Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 2
Tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali non vi è rapporto di specialità perché il secondo si esaurisce nella commissione di un falso, cioè nell'esposizione nei bilanci della società o in altre comunicazioni sociali di fatti non rispondenti al vero, sicché, pur costituendo tale condotta fraudolenta un raggiro, cioè un elemento specializzante rispetto alla fattispecie della truffa, tuttavia mancano di questo reato le componenti dell'induzione in errore dei destinatari di quelle comunicazioni e del raggiungimento di un ingiusto profitto con altrui danno, entrambe non richieste nell'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.
Tra il reato di frode fiscale e la truffa non esiste rapporto di specialità perché, anche se le modalità di commissione del primo, elencate nell'art. 4 legge 516 del 1982, costituiscono altrettante ipotesi di artifici e raggiri, non si richiede, per la configurabilità di detto reato, l'effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria, ne' il raggiungimento di un ingiusto profitto con danno della stessa amministrazione, essendo sufficiente la semplice messa in opera delle operazioni indicate nel citato art. 4, con il dolo specifico, consistente nel fine dell'evasione o dell'ottenimento del rimborso, che diversamente manca nel reato di truffa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2000, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 16/3/2000
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 1193
Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 42132/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GNERALE presso la Corte d'appello di Trento avverso la sentenza del Tribunale di Trento 25 giugno 1999 n. 88, pronunciata nel processo penale a carico di NI ER, nato il [...] a [...], con la quale è stata applicata all'imputato su richiesta la pena concordata di quattro mesi di reclusione e L. 4 milioni di multa per a) il reato p. e p. dagli artt. 110 e 116 c.p., 4 L. 1982 n. 516, 2621 cc. E 640 bis c.p., commessi in Santarcangelo di Romagna e Trento negli anni 1994, 1995 e 1996.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Giuseppe FERRARO, il quale ha chiesto la trasmissione degli atti alla Presidenza della Corte di Cassazione per l'esercizio dei poteri spettanti ex art. 610 c. 2 c.p.p.;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Trento 25 giugno 1999 n. 88, pronunciata nel processo penale a carico di ER OV - con la quale è stata applicata all'imputato su richiesta la pena concordata di quattro mesi di reclusione e L. 4 milioni di multa per i reati a lui ascritti per avere, quale socio accomandante della Leaders International s.a.s. di Santarcangelo di Romagna, al fine di consentire alla Grafiche Manfredi s.n.c. di evadere le imposte sui redditi o di conseguire un indebito rimborso dell'I.V.A., emesso nei confronti della Manfredi fatture per operazioni inesistenti per un totale di L. 135.045.484 nel 1994 e di L. 59.226.300 nel 1995 - propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione perché il primo Giudice ha ritenuto assorbiti nel reato di frode fiscale quelli di false comunicazioni sociale e di truffa aggravata. Il ricorso è fondato.
Il procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p. non contrasta con i principi fondamentali del diritto penale nullum crimen sine lege, nulla poena sine iudicio, perché l'accettazione, sia pure in via negoziale, dell'applicazione della pena presuppone necessariamente l'esistenza di un fatto illecito penalmente rilevante e la commissione di esso da parte dell'imputato. L'efficacia dell'accordo sull'applicazione della pena concluso fra le parti è, infatti, per il disposto dell'art. 444 c.p.p., subordinata alla mancanza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.; vale a dire che l'accordo è precluso dall'insussistenza del fatto, dalla circostanza che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità. A questo scopo è improntato il controllo del giudice, che deve omologare l'accordo stesso;
controllo che è alla base della legittimazione dell'imputato a ricorrere per cassazione per denunciare il difetto o i vizi della verifica (v., per tutte, Cass., Sez. III, 24 gennaio 2000 n. 337, ric. Tancredi).
La previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti, riguardo alla corretta qualificazione del fatto, all'inesistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. e alla congruita della pena, risponde a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, volta ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell'art. 112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell'azione penale. (cfr., Cass., Sez. 111, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone;
Id. 11 dicembre 1992, ric. Greco, Id., 24 gennaio 2000 n. 321, ric. Toritto).
Nella specie il ricorso del P.G. riguarda la qualificazione giuridica del fatto, in quanto il Giudice ha ritenuto la sussistenza in concreto di un'ipotesi di concorso apparente di norme tra il reato di frode fiscale e quelli di false comunicazioni sociale e di truffa aggravata, ritenendo questi ultimi assorbiti dal primo. Ora, ricorre il concorso apparente di norme, disciplinato dall'art.15 c.p. e risolto con l'applicazione del principio di specialità,
allorché la condotta criminosa prevista da una norma incriminatrice contenga in tutte le sue componenti essenziali quella prevista da altra norma incriminatrice, che ne costituisce la specificazione (Cass., Sez.13 settembre 1995 n. 9568, ric. La Spina) e che, perciò, si applica in luogo della prima.
Quando, invece, la norma contenente, oltre alle componenti della condotta della norma contenuta, presenta inoltre ulteriori e diversi elementi la situazione giuridica non da luogo al fenomeno del concorso apparente di norme, bensì ad ipotesi di concorso materiale o formale di reati, la seconda delle quali si verifica allorché due o più norme disciplinano aspetti diversi del medesimo fatto, in modo che un'unica condotta dia luogo a più violazioni e, quindi, ad una pluralità di reati. In entrambe le ipotesi le norme incriminatrici materialmente o formalmente concorrenti non si elidono ne' restano reciprocamente assorbite, ma si applicano tutte congiuntamente secondo il rispettivo precetto.
Tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali non v'è rapporto di specialità (Cass., Sez. V, 9 aprile 1991 n. 3949, ric. Cultrera) perché il primo si esaurisce nella commissione di un falso, cioè nell'esposizione nei bilanci delle società o in altre comunicazioni sociali di fatti non rispondenti al vero, sicché, pur costituendo tale condotta fraudolenta un raggiro, cioè un elemento specializzante rispetto alla fattispecie della truffa, tuttavia mancano di questo reato le componenti sia dell'induzione in errore dei destinatari di quelle comunicazioni, sia la consecuzione di un ingiusto profitto con altrui danno, entrambe non richieste nell'ipotesi dell'art. 2621 c.c.. Analogamente, non esiste rapporto di specialità tra il reato di frode fiscale e la truffa perché, anche se le modalità di commissione del primo, elencate nell'art.4 L. 7 agosto 1982 n. 516, costituiscono altrettanti casi di artifici o di raggiri, non si richiede l'effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria ne' la consecuzione di un profitto ingiusto con danno della stessa amministrazione, bastando per la commissione di esso la semplice messa in opera delle operazioni indicate nel citato art. 4 con il dolo specifico, mancante nella truffa, consistente nel fine dell'evasione o dell'ottenimento del rimborso.
Pertanto la qualificazione del fatto come frode fiscale, assorbente, per il principio di specialità, dei reati concorrenti della truffa e delle false comunicazioni sociali, appare inesatta, per cui l'impugnazione del P.G. dev'essere ritenuta fondata ed accolta.
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000