioni registrate nell'abitacolo dell'autovettura in disponibilità di RE RT - quella del *18 dicembre* e soprattutto quella del *20 dicembre 2000* - dalle quali emerge la descrizione di una condotta di ricezione e di spendita di banconote false da parte dell'OI\, il quale si confronta con l'interlocutore, TU e cioè RE RT, sul numero delle banconote in suo possesso e di quelle già spese e sulla difficoltà della spendita, tentata presso un numero notevole di piccoli esercenti, fra i quali, in particolare, un benzinaio di nome RA (risulta dal testo intercettato che i due si erano recati presso il benzinaio, senza tuttavia riuscire nell'intento di fargli accettare una banconota perché quello ne aveva scoperto la falsità). L'oggetto delle conversazioni intercettate coincide con quello di altre, svoltesi fra lo stesso IG\ ed altri soggetti, con i quali egli parla del medesimo argomento e in termini analoghi, descrivendo l'attività di spendita del denaro falso presso vari esercenti, scelti spesso fra i benzinai. La motivazione appare adeguata e coerente, immune dal vizio dedotto col primo motivo di ricorso.
3. Quanto alla censura mossa nel terzo punto del primo motivo ricorso, nella sentenza impugnata si fa presente come sia stata la stessa difesa a richiamare alcune conversazioni intercettate poste a fondamento di un provvedimento del Tribunale del riesame di Caltanissetta, emesso nei confronti dello stesso OI\, raggiunto nel *gennaio del 2003* da misura cautelare carceraria per fatti di droga coevi a quelli del presente processo, dai quali emergeva che banconote false erano state spese dall'indagato e da altro correo per pagare tale GI, venditore ambulante, in cambio di forniture di stupefacenti.
Il dato considerato rilevante, comune ai due processi, è la spendita di monete false da parte dell'OI\ per pagare la droga fornitagli.
Nel procedimento interpretativo-ricostruttivo i due processi sono rimasti distinti e nessuna indebita comparazione analogica è stata posta in essere fra gli autori delle intercettazioni, sicché la censura mossa dal ricorrente non può considerarsi fondata. Vi è stata, in realtà, l'utilizzazione, del tutto lecita, nel presente processo delle intercettazioni eseguite nel processo per i coevi reati in materia di stupefacenti, prodotte dall'imputato, per de-durne il dato di fatto, probatoriamente rilevante perché avente valore di riscontro, che anche nel processo parallelo l'OI\, autonomamente identificato in entrambi i processi, ha speso monete false.
Il primo motivo di ricorso è perciò, complessivamente, infondato.
4. Il secondo motivo del ricorso è del pari infondato. Per giurisprudenza costante in tema di falso nummario, si ha inidoneità detrazione e quindi reato impossibile previsto dall'art.49 c.p., comma 2 allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, essendo così evidente da escludere la possibilità e non soltanto la probabilità dell'inganno (Cass., Sez. 5, 9 marzo 1999 n. 4254, rie. Moggia R ed altri;
Sez. 5, 15 dicembre 1993 n. 1278 Bonzi;
Sez. 5, 7 febbraio 1992 n. 3672, ric. Bossa;
Sez. 5, 8 luglio 1988 n. 10835, ric. Davani;
Sez. 1,1 marzo 1983 n. 4687, ric. Siragusa;
Sez. 5, 9 novembre 1982 n. 342, ric. Vaglio;
Sez. 5, 2 aprile 1981 n. 5751, ric. Gregari;
Sez. 5, 23 marzo 1981 n. 5737, ric. Castiglioni;
Sez. 5,12 giugno 1979 n. 9391, ric. Senatore;
Sez. 5, 10 marzo 1971 n. 425, ric. Apa). Ora, dalle conversazioni intercettate risulta con ogni evidenza che la falsità delle banconote poteva essere avvertita dai destinatari, ma che non per questo il falso poteva ritenersi talmente grossolano da rendere inidonea l'azione e impossibile il reato, non essendo sufficiente al riguardo la mera difficoltà dello spaccio.
Nella specie è lo stesso OI\ nella conversazione indicata del *20 dicembre 2000* a rivelare di essere riuscito a spacciare banconote in suo possesso, così come peraltro risulta dal processo a suo carico per cessione di stupefacenti, nella conversazione in cui si dice da lui spacciata una banconota da L. 10.000 al predetto venditore ambulante GI, nonché dalla conversazione registrata del *18 dicembre 2000* fra RE RT c. LE IA, in cui una banconota da L. 10.000 risulta spacciata a un benzinaio.
Sul punto, perciò, la decisione impugnata, che ha escluso la grossolanità del falso, appare giuridicamente corretta e logicamente motivata, per cui la violazione di legge ed il vizio di motivazione dedotti si rivelano insussistenti.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2010