Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2005, n. 41476
CASS
Sentenza 25 ottobre 2005

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La parte civile ha sempre diritto di ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i capi delle sentenze che la condannano al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato. (Nell'enunciare il principio, le Sezioni unite hanno rilevato che per la parte civile, a differenza di quanto avviene per il querelante con gli artt. 542 e 427, comma quarto, cod. proc. pen., non esiste una norma che le attribuisca altrimenti il potere di impugnare le disposizioni della sentenza che la condannino al pagamento delle spese anticipate dallo Stato).

In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M..

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    RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …

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    RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2005, n. 41476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41476
Data del deposito : 25 ottobre 2005

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