Sentenza 23 giugno 1987
Massime • 3
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa in danno dello stato, la scarsa diligenza o la Mancanza di controllo e di verifica da parte dei pubblici funzionari dell'operato illegittimo del contribuente evasore, non escludono la idoneità dei mezzi usati dal prevenuto per ingannare la pubblica amministrazione.*
In materia tributaria, in caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di determinate imposte (nella specie: IVA, INVIM e di registro), non costituisce violazione del principio di specialità di cui all'art. 15 codice penale, la ravvisabilità del delitto di truffa aggravata ai danni dello stato, qualora dalla dinamica dei fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri una condotta truffaldina tipica ed inequivoca desunta dalle particolari modalità esecutive della evasione fiscale. ( V mass n 147833).*
La questione relativa all'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro, di cui all'art. 640 cod. pen., a sorprendere la buona fede del terzo, può acquistare Rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore. In tale ipotesi l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e cioè dalla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno. (nella fattispecie, l'ingiusto profitto era stato raggiunto per il mancato pagamento, da parte di un contribuente, di imposte INVIM, IVA e di registro, con danno per lo stato). ( V mass n 149811; ( V mass n 152193; ( Conf mass n 138426; ( Conf mass n 156937).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/1987, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1987 |
Testo completo
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1 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del23/6/1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 2 PENALE SENTENZA
DIRITTI DI
Composta dagli Ilmi Sigg.: N.1609
Dott. ROMEO SALVATORI Presidente
VA3 onsigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. NICOLA CAPUTI
N. 13819/87 2.
->> ER SC LA
-> NN NI AY163063
+. >> MICHELE NAPPI AY163063 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Rifasdista copia studio
SENTENZA DIMOLA al SIG.
L 3000 per diritti sul ricorso proposto da
■ 30 MAG 1994 IL EL GO ER nato a [...] il [...];
IL IU nata a [...] il [...]; CORTE SUPREM PLCASSAZION
UFFI PIE BONETTI Silvio nato a Tirano (SO) il 18/1/1928;
Richiesta cops studi dal piscicELL per dirilti L. 36000
11-24 SET 1998.
IL AN avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano AY163055
LIRE 2000 in data 16/5/1986 AY160056 CANCELLERIA
AY163070 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
DR. Michele Nappi Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Dr. Albano Generale
che ha concluso per l'inammissibilità per CI e il rigetto per GO e Bonetti.
Udit i difensor
A seguito di esposto del Comune di San
Donato Milanese, la Guardia di Finanza di Milano
accertava una ingente evasione fiscale per mancato pagamento dell'IVA, dell'INVIM e di altre imposte, in relazione a diversi trasferimenti di proprietà,
aventi ad oggetto tre fabbricati%;B per uso abitati- vo e annessO terreno, siti in detta località.
Con atto in data 7 luglio 1965, il comples- 1
SO immobiliare era stato venduto dalla S.R.L. Immo-
biliare Tiziana Vittoria all'Ente Comunale di assi-
stenza di Milano (ECA) per il prezzo totale di li-
re 780.000.000, che l'ufficio tecnico erariale compe-
tente stimava congruo.
In data 30/1/1973 il predetto Ente lo ven-
dette alla S.R.L. Cooperativa edilizia Sito Orchi-
dea, al prezzo pattuito in lire 532. 487.783, che veniva stimato egualmente congruo.
Successivamente, con atto 5.6.1975, per notaio Raffaello EG di Milano, la Cooperativa Orchidea tramite l'Avv. ER GO nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne - assegnava il complesso immobiliare alla S.R.L.
AR, di cui era Amministratore unico la Sici- ;
+
liano IU, ex pensionata e dipendente dello
"
Ufficio legale dell'GO, per un prezzo pari al valore dichiarato di lire 12.000.000, che l'ufficio tecnico erariale riteneva incongruo, elevandolo a lire 2-330.000.000, con stima del 2.1.1978, avverso la quale la Cooperativa Orchidea presentava ricorso.
A seguito di ciò e stante la dichiarazione di valo-
re manifestamente incongrua, in relazione anche ai precedenti trasferimenti avvenuti per importi note-
volmente superiori, si era verificata una evasione dell'imposta di registro, mentre, nessun problema era sorto in ordine all'imposta INVIM, stante la esenzione ex lege, ai sensi dell'art. 25 2° comma
lettera b) D.P.R. 643/72, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 D.P.R. 688/74, trattandosi di immobile di pertinenza di una società cooperativa che perseguiva lo scopo sociale di costruire e acqui-
stare case popolari ed economiche a favore dei pro-
pri soci (punto 7 dell'art. 16 del T.U. 28/4/38
n. 1165, richiamato dall'art. 25 2° comma lett. B)
D.P.R. 643/73, nonchè dato il chiaro disposto dello art. ? 2° comma D.P.R. 643/72, che espressamente e-
sclude dall'applicazione dell'imposta le assegna-
zioni di alloggi delle cooperative edilizie (e in ordine all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del chiaro disposto dell'art. é, comma terzo, lett.
