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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.5.2024, assunto in decisione in data 24.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
NOTARO MATTEO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Statale, 5/R 23807 Merate
ITALIA;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2
Avvocati Matteo Notaro e Andrea Bonaiti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Merate (LC),
Via Statale n. 5/R;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Anacapri (NA) il
27.07.2016, Atto di matrimonio N. 29, P. 2, S. C, anno 2016, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti
DOMANDE – CONDIZIONI
1. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e / o di mantenimento;
2. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Disposizioni relative alla prole
3. il figlio minore risiederà prevalentemente con la madre nella casa coniugale a quest'ultima Persona_1 assegnata, sita in 20842 Besana Brianza (MB) – Via Belvedere n.16, stabilendosene comunque l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. I coniugi si impegnano pertanto a prendere di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli, avendo a riferimento essenziale l'interesse di questi ultimi, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità;
4. in ragione dell'affidamento congiunto innanzi stabilito, i ricorrenti convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far sì che ciascuno possa vedere (e stare con) il figlio con libertà di giorni ed orari, previo accordo telefonico fra gli stessi. L'ottemperanza al presente impegno di collaborazione da parte dei coniugi dovrà tener conto (contemporaneamente) anche delle rispettive e reciproche esigenze, in particolare lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni,
i desideri e le necessità del figlio e comunque nel pieno rispetto dei loro impegni scolastici, ricreativi Per_1
e sportivi;
5. in ogni caso, il padre potrà vedere e tenerlo con sé in una giornata infrasettimanale (indicativamente Per_1 il martedì o mercoledì da stabilirsi in ogni caso in modo definitivo per dare certezza e stabilità ai figli) dalle ore 18.00 e sino al mattino successivo con impegno del padre ad accompagnarlo a scuola;
6. il sig. terrà con sé a fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera dalle ore 19:00 Parte_1 Per_1
e fino al lunedì mattina quando il IG. lo accompagnerà a scuola;
il padre terrà quindi il figlio a dormire Pt_1 presso la propria abitazione il venerdì, il sabato e la domenica. Tali accordi non saranno operativi durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, e con eventuali periodi di viaggio che fossero eventualmente concordati tra i genitori;
7. nel periodo di vacanze estive, il minore potrà trascorrere un minimo di 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, presso ciascuno dei due genitori, indipendentemente da loro villeggiature fuori sede. Nel restante pagina 2 di 4 periodo estivo, frequenterà ciascun genitore in maniera alternata, secondo il calendario valido per Per_1 tutto il resto dell'anno;
8. per quanto concerne i ponti e le festività (natalizie, patronali, pasquali, nazionali, etc.) al minore verrà proposta sempre, di anno in anno, l'alternanza con ciascun genitore, e la suddivisione delle relative vacanze in periodi di pari durata;
9. le condizioni di cui ai punti che precedono (7, 8, 9 e 10) verranno sospese quando , a far tempo dal Per_1 mese di settembre 2024, incomincerà a frequentare il Liceo scientifico sportivo NN di IS
(Progetto per gli agonisti degli sport invernali) ove si trasferirà stabilmente. I genitori saranno liberi di far visita a nel rispetto dei suoi impegni scolastici e sportivi;
Per_1
10. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento di , la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice Per_1
ISTAT;
11. il IG. concorrerà alle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio , così come Pt_1 Per_1 disciplinate e individuate dal Protocollo Tribunale / Ordine Avvocati di Monza del 07 maggio 2018 secondo queste modalità:
✓ Spese stagione scolastica e sciistica 2023/2024 nella misura del 30% (il restante 70% a carico della IG.ra
), Pt_2
✓ Spese stagione scolastica e sciistica 2024/2025 e stagioni successive nella misura del 40% (il restante 60%
a carico della IG.ra ); Pt_2
12. Le parti riconoscono che le spese straordinarie della stagione scolastica e sportiva: 2023/24 ammontano, in totale, a circa € 12.978,00, di cui € 1.050,00= già versati dal IG. , mentre quelle preventivate per la Pt_1 stagione scolastica e sportiva 2024/25 ammontano, in totale, a circa € 12.900,00=.
13. La quota delle spese straordinarie di competenza dal IG. , verrà rimborsata mensilmente, entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, sulla base delle effettive disponibilità del medesimo e con un conguaglio il 31/12 di ogni anno;
14. A fare tempo dalla stagione scolastica e sciistica 2025/26 le spese straordinarie, ferme le modalità di pagamento, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 3.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (24.6.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 12.6.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 3.5.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Anacapri in data 27.7.2016 (Atto n. 29, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Anacapri), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Anacapri, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025.
