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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 711 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Stefano Miglietta come da procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del AR CP_2
p.t., (P.IVA.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Vito Lezzi, come da P.IVA_1
procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 9 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito telematico delle note difensive scritte sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.04.2023, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione regolarmente notificato premesso l'avvenuto Parte_1
espletamento di A.T.P. dinanzi a questo Tribunale iscritto al n.262/15, teso ad accertare la presenza di infiltrazioni e lesioni nel suo immobile sito in alla via AR
Monsignor La Carra n.10, delle loro cause, delle opere e dei costi necessari per la loro eliminazione, conveniva in giudizio il chiedendo che fosse AR
accertato e dichiarato che, previo accertamento del nesso di causalità tra le lesioni e infiltrazioni nel proprio immobile, che determinavano problemi di staticità ed un ambiente insalubre, lesivo del diritto alla salute e le inadempienze e gli errori del convenuto, fosse ordinato a CP_1
quest'ultimo di eseguire le opere descritte nella predetta relazione peritale e comunque dirette a rendere l'immobile idoneo all'uso con autorizzazione all'attore, in subordine, ad eseguirle con proprie maestranze, con addebito dei costi all'ente convenuto;
che fosse ordinato al convenuto il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle predette inadempienze;
che, previo accertamento della sua mancata completa fruizione dell'immobile a causa degli inconvenienti determinati dalle inadempienze dell'odierno convenuto, questo fosse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in € 25.000,00, o in quella da determinarsi in corso di causa o da liquidarsi secondo equità, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alla restituzione delle somme versate per la fase di A.T.P.
Deduceva l'attore che il proprio immobile, posto a confine con area di proprietà comunale, presentava importanti immissioni di umidità sul soffitto e sulle pareti perimetrali, nonché lesioni alla struttura portante ed un rilevante cedimento ed abbassamento del pavimento, le cui cause ascriveva ai difetti strutturali ed al precario stato di manutenzione del muro di confine, all'area ad esso antistante, che permetteva le immissioni, entrambi di proprietà comunale nonché alla unione dei due muri di confine, non perfettamente sigillata. I fenomeni, nonostante opere di risanamento realizzate nell'anno 2013, si erano ripresentati l'anno successivo. Poiché pagina 2 di 9 il odierno convenuto, aveva declinato ogni responsabilità in merito, aveva instaurato CP_1
procedimento per A.T.P., nel quale il tecnico incaricato aveva riscontrato l'esistenza dei lamentati problemi, indicando quali possibili rimedi l'allontanamento dell'aiuola dal muro di confine e la pavimentazione dell'ultimo tratto, escludendo però la responsabilità del CP_1
atteso che il suo muro di confine era stato edificato prima dell'abitazione dell'attore.
Avvalendosi pertanto di un tecnico di parte, che confutava gli accertamenti effettuati in sede di accertamento tecnico preventivo, l'attore insisteva pertanto nel sostenere la responsabilità del per tutti i danni subiti dall'immobile e dalla sua famiglia, costretta a vivere in un CP_1
ambiente insalubre.
Si costituiva in giudizio il convenuto con comparsa di risposta, in cui preliminarmente chiedeva la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza ed indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, sostenendone la infondatezza, e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Assumeva il convenuto che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta in ordine a quanto lamentato dall'attore atteso che, come accertato in sede di A.T.P., l'umidità da infiltrazione era causata dal non regolare raccordo tra il muro di confine del e quello dell'immobile CP_1
dell'attore costruito in aderenza al primo in epoca successiva, mentre l'umidità da risalita era determinata dall'assenza di intercapedini e vespai areati, indispensabili ad evitare detto fenomeno. Deduceva inoltre di avere eseguito le opere indicate dal C.T.U. contrariamente all'attore al quale pure, in sede di A.T.P., erano state indicate le soluzioni da adottare di sua competenza. Contestava la domanda di risarcimento sia nell'an che nel quantum, non provato sotto alcun aspetto”.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo relativo all'espletato
A.T.P., prova testimoniale e TU tecnica e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 4.03.2020, previa discussione orale, decisa ex art. 281 c.p.c. con sentenza n. 738 emessa dal Tribunale di Brindisi il 12.05.2021, pubblicata in pari data, che, ritenuto solo parzialmente provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia ex art. 2051 c.c., rigettava le domande attoree e compensava le spese di lite sia del procedimento di ATP, che di quello di merito.
pagina 3 di 9 Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 19.07.2021, lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2021 si è costituito il
[...]
