Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 2
In tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento ne' alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, ne' alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate. (Fattispecie in cui la falsità di un BPT era stata definita "grossolana" dal perito nominato dal giudice del dibattimento).
In tema di acquisizione e valutazione della prova tramite lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, dall'imputato o da soggetto, imputato in procedimento connesso, anche la disciplina transitoria dettata dall'art 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267 deve uniformarsi al nuovo regime delle contestazioni, scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 26 ottobre 1998. Invero la predetta sentenza ha dichiarato la parziale incostituzionalità, tra l'altro, degli articoli 513 e 210 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono l'eventuale recupero, tramite contestazione, delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti prima del dibattimento; pertanto il diritto di difesa resterebbe leso per quegli imputati i cui processi risultino regolati dalla disciplina transitoria, dal momento che, in applicazione della stessa e di fronte al reiterato rifiuto di rispondere dei chiamanti in correità o in reità, le dichiarazioni da costoro rese in fase di indagini preliminari, potrebbero ritenersi riscontrate, senza obbligo o possibilità di contestazione, da altri elementi non consistenti in dichiarazioni di soggetti dei quali sia stata data lettura ai sensi del dettato dell'art. 513 cod. proc. pen., nel testo vigente prima della novella del 1997. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado che aveva confermato la condanna di un soggetto chiamato in correità da un coimputato nel corso delle indagini preliminari, benché quest'ultimo poi, durante il dibattimento,si fosse avvalso della facoltà di non rispondere. La corte di merito, applicando la normativa transitoria, aveva individuato i riscontri nella accertata, reciproca conoscenza tra i protagonisti della vicenda, nella individuazione del ricorrente tramite una annotazione di servizio della polizia giudiziaria ed in altre emergenze istruttorie). (Vedi Corte cost. sent. n. 361 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/1999, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 9/3/1999
1. Dott. R.L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " G. Ferrua " N. 492
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " M. Rotella " N. 23028/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
GI BE, n. Milano 12.8.34
IM NI, n. Napoli 25.6.57
D'NO EP, n. Grazzanise 8.7.48
FI EL, n. S. Martino Valle Caudina 7.4.42
Avverso la sentenza 25.2.98 corte app. Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. A. Albano che ha concluso per l'ann.to c.r. per D'NO e FI Rigetto per GI e IM
Uditi i difensori avv. Caroleo, Cipollone, Cacciola, Salemi Motivi della decisione
GI BE, D'NO EP, IM NI, FI EL erano condannati dal tribunale di Venezia alle pene di giustizia per il delitto di cui agli art. 453 e 458 cp;
i primi due per la detenzione e rispettivamente la consegna di n. 43 BPT-dell'importo di L. 100.000.000 ciascuno-, gli altri per la detenzione e rispettivamente la consegna di un CCT dell'importo di L. 10.000.000, titoli contraffatti.
I buoni poliennali del tesoro erano stati rinvenuti nell'armadietto della stanza dell'ospedale Fatebenefratelli di Venezia, ove il GI era ricoverato, alla presenza di EN IO, che asseriva di averli ricevuti dal D'NO e che veniva poi giudicato separatamente con rito alternativo.
Il certificato di credito era trovato qualche giorno dopo nell'abitacolo dell'auto del IM, che affermava averlo ricevuto dal cognato FI, quale "campione" da consegnare al EN. Sul gravame degli imputati e in via incidentale del p.g., che si doleva della concessione delle generiche e dell'entità della pena inflitta al OG, la corte d'appello elevava la sanzione nei confronti di questi.
Per GI e D'NO la corte riteneva riscontrata la chiamata di correo del EN, ad onta della ritrattazione operata al dibattimento.
Per il IM erano considerate determinanti la confessione e la scoperta del titolo nella sua auto.
