Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 2
La parte civile ha sempre diritto di ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i capi delle sentenze che la condannano al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato. (Nell'enunciare il principio, le Sezioni unite hanno rilevato che per la parte civile, a differenza di quanto avviene per il querelante con gli artt. 542 e 427, comma quarto, cod. proc. pen., non esiste una norma che le attribuisca altrimenti il potere di impugnare le disposizioni della sentenza che la condannino al pagamento delle spese anticipate dallo Stato).
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M..
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I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2005, n. 41476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41476 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
4147 6/0 5
Sentenza n. 20 Camera di consiglio del 25.10.2005
Registro Generale n. 31959/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Signori Dott. Nicola MARVULLI Presidente
Consigliere Dott. Francesco MORELLI
Dott. Giorgio LATTANZI Consigliere
Consigliere Dott. Pierantonio SIRENA
Consigliere Dott. Pierluigi ONORATO (est.)
Consigliere Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO
Consigliere Dott. Giovanni CANZIO
Consigliere Dott. Mario ROTELLA
Consigliere Dott. Arturo CORTESE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA оп sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore Generale presso la corte d'appello di Reggio Calabria,
2) parte civile INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nel processo penale
contro
SI IA IS, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 27.5.2004 dalla corte d'appello di Reggio Calabria.
Visto il provvedimento denunciato e i ricorsi,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi ONORATO,
Letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Elisabetta CESQUI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del
Procuratore Generale e inammissibili i primi due motivi di ricorso della parte civile, nonché rigettarsi il terzo motivo di ricorso della parte civile,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 2.2.1998 il pretore di Reggio Calabria assolveva perché il fatto non sussiste, ex art. 530 comma 2 c.p.p., IA IA IS dal reato di truffa in danno dell'I.N.P.S., contestatole per avere simulato con VI MA, titolare di azienda agricola - successivamente deceduto un rapporto di lavoro agricolo, inducendo in errore l'istituto previdenziale e determinandolo a corrisponderle una indennità di disoccupazione agricola da maggio a dicembre 1989 e da giugno a settembre 1990.
2 - Il pubblico ministero e la parte civile I.N.P.S. proponevano appello e la corte distrettuale di Reggio Calabria, con sentenza del 27.5.2004, confermava integralmente la pronuncia di primo grado, condannando altresì la parte civile al pagamento delle spese processuali del grado di appello.
Osservava la corte che le deposizioni dei due testi di accusa non potevano considerarsi decisive, giacché i medesimi, dipendenti del VI, avevano sì riferito di non aver mai
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visto la IA lavorare nel fondo del VI, ma avevano anche precisato di non poter escludere che la medesima si trovasse al lavoro in una parte dell'esteso fondo agricolo diversa da quella dove lavoravano essi stessi. Inoltre le deposizioni di altri testi escussi avvaloravano la tesi difensiva. от L'accusa era quindi fondata su elementi logici non irrilevanti, ma inidonei ad assurgere alla dignità di prove dotate di tranquillante certezza.
-3 Contro tale decisione hanno proposto ricorso il Procuratore Generale di Reggio Calabria e l'I.N.P.S.
-3.1 Procuratore Generale denuncia con un solo motivo violazione dell'art. 192 comma 2
c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata.
Lamenta che la corte territoriale ha completamente trascurato la valutazione di numerosi indizi precisi, gravi e concordanti: in particolare la circostanza che la IA era proprietaria di un proprio fondo agricolo di oltre quaranta ettari, per la coltivazione del quale assumeva mano d'opera bracciantile e colonica;
il fatto che era compartecipe all'impresa familiare nella gestione della farmacia del marito, con un reddito mensile di circa dieci milioni di lire;
l'ulteriore significativa circostanza che il rapporto di lavoro bracciantile de quo era durato il numero di giornate minimo per conseguire il requisito contributivo. 3
3.2 Dal canto suo il difensore della parte civile, regolarmente munito di procura speciale, deduce:
-mancanza di motivazione risultante dal provvedimento impugnato, laddove la corte si 3.2.1
è limitata alla esposizione acritica e parziaria delle risultanze testimoniali, senza prendere in considerazione i numerosi e gravi elementi indiziari che pure aveva menzionato nella parte narrativa;
3.2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 125, comma 3, c.p.p.), laddove la corte di merito ha omesso di prendere in considerazione le precise doglianze formulate nell'atto di appello;
-3.2.3 nullità del capo concernente la condanna alle spese processuali per violazione dell'art. 592, comma 1, c.p.p., giacché questa norma consente la condanna della parte civile per le spese del processo di impugnazione soltanto nel caso che l'impugnazione stessa sia stata proposta dalla sola parte civile, e non come nel caso presente anche dal pubblico
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ministero. Aggiunge che la censura è ammissibile, se non altro per il carattere abnorme della statuizione;
e in via gradata eccepisce la illegittimità costituzionale della predetta norma, laddove non prevede la facoltà della parte civile di impugnare la propria condanna alle spese.