g) del D.P.R. n.633 del 26/10/1972, che non ricom-
prende, fra le cessioni di beni, l'assegnazione ai soci di case da abitazioni da parte di cooperative edilizie. Si accertava, altresì, che subito dopo tale vendita, la cooperativa edilizia Orchidea veni-
va posta in liquidazione e che, qualche giorno dopo j'assegnazione di cui sopra, e, precisamente il 5
12/8/1975, la AR S.r.l. aveva trasferito il complesso immobiliare alla Concordia S.p.A. Assicu-
razioni e Riassicurazioni, rappresentata dall'Ing.
TI Sivlio, nella qualità di Amministratore De-
legato della Società, al prezzo di lire 3-950 milio ni. L'atto di vendita veniva, inoltre, assoggettato all'imposta di registro nella misura fissa di lire
: 2.000, poichè la vendita rientrava nel regime IVA,
ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 26/10/1972 n. 634, ma quest'ultima imposta risultava che non era stata pa-
gata dall'acquirente.
Anche l'ANVIM non veniva pagata dalla Ta-
quale Ammini- marida S.r.l _poichè la CI
stratore della Società in data 1 Aprile 1975 e,
-
quindi prima che la AR fosse divenuta proprie-
taria degli immobili, aveva presentato, senza aver- ne titolo, denunzia decennale INVIM che, viceversa,
ai sensi dell'art. 3 D.P... n. . 3 el 26/10/1972,
compete a chi ha avuto il possesso di un immobile per un decennio, senza interruzioni tra l'altro, risul-
tava che in tale dichiarazione il valore iniziale era indicato in lire 2.880 milioni e quello finale in lire 4.030 milioni, mentre la CI, nell'asse-
rita qualità, aveva inviato all'Ufficio del registro atti pubblici di Milano la dichiarazione INVIM (all.0), 2
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nella quale il valore i niz i ale degli immobili vendu-
ti era indicato in lire 3.900 milioni,B con una lie- ve differenza rispetto al prezzo di lire 3-950 mi lioni indicato nella scrittura privata autenticata di vendita del 12/6/1975, di cui si è detto.
In pari tempo si appurava che la Sicilia-
no e il TI nelle rispettive qualità al fi-
-
-
ne di sottrarsi-comunque- al pagamento dell'INVIM; avevano inviato all'Ufficio del registro atti pub-
blici di Milano una dichiarazione, a firma congiun-
ta, su carta da bollo, recante sul frontespizio il timbro a stampa 'Dott. Raffaello EG - Notaio"1
nella quale entrambi dichiaravano, contrariamente al vero, che le porzioni immobiliari, oggetto dello
atto di vendita 12 giugno 1975, anzichè da immobi-
li per civile abitazione, erano costituite da ca-
pannoni e terreni industriali, allo scopo di conse-
guire, con frode, l'esecuzione INVIM prevista dal-
l'art. 25 comma 2° lett. d/ D.P.R. 26/10/1972 n.
643, modificato dall'art. 1 D.P.R. 23/12/1974 n.688.
(A11.R).
Eli ulteriori accertamenti eseguiti dal-
la Guardia di Finanza consentivano di rilevare al-
tri elementi di sospetto in merito alla complessa operazione e cioè: 1) i numeri relativi alla posi- - 7
-
della AR S.r. 1. presso la Cancelleria Commer
ciale erano stati indicati in modo erroneo, sia al-
l'atto di assegnazione da parte della Cooperativa
edilizia, sia nell'atto di vendita alla Concordia;
2) la AR era risultata costituita, con atto
15-1-1975, con un capitale sociale di appena lire
600.000, suddiviso in quote uguali tra Marini Na- tale e la CI, entrambi pensionati ed, inol- tre, era stata messa in liquidazione in data 9 luglio
1975, dopo avere compiuto, durante la sua breve esistenza, solo l'operazione relativa allo acquisto e alla vendita degli immobili inquestione;
3} la società era risultata priva delle scritture conta-
bili prescritte dai D.P.R. 600/73 e 633/72, fatta eccezione per il libro inventari, peraltro non ve-
ritieri, in quanto posti in essere dopo la messa in
liquidazione della società, avvenuta a distanza di circa un mese dalla vendita del complesso immobi-
liare alla Concordia;
4) la Temarida S.rL. non ave-
va presentato le dichiarazioni di inizio e di ces-
sione dell'attività sociale, ex art. 35 D.P.R. 633/
72, né le prescri te dichiarazioni annuali.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del
7/2/1984, ravvisava nella fattispecie esposta il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e - 8
-
ai sensi dell'art. 61 n.7 c.p. come contestato in rubrica
- perchè, con gli artifici e i raggiri so-
pra descritti, gli imputati erano riusciti in con-
conrso tra loro
- ad evadere le imposte relative ai vari passaggi di proprietà del complesso immobi-
liare di S.Donato Milanese e, con la prevalenza delle contestate aggravanti sulle concesse atte-
nuanti generiche, li condannava, ciascuno, alla pe-
na di anni uno, mesi sei di reclusione e lire
1.000.000 di multa, oltre al risarcimento dei dan-
ni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore del Ministero delle Finanze, con i doppi benefici per CI e Bonetti e con la sospensione della pena per GO.