Quanto al FI, la corte stessa riteneva che la chiamata in correità operata dal IM (nel corso delle indagini preliminari), che si era poi avvalso della facoltà di non rispondere, fosse riscontrata ai sensi dell'art. 6, 5^ c.l.7.8.97, n. 267, della reciproca conoscenza dei protagonisti della vicenda, nonché dalla individuazione di esso FI mediante un'annotazione di servizio della p.g. in ordine ad una degenza ospedaliera di quegli e dalla indicazione da parte del EN come "guardaspalle" del D'NO, in occasione d'una contestazione con tale SI, consegnatario in territorio elvetico di altra fornitura di titoli falsi. Ricorrono gli imputati personalmente o a mezzo dei rispettivi difensori.
- Il GI deduce l'inutilizzabilità della originaria chiamata di correo del EN, effettuata in sede di p.g., in assenza del difensore e non recuperabile per la mancanza di esplicita conferma dinanzi al p.m.; chiamata, del resto, non riscontrata debitamente. Decisiva, invece, è la smentita in dibattimento del EN, che ha asserito che il GI nulla sapeva della fornitura dei titoli falsi da parte del D'NO.
Lamenta vizio di motivazione circa il dolo e la lesività del falso, qualificato "grossolano" dal perito, nonché in ordine al diniego del difetto di imputabilità per cronica intossicazione da alcool ed alla determinazione sanzionatoria.
- Il D'NO deduce personalmente ed a mezzo del difensore il vizio motivazionale, poiché l'affermazione di colpevolezza è basata non già su concreti elementi probatori, bensì su un alibi fallito e su una chiamata di correo (quella del EN) poi ritrattata. - Per IM si lamenta la mancanza della prova della falsità del titolo, giammai acquisito agli atti.
La relazione pervenuta dalla Banca d'Italia, poi, riguarderebbe di certo un altro titolo, non quello in questione, poiché reca la data 17.1.94, quando il CCT era custodito ancora presso la Questura di Venezia.
- il FI deduce personalmente:
a) la violazione dell'art. 514 cpp, poiché è stata allegata al fascicolo d'ufficio un'annotazione di servizio della p.g., la cui acquisizione non è dato rinvenire negli atti processuali. In ogni caso, anche ammesso chele parti vi abbiano consentito, ciò è stato fatto al solo fine di valutare la presenza di esso imputato in una clinica, non già a quello di individuarlo per altri aspetti della vicenda, com'è avvenuto;
b) violazione dell'art. 513 cpp, poiché le dichiarazioni del IM vanno confortate, ai sensi dell'art. 6, 5^ c.l.n. 297/97, da elementi probatori di ben altro spessore che quello della reciproca conoscenza dei personaggi della vicenda.
c) Il ricorrente lamenta infine il vizio di motivazione in ordine alla sua identificazione come "guardaspalle" del D'NO unitamente al IM, nel contrasto col SI ed al diniego delle generiche. Sono pervenuti motivi nuovi da parte della difesa del FI, coi quali, premessa la sussistenza delle condizioni necessarie (rituale proposizione dei detti motivi;
deduzione, coi motivi originari, della questione relativa alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dai coimputati;
incidenza sulla decisione impugnata della lettura non più consentita delle dichiarazioni predibattimentali) si insiste per l'annullamento con rinvio al giudice di merito, affinché si pervenga all'acquisizione delle dichiarazioni del IM secondo il regime risultante dalla sentenza n. 361/98 della Corte Costituzionale, ossia ai sensi dell'art. 500, commi 2 bis e 4 cpp. Chè se poi si ritenesse che la decisione citata non investe la norma transitoria di cui all'art. 6, 5^ c.l.n. 267/97, sarebbe giocoforza propendere per l'illegittimità costituzionale della stessa, per il suo contrasto con gli art. 3,24, I^c., 101, 2^c., 111, I^c. e 112 Cost.Ciò perché anche nel vigore della disciplina delle "contestazioni" sussisterebbe di fatto disparità di trattamento in riferimento a coloro che possono fruire dell'assetto dell'art. 513 cpp, così come risulta dalla sentenza n. 361/98 Corte Cost.le, "soprattutto in funzione di una diversa valutazione probatoria delle due mancate dichiarazioni e della conseguente produzione delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza di contraddittorio"" Il ricorso del GI è infondato.