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.5.2024, assunto in decisione in data 24.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
NOTARO MATTEO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Statale, 5/R 23807 Merate
ITALIA;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2
Avvocati Matteo Notaro e Andrea Bonaiti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Merate (LC),
Via Statale n. 5/R;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Anacapri (NA) il
27.07.2016, Atto di matrimonio N. 29, P. 2, S. C, anno 2016, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti
DOMANDE – CONDIZIONI
1. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e / o di mantenimento;
2. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Disposizioni relative alla prole
3. il figlio minore risiederà prevalentemente con la madre nella casa coniugale a quest'ultima Persona_1 assegnata, sita in 20842 Besana Brianza (MB) – Via Belvedere n.16, stabilendosene comunque l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. I coniugi si impegnano pertanto a prendere di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli, avendo a riferimento essenziale l'interesse di questi ultimi, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità;
4. in ragione dell'affidamento congiunto innanzi stabilito, i ricorrenti convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far sì che ciascuno possa vedere (e stare con) il figlio con libertà di giorni ed orari, previo accordo telefonico fra gli stessi. L'ottemperanza al presente impegno di collaborazione da parte dei coniugi dovrà tener conto (contemporaneamente) anche delle rispettive e reciproche esigenze, in particolare lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni,
i desideri e le necessità del figlio e comunque nel pieno rispetto dei loro impegni scolastici, ricreativi Per_1
e sportivi;
5. in ogni caso, il padre potrà vedere e tenerlo con sé in una giornata infrasettimanale (indicativamente Per_1 il martedì o mercoledì da stabilirsi in ogni caso in modo definitivo per dare certezza e stabilità ai figli) dalle ore 18.00 e sino al mattino successivo con impegno del padre ad accompagnarlo a scuola;
6. il sig. terrà con sé a fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera dalle ore 19:00 Parte_1 Per_1
e fino al lunedì mattina quando il IG. lo accompagnerà a scuola;
il padre terrà quindi il figlio a dormire Pt_1 presso la propria abitazione il venerdì, il sabato e la domenica. Tali accordi non saranno operativi durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, e con eventuali periodi di viaggio che fossero eventualmente concordati tra i genitori;
7. nel periodo di vacanze estive, il minore potrà trascorrere un minimo di 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, presso ciascuno dei due genitori, indipendentemente da loro villeggiature fuori sede. Nel restante pagina 2 di 4 periodo estivo, frequenterà ciascun genitore in maniera alternata, secondo il calendario valido per Per_1 tutto il resto dell'anno;
8. per quanto concerne i ponti e le festività (natalizie, patronali, pasquali, nazionali, etc.) al minore verrà proposta sempre, di anno in anno, l'alternanza con ciascun genitore, e la suddivisione delle relative vacanze in periodi di pari durata;
9. le condizioni di cui ai punti che precedono (7, 8, 9 e 10) verranno sospese quando , a far tempo dal Per_1 mese di settembre 2024, incomincerà a frequentare il Liceo scientifico sportivo NN di IS
(Progetto per gli agonisti degli sport invernali) ove si trasferirà stabilmente. I genitori saranno liberi di far visita a nel rispetto dei suoi impegni scolastici e sportivi;
Per_1
10. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento di , la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice Per_1
ISTAT;
11. il IG. concorrerà alle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio , così come Pt_1 Per_1 disciplinate e individuate dal Protocollo Tribunale / Ordine Avvocati di Monza del 07 maggio 2018 secondo queste modalità:
✓ Spese stagione scolastica e sciistica 2023/2024 nella misura del 30% (il restante 70% a carico della IG.ra
), Pt_2
✓ Spese stagione scolastica e sciistica 2024/2025 e stagioni successive nella misura del 40% (il restante 60%
a carico della IG.ra ); Pt_2
12. Le parti riconoscono che le spese straordinarie della stagione scolastica e sportiva: 2023/24 ammontano, in totale, a circa € 12.978,00, di cui € 1.050,00= già versati dal IG. , mentre quelle preventivate per la Pt_1 stagione scolastica e sportiva 2024/25 ammontano, in totale, a circa € 12.900,00=.
13. La quota delle spese straordinarie di competenza dal IG. , verrà rimborsata mensilmente, entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, sulla base delle effettive disponibilità del medesimo e con un conguaglio il 31/12 di ogni anno;
14. A fare tempo dalla stagione scolastica e sciistica 2025/26 le spese straordinarie, ferme le modalità di pagamento, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 3.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (24.6.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 12.6.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 3.5.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Anacapri in data 27.7.2016 (Atto n. 29, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Anacapri), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Anacapri, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025.
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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