, in persona del Sindaco in carica, che AR
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e dell'art. 348 c.p.c., nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, formulando altresì appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per i motivi di seguito sintetizzati, con vittoria di spese della fase di ATP
e del doppio grado di giudizio .
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 26.04.2023, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte deve pronunziarsi preliminarmente sull'eccezione, sollevata dall'ente appellato, di mancanza di specificità dei motivi di appello.
L'eccezione è infondata, poiché la lettura dell'atto di appello consente di individuare con certezza i passaggi motivazionali impugnati, le ragioni del gravame ed i motivi di doglianza e, dunque, anche di svolgere le attività difensive senza pregiudizio delle esigenze del contraddittorio (cfr. Cass. SS.UU. ordinanza n. 36481 del 13.12.2022; Cass Civ., Sez. II, sent. n. 6294 del 27.903.2015; conforme a Cass Civ., Sez. III, sent. n. 22502 del 2014; Cass Civ., Sez. III, sent.
n. 26908 del 19.12.2014).
2. Imponendosi, per esigenze di economia motivazionale, un vaglio delle questioni sottoposte alla Corte, secondo criteri di priorità logico- giuridica, si ritiene di dover procedere nell'esame dei motivi d'appello accorpando i primi due motivi dell'appello principale proposto da con l'unico Parte_1
motivo d'appello incidentale proposto dal , AR
tutti afferenti, per quanto di rispettivo interesse, le valutazioni operate dal pagina 4 di 9 Tribunale, che ha deciso ex art. 2051 c.c., in punto di verifica del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e riscontrati, sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, adibito a civile abitazione, in sede di ATP e di TU e la res nella custodia del citato in giudizio (essendo l'immobile dell'attore CP_1
posto in aderenza al muro di recinzione di un'area di proprietà comunale su cui
- quanto meno all'epoca degli accertamenti - insisteva un edificio scolastico.
2.1. Ebbene, all'esito della compiuta disamina delle argomentazioni delle parti sulla anzidetta questione e considerato che nessuna delle parti in causa risulta aver mosso osservazioni avverso gli accertamenti e le conclusioni consacrati nei due elaborati tecnici (ATP e TU) valutati dal Tribunale, si ritiene che, così come ritenuto dall'appellante incidentale, le statuizioni contenute nella sentenza impugnata evidenzino una errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle acquisite in sede di ATP e di TU.
2.2. Ed infatti, ad avviso di questa Corte, nella fattispecie, le risultanze istruttorie non permettono di ritenere dimostrata la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il pregiudizio lamentato dal , sia pure nei limiti della Pt_1
“minima concorsualità” ritenuta in sentenza.
