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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/10/2024, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
SOFFIENTINI LINDA
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
SOFFIENTINI LINDA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) CASA CONIUGALE E MUTUO
La casa coniugale, sita a Codogno (PC) in via Bacchelli n. 7, viene assegnata alla IG.ra Pt_2
con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia
[...]
. Per_1
Le parti concordano che il IG. provvederà a trasferirsi presso una nuova abitazione Parte_1 asportando tutti i propri effetti personali e spostando la propria residenza entro sei mesi dal termine che il Giudice fisserà, in sostituzione dell'udienza, per il deposito di note scritte. Le parti si accorderanno direttamente tra di loro circa la divisione dei regali di nozze e/o degli altri beni di proprietà comune.
Il mutuo gravante sulla casa coniugale continuerà ad essere sostenuto, in via esclusiva, dalla IG.ra pagina 1 di 5 sino all'estinzione dello stesso, prevista per il 2028. Pt_2
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E ALLE SPESE STRAORDINARIE PER LA FIGLIA ALICE
In considerazione delle circostanze indicate in premessa, il padre e la madre contribuiranno al Per_ mantenimento e alle spese straordinarie della figlia mediante versamento diretto alla medesima della somma forfettaria onnicomprensiva di €. 300,00 ciascuno per dodici mensilità all'anno, da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato ad
[...]
a decorrere dal deposito del presente ricorso. CP_1
L'importo sarà rivalutato annualmente, come per legge, sulla base dell'indice Istat a partire dall'anno successivo alla data di deposito della sentenza di omologazione del presente accordo.
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA CHIARA
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla madre la Per_1 somma di €. 250,00 per dodici mensilità all'anno, da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra (IBAN: Pt_2
[...]) a decorrere dal deposito del presente ricorso.
L'assegno sarà rivalutato annualmente, come per legge, sulla base dell'indice Istat a partire dall'anno successivo alla data di deposito della sentenza di omologazione del presente accordo.
5) SPESE STRAORDINARIE PER LA FIGLIA CHIARA
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della figlia sulla base delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017 e più Per_1 precisamente:
1- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
ANitario Nazionale;
2- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti da quest'ultimo ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi pubblici (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati pagina 2 di 5 da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7- Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse del figlio, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta - ai recapiti indicati al successivo punto - contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso di dissenso espresso, l'altro genitore potrà, se ritiene, sostenerne il costo in via esclusiva. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro, (a mezzo raccomandata o e-mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti concordano l'utilizzo dei seguenti recapiti elettronici per lo scambio di documentazione:
- per la IG.ra e-mail: Pt_2 Email_1
- per il IG. e-mail: Parte_1 Email_2
Nel caso di variazioni degli indirizzi e-mail sopra indicati, la parte interessata provvederà a notiziare l'altra dei relativi aggiornamenti.
In alternativa le parti potranno utilizzare, per lo scambio della documentazione, anche messaggi di testo tramite l'applicazione WhatsApp con conferma di lettura.
6) ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI
L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali, ove consentite, verranno richieste e percepite da entrambi i genitori nella medesima misura.
7) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
a. I coniugi, stante l'autonomia lavorativa, rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento e dichiarano di non essere titolari di conti correnti/depositi in comune.
b. Gli immobili di cui la IG.ra risulta proprietaria resteranno nella piena ed esclusiva titolarità Pt_2 della medesima così come l'immobile facente capo al IG. resterà nella piena ed esclusiva Parte_1 titolarità del medesimo.
c. Allo stesso modo le autovetture GE 08 e OD rimarranno nella piena ed esclusiva titolare e disponibilità dei rispettivi proprietari.
d. Il conto corrente bancario acceso presso la Banca Credit Agricole, filiale di Codogno, intestato alla IG.ra , resterà alla medesima assegnato unitamente al relativo saldo, lo stesso dicasi in relazione Pt_2 al conto corrente cointestato con la madre ed il fratello presso la banca Credit Agricole filiale di
Gossolengo: la IG.ra dichiara di non essere titolare di ulteriori conti correnti/depositi e che gli Pt_2 unici risparmi/somme di cui dispone sono quelli risultanti dai conti correnti sopra indicati.
e. Il conto corrente bancario con collegato conto titoli acceso presso la Banca IntesaANpaolo, filiale di
Codogno, intestato al IG. resterà al medesimo assegnato unitamente al relativo saldo, lo Parte_1 stesso dicasi in relazione alla polizza vita in essere presso la Axa assicurazioni, agenzia di Codogno.
