Sentenza 22 giugno 2015
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, numero 4, cod. pen. purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie relativa alla spendita di una banconota del valore di 50 euro).
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- 1. stupefacenti e lucro di speciale tenuitàAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 ottobre 2022
- 2. Attenuante della speciale tenuità anche per spaccio lieve (Cass., 24990/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2021
La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
Leggi di più… - 3. Fatto di lieve entità in materia di stupefacenti e attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.: le sezioni unite risolvono il contrasto sulla loro compatibilitàMarika Zanerolli · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2021
Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2015, n. 36790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36790 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2015 |
Testo completo
367 9 0/ 1 5 Ле REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2226/2015 ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS Dott. - Consigliere - N. 54601/2014 Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - Dott. STEFANO PALLA - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER NO N. IL 28/01/1993 avverso la sentenza n. 1461/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 12/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Men's fraticall Ялив che ha concluso pеглатмиев ме то the mene elleltenuene d iell and: 62, u. con i'n vis и н. с.р. віде Но не че что м 吊 Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12/06/2014 la Corte d'appello di Bologna ha confermato l'affermazione di responsabilità di NO LE in relazione al reato di cui all'art. 455 cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta all'imputato.
2. Nell'interesse di quest'ultimo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto contestato, rilevando che la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale l'imputato era consapevole della falsità della banconota che aveva speso presso un distributore di carburanti, era manifestamente illogica, in quanto il LE non poteva aver agito con la convinzione di non essere riconosciuto, essendo cliente abituale del distributore: ed, infatti, dalla deposizione della teste PR ND, che si trovava con il LE in auto, era emerso: a) che, nel momento in cui la banconota era stata consegnata, dopo l'erogazione del carburante, a OR OS, il fratello di quest'ultima, che il giorno precedente aveva rifiutato di ricevere dal LE una banconota che gli era parsa contraffatta, si trovava nei pressi della pompa di benzina;
b) che il LE era solito recarsi presso tale distributore per fare rifornimento.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto inapplicabile l'indicata circostanza attenuante ai delitti di falso.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la sentenza impugnata negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per un verso valorizzando l'assenza di un comportamento collaborativo dell'imputato, in realtà da intendersi come mera espressione delle sue scelte difensive, e, per altro verso, trascurando di considerare le argomentazioni concernenti la non particolare gravità del fatto, l'evidenza della falsificazione, la particolare tenuità del danno arrecato e la condotta contemporanea e susseguente all'illecito, caratterizzata dall'assenza di fuga, violenza o negazione assoluta del fatto. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, dal momento che, per un verso, indica una serie di circostanze fattuali, quali la presenza del OS nei pressi della pompa di benzina e l'essere il LE cliente abituale della stazione di servizio, senza riportare neppure per esteso le dichiarazioni della ND, il cui contenuto la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e soprattutto senza investire di censure la ritenuta valutazione di inattendibilità della donna, fondata dai giudici di merito sull'esistenza di interessi convergenti con quelli dell'imputato, in ragione del rapporto di convivenza con quest'ultimo. Ma soprattutto il ricorrente trascura di considerare due elementi di assoluto rilievo sul piano logico, puntualmente sottolineati dalla sentenza impugnata: da un lato, il fatto, assolutamente inverosimile, che due banconote false, aventi lo stesso numero di serie, fossero in possesso di distinte persone che si trovavano sulla stessa autovettura (ed, infatti, quando il veicolo era stato fermato dai carabinieri, pochi minuti dopo la sosta presso il distributore e la spendita della banconota contraffatta, un terzo passeggero, Francesco Fabbri, era stato trovato in possesso di altra banconota da cinquanta euro, contraddistinta dallo stesso numero di serie della prima), e, dall'altro, il fatto che il giorno precedente persone a bordo dello stesso veicolo avevano tentato di spendere una banconota da cinquanta euro, usando la stessa tecnica, ossia chiedendo un rifornimento per dieci euro, senza riuscirvi perché il OS, ritenendo falsa la banconota, ne aveva chiesto un'altra.
2. Il secondo motivo è fondato. Al riguardo, ritiene il Collegio che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sia applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica, purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente), sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 9248 del 14/10/2014 dep. - 03/03/2015, Seck, Rv. 262962; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545). Secondo tale ricostruzione, l'espressione "evento dannoso o pericoloso", da riferirsi alla nozione di evento in senso giuridico, è idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia, tanto in astratto (in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) che in concreto (come contestata), di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Ne discende che l'attenuante risulta inapplicabile soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili. Al riguardo, si osserva che il contrario orientamento è stato espresso da Sez. 5, n. 23812 del 15/05/2013, Artoni, Rv. 255522, che richiama i precedenti dei quali si dirà infra, al pari di Sez. 5, n. 49674 del 21/10/2009, Khaddy, Rv. 245824, la quale, peraltro, ha anche aggiunto che, nel caso esaminato, anche il valore delle banconote delle quali si trattava avrebbe reso anche insussistenti in concreto i presupposti per il riconoscimento della circostanza. 2 Le decisioni più risalenti (Sez. 5, n. 3251 del 20/12/1985, Sciarra, Rv. 172531; Sez. 5, n. 7276 del 18/05/1984, Foti, Rv. 165591) sono tutte antecedenti alla modifica dell'art. 62, n. 4, realizzata con la 1. n. 19 del 1990, che ha ampliato la portata applicativa della norma, inizialmente concernente i soli delitti contro il patrimonio e che, comunque, offendono il patrimonio. Ne discende che, con riferimento al presente procedimento, avente ad oggetto la spendita di una banconota da 50 euro, la sentenza va annullata per avere escluso l'operatività dell'invocata circostanza attenuante in ragione della astratta oggettività giuridica del reato contestato.
3. Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale, nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta al giudice di merito e insindacabile in cassazione, ove sorretta da motivazione esente da vizi logico giuridici, ha escluso le invocate circostanze attenuanti generiche, - valorizzando, in primo luogo, attraverso il richiamo alla recidiva contestata, la non incensuratezza dell'imputato, gravato da precedenti per rapina e lesioni. Tale conclusione, peraltro non oggetto di alcuna critica da parte del ricorrente, appare razionale tenuto conto che il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. è correlato alla presenza di indici positivi di personalità dell'imputato, con la conseguenza che l'esistenza di precedenti ben può incidere sul giudizio, anche quando il giudice di merito, sulla base di una valutazione complessiva in ordine al fatto reato e alla personalità dell'imputato, non colga nel nuovo illecito profili sintomatici di uno spessore criminologico di tale rilievo da giustificare l'aumento di pena, a norma dell'art. 99 cod. pen. Il riferimento all'assenza di condotte collaborative dell'imputato vale, nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, solo ad escludere, di fronte all'elemento della non incensuratezza, l'esistenza di positivi elementi di valutazione e non a fondare su tale profilo il diniego del beneficio invocato. In realtà, posto che la ragion d'essere dell'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 38383 3 del 10/07/2009, Squillace e altro, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). E appunto il giudice d'appello ha inteso escludere che un elemento positivo, idoneo ad elidere la rilevanza dei precedenti, potesse essere colto nella sussistenza di un comportamento collaborativo. In tale contesto, i profili evidenziati dal ricorrente e sopra ricordati sono pertanto razionalmente stati ritenuti recessivi.
4. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4., cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 22/06/2015 Il Componente estensore Il Presidente дер Посто тоа го Giuseppe DeSuseppe Marzo Alfredo Maria Lombardi sees DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 10 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Calmela Lanzuise by jum