2.2.1. Dalle consulenze espletate sia in sede di ATP che nel primo grado di giudizio è emerso che i fenomeni di infiltrazione da umidità accertati all'interno dell'immobile del sono riconducibili a due fattori concausali: Pt_1
- l'umidità di infiltrazione nella parte alta della muratura del soggiorno è risultata causata dal non regolare raccordo fra i due muri, ossia quello di confine dell'area di proprietà del Comune di AR
e quello dell'immobile di proprietà dell'attore costruito in epoca successiva in aderenza al primo (“la causa dell'umidità formatasi al centro delle pareti del salotto è causata da infiltrazioni di acqua meteorica che sia scendendo lungo la muratura superiore che sia cadendo sulla chiusura del muro di confine, penetra a causa del non regolare raccordo tra le due murature determinando gli inconvenienti visibili in foto” (pag. 3 della relazione conclusiva dell'ATP);
pagina 5 di 9 - l'umidità di risalita che determina il deterioramento dell'intonaco nella parte bassa della muratura, piccole lesioni e piccoli cedimenti della pavimentazione del vano soggiorno e del vano cucina dell'edificio, “è umidità normale tipica dei piani terra” ed è causata dall'assenza di intercapedini e/o vespai areati necessari ad evitare i fenomeni di umidità di risalita (“è dovuta ad una poca attenzione nella fase realizzativa, come la mancanza di un vespaio che elimini l'influenza della variazione del grado di umidità nella sottopavimentazione” pag. 4 della relazione conclusiva dell'ATP).
Quanto all'incidenza dello stato di manutenzione della pavimentazione del piazzale antistante la scuola e della aiuola in esso presente, il TU ha evidenziato che “la mancanza di qualsiasi opera specifica a protezione dell'abitazione (del ) Pt_1
dall'umidità, come prescritto da qualunque manuale di architettura tecnica”, non permette la valutazione della rilevanza causale, tanto che gli interventi dallo stesso TU suggeriti (eliminazione dell'aiuola con risagomatura del piazzale), se pur idonei a ripristinare il corretto smaltimento delle acque meteoriche della proprietà comunale, non hanno carattere risolutivo rispetto ai fenomeni di umidità da risalita, evidenziando una loro irrilevanza sotto il profilo causale..
In particolare, il TU ha rilevato che, se pur il piazzale comunale non scarica tutta l'acqua raccolta a causa degli avvallamenti in esso presenti, che creano piccoli ristagni di acqua, ciò non costituisce causa o concausa delle lesioni e/o dei cedimenti del pavimento, riferibili, invece, alla mancanza di un vespaio in grado di eliminare “l'influenza della variazione del grado di umidità nella sottopavimentazione”, imputabile a scelte o ad omissioni del danneggiato.
La conclusione cui è pervenuto il TU è suffragata dalla circostanza che, nel considerevole lasso di tempo intercorso tra i rilevi compiuti in fase di ATP e il giudizio di merito, lo stato dei luoghi è risultato invariato, come accertato dallo stesso TU (“Dall'analisi dello stato dei luoghi è emerso…che tali interventi (individuati in sede di ATP a carico del , sia quelli realizzati che quelli non realizzati, non CP_1
hanno modificato in maniera apprezzabile lo stato dei luoghi come dimostra la documentazione pagina 6 di 9 fotografica allegata sia l'umidità di risalita presente che i cedimenti e/o lesioni della pavimentazione interna non hanno subito modifiche rispetto alla situazione riscontrata nel
2015 e quindi non hanno determinato un aumento dell'umidità presente”…. pagg. 3, 4
TU), con ciò potendosi ragionevolmente escludere la rilevanza (anche solo quale concausa) della pendenza delle acque meteoriche sul piazzale comunale.
Peraltro, in sede di ATP si è accertato che l'umidità di risalita e il rigonfiamento dell'intonaco nella parte bassa sono presenti anche sulle altre murature dell'immobile di proprietà e sul muro opposto a quello confinante con Pt_1
la proprietà comunale (cfr. relazione conclusiva dell'ATP, pag. 5 e 6).
2.3. In conclusione, le risultanze peritali, non contestate dalle parti e dalle quali non vi è ragione di discostarsi in quanto coerenti ed esenti da errori e vizi logici, hanno permesso di accertare che la mancata esecuzione, durante la costruzione dell'immobile del - peraltro avvenuta successivamente alla costruzione Pt_1
del muro di recinzione della scuola (per quanto accertato in fase di ATP e confermato dalle dichiarazioni del teste escusso nel giudizio di Testimone_1
merito) - delle opere necessarie ad evitare fenomeni di infiltrazione di umidità dalla proprietà confinante (raccordo cementizio tra i muri confinanti e predisposizione di intercapedini e/o vespai nella sottopavimentazione), ha avuto esclusiva efficienza causale nella produzione dei danni lamentati, con ciò escludendo definitivamente il nesso causale tra la condotta del CP_1
convenuto e i danni prospettati.
