Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la "ratio decidendi" da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2008, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE ROMA POLO CLUB, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262 - 264, presso l'avvocato D'ANDRIA CATALDO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CR MA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05077/05 proposto da:
CR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLITUNNO 51, presso l'avvocato ONGARO FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ROMA POLO CLUB;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1604/04 della Corte d'Appello di ROMA., depositata il 01/04/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2008 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato CATALDO D'ANDRIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato FRANCO ONGARO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale condizionato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione Roma Polo Club chiede, per un motivo, la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del locale tribunale, ha annullato la delibera di esclusione per gravi motivi di SS RI da essa ricorrente adottata il 13 ottobre 1994, in quanto non preceduta dalla convocazione di tutti gli associati.
SS RI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato per sei motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti contro la medesima sentenza, sono stati già riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Dalla Roma Polo Club è denunciata, con unico mezzo di cassazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e art. 112 c.p.c., nonché l'omessa motivazione su punto decisivo, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato la vigente norma statutaria della associazione secondo cui gli aventi diritto a partecipare all'assemblea erano tutti i soci giocatori e sei soci effettivi non giocatori scelti dai soci della medesima categoria. Sulla base di tale disposizione, l'assemblea, del 13 ottobre 1994 si era svolta regolarmente, vista la corretta convocazione di tutti i soci giocatori, risultanti dal relativo elenco depositato davanti al tribunale, e di sei soci non giocatori, come documentato nel corso del giudizio.
La censura non può trovare ingresso.
La corte territoriale ha riscontrato ®manto lamentato dal RI, ovverosia la non corrispondenza di ordine numerico tra i destinatari dell'avviso di convocazione dell'assemblea e il numero, pari a 279, degli associati iscritti nell'anno 1994, quale risultante dall'elenco depositato, su richiesta dell'istruttore, dalla stessa difesa del Roma Polo Club. Ha rilevato che, di fronte alla specifica contestazione mossa dal RI a quanto affermato dal tribunale circa la regolarità dell'assemblea, l'appellata avrebbe dovuto fornire la prova concernente le ulteriori convocazioni inviate, oltre a quelle (in numero complessivo di settantaquattro) documentate già nel corso del giudizio di primo grado. Una tale prova non è stata fornita dall'associazione, limitatasi a segnalare il rispetto delle forme relative al quorum costitutivo e a quello deliberativo, sostanzialmente omettendo di articolare alcuna deduzione in merito al motivo di appello del RI.
Ora, a seguire la ricorrente, la corte capitolina avrebbe errato nel considerare tutti i 279 soci legittimati a partecipare all'assemblea, laddove lo statuto prevedeva tale diritto solo in capo ai soci giocatori e a sei soci non giocatori. Ma, a fronte delle conclusioni cui è addivenuto il giudice a (pio sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, la ricorrente si limita a dedurre che, secondo la norma statutaria in allora vigente, gli unici soci legittimati a partecipare all'assemblea erano i soci giocatori e sei soci non giocatori e che sia agli uni che agli altri era stata correttamente inviata la convocazione. Nemmeno indica quale fosse il numero dei soci giocatori e quale, quindi, il numero complessivo dei soci che, nell'anno 1994, avevano diritto di partecipare alle assemblee e che il 13 ottobre vennero in concreto regolarmente convocati per deliberare sulla proposta di esclusione del socio RI. In tal guisa, non risulta neanche specificato l'errore ermeneutico in cui sarebbe incorsa la corte la quale, proprio sulla base degli elenchi depositati dalla associazione nel corso del giudizio, ha acclarato, con insindacabile accertamento di fatto, che i soci legittimati a partecipare all'assemblea erano, in tutto, 279.