La Corte di Appello, giudicando in sede di gravame in data 17/5/1986, confermava in toto la sentenza impugnata degli imputati, con le conse-
guenze di legge, anche inordine al ristoro dei danni alla parte civile e spese di rappresentanza.
Hanno proposto ricorso per Cassazione tutti e tre i prevenuti e, mentre la CI non ha presentato i motivi nel termine utile, l'Agosto-
ni e il TI hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, per vari ordini di motivi.
L'GO denuncia erronea applicazione 9
della legge, in ordine al delitto di truffa aggra-
vata, in quanto, ad avviso della difesa, i fatti il- leciti riguardano la violazione di norme tributa-
rie e, quindi, trova applicazione il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p in base al qua-
le gli illeciti fiscali assorbono il delitto di truffa, atteso anche il fatto che il D.P.R. 643/72,
non prevede sanzioni penali, bensì una sanzione ci-
vile, relativamente all'evasione della imposta IN-
VIM, per cui non sarebbe neppure configurabile la ipotesi delittuosa contestata ai sensi dell'art. 640 c p.
Inoltre denuncia difetto e contradditto-
rietà della motivazione della sentenza, in ordine al denegato giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate, non essendo rilevante, ai predetti fini, la capacità a delinquere dell'imputato, ritenuta in sentenza, sic- come tale giudizio riguarda l'affermazione di re-
sponsabilità e non le altre circostanze di cui bi-
sogna tener conto in sede di comparazione - per un equo bilanciamento delle circostanze di segno oppo-
sto.
I l ricorrente ripropone, poi, la richie-
sta già avanzata nel giudizio di appello, rivolta 10
a ottenere l'acquisizione di idonea documentazione da parte dell'ufficio del registro competente, at-
testante la definizione dell'INVIM per la vendita avvenuta per atto del Notaio EG in data 12-
6-1975 tra la Società RI e la Società Concor-
dia, nonchè l'avvenuta presentazione di apposita i=
stanza di condono per le imposte evase IVA e IRPEG.
I l TI deduce erronea applicazione della legge e la violazione degli art. 15 c.p., in relazione all'art. 475 n.3 c.p.p., assumendo che per la evasione INVIM prevale, per il principio di specialità, la norma tributaria speciale che preve-
de la sanzione della sopratassa ed art. 23 e 24 D.
P.R. 26/10/1972 n.643. Il ricorrente invoca, al-
tresì, l'applicazione dell'art. 15 c.P., in ordine
alle altre violazioni della legge tributaria specia-
le, con esclusione del concorso formale, e, quindi,
del delitto di truffa, che è egualmente assorbito dagli illeciti fiscali per il principio di specialità.
In particolare, il TI deduce che il fatto non
costituisce il reato di truffa, in quanto le dichia-
razioni false, gli errori relativi alla destinazio-
ne degli immobili e le altre irregolarità, sono di una tale grossolanità e, comunque, erano agevolmen-
te controllabili dai pubblici uffici dell'Amm/ne fi - 11
-
nanziaria, che sono dotati di poteri discrezionali e di poteri ispettivi tali da neutralizzare qualsia-
si intento fraudolento del contribuente evasore,
per cui gli artifici e i raggiri indicati nello schema dell'accusa sono stati del tutto inidonei a indurre in errore i pubblici funzionari e, quindi,
a consumare la truffa ai danni dello Stato. Assume
ancora il ricorrente che le inesatte indicazioni contenute nelle dichiarazioni false, con riguardo,
soprattutto, alla destinazione degli edifici a ca-
pannoni e da terreni industriali, potevano essere riscontrate dagli uffici competenti, sulla base dei dati catastali e dei documenti acquisiti, per cui debbono ritenersi egualmente inidonei a ingannare i pubblici funzionari, per trarne uningiusto pro- fitto, con il conseguente danno patrimoniale allo erario.
Chiede, inoltre, la parziale rinnovazione del dibattimento, per l'espletamento di una perizia
grafica in ordine alla dichiarazione congiunta di cui sopra, contestandone la sottoscrizione, contra- riamente a quanto affermato dalla CI, in di-
fetto di qualsiasi motivazione della Corte d'appel-
lo su detta richiesta.
Con l'ultimo motivo del ricorso il Bo- 12 netti censura la sentenza, per difetto ed erronea motivazione circa la disattesa dichiarazione di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate, non essendo state valutate le circostanze ritenute dalla legge rilevanti ai fini di un giudizio positivo.