3. L'appello incidentale va pertanto accolto, mentre s'impone il rigetto dei due primi motivi d'appello proposti da con conseguente Parte_1
assorbimento di ogni ulteriore censura e richiesta istruttoria.
4. L'accoglimento dell'appello incidentale del comporta, in virtù del CP_1
potere-dovere di questa Corte di disciplinare spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio sulla base dell'esito complessivo del giudizio, la modifica della regolamentazione delle spese di lite come disciplinate in primo grado, che vanno poste a carico di con riferimento anche alla fase dell'ATP Parte_1
espletato nel giudizio di istruzione preventiva dinanzi al Tribunale di Brindisi pagina 7 di 9 contraddistinto al n. RG. 262/2015, gravando su di lui anche le spese processuali della presente fase, secondo soccombenza e nella liquidazione di cui al dispositivo.
5. Ai sensi art. 13, co.
1-quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione da lui proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro il Parte_1 AR
, in persona del p.t., con atto di citazione notificato il
[...] CP_2
19.07.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 738 pubblicata il
12.05.2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, rigetta le domande proposte in primo grado da nei confronti del Parte_1 AR
;
[...]
3) condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
doppio grado di giudizio in favore del , che AR
liquida, quanto a quelle del primo grado, in complessivi € 2.600,00 oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge e, quanto a quelle del presente grado, in complessivi € 3.382,50 ( di cui € 382,50 per spese) oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge, ponendo definitivamente a carico di le spese di ATP e di TU, come già liquidate. Parte_1
4) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il versamento, a favore dell'erario ed a carico di Parte_1
di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 24.09.2025 pagina 8 di 9 Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Patrizia Evangelista dott. Riccardo Mele
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 711 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Stefano Miglietta come da procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del AR CP_2
p.t., (P.IVA.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Vito Lezzi, come da P.IVA_1
procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 9 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito telematico delle note difensive scritte sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.04.2023, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione regolarmente notificato premesso l'avvenuto Parte_1
espletamento di A.T.P. dinanzi a questo Tribunale iscritto al n.262/15, teso ad accertare la presenza di infiltrazioni e lesioni nel suo immobile sito in alla via AR
Monsignor La Carra n.10, delle loro cause, delle opere e dei costi necessari per la loro eliminazione, conveniva in giudizio il chiedendo che fosse AR
accertato e dichiarato che, previo accertamento del nesso di causalità tra le lesioni e infiltrazioni nel proprio immobile, che determinavano problemi di staticità ed un ambiente insalubre, lesivo del diritto alla salute e le inadempienze e gli errori del convenuto, fosse ordinato a CP_1
quest'ultimo di eseguire le opere descritte nella predetta relazione peritale e comunque dirette a rendere l'immobile idoneo all'uso con autorizzazione all'attore, in subordine, ad eseguirle con proprie maestranze, con addebito dei costi all'ente convenuto;
che fosse ordinato al convenuto il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle predette inadempienze;
che, previo accertamento della sua mancata completa fruizione dell'immobile a causa degli inconvenienti determinati dalle inadempienze dell'odierno convenuto, questo fosse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in € 25.000,00, o in quella da determinarsi in corso di causa o da liquidarsi secondo equità, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alla restituzione delle somme versate per la fase di A.T.P.
