Sentenza 23 ottobre 1998
Massime • 1
Poiché il concorso apparente di norme coesistenti postula che una determinata norma incriminatrice speciale presenti in sè tutti gli elementi costitutivi di un'altra generale oltre che un elemento ulteriore cosiddetto specializzante, non può ravvisarsi alcun concorso di norme quando il giudice di merito escluda, in fatto, la presenza di un elemento costitutivo di una di esse, anche se tale esclusione riguardi un reato diverso da quelli cui si riferiscono le norme in concorso (Nella specie, i giudici di merito, nell'affermare la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art.1, comma primo, della legge 7 agosto 1982, n. 516, avevano escluso che gli imputati stessi avessero compiuto "artifici e raggiri" atti a indurre in errore lo Stato, essendosi limitati a non presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi e dell'I.V.A. Oltre ad aver pronunciato condanna per tale reato, avevano anche dichiarato gli imputati responsabili del delitto di cui all'art. 4, comma primo, lett. b), della legge 7 agosto 1982, n. 516 per avere distrutto o comunque occultato la contabilità di alcune società di comodo da loro create, al fine di impedire la ricostruzione del volume di affari e l'individuazione dei clienti e fornitori, dichiarando assorbito in tale reato quello di truffa, pure contestato, per avere i prevenuti - con artifici e raggiri consistiti nella creazione di società di comodo e altre attività illecite - indotto in errore la pubblica amministrazione non versando l'I.V.A. fatturata e riscossa. La Corte suprema, enunciando il principio di cui sopra, ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito avevano dichiarato assorbito il reato di truffa, chiarendo che - dopo l'affermazione che gli imputati non avevano compiuto "artifici e raggiri" - avrebbero dovuto dichiarare insussistente il reato di truffa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/1998, n. 12345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12345 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Udienza pubblica dott. Fortunato Pisanti Presidente del 23.10.1998
1. dott. Ugo Goffredo Candela Consigliere SENTENZA
2. dott. Ilario Martella Consigliere N.1413
3. dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Eugenio Amari Consigliere N.27808/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NI EG LL, nato a [...] il [...], e da SA PO LF, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 20.4.1998 della Corte di Appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del dott. Gianfranco Iadecola, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv. Luca Mucci, il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Osserva in fatto e diritto
1. Con sentenza in data 19.1.1995 il G.I.P. del Tribunale di Monza, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava EG LL NI e LF SA PO colpevoli dei reati previsti:
a) dagli artt. 112 n. 1, 416 c.p. per essersi associati tra loro (e con altre persone) al fine di commettere più reati di natura fiscale e di truffa aggravata;
b) dagli artt. 110, 112 n. 1, 81, 640 cpv. c.p. perché, con artifici consistiti nel creare le società ICLA, DELMA, CO.VE.R e CI.DI.ESSE e nel compiere varie attività illecite, inducevano in errore la Pubblica Amministrazione non versando l'I.V.A. fatturata e riscossa;
c) dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 4, primo comma lettera b) legge 516/1982 per avere , con più violazioni della medesima disposizione di legge e al fine di commettere i reati sub a) e b), distrutto o comunque occultato la contabilità delle suddette società al fine di impedire l'esatta ricostruzione del volume di affari e l'individuazione dei clienti e fornitori;
d) dagli artt. 110 c.p., 1, 1^ comma, legge 516/1982 per avere omesso di presentare le previste dichiarazioni dei redditi e dell'I.V.A. delle società suindicate;
e) dagli artt. 110 c.p., 3, 2^ comma, legge 516/1982 per avere omesso di annotare sulle scritture contabili di dette società, sia ai fini I.V.A. che delle imposte dirette, i corrispettivi percepiti;
f) dagli artt. 110 c.p., 3, 2^ comma, legge 516/1982 per avere omesso di annotare sul prescritto registro gli stampati fiscali acquistati presso tipografie autorizzate.
Riuniti i reati nel vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, il G.I.P. condannava ciascun imputato alla pena di 4 anni di reclusione e L.
