Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/1987, n. 1233
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Sentenza 23 giugno 1987

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Ai fini della sussistenza del delitto di truffa in danno dello stato, la scarsa diligenza o la Mancanza di controllo e di verifica da parte dei pubblici funzionari dell'operato illegittimo del contribuente evasore, non escludono la idoneità dei mezzi usati dal prevenuto per ingannare la pubblica amministrazione.*

In materia tributaria, in caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di determinate imposte (nella specie: IVA, INVIM e di registro), non costituisce violazione del principio di specialità di cui all'art. 15 codice penale, la ravvisabilità del delitto di truffa aggravata ai danni dello stato, qualora dalla dinamica dei fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri una condotta truffaldina tipica ed inequivoca desunta dalle particolari modalità esecutive della evasione fiscale. ( V mass n 147833).*

La questione relativa all'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro, di cui all'art. 640 cod. pen., a sorprendere la buona fede del terzo, può acquistare Rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore. In tale ipotesi l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e cioè dalla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno. (nella fattispecie, l'ingiusto profitto era stato raggiunto per il mancato pagamento, da parte di un contribuente, di imposte INVIM, IVA e di registro, con danno per lo stato). ( V mass n 149811; ( V mass n 152193; ( Conf mass n 138426; ( Conf mass n 156937).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/1987, n. 1233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1233
    Data del deposito : 23 giugno 1987

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