Preliminarmente va dichiarata l'inammis-
sibilità del ricorso proposto dalla CI, per mancata presentazione dei motivi nel termine pre-
scritto.
Con il primo motivo, che è sostanzialmen-
te comune agli altri due ricorrenti, si assume che
l'incontestata evasione fiscale esclude la truffa,
in quanto tale delitto è assorbito dagli illeciti fiscali per il principio di specialità e che, in
subordine, il fatto non costituisce reato, ai sen- si dell'art. 640 c.p., in difetto di raggiri e ari
tifici idonei a indurre in errore i pubblici fun-
zionari.
Le doglianze come sopra prospettate sono destituite di fondamento giuridico e vanno
pertanto, rigettate.
La Suprema Corte non ignora i contrasti vivissimi in dottrine e in giurisprudenza, in ma-
teria di concorso ideale 0 apparente di norme e, 13
sopratutto, la questione molto delicata, relativa alla applicabilità, in concreto, del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p. tra illeciti penali, con riguardo a molteplici e distinte viola- zioni di norme tributarie, e truffa aggravata di danni dello Stato. E' opportuno precisare che il problema si inserisce nel più vasto quadro dei limiti e del-
la compatibilità delle leggi in generale e che, es- so inoltre, riguarda l'esigenza fondamentale di evi-
tare il c.d. "bis in idem" sostanziale nei confron-
ti dell'imputato, per un fatto che è regolato e pu-
nito, contemporaneamente, dalla normativa speciale.
e dalla legge ordinaria.
Secondo la più qualificata dottrina, peral-
tro condivisa prevalentemente dalla Suprema Corte di
Cassazione, per stabilire se in un'ipotesi deter-
minata si abbia effettivo concorso di reati e non,
invece, un cumulo fittizio di norme, Occorre avva-
lersi dei criteri selettivi della specialità, della
consunzione e della sussidiarietà.
Senonchè va osservato che, pur essendo validi tali criteri ai fini predetti, per quanto attiene alle norme speciali confliggenti con quel-
le ordinarie, ancorché esse perseguono con le pre- 14
-
- interessi pecu- visione di nuove figure di reati liari meritevoli di tutela, per ragioni di politi-
ca generale e di tecnica legislativa, assolvono, pur nella loto autonomia e individualità (ciò vale an-
che per il diritto tributario penale, a seguito della legge 8.7.1982 n.516, che ha reso organica la materia fiscale sotto il profilo sanzionatorio)
a una funzione prevalentemente integrativa e non
sostitutiva della legge ordinaria.
Di guisa che non si può prescindere da un necessario collegamento tra la normativa specia- le e il codice penale che, com'è noto, costituisce la legge fondamentale dello Stato a tutela degli interessi generali della società, al fine speci-
fico di poter individuare l'unicità del reato Ө
dell'illecito, per effetto dell'assorbimento della norma speciale prevalente, che deroga a quella or-
dinaria, ai sensi dell'art. 15 surrichiamato, срри-
re una situazione, che è caratterizzata dal con-
corso formale di reati con un'unica azione, ai sen-
si dell'art. 81 cpv. C.P.
In particolare, poi, va rilevato che non
esiste una norma generale che stabilisce che è pu-
nita, con sanzione autonoma ed escusiva, 1'evasio- ne di un tributo che presentianche i requisiti del 15
delitto i truffa.
Né tale norma può ritenersi es stente in
materia di IVA, poichè l'art. 40 del D. P.R.n.633
del 1972 e la legge n. 516 del 1982 prevedono speci-
fiche ipotesi criminose, che, di per sè astrattamen-
te considerate, non sono assorbenti anche del delit-
to di truffa.
Con riferimento all'INVIM il problema, rela-
tivo al principio di specialità, non si pone neppu- re, come esattamente ha rilevato la Corte di appel-
lo nella sentenza impugnata, in quanto l'omesso pa-
gamento di detta imposta comporta soltanto l'irro-
gazione di una sanzione civile (copratassa), ex art!
23 e 24 D.P.R. 26/10/1972 n.643.
Di conseguenza, l'illecito fiscale in paro-
la, essendo di natura meramente amministrativa e priva di sanzione penale, non pregiudica assoluta=
mente l'ipotizzabilità della truffa, ove ricorrono gli elementi costitutivi di tale delitto, che è san-
zionato penalmente ed è sostanzialmente diverso dal-
1'illecito tributario, connesso alla violazione in materia di INVIM.