Il processo è stato assegnato alla settima sezione di questa corte ai sensi dell'art. 610, 4
comma 1, c.p.p. sul presupposto della inammissibilità dei ricorsi.
Con memoria ritualmente depositata il difensore dell'I.N.P.S. ha confutato la inammissibilità del suo ricorso, chiedendo la rimessione degli atti al Presidente della corte.
La settima sezione, con ordinanza del 10.5.2005, dopo avere rilevato che, per quanto concerne la colpevolezza dell'imputata, i ricorsi devono ritenersi inammissibili in quanto i giudici del merito hanno negato la sussistenza di elementi idonei a suffragare l'accusa di simulazione del rapporto di lavoro con motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicità, e che, comunque, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi posti a sostegno della decisione, essendone l'apprezzamento riservato al giudice di merito, ha affrontato la questione relativa alla pretesa abnormità del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese del procedimento.
Sul punto il collegio ha ritenuto irrilevante e comunque assorbita dall'impugnazione della decisione di assoluzione la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente in relazione alla disposizione di cui all' art. 592 c.p.p., laddove non prevede in capo alla parte civile la facoltà di impugnare la propria condanna alle spese, per l'irragionevole disparità di trattamento con la posizione dell'imputato tutelata dall' art. 607 comma 2 c.p.p.. ±
Inoltre, ha ritenuto non condivisibile l'assunto della parte civile ricorrente che, invocando un precedente di questa Corte (Sez. IV, n. 14406 del 16.4.2002, imp. La Torre e altri), ha eccepito la nullità del capo della sentenza con la quale era stata condannata al pagamento delle spese processuali benché l'impugnazione fosse stata proposta anche dal PM. Tuttavia, trattandosi di una questione di diritto rilevante e suscettibile di dar luogo a contrasto giurisprudenziale, il collegio, ai sensi dell'art. 618 c.p.p. ha rimesso il ricorso alle sezioni unite.
5 - Il processo è stato fissato per l'udienza del 25.10.2005.
Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e inammissibili i primi due motivi di ricorso della parte civile, nonché di rigettarsi il terzo motivo di ricorso della parte civile.
Motivi della decisione
6 - Va anzitutto ricordato che il sistema del processo penale non prevede la possibilità che il ricorso sia in parte definito dalla sezione semplice e in parte dalle sezioni unite, così come è invece previsto nel diverso sistema processualcivilistico, in cui è possibile distinguere motivi di ricorso di competenza delle sezioni semplici e motivi di ricorso di competenza delle sezioni unite (art. 142 disp. att. c.p.c.).
Per questa ragione, nonché per la natura sostanzialmente amministrativa e non giurisdizionale dell'ordinanza con cui la sezione semplice rimette il ricorso alle sezioni unite, a queste ultime compete la decisione dell'intero ricorso e non solo del motivo attinente alla questione che ha suscitato il contrasto giurisprudenziale. (Per l'affermazione secondo cui le sezioni unite non possono decidere limitatamente ad alcuni motivi di ricorso, riservando gli altri alla sezione semplice, v. Cass. Sez. Un. Pen. n. 17 del 21.9.2000, Primavera, rv. 216660).
Ne deriva che la valutazione di inammissibilità contenuta nella suddetta ordinanza di rimessione per i motivi attinenti alla violazione dell'art. 192 c.p.p. (n. 3.1), alla mancanza di motivazione (n. 3.2.1) e alla violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. (n. 3.2.2) non ha effetto preclusivo e non espropria la competenza di questo collegio. Altrettanto deve dirsi per la valutazione espressa sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 592 c.p.p.. 5
7 - Tanto premesso, devono anzitutto essere esaminate le censure formulate sia dal pubblico ministero, sia dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., in ordine alla responsabilità penale dell'imputata (nn. 3.1, 3.2.1 e 3.2.2).
Si tratta di censure tutte manifestamente infondate, giacché la corte di merito ha confermato l'assoluzione della IA ex art. 530, comma 2, c.p.p. con una motivazione adeguata, scevra da vizi logici o giuridici, correttamente centrata sulla considerazione che gli indizi logici della simulazione del rapporto bracciantile de quo erano controbilanciati dalle deposizioni testimoniali, alcune delle quali erano pienamente liberatorie per l'imputata ed altre solo relativamente potevano definirsi accusatorie.