Le dichiarazioni accusatorie del EN sono utilizzabili, siccome confermate alla presenza del difensore nel corso dell'interrogatorio reso nel luglio '93 al p.m..
La ritrattazione del EN non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilita' intrinseca del chiamante stesso, atteso che il giudice di merito, con discrezionale apprezzamento tradotto in una motivazione esente da censura, ha chiarito le ragioni che l'hanno indotto a ritenere non veritiera tale ritrattazione, con l'indicazione degli elementi di prova che avvalorano la chiamata originaria.
È noto, d'altro canto, che una ritrattazione inattendibile può assurgere a nuovo elemento di prova a conferma dell'accusa primariamente formulata(cass., sez.I, 20.5.91, n. 5536, Capece). La mancanza di ogni spiegazione circa il possesso dei titoli, che sono nella materiale detenzione degli istituti di credito e non dei privati, l'assai elevato importo degli stessi, hanno correttamente indotto i giudici di merito a ritenere la consapevolezza della falsità da parte del ricorrente.
Nè può ravvisarsi nella specie il reato impossibile, per il fatto che il perito ha definito "grossolana" la contraffazione. È Palese, infatti, che la nozione di grossolanità del falso ex art. 49 cp non si sovrappone a quella ritenuta da un esperto del settore. La punibilità è esclusa solo quando il falso sia riconoscibile "ictu oculi" o "prima facie" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, non potendosi far riferimento, come diverso parametro, ne' alle particolari cognizioni ed alla competenza di soggetti qualificati, ne' alla straordinaria diligenza di certe persone (cass. sez.V, 8.6.81, n. 5737, Castiglioni). Quanto alla capacità di intendere o volere, la corte territoriale, con un giudizio insindacabile in questa sede, ha affermato non essere provate ne' la cronica intossicazione da alcool, ne' quelle alterazioni patologiche che rilevano ai fini dell'esclusione dell'imputabilità.
Palesemente infondata, infine, è la censura inerente l'entità della pena, a fronte di una motivazione esauriente sul punto. Il ricorso va, dunque, rigettato.
- Fondato appare il ricorso del D'NO.
La posizione di costui è accomunata a quella del GI dai giudici di merito. Va, tuttavia, osservato che per il GI la chiamata di correo trova sostegno oltre che nella frequentazione dei personaggi della vicenda, nel rinvenimento dei titoli nell'armadio della stanza dell'ospedale ov'era ricoverato, poco dopo la consegna da parte del EN, presente al ritrovamento dei verbalizzanti. Per D'NO, invece, il riscontro sembra specificarsi nella reciproca conoscenza dei soggetti protagonisti e nel rinvenimento di un certificato di credito del tesoro nell'auto del IM, che chiamò in causa il FI.
Detto riscontro, pertanto, si articola in una circostanza di natura soggettiva ed in un'altra, oggettiva, che attiene propriamente ad altri coimputati.
Carente appare, quindi, la motivazione riguardante l'assetto della prova gravante il D'NO.
La chiamata in correità del EN va supportata, alla stregua del dettato dell'art. 192, 3^ c.cpp, in virtù di elementi specifici e, per quanto possibile, individualizzanti, sicché il coinvolgimento del D'NO emerga da indizi o prove valutabili congiuntamente a quella chiamata.
Anche l'elemento "frequentazione" (o conoscenza reciproca dei protagonisti) va esposto e coordinato con l'insieme della trama, non sotto un profilo esclusivamente soggettivo, ma come proiezione e corredo dei concreti accadimenti della vicenda, che si puntualizza nel duplice rinvenimento (dei BPT presso il GI e di un CCT nell'auto del IM).
Il ricorso del D'NO va, dunque accolto, con le conseguenze di legge.
- Privo di fondamento è il ricorso del IM, che deduce un travisamento che non emerge dagli atti e che non può, pertanto, rilevare alla stregua dello art. 606, lett. e) cpp.
