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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 13605/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARDONA MAURIZIO che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PIOLATTO PIERPAOLO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Buttigliera Alta (TO) Parte_1 Controparte_1 il 13/05/1984.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta (To)
(atto n. 802 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/06/1985 e il 27/01/1989, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 autosufficienti sul piano economico.
Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 2 di 3 OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi intendono regolare i loro rapporti in base alle seguenti pattuizioni:
a. i coniugi si impegnano a vendere a terzi della casa coniugale, sita in Torino, corso Rosselli, n.
123/9 (foglio 1345, part. 49, sub. 20), con divisione, al 50%, del prezzo ricavato, al netto di eventuali spese e/o imposte;
b. il sig. si impegna a trasferire senza corrispettivo la propria quota del 50% della casa sita CP_1 in Mattie (TO), via Giordani, n. 55/D alla sig.ra - che promette di accettare - le sue ragioni Pt_1 di piena comproprietà tutte, sul fabbricato di civile abitazione sito in Mattie (TO), via Giordani,
n. 55/D (foglio 10, part. 694). I costi per il notaio ed imposte necessari per il trasferimento del medesimo immobile saranno a carico della sig.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le predette condizioni di definizione patrimoniale sono funzionali ed indispensabili rispetto al raggiungimento delle presenti intese separative e, pertanto, le parti chiedono di avvalersi, per ogni atto conseguente agli accordi di cui sopra, di ogni agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 l.
74/1987 come della esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassazione.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti, sul piano economico, e, pertanto, rinunciano ad avanzare domande di mantenimento e/o di assegni alimentari, a qualunque titolo, nei confronti dell'altro.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 13605/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARDONA MAURIZIO che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PIOLATTO PIERPAOLO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Buttigliera Alta (TO) Parte_1 Controparte_1 il 13/05/1984.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta (To)
(atto n. 802 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/06/1985 e il 27/01/1989, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 autosufficienti sul piano economico.
Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 2 di 3 OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi intendono regolare i loro rapporti in base alle seguenti pattuizioni:
a. i coniugi si impegnano a vendere a terzi della casa coniugale, sita in Torino, corso Rosselli, n.
123/9 (foglio 1345, part. 49, sub. 20), con divisione, al 50%, del prezzo ricavato, al netto di eventuali spese e/o imposte;
b. il sig. si impegna a trasferire senza corrispettivo la propria quota del 50% della casa sita CP_1 in Mattie (TO), via Giordani, n. 55/D alla sig.ra - che promette di accettare - le sue ragioni Pt_1 di piena comproprietà tutte, sul fabbricato di civile abitazione sito in Mattie (TO), via Giordani,
n. 55/D (foglio 10, part. 694). I costi per il notaio ed imposte necessari per il trasferimento del medesimo immobile saranno a carico della sig.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le predette condizioni di definizione patrimoniale sono funzionali ed indispensabili rispetto al raggiungimento delle presenti intese separative e, pertanto, le parti chiedono di avvalersi, per ogni atto conseguente agli accordi di cui sopra, di ogni agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 l.
74/1987 come della esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassazione.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti, sul piano economico, e, pertanto, rinunciano ad avanzare domande di mantenimento e/o di assegni alimentari, a qualunque titolo, nei confronti dell'altro.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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