Il IG. dichiara di non essere titolare di ulteriori conti correnti/depositi/polizze e che gli unici Parte_1 risparmi/somme di cui dispone sono quelli risultanti dai rapporti sopra indicati. pagina 3 di 5 f. A regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra i coniugi nel corso del matrimonio la IG.ra si obbliga a corrispondere al IG. che accetta, l'importo di €. Pt_2 Parte_1
80.000,00 (euro ottantamila).
La moglie non dispone, allo stato, della liquidità necessaria per far fronte al pagamento e pertanto il suddetto importo verrà liquidato al marito con le seguenti modalità:
- qualora la IG.ra si determinasse a vendere la casa coniugale l'importo verrà corrisposto in Pt_2 un'unica soluzione entro 5 (cinque) giorni dal rogito con la precisazione che, in detto caso, la vendita dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2029 termine essenziale;
- qualora sia decorso il predetto termine senza che la casa coniugale sia stata venduta l'importo de quo verrà corrisposto mediante il versamento di n. 125 rate da €. 640,00 (euro seicentoquaranta) ciascuna a decorrere dal 1° gennaio 2030 con scadenza il giorno 1 (uno) di ogni mese.
In ogni caso, qualora la IG.ra SA dovesse reperire, nelle more, la liquidità necessaria o a saldare l'intero importo o a versare un cospicuo acconto, la stessa provvederà ad informare subitamente il IG. al fine di concordare con quest'ultimo le modalità di corresponsione del dovuto. Parte_1
Ai fini di quanto sopra pattuito, la IG.ra si obbliga sin d'ora a tenere costantemente informato Pt_2 il IG. sulle proprie determinazioni in merito alla casa coniugale nonché sugli sviluppi circa Parte_1
l'eventuale vendita della stessa o il reperimento di maggiore liquidità.
8) DEFINIZIONE RAPPORTI
Salvi gli accordi indicati nel presente atto i coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, anche in relazione ai succitati beni immobili e mobili, e di avere regolato ogni altra pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio.
9) SPESE LEGALI
Le spese legali del presente procedimento devono intendersi interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole maggiorenne e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 4 di 5 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a AN GI NT (PC) in data 25.4.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN GI NT (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25/09/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
SOFFIENTINI LINDA
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
SOFFIENTINI LINDA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) CASA CONIUGALE E MUTUO
La casa coniugale, sita a Codogno (PC) in via Bacchelli n. 7, viene assegnata alla IG.ra Pt_2
con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia
[...]
. Per_1
Le parti concordano che il IG. provvederà a trasferirsi presso una nuova abitazione Parte_1 asportando tutti i propri effetti personali e spostando la propria residenza entro sei mesi dal termine che il Giudice fisserà, in sostituzione dell'udienza, per il deposito di note scritte. Le parti si accorderanno direttamente tra di loro circa la divisione dei regali di nozze e/o degli altri beni di proprietà comune.
Il mutuo gravante sulla casa coniugale continuerà ad essere sostenuto, in via esclusiva, dalla IG.ra pagina 1 di 5 sino all'estinzione dello stesso, prevista per il 2028. Pt_2
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E ALLE SPESE STRAORDINARIE PER LA FIGLIA ALICE
In considerazione delle circostanze indicate in premessa, il padre e la madre contribuiranno al Per_ mantenimento e alle spese straordinarie della figlia mediante versamento diretto alla medesima della somma forfettaria onnicomprensiva di €. 300,00 ciascuno per dodici mensilità all'anno, da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato ad
[...]
a decorrere dal deposito del presente ricorso. CP_1
L'importo sarà rivalutato annualmente, come per legge, sulla base dell'indice Istat a partire dall'anno successivo alla data di deposito della sentenza di omologazione del presente accordo.
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA CHIARA
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla madre la Per_1 somma di €. 250,00 per dodici mensilità all'anno, da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra (IBAN: Pt_2
[...]) a decorrere dal deposito del presente ricorso.
L'assegno sarà rivalutato annualmente, come per legge, sulla base dell'indice Istat a partire dall'anno successivo alla data di deposito della sentenza di omologazione del presente accordo.