Né può dirsi decisiva e dirimente, ai fi-
ni in parola, la mera qualificazione della norma spe-
ciale, che, come tale, deroga a quella ordinaria - 16
(salvo che sia diversamente stabilito, come è det- to nell'art. 15 c.p.), poichè, in tal caso, dovreb-
be ritenersi già risolto il problema relativo al concorso apparente di norme, con riguardo al rap-
porto tra norma speciale e norma ordinaria, essen- do esso prefigurato astrattamente dalla legge spe-
ciale, con l'ulteriore conseguenza che dovrebbe tro-
vare applicazione automatica il principio di specia-
lità, ogni qualvolta una norma speciale fosse per un determinato fatto, in conflitto con la legge or- dinaria - Il che non è esatto, in quanto il pro-
blema va risolto, in relazione alla situazione par- Sicolare e in base ai principi generali, non con
una visione astratta del criterio di specialità, bensì con un giudizio, in concreto, della condotta del soggetto, avuto riguardo alla identità della materia, che è una delle condizioni essenziali per c. p., e all'esame compa- l'applicazione dell'art. 15
rativo del modello ipotizzato dalla norma speciale e da quella ordinaria.
Non è inopportuno rilevare, a tale pro-
posi o che il contenuto dell'inciso "stessa mate-
ria" è oggetto di interpretazioni difformi e che
la questione è tuttota dibattuta in dottrina e in
giurisprudenza. - 17
-
Taluni autori, difatti, affermano che la stessa materia va riferita alla medesima obietti-
vità giuridica ed a questa tesi, spesso, si è ade-
guato il Supremo Collegio.
Altri autori contestano la validità a tal criterio interpretativo, poichè si assume che ogni reato ha una sua oggettività giuridica: il che ren-
de insolubile il problema, in quanto dovrebbero ap-
plicarsi, per dette ragioni, sempre più leggi o più.
disposizioni di legge e, quindi, il principio di specialità finirebbe per soccombere di fronte al concorso formale (e talvolta materiale di reati).
Egualmente incerto e di estrema generici-
tà appare in pratica, come è stato sostenuto in dot-
trina di recente (vedi Giannelli in Giustizia pena- le pag. 65 Parte II diritto penale), il criterio della e. d. specialità reciproca, con riferimento a
due figure di reati, in ordine alle quali non sus-
siste in astratto una relazione da genere a specie e (pur tuttavia, il fatto concreto sarebbe ricondu-
cibile in tutti i suoi elementi ad entrambe le fi-
gure.
Alla stregua di quanto sopra enunciato appare corretto ed utile identificare "la stessa materia" nella medesima situazione di fatto concreto, 18
come è stato autorevolmente affermato in dottrina
(Mantovano dir. pen. 1979 pag. 412) e in alcune decisioni delle Magistrature di merito e della Su-
prema Corte.
Con riguardo al rapporto tra norma specia-
le e norma ordinaria è da rilevare che elemento fon-
damentale è la condotta del soggetto, che va esami-
nata sotto il duplice profilo dell'elemento materiale e dell'ebmento psicologico, per verificare se la disposizione speciale, in relazione alla condotta,
intesa nella sua entità complessiva e unitaria, è
prevalente e assorbente nei confronti della norma
incriminatrice ordinaria, nel senso cioè che essa
presenta un "quid pluris", detto elemento specializ-
zante, per cui non si può fare luogo al concorso
formale di reati.
Premesse queste necessarie considera-
zioni di ordine generale e ritenuto che, in via di principio, è corretta la contestazione del delitto
di truffa, in concorso formale con l'evasione fi-
scale e con gli illeciti fiscali connessi per il mancato pagamento di determinate imposte, non ri-
sultando così violate le disposizioni poste dallo art. 15 c.p. sulla deroga della legge speciale a quella generale, va rilevato che gli argomenti 19
addotti dai ricorrenti, secondo cui il fatto non co-
stituisce il reato di truffa, per la inidoneità de-
gli atti posti in essere dagli imputati a indurre in errore i pubblici funzionari, non hanno pregio.
I giudici di merito sono pervenuti alla affermatzione di responsabilità degli imputati, con conformi decisioni, ravvisando nella dinamica dei fatti e sulla base di elementi obiettivamente ri-
scontrati, una condotta truffaldina tipica e inequi-
voca, che è ricavabile dalle particolari modalità
esecutive della massiccia evasione fiscale, riguar-
dante l'omesso pagamento delle imposte INVIM, IVA
e di registro.
Basti considerare che, complessivamente l'operazione posta in essere dai prevenuti ha con-
sentito di vendere, al prezzo di quattro miliardi circa, alla Compagnia di Assicurazioni Concordia
S.p.A., un complesso immobiliare, che due anni pri-
ma era stato acquistato per lire 532 milioni, senza che le impose relative ai cari passaggi di proprie tà venivano in alcun modo assolte, Mentre l'Agosti
ni aveva posto subito in liquidazione le Società di comodo, che erano servite per il perfezionamento dell'atto di compravendita 12.6.1975, facendo fine soggetti obbligati di imposta. 20
- E' stato incontestabilmente accertato al riguardo, e, del resto, gli stessi imputati non hanno sollevato contestazioni di sorta, essendosi li-
mitati a chiedere l'applicazione dell'art. 15 c.p.
in ordine al principio di specialità e a sostenere che non ricorrono i presupposti del delitto di truf-
fa contestato, che per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili da parte della AR
S; r.