Conclusivamente, il compendio probatorio risultava contraddittorio, in quanto non arrivava a dimostrare con sufficiente certezza che il rapporto di lavoro era simulato, e imponeva pertanto l'assoluzione della imputata ex art. 530, comma 2, c.p.p..
Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Sez.Un. n.6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, rv. 203428). fr Non può quindi ravvisarsi nella sentenza impugnata né una errata applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. né una mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p..
A maggior ragione non può ravvisarsi una violazione dell'art. 125, comma 2, c.p.p. perché la sentenza impugnata ha motivatamente valutato le censure degli appellanti, confutandone le prospettazioni probatorie. Ma al riguardo si deve anzitutto osservare che, nella innovativa disciplina dell'art. 606 c.p.p., la mancanza di motivazione non può essere dedotta in cassazione come inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità (Sez. Un. n.
5 del 24.4.1991, Bruno, rv.186998).
- Deve quindi esaminarsi l'ultima doglianza della parte civile (n. 3.2.3), che ha causato la rimessione del ricorso a queste sezioni unite.
A questo proposito, il primo e più delicato problema è quello dell'ammissibilità del motivo di ricorso, ovverosia della facoltà della parte civile di impugnare la sentenza nella parte in cui la condanna al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato. 6
Il problema resta immutato pure nel caso com'è quello di specie - in cui la parte civile impugna la sentenza anche nella parte in cui assolve l'imputato. E' infatti evidente che il potere della parte civile di impugnare il giudizio di assoluzione ai sensi dell'art. 576 c.p.p. non la legittima, di per sé, anche a impugnare la sua condanna alle spese processuali, sicché, in mancanza di uno specifico fondamento giuridico, il motivo formulato al riguardo sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione.
Sul tema, poco visitato dalla dottrina, un chiaro Autore ritiene sottinteso nell'art. 576, comma
1, c.p.p. (e risultante dal caso simmetrico, relativo al querelante, previsto nel comma 2 dello stesso articolo) che la parte civile può impugnare anche le condanne alle spese e danni da lite temeraria.
Al riguardo, occorre invero osservare che dal combinato disposto degli artt. 576, comma 2,
542 e 427, commi 1 e 3, c.p.p. risulta la seguente disciplina: a) quando si tratta di reato perseguibile a querela, nel caso in cui il giudice di primo grado emetta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso, il querelante in quanto tale è condannato al pagamento delle spese anticipate dallo Stato;
b) nello stesso caso, il querelante è condannato alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato che ne abbia fatto domanda (anche a favore del responsabile civile citato o intervenuto, solo se il querelante si è costituito parte civile); b) contro il capo della sentenza assolutoria che decide in tal modo sulla sua responsabilità per le spese processuali e per i danni, il querelante può proporre impugnazione. Im La disciplina si spiega razionalmente perché, nei reati perseguibili a querela, è solo il querelante in quanto tale a dare causa al processo penale, sicché è giusto (se è ravvisabile una
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colpa a suo carico) che gli vengano accollate le spese sopportate dallo Stato nei casi in cui l'esercizio della giurisdizione si rivela inutile;
così come è giusto (sempre se ricorra una sua colpa, più o meno grave) che egli debba rimborsare all'imputato le spese processuali e i danni da questi sopportati per fronteggiare le conseguenze della querela.
La disciplina prevista per la parte civile è analoga, ma non identica.
Secondo l'art. 541, comma 2, c.p.p., che attiene alla decisione di primo grado, con la sentenza che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, se ne è fatta richiesta, il giudice condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile esercitata nel processo penale;
se la parte è incorsa in colpa grave, il giudice la condanna altresì al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile. 7
In tal caso, sempre secondo i criteri della causalità e della soccombenza, la parte civile deve rifondere le spese e i danni cagionati alle controparti private con l'infondato esercizio dell'azione civile nella sede penale;
non deve invece rifondere le spese del processo anticipate dallo Stato, perché, non trattandosi di reato perseguibile a querela, essa non è responsabile dell'inutile attivazione del processo penale.
Nei gradi successivi del giudizio, invece, soccorre l'art. 592 c.p.p., secondo cui il giudice che dichiari inammissibile o rigetti l'impugnazione della parte civile deve condannarla alle spese del processo anticipate dallo Stato. In tale ipotesi, la responsabilità per le spese del processo si giustifica alla luce dei suddetti criteri, perché è la parte civile ad essere causa del processo di impugnazione (a differenza del processo di primo grado).
