Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/1999, n. 4254
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

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In tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento ne' alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, ne' alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate. (Fattispecie in cui la falsità di un BPT era stata definita "grossolana" dal perito nominato dal giudice del dibattimento).

In tema di acquisizione e valutazione della prova tramite lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, dall'imputato o da soggetto, imputato in procedimento connesso, anche la disciplina transitoria dettata dall'art 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267 deve uniformarsi al nuovo regime delle contestazioni, scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 26 ottobre 1998. Invero la predetta sentenza ha dichiarato la parziale incostituzionalità, tra l'altro, degli articoli 513 e 210 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono l'eventuale recupero, tramite contestazione, delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti prima del dibattimento; pertanto il diritto di difesa resterebbe leso per quegli imputati i cui processi risultino regolati dalla disciplina transitoria, dal momento che, in applicazione della stessa e di fronte al reiterato rifiuto di rispondere dei chiamanti in correità o in reità, le dichiarazioni da costoro rese in fase di indagini preliminari, potrebbero ritenersi riscontrate, senza obbligo o possibilità di contestazione, da altri elementi non consistenti in dichiarazioni di soggetti dei quali sia stata data lettura ai sensi del dettato dell'art. 513 cod. proc. pen., nel testo vigente prima della novella del 1997. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado che aveva confermato la condanna di un soggetto chiamato in correità da un coimputato nel corso delle indagini preliminari, benché quest'ultimo poi, durante il dibattimento,si fosse avvalso della facoltà di non rispondere. La corte di merito, applicando la normativa transitoria, aveva individuato i riscontri nella accertata, reciproca conoscenza tra i protagonisti della vicenda, nella individuazione del ricorrente tramite una annotazione di servizio della polizia giudiziaria ed in altre emergenze istruttorie). (Vedi Corte cost. sent. n. 361 del 1998).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/1999, n. 4254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4254
    Data del deposito : 9 marzo 1999

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