1. rappresentata dalla CI quale Am-
ministratore Unico alla Concordia S.p.a. rap-
presentata dall'Amm.re delegato TI, non fu pa-
gata l'imposta INVIM, nonostante fosse intervenuto un notevole incremento di valore, peraltro desumi-
bile dal valore dichiarato all'atto di vendita. E' rilevante sottolineare che l'Agostino
atapredispose e presentò in Jata 1.4.1975 agli uffici delle imposte di Milano una inveritiera denunzia
decennale INVIM;
sottoscritta dalla CI, nel-
la quale gli imputati hanno fatto apparire, contra-
riamente al vero, che il complesso immobiliare di
San Donato Milanese era posseduto dalla AR S.r.
1. da un decennio, senza soluzione di continuità,
costituita per 1'00- mentre in effetti, la società, 1
casione qualche mese prima, non пе era stata mai proprietariat lo sarebbe divenuta, solo due mesi dopo - 21 -
la falsa denunzia INVIM, mediante l'assegnazione degli immobili da parte della Cooperativa edilizia
Vito Orchidea S.r.l., di cui era Presidente l'Ago-
stoni medesimo.
Evidentemente l'operazione venne preordi-
nata al fine di evitare il pagamento dell'INVIM nel successivo immediato trasferimento AR
Concordia, com'è comprovato dall'allegato
"O" in cui è detto, conformemente alla dichiarazione di valore indicato dalla CI, che la AR
non avrebbe dovuto versare alcuna imposta a tale ti tolo, poichè il valore finale degli immobili era in-
feriore a quello iniziale.
Nell'ambito di tale disegno truffaldino rientra sicuramente, come hanno posto in evidenza i giudici di merito, l'altra dichiarazione scritta, as'
sunta dal notaio rogante EG, com'è dimostra-
to dal timbro notarile sopra impresso, e presentata all'ufficio del registro degli atti pubblici di
Milano, con la quale la CI e il TI
- nel-
le rispettive posizioni di venditrice e di acqui- rente hanno congiuntamente affermato il falso e cioè
che il complesso immobiliare, oggetto della cessione, era costituito da capannoni a uso industriale, anzichè
da immobili adibiti a civile abitazione, pur indi- 22
cando in tale atto, i mappali che ne consentivano l'esatta individuazione.
Al riguardo va ribadito che, in contrasto con quanto affermato dalla CI, e cioè che il
TI aveva, contemporaneamente a lei, apposto la propria firma sul documento, in presenza del notaio EG (deceduto) il Bonetti ha sempre contestato la autenticità della propria sottoscri- zione, ma sul punto la Corte di appello ha motivato congruamente e correttamente, evidenziando come lo stesso imputato ha manifestato - con dichiarazio ni rese al P.M. la sua piena partecipazione a tut-
ta l'operazione. Ed è chiaro che la complessa ope-
razione riguardava anche la funzione di società di comodo della Tamarida e l'accordo con l'GO
per realizzare, da un lato, la finalità del tra-
sferimento immobiliare alla Cocordia e, dall'altro,
l'evasione fiscale, con tutti gli espedienti pos-
sibili (e, quindi, anche con la frode), come ha
precisato lo stesso TI. Pertanto, la richie-
sta di rinnovazione del dibattimento formulata "
dal preventuo per l'espletamento di una perizia grafica del documento, è superata, e la sentenza
impugnata non merita censura perchè sfugge al sin-
dacato di legittimità di questa Corte 23
Quanto all'evasione dell'imposta di re-
gistro è opportuno rilevare la particolare esigui-
tà del prezzo (f. 12.000.000) dichiarato in rela-
zione all'assegnazione degli immobili alla socia da parte della Società Cooperativa Orchidea, escogi-
tata ad arte per il trasferimento successivo alla
Concordia di TI. E' di indubbia rilevanza, са
ha sottolienato il giudice di primo grado, ai fi- me della dimostrazione di un disegno fraudolento e ni truffaldino, la artificiosa costituzione di una SO-
cietà ad hoc di capitali (a responsabilità limita)
che diventa socia della cooperativa, avente со е
scopo quello di acquistare terreni per costruire case popolari in economia, oppure costruzioni per assegnarle ai soci. Tale marchingegno, escogitato perchè il passaggio Diretto degli immobili поп po-
teva effettuarsi, è servito per assegnare alla pre-
detta Società a r.l., rappresentata dalla CI,
nell'asserita qualità, il complesso immobiliare, per il prezzo irrisorio di lire 12.000.000, rivenduto successivamente, dopo appena sette giorni, al prez- ZO di lire 3.950.000.000, con l'evasione dell'impo-
sta di registro che, peraltro, era 1'unica imposta a a a e in occasione del predetto trapasso, in quanto 1'INVIM e l'IVA sono escluse, in caso di as- 24
segnazione di alloggi abitativi da parte di Società
cooperative a propri soci, ai sensi dell'art. 2
comma secondo D.P.R. 643/72 e dell'art. 2 comma terzo lettera g) D.P.R. 633.72
Quanto all'evasione IVA per importi con-
sistenti, va rilevato che essa era dovuta, in oc- casione del trasferimento degli immobili alla Con- cordia S.P.A. di TI;
trattandosi di una ces-
sione onerosa di beni da Società di capitale a So-
cietà di capitale, come, del resto, le parti con-
traenti hanno riconosciuto, posto che nel relativo atto di compravendita si precisa che il contratto
è soggetto all'imposta del valore aggiunto.
