Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2001, n. 8985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8985 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
2 8 5 REPUBBLICA ITALIANA ¡OME PO LO I LIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISARCIMENTO DANM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 11419/99 - Rel. ConsigliereDott. ALo MENSITIERI Cron.20516 Rep. 3470 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.29/03/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta cupi stu dal Sig. SE NTENZA 2000 per diritti L 3 LUB. 2001sul ricorso proposto da: il CANCELLIERE IO ND, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell'avvocato MANCINI I, difeso dagli avvocati SABBATINO EDOARDO, VALENTE PATRIZIA, giusta delega in atti;
ricorrente - contro elettivamente domiciliato in ROMA MIGLIORE ROSARIO, presso lo studio dell'avvocato LIRE 1500 PZA EUCLIDE 31, -- - difeso dall'avvocato DOMENICO GIANLUIGI GASPERINI, MUSTO, giusta delega in atti;
0406784 2001 controricorrente - nonchè contro 0406988 561 -1- GR PE, IPPOLITO RITA;
- intimati avverso la sentenza n. 1123/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. ALo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - - Generale Dott. IO RUSSO che ha concluso per t l'improcedibilità ex art. 369 cpc. s u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA ha proposto ricorso per Raimondo affidato а due censure illustrate da cassazione, memoria, avversO la sentenza della Corte d'appello di Napoli 27 marzo 18 maggio 1998 pronunciata nella causa vertente tra esso ricorrente e IO IG. Resiste con controricorso l'intimatoto. MighoreIO. MOTIVI DELLA DECISIONE а Il ricorso è improcedibile. н L'art. 369 comma secondo n. 2 del codice di procedura civile statuisce che insieme al ricorso а per cassazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha stabilito che 1'improcedibilità investe anche le ipotesi in cui la copia della sentenza depositata dal ricorrente non sia integrale, sempre che l'incompletezza sia tale da non permettere al giudice di legittimità di dedurre con certezza le ragioni poste a base della pronuncia e di esercitare il dovuto controllo della decisione del giudice del merito nei limiti in cui tale controllo sollecitato dai motivi di ricorso ovvero neiè 3 limiti in cui la proposizione del ricorso lo investe del potere dovere di esercitarlo d'ufficio e sempre che manchi nel fascicolo del resistente copia che ritualmente supplisca а tale carenza (v. Cass. n. 3934/69, n.4182/82, n. 1392/86, n. 4687/99). Nel caso di specie l'unica copia della sentenza impugnata esistente nel fascicolo processuale, prodotta dal ricorrente, purquella autenticata f integra per ciò che concerne la parte espositiva, u pressoché interamente priva della motivazione che A si limita (mancando, presumibilmente, ben due lapagine del testo), а nove righe contenenti preliminare declaratoria di contumacia di due dei tre appellati, l'enunciazione della fondatezza dell'appello e del suo accoglimento, per quanto di ragione e tre righe di motivazione vera e propria;
"Rileva la Corte che, pur potendosi condividere l'assunto del Tribunale, secondo cui è pacifico tra le part che nel maggio 1986 si". E' evidente allora che in tale situazione, equiparabile sostanzialmente a carenza di deposito della consentegravata decisione, e che non assolutamente di valutare la fondatezza о meno dei motivi di ricorso, debbasi, in applicazione della 4 citata norma del codice di rito civile, concludere per la improcedibilità del proposto ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di IO IG, delle spese del presente giudizio 131700 .oltre а L. che liquida in L 1.500.000 per onorari. Roma 29 marzo 2001. AL ЦІ якреция Pago C DEPOSITATO IN CANCELLERIA "Roma 3.LUG. 2001 IL CANCEL 65918 hoooo 240000 5