Deduceva l'attore che il proprio immobile, posto a confine con area di proprietà comunale, presentava importanti immissioni di umidità sul soffitto e sulle pareti perimetrali, nonché lesioni alla struttura portante ed un rilevante cedimento ed abbassamento del pavimento, le cui cause ascriveva ai difetti strutturali ed al precario stato di manutenzione del muro di confine, all'area ad esso antistante, che permetteva le immissioni, entrambi di proprietà comunale nonché alla unione dei due muri di confine, non perfettamente sigillata. I fenomeni, nonostante opere di risanamento realizzate nell'anno 2013, si erano ripresentati l'anno successivo. Poiché pagina 2 di 9 il odierno convenuto, aveva declinato ogni responsabilità in merito, aveva instaurato CP_1
procedimento per A.T.P., nel quale il tecnico incaricato aveva riscontrato l'esistenza dei lamentati problemi, indicando quali possibili rimedi l'allontanamento dell'aiuola dal muro di confine e la pavimentazione dell'ultimo tratto, escludendo però la responsabilità del CP_1
atteso che il suo muro di confine era stato edificato prima dell'abitazione dell'attore.
Avvalendosi pertanto di un tecnico di parte, che confutava gli accertamenti effettuati in sede di accertamento tecnico preventivo, l'attore insisteva pertanto nel sostenere la responsabilità del per tutti i danni subiti dall'immobile e dalla sua famiglia, costretta a vivere in un CP_1
ambiente insalubre.
Si costituiva in giudizio il convenuto con comparsa di risposta, in cui preliminarmente chiedeva la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza ed indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, sostenendone la infondatezza, e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Assumeva il convenuto che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta in ordine a quanto lamentato dall'attore atteso che, come accertato in sede di A.T.P., l'umidità da infiltrazione era causata dal non regolare raccordo tra il muro di confine del e quello dell'immobile CP_1
dell'attore costruito in aderenza al primo in epoca successiva, mentre l'umidità da risalita era determinata dall'assenza di intercapedini e vespai areati, indispensabili ad evitare detto fenomeno. Deduceva inoltre di avere eseguito le opere indicate dal C.T.U. contrariamente all'attore al quale pure, in sede di A.T.P., erano state indicate le soluzioni da adottare di sua competenza. Contestava la domanda di risarcimento sia nell'an che nel quantum, non provato sotto alcun aspetto”.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo relativo all'espletato
A.T.P., prova testimoniale e TU tecnica e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 4.03.2020, previa discussione orale, decisa ex art. 281 c.p.c. con sentenza n. 738 emessa dal Tribunale di Brindisi il 12.05.2021, pubblicata in pari data, che, ritenuto solo parzialmente provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia ex art. 2051 c.c., rigettava le domande attoree e compensava le spese di lite sia del procedimento di ATP, che di quello di merito.
pagina 3 di 9 Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 19.07.2021, lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2021 si è costituito il
[...]
, in persona del Sindaco in carica, che AR
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e dell'art. 348 c.p.c., nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, formulando altresì appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per i motivi di seguito sintetizzati, con vittoria di spese della fase di ATP
e del doppio grado di giudizio .
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 26.04.2023, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte deve pronunziarsi preliminarmente sull'eccezione, sollevata dall'ente appellato, di mancanza di specificità dei motivi di appello.
L'eccezione è infondata, poiché la lettura dell'atto di appello consente di individuare con certezza i passaggi motivazionali impugnati, le ragioni del gravame ed i motivi di doglianza e, dunque, anche di svolgere le attività difensive senza pregiudizio delle esigenze del contraddittorio (cfr. Cass. SS.UU. ordinanza n. 36481 del 13.12.2022; Cass Civ., Sez. II, sent. n. 6294 del 27.903.2015; conforme a Cass Civ., Sez. III, sent. n. 22502 del 2014; Cass Civ., Sez. III, sent.
n. 26908 del 19.12.2014).