Senonchè è risultato che 1'imposta di registro fu pagata in misura filla e irrisoria di lire 2,000, nel contempo, non fu pagata l'IVA, per il principio di alternatività fra le due imposte citate. Ma anche qui la dichiarazione resa dalle parti contraenti inserita nell'atto di vendita al-
la Società Concordia si rivela un altro marchingegno artificioso, che ha consentito di non pagare la
imposta di registro, richiamandosi al principio di alternatività, come sopra detto, e strumentalizzan-
dolo al fine di evadere entrambe le imposte, ove si consideri che, nel caso di specie, ci si trova 25
-
di fronte a un'entità fittizia e cioè a una pseudo-
società costituita al solo scopo di frodare la leg-
ge, per concludere un unico affare con intento truf-
faldino nei confronti dell'erario.
Quanto sopra descritto dimostra chiaramen-
te, come è stato sottolineato dai giudici di merito,
con argomentazioni logico-giuridiche rigorose e pienamente aderenti alle risultanze processuali,
che la condotta degli imputati è consistita non in un atteggiamento omissivo e inottemperante, op-
pure di ragionevole contestazione dell'obbligazione tributaria, anche allo scopo di ridurre eventualmente l'entità dell'l'imposta dovuta. Essa, per contro,
è contraddistinta da una attività molteplice e subdo-
la, concretantesi in atti di simulazione e di dis-
simulazione, in dichiarazioni false e in una falsa rappresentazione della realtà, diretti inequivoca bilmente a indurre in errore i pubblici funzionari preposti alla dichiarazione della pratica relativa ai trasferimenti summenzionati. In particolare lo intento truffaldino in danno dell'erario è dimostra-
come ha posto in evidenza la Corte di merito,to,
nell'aver gli imputati strumentalizzato due società
fittizie per perfezionare la vendita altrimenti im-
possibile del complesso immobiliare, oltre che nel- 26
-
l'avere dichiarato, ai fini della evasione fisca-
le, falsamente che la AR aveva detenuto gli immobili in questione, per oltre dieci anni, inin-
terrottamente, e che il valore iniziale di tali immo- bili era superiore a quello finale, predisponendo tali espedienti, con un disegno articolato e coe-
rente, previo concerto tra tutti gli imputati in- teressati a sottrarsi al fisco.
Tutto ciò integra gli elementi costitu-
tivi del delitto di truffa, al di là degli illeciti fiscali commessi, perseguibili in sede penale e am-
ministrativa, in quanto i raggiri e gli artifici posti in essere dagli imputati hanno ingenerato nel soggetto passivo la convinzione di una realtà dif-
forma da quella effettiva e, quindi, sussiste un
rapporto causale tra l'inganno e il depauperamento dell'erario danneggiato, in cui risiede l'essenza della truffa, sempre che il raggirante abbia trat'
to ingiusto profitto.
Non vi è dubbio che con l'artificio neces-
sariamente si simula e si opera sulla realtà, men- tre con il raggiro si dissimula, e ciò rientra nel-
l'ampia sfera dell'art. 640 c.p.. la cui portata
è indubbiamente maggiore e più specifica, sotto lo anzidetto profilo, rispetto alla inottemperanza del 27
contribuente alle previsioni di legge in materia tributaria.
Pertanto la sentenza impugnata non è in-
corsa nella erronea applicazione della legge ordina- ria e non è censurabile in questa sede, essendo con-
gruamente e logicamente motivata in ordine al giu-
dizio di colpevolezza degli imputati.
