Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
A seguito della nuova formulazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., recata dall'art. 2 L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purchè la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (fattispecie relativa a delitto di falso nummario).
Commentari • 6
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2005, n. 43342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43342 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/10/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2073
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 19429/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO NT, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata il 18/02/2004 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 25/11/2002 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato il BO alla pena di un anno di reclusione e di centotre euro di multa per il reato di cui all'art. 455 c.p., commesso il 18/03/1998.
Ha proposto ricorso l'imputato, lamentando, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla riconduzione del fatto contestato alla fattispecie di cui all'art. 455 c.p., anziché a quella di cui all'art. 457 c.p.. A fronte dello scarso valore delle banconote, la sola circostanza che esse recassero numeri di serie consecutivi non poteva costituire, ad avviso del ricorrente, argomento sufficiente per ritenere provata la consapevolezza della falsità al momento dell'acquisto di tali banconote.
Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, negata perché ritenuta incompatibile con la natura di reato contro la fede pubblica del fatto contestato, quando la modifica recata dalla L. n. 19 del 1990 consentirebbe invece di riconoscerne la sussistenza indipendentemente dal bene in astratto oggetto di tutela. DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dalla sentenza impugnata emerge che le banconote avevano numeri di serie non progressivi, come afferma il ricorrente, ma eguali. Tale circostanza, puntualmente illustrata assieme alla considerazione che l'imputato non ha mai indicato le concrete modalità attraverso le quali era venuto in possesso delle banconote, rende ampiamente giustificato il convincimento espresso dai giudici di merito sulla assoluta inverosimiglianza della prospettazione difensiva dell'acquisto in buona fede.
Fondato è invece il secondo motivo.
Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito della modifica recata dalla L. 7 febbraio 1990 n. 19, art. 62, comma 1, n. 4, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro, e cioè per acquisire, quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso (cfr. Sez. 5^, n. 14713, 7 giugno 1990, Palmieri, relativa a fattispecie eguale all'attuale, citata dal ricorrente;
nonché: Sez. 6^, 20 maggio 1997, Maniscale;
Sez. 3^, n. 1206 del 3 luglio 1992, Vivarelli;
Sez. 1^, n. 36299 del 12 settembre 2001, Giambo). L'espressione "evento dannoso o pericoloso", dovendo ritenersi riferita alla nozione di evento in senso giuridico, è difatti idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia, e in astratto (in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) e in concreto (con contestata), di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Sicché l'attenuante risulta inapplicabile soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili (quelli che la dottrina più genericamente definisce "contrassegnati da maggiore disvalore sociale").
Non può dunque seguirsi l'opinione che la circostanza attenuante in esame è riconoscibile solo a condizione che l'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità concerna comunque "un fatto-reato offensivo del patrimonio" (Cass. sez. 6, n. 7830 del 30 marzo 1999, Chanovi). Formulata in tali termini essa si basa infatti su di una lettura che riduce, in malam partem, l'area dell'evento dannoso o pericoloso considerabile senza che di tale limitazione vi sia traccia nel dato testuale;
ed è altresì in contrasto con l'evidente ratio e con la struttura della novità introdotta dalla L. n. 19 del 1990, art. 2, poiché finisce con il limitarne l'applicazione ai delitti contro, o che comunque offendono (perché plurioffensivi), il patrimonio: riportando così la nuova previsione alla sfera di operatività della preesistente.
Erroneamente quindi la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, affermando solamente che essa non sarebbe applicabile ai reati contro la fede pubblica. Mentre avrebbe dovuto considerare se il numero e il "valore" delle banconote trovate in possesso dell'imputato erano indicativi o meno della possibilità di trame un profitto particolarmente modesto e se altrettanto modesto poteva valutarsi il pericolo che tali banconote erano idonee a generare per l'erario e per la fede pubblica.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al punto relativo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nel punto relativo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2005