Sentenza 19 marzo 2013
Massime • 1
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica ed in virtù della formulazione di cui alla n. 19 del 1990 a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato purché la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente) che l'entità della lesione - evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima - la quale richiede, da parte del giudice, una indagine in concreto, che dia consistenza, per grado e qualità, alla lesione del bene tutelato dalla norma penale. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto l'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. omettendo l'indagine preordinata a verificare, oltre al vantaggio del venditore, la misura dell'offesa recata all'affidabilità del segno distintivo del prodotto e all'impresa titolare dello stesso).
Commentari • 3
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La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata …
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2013, n. 26807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26807 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 19/03/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 887
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 30598/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NGOM GN N. IL 31/12/1971;
avverso la sentenza n. 810/2008 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 09/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Edoardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito, per il ricorrente, l'avv. Barba Americo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Tarante, con sentenza del 9-1-2012, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Taranto, ha condannato Ngom Serigne a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. per aver detenuto accessori di abbigliamento con marchio contraffatto.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che difetta la prova della provenienza illecita della merce e che la grossolanità della contraffazione rendeva la stessa inidonea a ledere la pubblica fede, non essendo compreso, nell'oggetto della tutela, l'interesse del titolare del marchio. Deduce, in ogni caso, la riconducibilità del fatto alla più live ipotesi dell'art. 517 cod. pen., in quanto un marchio grossolano non è altro che la riproposizione di un determinato disegno, di cui vengono imitate "le fattezze". Lamenta l'eccessività della pena e la mancata concessione dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n.
4. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Si deve in proposito rilevare come la giurisprudenza di questa sezione abbia già chiarito che l'ipotesi di reato prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno in occasione del singolo acquisto (Sez. 5, 2/12/2009, n. 49565; sez. 2, 11.10.2000, Ndong, rv 217506; sez. 2, 2.10.2001, Fall, rv 220236).
Questa Corte ha anche precisato che il reato previsto dall'art. 474 c.p., è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile "ictu oculi", senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (Cassazione penale, sez. 2, 03/06/2010, n. 25073;
Cass. Pen., sez. 2, 15/11/2005, n. 518; Cass. Pen, sez. 5, 26/1/2000, n. 3336). Nel caso di specie la grossolanità di questo tipo è stata ricollegata, dal ricorrente, in maniera impropria, a fattori (quali le modalità e le condizioni della vendita, scarsa fattura della merce) scarsamente significativi ai fini che interessano, giacché non tiene conto che il prodotto con marchio contraffatto è destinato alla circolazione e quindi alla visione da parte di un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti, rispetto ai quali (la contraffazione del marchio) conserva tutta la sua potenzialità offensiva. Invece, la grossolanità del falso, per escludere il reato, richiede l'esistenza di ulteriori elementi concreti e specifici, relativi al marchio in sè e al prodotto che questo identifica (sintomatici di un tale grado di imperfezione e incompletezza da escludere, erga omnes, una imitazione ingannevole), che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare davanti al giudice del merito.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, giacché il delitto di cui all'art. 517 cod. pen. ha carattere sussidiario e ricorre solo allorché non siano ravvisabili gli estremi della contraffazione. Il reato di cui all'art. 517 cit. tende, infatti, alla tutela dell'ordine economico (e non della pubblica fede) ed è integrato dalla semplice imitazione del nome o del marchio o del segno distintivo, purché idonea a trarre in inganno;
inoltre, non richiede l'estremo della registrazione e del riconoscimento internazionale delle cose protette (ex multis, Cassazione penale, sez. 2, 27/10/2000, n. 11071). Nel caso di specie si verte chiaramente, invece, in tema di contraffazione di un marchio registrato.
3. È invece fondato il motivo di ricorso concernente l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, che la Corte d'appello ha escluso in considerazione dell'oggetto della tutela (la pubblica fede) e della tendenziale potenzialità offensiva della diffusione di prodotti con marchi contraffatti.
Occorre tener conto, per valutare l'applicabilità dell'attenuante in parola ai reati che offendono la fede pubblica, del fatto che la L. 7 febbraio 1990, n. 19, ha esteso l'applicabilità dell'attenuante della speciale tenuità a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, e quindi a tutti i delitti in cui la spinta criminogena è data da un vantaggio economico, anche solo sperato, purché la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente) che l'entità della lesione (l'evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima). Si confrontino, al riguardo, Sez. 5, n. 14713, 7 giugno 1990, Palmieri, e Cass. Pen., sez. 5, 19/10/2005, n. 43342, in fattispecie di falso nummario;
Cass. Pen., Sez. 3, n. 1206 del 3 luglio 1992, Vivarelli, in materia di danni ambientali che abbiano cagionato danni economicamente valutabili;
Sez. 1, n. 36299 del 12 settembre 2001, Giambo, in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili.
A questa conclusione deve pervenirsi perché, come è stato chiaramente esposto nella sentenza dianzi citata (Cass. 43342/2005) l'espressione "evento dannoso o pericoloso", deve ritenersi riferita alla nozione di evento in senso giuridico. Pertanto, essa è idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché sia, e in astratto (in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) e in concreto (come contestata), di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Sicché l'attenuante risulta inapplicabile soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili (quelli che la dottrina più genericamente definisce "contrassegnati da maggiore disvalore sociale").
Ora, se non presenta particolare difficoltà l'accertamento del vantaggio derivante all'autore dalla commissione del reato, dovendo valutarsi l'incremento (reale o presunto) del suo patrimonio per effetto del reato consumato o tentato, può essere più laborioso, nei reati che non offendono (esclusivamente) il patrimonio, accertare l'entità della lesione all'interesse protetto, ma non per questo l'attenuante dell'art. 62, n. 4, diviene inapplicabile ai reati di tal genere, dovendo comunque esigersi, da parte del giudice, una indagine in concreto, che dia consistenza, per grado e qualità, alla lesione del bene tutelato dalla norma penale.
Tale esigenza sembra intuita dal giudice a quo, laddove, per escludere l'operatività dell'attenuante, fa riferimento "non solo al numero delle cinture sequestrate e ad valore delle stesse", ma "anche al pericolo per la fede pubblica". Tuttavia, non è seguita, in concreto, una indagine volta a verificare (oltre al vantaggio, certamente modestissimo, per il venditore) la misura dell'offesa recata all'affidabilità del segno distintivo del prodotto e, di conseguenza, all'impresa titolare dello stesso: offesa che, stante la natura di bene di consumo delle cinture sequestrate e la loro idoneità a soddisfare, normalmente, un solo acquirente, solo in situazioni particolari, di cui va dato atto in concreto, può assumere dimensioni tali da discostarsi in maniera significativa dalla misura del lucro sperato o conseguito dall'agente. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al punto relativo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame sul punto. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013