Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
же лод 5905/0 1 ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLB B LICA ITALIANA ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI FACEME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Risarcimento di danni SEZIONE TERZA SILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15033/98 Presidente · Dott. Vittorio DUVA - Consigliere · Dott. Paolo VITTORIA 12636 Cron.Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Ud. 22/11/00Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIBIA 138, presso 10 studio dell'avvocato GRANOZIO ROMANO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI COSTRUZIONI, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 224, presso lo studio dell'avvocato DI CHIRICO ANTONIO, che la difende, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1879 avverso la sentenza n. 5267/98 del Giudice di pace di ROMA SEZIONE IV, emessa i130/5/98, depositata il 02/06/98; RG.32028/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato ROMANO GRANOZIO;
udito l'Avvocato ANTONIO DI CHIRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26.9.97 ER AB conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di Roma la socie- tà Autostrade spa, per ivi sentirla condannare al ri- sarcimento dei danni riportati in data 4.1.97, allorchè percorrendo alla guida della sua Fiat Tempra l'autostrada A-10 con direzione Savona-Genova, giunto nel tratto tra i caselli di Celle e Verazze, la medesi- . ma autovettura veniva attinta al vetro anteriore dal lancio e proiettamento di un tondino o bullone di fer- ro, riportando danni per un valore di L. 863.078. La società convenuta, costituitasi in giudizio, contestava l'avversa pretesa, chiedendone il rigetto. Il giudice di pace, con sentenza 30.5.98 ha riget- tato la domanda dell'attore. 2 Per la cassazione della decisione ricorre il Barbe- rini, esponendo tre motivi. Resiste la società intimata con controricorso. Le parti hanno scambiato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Infondata è la pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. dalla controricorrente, non sussistendo l'onere del ri- corrente di esporre le fonti di prova, perché il fatto dedotto non è stato messo in discussione nella sua ma- terialità nella sentenza impugnata. Inammissibili sono i motivi di ricorso per quanto attiene alle censure sull'interpretazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. è sulla valutazione del rapporto con- trattuale, perché nella pronuncia secondo equità il giudice di pace non è tenuto all'osservanza dei princi- pi regolatori della materia e delle norme sostanziali astrattamente applicabili, in quanto la novella dell'art. 21 legge 374/91 all'art. 113 C.C. ha optato per un temperamento del diritto positivo in favore del- la peculiarità della fattispecie concreta (cfr. Sez. Un. 116/99). Il ricorrente nemmeno ha motivo di lamentarsi della ritenuta insussistenza del requisito dell'insidia, per- ché tale questione risulta presa in considerazione come 3 . un aspetto del più generale problema della responsabi- ne g O E R gestore di per i danni becos ni watons E lità del autostrada I T I 1905. all'utente per fatto non direttamente imputabile 1 $90 H U P BUTOMAO V C condotta dello stesso gestore. 10 innevoie) Ed invero, il giudice di pace ha avuto modo di ri- levare che il fatto causativo dell'evento dannoso era piuttosto attribuibile al caso fortuito, dovendosi escludere che il gestore, usando la normale vigilanza e diligenza nell'attività di custodia si trovasse nella condizione di poterlo prevedere e non ha mancato di e- videnziare che non è stato provato che il gestore dell'autostrada non aveva adottato tutte le cautele ne- cessarie idonee ad evitare l'evento dannoso. La fatti- specie è stata complessivamente valutata secondo equi- tà, cui in effetti, si riferiscono i rilievi della de- cisione impugnata. Per le ragioni suesposte il ricorso non può essere accolto e le spese di questo grado di giudizio sono per giusti motivi dichiarate compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma addì 22.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viênio touva ChhillI CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista™ Depositata in Cancelleria Oggi, 11 20 APR. 2001 DI CA IL CANCELLIERE M ☑A Giovanni Giambattista E R P U E I Z O A N E T S R O C