2. Imponendosi, per esigenze di economia motivazionale, un vaglio delle questioni sottoposte alla Corte, secondo criteri di priorità logico- giuridica, si ritiene di dover procedere nell'esame dei motivi d'appello accorpando i primi due motivi dell'appello principale proposto da con l'unico Parte_1
motivo d'appello incidentale proposto dal , AR
tutti afferenti, per quanto di rispettivo interesse, le valutazioni operate dal pagina 4 di 9 Tribunale, che ha deciso ex art. 2051 c.c., in punto di verifica del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e riscontrati, sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, adibito a civile abitazione, in sede di ATP e di TU e la res nella custodia del citato in giudizio (essendo l'immobile dell'attore CP_1
posto in aderenza al muro di recinzione di un'area di proprietà comunale su cui
- quanto meno all'epoca degli accertamenti - insisteva un edificio scolastico.
2.1. Ebbene, all'esito della compiuta disamina delle argomentazioni delle parti sulla anzidetta questione e considerato che nessuna delle parti in causa risulta aver mosso osservazioni avverso gli accertamenti e le conclusioni consacrati nei due elaborati tecnici (ATP e TU) valutati dal Tribunale, si ritiene che, così come ritenuto dall'appellante incidentale, le statuizioni contenute nella sentenza impugnata evidenzino una errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle acquisite in sede di ATP e di TU.
2.2. Ed infatti, ad avviso di questa Corte, nella fattispecie, le risultanze istruttorie non permettono di ritenere dimostrata la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il pregiudizio lamentato dal , sia pure nei limiti della Pt_1
“minima concorsualità” ritenuta in sentenza.
2.2.1. Dalle consulenze espletate sia in sede di ATP che nel primo grado di giudizio è emerso che i fenomeni di infiltrazione da umidità accertati all'interno dell'immobile del sono riconducibili a due fattori concausali: Pt_1
- l'umidità di infiltrazione nella parte alta della muratura del soggiorno è risultata causata dal non regolare raccordo fra i due muri, ossia quello di confine dell'area di proprietà del Comune di AR
e quello dell'immobile di proprietà dell'attore costruito in epoca successiva in aderenza al primo (“la causa dell'umidità formatasi al centro delle pareti del salotto è causata da infiltrazioni di acqua meteorica che sia scendendo lungo la muratura superiore che sia cadendo sulla chiusura del muro di confine, penetra a causa del non regolare raccordo tra le due murature determinando gli inconvenienti visibili in foto” (pag. 3 della relazione conclusiva dell'ATP);
pagina 5 di 9 - l'umidità di risalita che determina il deterioramento dell'intonaco nella parte bassa della muratura, piccole lesioni e piccoli cedimenti della pavimentazione del vano soggiorno e del vano cucina dell'edificio, “è umidità normale tipica dei piani terra” ed è causata dall'assenza di intercapedini e/o vespai areati necessari ad evitare i fenomeni di umidità di risalita (“è dovuta ad una poca attenzione nella fase realizzativa, come la mancanza di un vespaio che elimini l'influenza della variazione del grado di umidità nella sottopavimentazione” pag. 4 della relazione conclusiva dell'ATP).
Quanto all'incidenza dello stato di manutenzione della pavimentazione del piazzale antistante la scuola e della aiuola in esso presente, il TU ha evidenziato che “la mancanza di qualsiasi opera specifica a protezione dell'abitazione (del ) Pt_1
dall'umidità, come prescritto da qualunque manuale di architettura tecnica”, non permette la valutazione della rilevanza causale, tanto che gli interventi dallo stesso TU suggeriti (eliminazione dell'aiuola con risagomatura del piazzale), se pur idonei a ripristinare il corretto smaltimento delle acque meteoriche della proprietà comunale, non hanno carattere risolutivo rispetto ai fenomeni di umidità da risalita, evidenziando una loro irrilevanza sotto il profilo causale..
In particolare, il TU ha rilevato che, se pur il piazzale comunale non scarica tutta l'acqua raccolta a causa degli avvallamenti in esso presenti, che creano piccoli ristagni di acqua, ciò non costituisce causa o concausa delle lesioni e/o dei cedimenti del pavimento, riferibili, invece, alla mancanza di un vespaio in grado di eliminare “l'influenza della variazione del grado di umidità nella sottopavimentazione”, imputabile a scelte o ad omissioni del danneggiato.