In virtù di tale norma è inibito al giudice di legittimità, quanto alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione, una disamina degli atti di causa, anche quando sia prospettato il vizio di travisamento del fatto. Il giudice di merito ha esaurientemente chiarito che il titolo reperito nell'auto del IM è stato esaminato e riconosciuto falso dagli organi competenti della Banca d'Italia e che per un disguido non è stato acquisito agli atti, essendo stato distrutto dalla Banca stessa, che deve far fronte ad un'enorme mole di richieste analoghe delle varie autorità giudiziarie, dopo il predetto accertamento.
Il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.
- Tra le varie doglianze formulate dal FI, va esaminata con priorità quella contenuta nei motivi nuovi.
Al riguardo sarebbe inappagante ritenere che la pronuncia n. 361/98 Corte Cost.le non attinge l'art. 6 l.n. 267/97 (c.d. regime transitorio dell'art. 513 cpp) e che manifestamente infondata sia la questione di legittimità costituzionale, sul rilievo che è compito discrezionale del legislatore disciplinare in maniera differenziata situazioni obiettivamente diversificate dallo stesso decorso del tempo (v.cass.sez. I, 19.3.90, n. 302, Ferrara;
sez. I, 2.8.90, n. 11003, natali). Ed infatti la citata sentenza n. 361/98 è tutta ispirata al principio del recupero e dell'utilizzabilità previa contestazione delle dichiarazioni accusatorie del soggetto processuale (imputato in procedimento connesso o per reato collegato, nonché, a seguito della sentenza stessa, imputato nel medesimo procedimento) che si sia poi rifiutato di rispondere e si sia sottratto al contraddittorio. Deve applicarsi tale disciplina al caso di specie, come chiede il ricorrente, anche se la pronuncia di illegittimità n. 361/98 non riguarda l'art. 6 l. n. 267/97, che nel caso in esame viene in rilievo.
La Corte Cost.le, con tale decisione, ha ovviato alla singolare situazione creatasi con la novella n. 267/97, in virtù della quale l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni vien fatta dipendere dalla scelta discrezionale dell'imputato di rispondere su fatti concernenti la responsabilità altrui e della parte processualmente interessata, con l'effetto di escludere tali dichiarazioni dal patrimonio di conoscenze del giudice, impedendone la acquisizione e l'utilizzazione. Donde la violazione del principio di ragionevolezza da parte dell'art. 513 cpp, come novellato dalla l.n. 267/97, e l'intervento della Consulta, che ha consentito il recupero delle dichiarazioni eteroaccusatorie mercè il meccanismo delle contestazioni (art. 500, c. 2 bis e 4 cpp). Tale situazione non ricorre per la disciplina transitoria, che di per sè consente il recupero, grazie all'introduzione di una regola di valutazione "sui generis", intermedia fra la previgente disciplina che permetteva l'acquisizione e l'utilizzazione integrale delle dichiarazioni anzidette e la nuova regola dell'art. 513, 2^ c., riformato, che le espunge "in toto". Com'è noto, le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 cpp, che si siano avvalse della facoltà di non rispondere, hanno piena valenza probatoria, se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi, non desunti da dichiarazioni di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 cpp, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n.267/97 (art. 6, 5^ c.l.n. 267/97).
Ma se la c.d. disciplina transitoria sembra esente da mende di ragionevolezza, non altrettanto è a dire quanto al diritto di difesa, poiché questo resterebbe leso a seguito della deroga al contraddittorio, che non avrebbe luogo, come dovuto, fra il dichiarante e il destinatario delle dichiarazione di accusa. Non resta, allora, che concludere, nella prospettiva segnata dalla pronuncia n. 361/98 Corte Cost.le, e cioè che il regime delle contestazioni condiziona l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 210 cpp, anche nei processi disciplinati dall'art. 6 l.n. 267/97. Il ricorso del FI va, dunque accolto, con l'annullamento della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio provvederà alla citazione del IM e, in caso di rifiuto ulteriore di rispondere, alle contestazioni ai sensi dell'art. 500, c.2 bis e 4 cpp, e all'acquisizione delle sue dichiarazioni.
Resta assorbita ogni altra doglianza del FI. Spese come per legge.
P T M
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente a D'NO EP e FI EL, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, per nuovo esame.
Rigetta i ricorsi di GI BE e IM NI, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999