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Sentenza 25 agosto 2022
Sentenza 25 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/08/2022, n. 31717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31717 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la nota con cui la difesa ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. RD TI ricorre avverso la sentenza in data 21/10/2020 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 19/06/2020 del G.u.p. del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 192 e 533, comma I, c.p.p. e, comunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.)". Con il primo motivo il ricorrente premette che "la Corte di appello ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31717 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 04/03/2022 affermato la penale responsabilità di RD sulla base delle sole dichiarazioni rese da NO AL e FF IA, i quali non sono testimoni diretti dei fatti", così che non possono essere considerati fonte diretta di prova e le loro dichiarazioni devono essere valutate ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.. Deduce, quindi, che "la Corte di merito ha disapplicato i criteri legali di valutazione della prova indiziaria, non avendo correttamente proceduto a valutare la gravità, precisione e, soprattutto, la concordanza dei singoli indizi". Aggiunge che NO era altresì indagato per ricettazione e le sue dichiarazioni andavano valutate con i criteri indicati dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. Specifica che la censura deve essere riferita al giudizio di attendibilità necessario quando il dichiarante sia imputato/indagato in procedimento connesso, per come accade nei riguardi di NO. A sostegno dell'assunto vengono compendiati gli elementi valorizzati dai giudici di merito, al fine di risaltarne l'inadeguatezza probatoria, ossia i verbali di s.i.t. di IA FF (fidanzata di NO), le dichiarazioni di ZA Simone, le utenze telefoniche e i tabulati acquisiti, traffici telefonici sul cellulare di RD. 1.2. "Erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 69 bis c.p. in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. sulle contestate aggravanti e sulla recidiva e comunque mancanza di motivazione sul punto". Il ricorrente evidenzia che «il giudice di secondo grado ha escluso un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti con le aggravanti contestate e la recidiva in considerazione dei suoi precedenti e la gravità in fatto dell'episodio delittuoso». Deduce, quindi, che «ad avviso di questa difesa, una valutazione globale del fatto, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p., avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata recidiva, al fine di pervenire ad un più congruo adeguamento della pena al caso concreto, tenuto conto della gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato». Denuncia l'omessa considerazione di tali elementi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Anzitutto, con riguardo al primo motivo di ricorso, va richiamato il più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non 2 A b\)..I?, I., può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 1.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni esposte con il primo motivo di ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, che ha affrontato e risolto tutti i temi proposti con il gravame con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni. Va rilevato, invero, come tutto motivo in esame si risolva nella proposta di un risultato probatorio e di una valutazione del compendio probatorio opposti a quelli della doppia sentenza conforme, rispetto alla quale si presenta in modo meramente antagonista, senza che siano dedotti vizi scrutinabili in sede di legittimità. Vale ribadire, allora, che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. I medesimi vizi ora enunciati si rinvengono anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente produce una possibile valutazione del giudizio di bilanciamento in senso maggiormente favorevole a RD, in opposizione all'esito raggiunto dalla valutazione dei giudici di merito. 1.3.1. Va aggiunto che il motivo è altresì inammissibile per l'inammissibilità per indeterminatezza sul punto dell'appello. Il correlato motivo di gravame, infatti, non conteneva censure alla sentenza di primo grado, ma una generica quanto apodittica affermazione ingiustizia del 3 giudizio di bilanciamento, tale da risultare aspecifico e -perciò- inammissibile. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, dovendosi ribadire che "la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento", (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. 24/05/2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la nota con cui la difesa ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. RD TI ricorre avverso la sentenza in data 21/10/2020 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 19/06/2020 del G.u.p. del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 192 e 533, comma I, c.p.p. e, comunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.)". Con il primo motivo il ricorrente premette che "la Corte di appello ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31717 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 04/03/2022 affermato la penale responsabilità di RD sulla base delle sole dichiarazioni rese da NO AL e FF IA, i quali non sono testimoni diretti dei fatti", così che non possono essere considerati fonte diretta di prova e le loro dichiarazioni devono essere valutate ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.. Deduce, quindi, che "la Corte di merito ha disapplicato i criteri legali di valutazione della prova indiziaria, non avendo correttamente proceduto a valutare la gravità, precisione e, soprattutto, la concordanza dei singoli indizi". Aggiunge che NO era altresì indagato per ricettazione e le sue dichiarazioni andavano valutate con i criteri indicati dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. Specifica che la censura deve essere riferita al giudizio di attendibilità necessario quando il dichiarante sia imputato/indagato in procedimento connesso, per come accade nei riguardi di NO. A sostegno dell'assunto vengono compendiati gli elementi valorizzati dai giudici di merito, al fine di risaltarne l'inadeguatezza probatoria, ossia i verbali di s.i.t. di IA FF (fidanzata di NO), le dichiarazioni di ZA Simone, le utenze telefoniche e i tabulati acquisiti, traffici telefonici sul cellulare di RD. 1.2. "Erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 69 bis c.p. in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. sulle contestate aggravanti e sulla recidiva e comunque mancanza di motivazione sul punto". Il ricorrente evidenzia che «il giudice di secondo grado ha escluso un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti con le aggravanti contestate e la recidiva in considerazione dei suoi precedenti e la gravità in fatto dell'episodio delittuoso». Deduce, quindi, che «ad avviso di questa difesa, una valutazione globale del fatto, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p., avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata recidiva, al fine di pervenire ad un più congruo adeguamento della pena al caso concreto, tenuto conto della gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato». Denuncia l'omessa considerazione di tali elementi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Anzitutto, con riguardo al primo motivo di ricorso, va richiamato il più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non 2 A b\)..I?, I., può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 1.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni esposte con il primo motivo di ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, che ha affrontato e risolto tutti i temi proposti con il gravame con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni. Va rilevato, invero, come tutto motivo in esame si risolva nella proposta di un risultato probatorio e di una valutazione del compendio probatorio opposti a quelli della doppia sentenza conforme, rispetto alla quale si presenta in modo meramente antagonista, senza che siano dedotti vizi scrutinabili in sede di legittimità. Vale ribadire, allora, che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. I medesimi vizi ora enunciati si rinvengono anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente produce una possibile valutazione del giudizio di bilanciamento in senso maggiormente favorevole a RD, in opposizione all'esito raggiunto dalla valutazione dei giudici di merito. 1.3.1. Va aggiunto che il motivo è altresì inammissibile per l'inammissibilità per indeterminatezza sul punto dell'appello. Il correlato motivo di gravame, infatti, non conteneva censure alla sentenza di primo grado, ma una generica quanto apodittica affermazione ingiustizia del 3 giudizio di bilanciamento, tale da risultare aspecifico e -perciò- inammissibile. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, dovendosi ribadire che "la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento", (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. 24/05/2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022