Per la parte civile, però, non esiste una esplicita norma positiva che assegni ad essa il potere di impugnare le disposizioni delle sentenze che la condannino a pagare le spese anticipate dallo
Stato, a differenza di quel che avviene per il querelante con il combinato disposto degli art. 542 e 427, comma 4, c.p.p..
Invero, l'art. 576, comma 1, c.p.p. legittima la parte civile a impugnare solo i capi della
✓ sentenza che riguardano l'azione civile, o alimpugnare anche la sentenza di proscioglimento penale dell'imputato, ma ai soli effetti della sua responsabilità civile;
mentre il capo della decisione che condanna alle spese del processo anticipate dallo Stato non riguarda l'azione civile, né la responsabilità civile dell'imputato, ma solo la diversa responsabilità della parte privata per le spese del processo conseguenti all'esercizio dell'azione penale.
Non si può infatti condividere quella opinione dottrinale che afferma la natura civilistica della responsabilità delle parti private e del querelante per le spese processuali, giacché queste, essendo anticipate dallo Stato, hanno carattere essenzialmente pubblicistico, ineriscono all'azione penale e non all'azione civile esercitata nel processo penale.
Del resto contro siffatta ricostruzione dommatica milita la rubrica e il testo dell'art. 541 c.p.p. dai quali risulta univocamente che le spese relative all'azione civile sono soltanto quelle sopportate dalla parte civile, poste a carico dell'imputato condannato (comma 1), e quelle sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, poste a carico della parte civile in caso di assoluzione dell'imputato (comma 2).
Per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui al primo comma dell'art. 568 c.p.p., se ne dovrebbe quindi concludere che la parte civile non può impugnare la sentenza che la condanna a pagare le spese processuali anticipate dallo Stato, con evidente lesione del suo diritto di difesa e della parità di trattamento rispetto al querelante in quanto tale. 5
8
Tuttavia, in virtù della norma di cui al secondo comma dell'art. 568 c.p.p. (che non è una deroga, ma una particolare configurazione del principio di tassatività), quella sentenza (e in particolare quel capo della sentenza che contiene la condanna della parte civile alle spese processuali) è sempre ricorribile per cassazione. In altri termini, per il diritto positivo la impugnabilità è limitata alla ricorribilità per cassazione. Il che si giustifica razionalmente con la considerazione che la condanna della parte civile a rifondere allo Stato le spese processuali non può avvenire che con una sentenza di secondo grado (impugnabile soltanto con ricorso per cassazione), essendo la responsabilità della parte civile per le spese del processo limitata ex art. 592 c.p.p. ai casi in cui la stessa ha proposto contro la sentenza di primo grado una impugnazione risoltasi con pronuncia di rigetto o di inammissibilità.
Se si considera altresì come già accennato - che la responsabilità del querelante per le spese anticipate dallo Stato sussiste, nelle ipotesi previste, sin dal primo grado del processo, si deve concludere che il sistema, nonostante l'apparenza contraria, finisce per ritrovare una sua obiettiva razionalità e legittimità costituzionale, giacché la (sola) ricorribilità in cassazione della condanna alle spese processuali per la parte civile assicura a questa parte la completa soddisfazione del suo diritto di difesa e la sostanziale parità di trattamento rispetto alla posizione riservata al querelante.
In conclusione, si deve affermare il principio che la parte civile, a norma dell'art. 568, comma
2, c.p.p., ha sempre il diritto di ricorrere per cassazione contro i capi delle sentenze che la condannano ex art. 592 c.p.p. al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato. in Per conseguenza, per sostenere tale ricorribilità, non è necessario invocare come fa la parte civile nel presente processo una presunta abnormità del provvedimento o in subordine la illegittimità costituzionale della predetta norma processuale.
9 - Così affermata la ammissibilità del motivo di ricorso 3.2.3 se ne deve però dichiarare la infondatezza giuridica.
Invero, il tenore letterale della norma di cui all'art. 592, comma 1, c.p.p. non lascia dubbi circa la responsabilità per le spese processuali della parte civile che abbia proposto una impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile, senza possibilità di distinguere il caso in cui l'impugnazione della parte civile sia o no accompagnata anche dalla impugnazione del pubblico ministero.
La intepretazione contraria è sostenuta solo da Cass. Sez. IV n. 14406 del 16.4.2002, ud.
13.3.2002, La Torre ed altri, rv. 221841, che, giudicando un ricorso contro una sentenza di corte d'assise d'appello che aveva condannato le parti civili al pagamento delle spese relative 9
al giudizio di appello alle quali avevano dato causa, ha affermato il seguente principio: "nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto del pubblico ministero quanto della parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi far gravare alla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte". Si argomenta in sostanza che la parte privata soccombente non può essere gravata di spese processuali che sono state causate anche dall'impugnazione della parte pubblica.