La conclusione cui è pervenuto il TU è suffragata dalla circostanza che, nel considerevole lasso di tempo intercorso tra i rilevi compiuti in fase di ATP e il giudizio di merito, lo stato dei luoghi è risultato invariato, come accertato dallo stesso TU (“Dall'analisi dello stato dei luoghi è emerso…che tali interventi (individuati in sede di ATP a carico del , sia quelli realizzati che quelli non realizzati, non CP_1
hanno modificato in maniera apprezzabile lo stato dei luoghi come dimostra la documentazione pagina 6 di 9 fotografica allegata sia l'umidità di risalita presente che i cedimenti e/o lesioni della pavimentazione interna non hanno subito modifiche rispetto alla situazione riscontrata nel
2015 e quindi non hanno determinato un aumento dell'umidità presente”…. pagg. 3, 4
TU), con ciò potendosi ragionevolmente escludere la rilevanza (anche solo quale concausa) della pendenza delle acque meteoriche sul piazzale comunale.
Peraltro, in sede di ATP si è accertato che l'umidità di risalita e il rigonfiamento dell'intonaco nella parte bassa sono presenti anche sulle altre murature dell'immobile di proprietà e sul muro opposto a quello confinante con Pt_1
la proprietà comunale (cfr. relazione conclusiva dell'ATP, pag. 5 e 6).
2.3. In conclusione, le risultanze peritali, non contestate dalle parti e dalle quali non vi è ragione di discostarsi in quanto coerenti ed esenti da errori e vizi logici, hanno permesso di accertare che la mancata esecuzione, durante la costruzione dell'immobile del - peraltro avvenuta successivamente alla costruzione Pt_1
del muro di recinzione della scuola (per quanto accertato in fase di ATP e confermato dalle dichiarazioni del teste escusso nel giudizio di Testimone_1
merito) - delle opere necessarie ad evitare fenomeni di infiltrazione di umidità dalla proprietà confinante (raccordo cementizio tra i muri confinanti e predisposizione di intercapedini e/o vespai nella sottopavimentazione), ha avuto esclusiva efficienza causale nella produzione dei danni lamentati, con ciò escludendo definitivamente il nesso causale tra la condotta del CP_1
convenuto e i danni prospettati.
3. L'appello incidentale va pertanto accolto, mentre s'impone il rigetto dei due primi motivi d'appello proposti da con conseguente Parte_1
assorbimento di ogni ulteriore censura e richiesta istruttoria.
4. L'accoglimento dell'appello incidentale del comporta, in virtù del CP_1
potere-dovere di questa Corte di disciplinare spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio sulla base dell'esito complessivo del giudizio, la modifica della regolamentazione delle spese di lite come disciplinate in primo grado, che vanno poste a carico di con riferimento anche alla fase dell'ATP Parte_1
espletato nel giudizio di istruzione preventiva dinanzi al Tribunale di Brindisi pagina 7 di 9 contraddistinto al n. RG. 262/2015, gravando su di lui anche le spese processuali della presente fase, secondo soccombenza e nella liquidazione di cui al dispositivo.
5. Ai sensi art. 13, co.
1-quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione da lui proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro il Parte_1 AR
, in persona del p.t., con atto di citazione notificato il
[...] CP_2
19.07.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 738 pubblicata il
12.05.2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, rigetta le domande proposte in primo grado da nei confronti del Parte_1 AR
;
[...]
3) condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
doppio grado di giudizio in favore del , che AR
liquida, quanto a quelle del primo grado, in complessivi € 2.600,00 oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge e, quanto a quelle del presente grado, in complessivi € 3.382,50 ( di cui € 382,50 per spese) oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge, ponendo definitivamente a carico di le spese di ATP e di TU, come già liquidate. Parte_1
4) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il versamento, a favore dell'erario ed a carico di Parte_1
di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 24.09.2025 pagina 8 di 9 Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Patrizia Evangelista dott. Riccardo Mele
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