1.000.000 di multa e applicava le prescritte pene accessorie. In seguito ad appelli degli imputati, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del G.I.P., assorbiva il delitto di truffa di cui al capo B) nel delitto di cui all'art. 4, 1^ comma lettera b) legge 516/1982 di cui al capo c) e per l'effetto riduceva la pena inflitta a ciascun imputato a 3 anni, 4 mesi e 24 giorni di reclusione;
confermava nel resto la sentenza impugnata. Propongono ricorso per cassazione il NI e il SA denunciando la violazione dell'art. 546, 2^ e 3^ comma, c.p.p. perché la sentenza di appello non risultava sottoscritta, all'atto del suo deposito, dal Presidente del Collegio;
l'inosservanza e la violazione degli artt. 15 e 640 c.p. in quanto, non essendovi "comunanza di condotte" tra le imputazioni sub b) e c), il primo reato non poteva essere assorbito nel secondo ma doveva essere ritenuto insussistente;
l'erronea applicazione dell'art. 416 c.p. in quanto, venuta meno l'ipotesi del reato di truffa, il residuo delitto di distruzione della documentazione contabile non poteva configurarsi nè come reato mezzo ne' come reato fine rispetto a quello associativo;
la violazione di legge penale perché non era legittimo, in sede di aumento della pena per la continuazione, "avere accomunato, in misura indistinta, l'unico delitto sub c) con tutte le altre ipotesi di reati contravvenzionali contestati nelle successive lettere d), e) e f)"; che l'imputazione sub F) non era più prevista dalla legge come reato in seguito all'entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 14.8.1996 n. 472 relativo alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti;
che, peraltro, la pena prevista per la contravvenzione sub f) era quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda, sicché l'avere inflitta la pena della reclusione anche per detta infrazione rappresentava una violazione del principio di tipicità e gradualità delle sanzioni;
l'inosservanza e violazione degli artt. 192, 3^ comma, e 530, 2^ comma, c.p.p. per la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato sub e) del NI a carico del quale vi erano solo le dichiarazioni prive di riscontro del SA PO.
I ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il primo motivo e con o senza rinvio per gli altri motivi..
2. 1. Il motivo relativo alla nullità della sentenza di appello perché non sottoscritta all'atto del suo deposito dal Presidente del Collegio è infondato. La Sottoscrizione della sentenza, attenendo al perfezionamento formale dell'atto, non è sottoposta all'osservanza di un termine, per cui essa può essere apposta anche dopo il deposito dell'atto o dopo la presentazione dei motivi di gravame (Cass. 22.6.1989, Pasi). Nel caso di specie, il Presidente del Collegio giudicante in grado di appello ha sottoscritto la sentenza il 3.7.1998, giorno successivo a quello della presentazione del ricorso per cassazione, perfezionando così l'atto mancante della sua firma.
2.2. È fondato, invece, il 2^ motivo del ricorso con cui si assume che il reato sub b) di truffa non doveva essere dichiarato assorbito in quello sub c) ma doveva essere ritenuto insussistente. Il giudice di appello ha infatti sostenuto che "gli imputati non hanno compiuto alcuna attività (artifici o raggiri) atta ad indurre in errore lo Stato, essendosi limitati a non presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi e I.V.A. (condotta per la quale rispondono al capo d)". Ora, è contraddittorio sostenere da un lato che gli artifici o raggiri non esistono e dall'altro ritenere l'esistenza di un tale comportamento fraudolento sia pure sussunto nell'ambito di una diversa ipotesi criminosa (art. 4 primo comma lettera b legge 516/1982). Il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., cui si ispira il concorso apparente di norme, postula che una determinata norma incriminatrice (speciale) presenti in sè tutti gli elementi costitutivi di un'altra (generale), oltre un ulteriore elemento cosiddetto specializzante. Nel caso di specie non può ravvisarsi alcun concorso di norme, neppure apparente, per avere il giudice di appello escluso la presenza di un elemento costitutivo di una di esse, e cioè gli artifici o raggiri del reato di truffa. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste.
2.3. Con il 3^ motivo del ricorso si deduce, come già esposto, l'insussistenza del reato associativo in quanto, con riferimento ai delitti-fine contestati, quello di truffa era venuto meno e quello di distruzione o occultamento della contabilità era stato commesso dal solo SA PO e in via del tutto occasionale per sottrarsi agli accertamenti in corso della guardia di finanza.