Una tesi siffatta sembra fondarsi sul principio di causalità, il quale nella dottrina processualcivilistica viene generalmente configurato come la ragione sostanziale che giustifica ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. la condanna alle spese giudiziali e che si traduce poi sul piano formale nel principio di soccombenza.
Tale principio di causalità è assunto però in un'accezione scorretta, che ne esclude impropiamente la operatività ogni volta che le spese del processo siano imputabili a una pluralità di parti, private o pubbliche.
Si deve infatti osservare che nel codice di procedura penale vige al contrario un principio generale di responsabilità che pone le spese del processo a carico di tutte le parti private soccombenti.
Così, lo stesso art. 592, comma 2, c.p.p. stabilisce la responsabilità solidale per le spese processuali anche a carico dei coimputati che hanno partecipato attivamente al giudizio in conseguenza dell'effetto estensivo della impugnazione, quando questa sia stata rigettata o dichiarata inammissibile. Ciò significa che il legislatore pone a carico solidale dell'imputato le spese del giudizio di impugnazione, anche quando questi non promuove il giudizio, ma si limita a partecipare ad esso in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione. Si può dire a rigore che in tal caso l'imputato è responsabile delle spese processuali non perché ha dato causa al giudizio, ma perché è stato causa (o concausa) delle spese del giudizio.
Sulla stessa linea, correttamente questa Corte ha già ritenuto che anche gli appellanti in via incidentale sono soggetti al pagamento delle spese del processo quando la impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata (Sez. IV. sent. n. 111828 del 28.12.1993, p.c. in proc.
Arsighini, rv. 196609).
Parimenti nell'ordinamento del processo civile si rinviene un principio generale di responsabilità solidale per le spese processuali, che sono poste a carico di tutti i soccombenti che hanno un interesse comune nel giudizio (art. 97, primo comma, ultimo periodo, c.p.c.), 10
inteso questo non solo come indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche come convergenza di interessi processuali, desumibile anche dalla identità delle questioni sollevate e dibattute (ex plurimis Cass. Sez. Un. Civ., n. 1436 del 12.2.1987, rv. 450963; Cass. Civ. Sez. II n. 5825 del 24.6.1996, rv. 498277; Cass. Civ. Sez. II n. 6761 del
31.3.2005, rv. 581469).
In tutte queste ipotesi la responsabilità per le spese processuali si giustifica col principio della soccombenza, in base al quale esse sono poste a carico delle parti che hanno subito l'esito sfavorevole del giudizio. Si può giustificare anche col principio di causalità, inteso però nel senso che le spese processuali gravano su tutte le parti soccombenti che le hanno cagionate partecipando al processo, anche se del processo non sono state promotrici.
Un siffatto sistema, tendenzialmente unitario, si atteggia però in modo particolare nel processo penale, perché in questo, per comprensibili ragioni, la parte pubblica (il pubblico ministero) è per principio esonerato dalla responsabilità per le spese.
Questa particolarità spiega perché l'art. 592 c.p.p. prevede la condanna alle spese processuali del giudizio di impugnazione solo della parte privata, e non invece della parte pubblica, soccombente.
La suddetta ratio unitaria che ispira il sistema della responsabilità solidale di più parti
Cou soccombenti spiega invece perché la parte civile deve essere condannata alle spese del giudizio di impugnazione anche quando, per comune interesse processuale, ha condiviso col pubblico ministero l'iniziativa della impugnazione e la conseguente soccombenza.
In conclusione, sia per ragioni testuali sia per ragioni sistematiche, è necessario affermare il seguente principio:
"l'obbligo del giudice di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo nel caso di mancato accoglimento della impugnazione proposta dalla stessa parte civile contro la sentenza di assoluzione dell'imputato, sussiste anche quando analoga impugnazione sia proposta dal pubblico ministero".
-10 Per le suesposte considerazioni il ricorso del Procuratore Generale, essendo fondato su motivi tutti manifestamente infondati, va dichiarato inammissibile.
Il ricorso della parte civile, invece, va respinto, giacchè solo due dei motivi dedotti a sostegno possono dirsi manifestamente infondati. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della stessa parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. 11
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione dichiara manifestamente infondato il ricorso del Procuratore
Generale e rigetta il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2005
Il presidente
Il consigliere estensore (Nicola Marvulli)
(Pierluigi Onorato)
Puminzio Il cancelliere
SEZONI UNITE PENAL
Depositato in Cancelleria
n 16 NOV. 2005
IL
Оние CORTE
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