5) SPESE STRAORDINARIE PER LA FIGLIA CHIARA
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della figlia sulla base delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017 e più Per_1 precisamente:
1- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
ANitario Nazionale;
2- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti da quest'ultimo ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi pubblici (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati pagina 2 di 5 da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7- Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse del figlio, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta - ai recapiti indicati al successivo punto - contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso di dissenso espresso, l'altro genitore potrà, se ritiene, sostenerne il costo in via esclusiva. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro, (a mezzo raccomandata o e-mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti concordano l'utilizzo dei seguenti recapiti elettronici per lo scambio di documentazione:
- per la IG.ra e-mail: Pt_2 Email_1
- per il IG. e-mail: Parte_1 Email_2
Nel caso di variazioni degli indirizzi e-mail sopra indicati, la parte interessata provvederà a notiziare l'altra dei relativi aggiornamenti.
In alternativa le parti potranno utilizzare, per lo scambio della documentazione, anche messaggi di testo tramite l'applicazione WhatsApp con conferma di lettura.
6) ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI
L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali, ove consentite, verranno richieste e percepite da entrambi i genitori nella medesima misura.
7) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
a. I coniugi, stante l'autonomia lavorativa, rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento e dichiarano di non essere titolari di conti correnti/depositi in comune.
b. Gli immobili di cui la IG.ra risulta proprietaria resteranno nella piena ed esclusiva titolarità Pt_2 della medesima così come l'immobile facente capo al IG. resterà nella piena ed esclusiva Parte_1 titolarità del medesimo.
c. Allo stesso modo le autovetture GE 08 e OD rimarranno nella piena ed esclusiva titolare e disponibilità dei rispettivi proprietari.
d. Il conto corrente bancario acceso presso la Banca Credit Agricole, filiale di Codogno, intestato alla IG.ra , resterà alla medesima assegnato unitamente al relativo saldo, lo stesso dicasi in relazione Pt_2 al conto corrente cointestato con la madre ed il fratello presso la banca Credit Agricole filiale di
Gossolengo: la IG.ra dichiara di non essere titolare di ulteriori conti correnti/depositi e che gli Pt_2 unici risparmi/somme di cui dispone sono quelli risultanti dai conti correnti sopra indicati.
e. Il conto corrente bancario con collegato conto titoli acceso presso la Banca IntesaANpaolo, filiale di
Codogno, intestato al IG. resterà al medesimo assegnato unitamente al relativo saldo, lo Parte_1 stesso dicasi in relazione alla polizza vita in essere presso la Axa assicurazioni, agenzia di Codogno.
Il IG. dichiara di non essere titolare di ulteriori conti correnti/depositi/polizze e che gli unici Parte_1 risparmi/somme di cui dispone sono quelli risultanti dai rapporti sopra indicati. pagina 3 di 5 f. A regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra i coniugi nel corso del matrimonio la IG.ra si obbliga a corrispondere al IG. che accetta, l'importo di €. Pt_2 Parte_1
80.000,00 (euro ottantamila).
La moglie non dispone, allo stato, della liquidità necessaria per far fronte al pagamento e pertanto il suddetto importo verrà liquidato al marito con le seguenti modalità:
- qualora la IG.ra si determinasse a vendere la casa coniugale l'importo verrà corrisposto in Pt_2 un'unica soluzione entro 5 (cinque) giorni dal rogito con la precisazione che, in detto caso, la vendita dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2029 termine essenziale;
- qualora sia decorso il predetto termine senza che la casa coniugale sia stata venduta l'importo de quo verrà corrisposto mediante il versamento di n. 125 rate da €. 640,00 (euro seicentoquaranta) ciascuna a decorrere dal 1° gennaio 2030 con scadenza il giorno 1 (uno) di ogni mese.
In ogni caso, qualora la IG.ra SA dovesse reperire, nelle more, la liquidità necessaria o a saldare l'intero importo o a versare un cospicuo acconto, la stessa provvederà ad informare subitamente il IG. al fine di concordare con quest'ultimo le modalità di corresponsione del dovuto. Parte_1
Ai fini di quanto sopra pattuito, la IG.ra si obbliga sin d'ora a tenere costantemente informato Pt_2 il IG. sulle proprie determinazioni in merito alla casa coniugale nonché sugli sviluppi circa Parte_1
l'eventuale vendita della stessa o il reperimento di maggiore liquidità.
8) DEFINIZIONE RAPPORTI
Salvi gli accordi indicati nel presente atto i coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, anche in relazione ai succitati beni immobili e mobili, e di avere regolato ogni altra pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio.
9) SPESE LEGALI
Le spese legali del presente procedimento devono intendersi interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole maggiorenne e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 4 di 5 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a AN GI NT (PC) in data 25.4.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN GI NT (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25/09/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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