Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.) non è applicabile ai reati contro la fede pubblica (nella specie vendita di banconote false).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2013, n. 23812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23812 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/05/2013
Dott. LAPALORCIA G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1511
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 34982/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DO N. IL 17/02/1951;
avverso la sentenza n. 4130/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 05/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Gioacchino Izzo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ON FO propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Firenze che ha confermato la sentenza di condanna del tribunale di Pescia alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 500 di multa per il reato di cui all'art. 455 c.p. (vendita di banconote false).
2. A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:
a. violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p.. b. Violazione di legge;
violazione e falsa applicazione dell'art. 62 c.p., n.
4. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato;
secondo il ricorrente la corte d'appello ha fondato la colpevolezza dell'imputato sull'avvenuto risarcimento del danno, quale sintomo di riconoscimento della propria colpevolezza;
al contrario, risulta dalla pagina 4 della sentenza che la colpevolezza dell'imputato è stata ritenuta in forza della identificazione avvenuta a mezzo dei testimoni. Le considerazioni sull'avvenuto risarcimento del danno costituiscono, dunque, motivazione ulteriore e non necessaria. In ogni caso, per quanto risulta dalla sentenza di appello (cfr. Pagg. 4- 5), va rilevato che con l'impugnazione della sentenza di primo grado si contestava unicamente la identificazione del responsabile e non la sua consapevolezza della falsità delle banconote. Altra ragione per cui il motivo di ricorso sarebbe da dichiarare inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato;
questo Collegio ritiene di uniformarsi alla più recente giurisprudenza di questa sezione, secondo cui la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62 c.p., comma 1, n. 4) non è applicabile ai reati contro la fede pubblica (nella specie si trattava proprio di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate;
cfr. sez. 5, n. 49674 del 21/10/2009, Khaddy, Rv. 245824; conff. Sez. 5, Sentenza n. 7276 del 18/05/1984, Rv. 165591;
Sez. 5, Sentenza n. 3251 del 20/12/1985, Rv. 172531).
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013