Il motivo non è fondato. L'associazione per delinquere è reato di pericolo autonomo rispetto ai singoli reati per i quali è stata costituita ed è del tutto indipendente nella sua esistenza dalla commissione o dalle ulteriori vicende dei reati stessi. Nel caso di specie è stato contestato agli imputati di essersi associati tra loro e con altre persone al fine di commettere, oltre che reati di truffa aggravata (ipotesi criminosa esclusa dal giudice di appello), anche reati di natura fiscale. Questi ultimi non vanno individuati solo nel delitto di cui all'art. 4, 1^ comma lettera b), legge 516/1982, ma in tutte le ipotesi delittuose rientranti nel programma criminoso e indiscutibilmente necessarie per la sua attuazione a prescindere dalla loro consumazione e dalla loro contestazione nel presente processo. Invero, la gigantesca evasione fiscale posta m atto dagli imputati richiedeva la realizzazione di una serie indeterminata di delitti di natura fiscale. non limitata certo alla sottrazione o occultamento della documentazione contabile. che almeno per il SA PO non può ritenersi essere stata di natura episodica e occasionale, ma comprensiva di altre ipotesi criminose come quelle delle false fatturazioni. E invero sono gli stessi imputati che nei loro atti di appello, come evidenziato nella sentenza impugnata (pg. 4 in alto), hanno insistito nella richiesta di trasmissione degli atti al P.M. in quanto nella specie si sarebbe dovuto contestare loro un fatto diverso, e cioè l'emissione di fatture recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo da impedire l'identificazione dei reali fornitori del prodotto. La realizzazione di una serie indeterminata di false fatturazioni rientrava quindi, per loro stessa ammissione, nel programma delinquenziale degli associati quale strumento indispensabile per realizzare impunemente la gigantesca evasione fiscale da parte della varie società all'uopo costituite.
2.4. Per quanto concerne la posizione del NI in ordine al reato sub c) la motivazione della sentenza di appello è carente e manifestamente illogica.
Risulta dallo stesso testo della sentenza impugnata e da quella del G.I.P. che a carico del predetto vi è solo la chiamata in correità fatta dal SA PO dinanzi al P.M. in data 2.12.1992, peraltro poi sostanzialmente modificata nell'interrogatorio reso il successivo 10. 12.1993 (prima aveva dichiarato di avere stracciato e bruciato la documentazione insieme con il NI, mentre poi aveva sostenuto di avere distrutto la solo la documentazione medesima anche se il NI era probabilmente presente); il NI, dal canto suo, ha sostanzialmente negato ogni sua attiva partecipazione all'operazione di distruzione dei documenti. Ora, il giudice a quo non ha individuato, a norma dell'art. 192 comma 3 c.p.p., riscontri di alcun genere da valutare unitariamente all'originaria chiamata in correità da parte del SA PO.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata nei confronti del NI in ordine al reato di cui al capo c), con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Per quanto concerne il capo c) della rubrica va inoltre eliminata, con riferimento alle posizioni di entrambi i ricorrenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., in quanto nessun nesso teleologico sussiste tra il reato di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) legge 516/1982 e il reato di truffa (escluso dal giudice di appello) e tra la 1^ ipotesi delittuosa e quella associativa essendo palese l'assurdità di ritenere quest'ultima un reato fine. Anche sul punto relativo alla sussistenza di detta aggravante la sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio.
2.5. I motivi del ricorso relativi alle contravvenzioni sono inammissibili in quanto in ordine ad esse la pronunzia del G.I.P. è divenuta definitiva avendo gli imputati rinunciato ai relativi motivi di appello (cfr. sentenza impugnata, pg. 4 in alto).
2.6. A seguito degli annullamenti sub 2.2. e 2.4., il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova determinazione della pena a titolo di continuazione. Tale determinazione dovrà necessariamente riguardare anche le contravvenzioni, non essendo stato indicato dal giudice di appello l'aumento di pena da apportare per esse in modo distinto da quello per il delitto sub c).
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di NI EG LL in ordine al reato di cui al capo c) e rinvia per il giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano;
annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti del NI e di SA PO LF limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. del capo c), eliminandola. Rinvia per nuova determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione alla medesima sezione della Corte sopraindicata. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998