Può ancora osservarsi che la censura presenta un profilo di inammissibilità consistente nel fatto che in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente, denunziando il presunto vizio in cui sarebbe incorsa la Corte del merito nel disattendere la deduzione di regolarità della convocazione, rimanda a documenti versati nel corso del giudizio di appello. Infatti, Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata erronea o insufficiente valuta-zione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle predette risultanze - mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso - evidenziando, in relazione ad esso, il vizio omissivo o logico nel Quale sia incorso il Giudice del merito e la diversa conclusione a cui sarebbe stato altrimenti possibile pervenire sulla questione decisa. Ciò in quanto, il ricorso per cassazione, stante la previsione di cui all'art. 366 c.p.c., n. 4, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere ad elementi o atti concernenti il pregresso giudizio di merito (cfr., e plurimis, Cass. nn. 12905/2002, 12596/2002, 8388/2002, 88/2001, 6863/1995, 5742/1995, 7392/1994). Con il ricorso incidentale condizionato, il RI deduce di non avere ostacolato il buon andamento della vita associativa (primo motivo) ne' posto in essere azioni disonorevoli tali da costituire gravi motivi di espulsione (secondo motivo) e lamenta che: il tribunale non ha ammesso erroneamente i mezzi di prova dedotti atti a scagionarlo (terzo motivo); in contrasto con l'art. 13 dello statuto all'assemblea non parteciparono i sei associati non giocatori (quarto motivo); non furono convocati tempestivamente tutti i soci (quinto motivo); la mancata contestazione degli addebiti gli ha impedito di potersi difendere nel corso dell'assemblea del 13 ottobre 1994 (sesto motivo).
Anche tale ricorso è inammissibile.
Con massima pressoché stereotipata questa Suprema Corte è andata ripetendo che è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi una questione non esaminata dal giudice di appello in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento di altra tesi. In tale situazione, infatti, difetta la soccombenza, sia pure teorica, quale presupposto del diritto di impugnazione, mentre la questione medesima può sempre essere riproposta davanti al giudice di rinvio, ove, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata venga cassata. In altri termini, l'ammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato all'accoglimento del ricorso principale, postula pur sempre la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, determinato dalla soccombenza. Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevate dalla parte nel giudizio di appello e riproposte con il ricorso incidentale, lungi dall'essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole, siano rimaste assorbite per avere il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo. Nel caso in cui, in relazione a queste ultime questioni (assorbenti), la sentenza del giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, rimangono impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assorbite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio (cfr., e multis, sentt., nn. 3029/1985, 151/1986, 8544/1987, 6572/1988, 1308/1989, 3463/1997, 7103/1998, 8924/1998, 4756/1999, 3908/2000, 9637/2001, 4050/2002, 14382/2002). Alla luce di tali principi, è inammissibile, per difetto di interesse alla cassazione della sentenza impugnata, il ricorso incidentale condizionato con cui il RI, rimasto pienamente vittorioso in secondo grado sulla questione pregiudiziale della irritualità della convocazione dell'assemblea, principale, ha riproposto le questioni e le difese già prospettate al giudice di appello a supporto della ingiustizia della deliberata sua esclusione dall'associazione. Tali questioni, infatti, sono rimaste superate o assorbite dalla motivazione della sentenza d'appello; nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, dette questioni sarebbero rimaste impregiudicate e avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di rinvio. Nè potrebbe dirsi che, stante il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale rimane assorbito. Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, conseguente al rigetto del ricorso principale (condizionante), è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo. Di vero, tale dichiarazione comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata e, preliminarmente, della sua ammissibilità nonché della sussistenza di un interesse ad impugnare subordinato all'accoglimento del ricorso principale. Se, invece, il ricorso incidentale è a priori inammissibile, la subordinazione dell'interesse ad impugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale ad impedire alla Corte di cassazione l'esercizio del suo potere - dovere di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente da ogni eccezione sollevata dalle parti (cfr. Cass. nn. 22346/2006, 6542/2004, 8732/2001, 1562/1982). La reciproca soccombenza costituisce di per sè giusto motivo di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2008