Né può condividersi la tesi dei ricorren-
ti secondo cui gli artifici e i raggiri sopra pre-
cisati non sono idonei a ingannare i funzionari della
Amministrazione finanziaria, condizione essenziale per la sussistenza del delitto di truffa. Al riguar- do va osservato che la questione relativa alla idoneità astratta dell'artificio o del raggiro di cui all'art. 640 c. p. a sorprendere la buona fede del terzo, può acquistare rilevanza in tema di ten-
tativo di truffa, ma non quando questa sia consu-
mata, come è avvenuto nel caso che ne occupa, con
la effettiva induzione in errore. In tale ipotesi
1'idoneità è dimostrata, secondo il costante inse-
gnamento della C. S. di Cassazione, dall'effetto rag-
giunto e cioè dalla realizzazione di un ingiusto profitto per il mancato pagamento delle imposte do-
vute con altrui danno (Cass. pen. Sez. V 17.11.
init.1978 Auscinit 28
-
Ai fini della eventuale esclusione del reato di truffa non vale neppure la prospettata grossolanità degli artifici e raggiri, con riferi- mento alla falsa o errata specificazione degli im-
mobili a uso industriale, invece che ad uso abita-
tivo (l'uso abitativo risulta, tra l'altro, esclu-
so anche nell'atto di comprevendita Tamada-Concor-
dia) e alla inveritiera indicazione del valore ini-
ziale (superiore) e finale degli immobili, allo scopo di conseguire l'esenzione dalle imposte do-
vute. Anche se va date at .o che una parte degli errori e delle irregolarità potevano essere riscon-
trati agevolmente dall'ufficio competente, sulla base dei mappali indicati e della documentazione acquisita agli atti, va rilevato che esattamente la Corte di Appello ha ritenuto, in conformità con l'indirizzo prevalente della S.C. di Cassazione,
che l'asserita e parziale grossolanità è del tut-
to irrilevante, ove l'agente sia egualmente riu-
scito a trarre in errore il soggetto passivo, realiz-
zando l'ingiusto profitto, con il danno ad altri.
Peraltro l'accertamento in concreto, com-
piuto sulla base delle acquisizioni processuali,
costituisce un apprezzamento di fatto che risulta 29
-
ampiamente e logicamente motivato, per cui la deci-
sione sul punto è insindacabile in sede di legitti-
mità.
Va pure osservato che, ai fini della sus-
sistenza del delitto di truffa, non ha importanza,
contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la
scarsa diligenza, oppure la mancanza di controllo e
di verifica da parte dei pubblici funzionari dello operato illegittimo del contribuente evasore:
A parte il rilievo che l'esercizio di tali
poteri discrezionali e tecnici rientrano nel quadro istituzionale e che il comportamento eventualmente illecito dei predetti funzionari è suscettibile di repressione penale, è chiaro che tale circostanza non esclude egualmente la idoneità dei mezzi usati per ingannare la Pubblica Amministrazione. Inoltre si Osserva che il reato di truffa richiede una qualsia-
si condotta fraudolenta idonea a indurre in errore
e non postula, tra i suoi elementi costitutivi la j per cui 0- formazione di atti regolari e legittimi,
gni atto eventualmente nullo 0 inefficace va conside rato come mero fatto e può costituire parimenti mez-
- (Cass. pen. Sez. ZO idoneo alla induzione in errore
V, 22.12.78 n.16098 in w ith Penale 1979 n.335.
Pertanto non sussiste il vizio di motiva- - 30
-
zione denunziato sotto l'anzidetto profilo e la sentenza non merita censura per le anzidette ragio-
ni, mentre le richieste formulate dai ricorrenti di 1
acquisizione della documentazione relativa al paga-
mento IVA e alla pratica del condono, risultanti peraltro sfornite di qualsiasi prova, come ha preci-
sato la Corte di merito nella sentenza impugnata,
sono superate e assorbite dalle precedenti conside-
razioni.
L'altro motivo di gravame, anch'esso comu-
ne ai predetti ricorrenti, riguardante la denegata dichiarazione di equivalenza tra le circostanze di segno opposto, è priva di consistenza, atteso che
tale facoltà spetta insindacabilmente al giudice di merito e, comunque, la motivazione sulla decisio-
ne negativa appare congrua e giuridicamente corretta,
poichè fondata sul rilievo pertinente e rilevante ai predetti fini
- della notevole capacità a delin-
quere rivelata dagli imputati con il ricorso a tecni-
che perverse e insidiose per commettere la truffa nei confronti dello Stato, arrecando un danno di ri-
levante gravità.
Alla dichiarata inammissibilità del ri-
corso proposto dalla CI e al rigetto dei ri-
corsi proposti dall'GO e dal TI, segue, - 31
-
per legge, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pa-
gamento della somma di lire 500.000 a favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Visti gli artt. 209, 531 e 549 c.p.p. = Dichiara inammissibili il ricorso proposto da Sici-
liano IU avverso la sentenza della Corte di
Appello di Milano in data 16/5/1986; rigetta i ri-
corsi proposti dall'GO e dal TI e con-
danna i ricorrenti in solido al pagamento delle spe-
se processuali e ciascuno al pagamento di lire
500.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Camera di Consiglio il 23Giugno 1987
IL PRISIDENTE
(Dr.RomeoSalva Pors) floker IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Mappi
Mv dull CANCELLERIA
DEPOSITATA
GEN. 1998
3 rio
Fu