CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Grixoni Presidente -rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 508 del Ruolo Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022 e promossa da:
, elettivamente domiciliato a Sassari, in via Bellieni n. 36, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Salvatore Demontis che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
appellante
Contro
e entrambe elettivamente domiciliate a Sassari, in via Roma n. 136 CP_2 CP_3 presso lo studio dell'Avv. M. Giuseppina Salaris, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellate e appellanti incidentali
All'udienza del 13.12.2024 la causa è stata tenuta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni: per la parte appellante: 1) contrariis reiectis;
2) previa dichiarazione di legittimità passiva di CP_3
, dichiarare che le somme richieste da a titolo di restituzione di quanto
[...] Controparte_1 pagato indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c. sono dovute e, per l'effetto, condannare in solido le Sigg.re e al pagamento in favore del Sig. , della somma CP_2 CP_3 Controparte_1 di € 5.200,00 a titolo di restituzione dell'assegno di mantenimento pagato indebitamente da febbraio 2018 fino a dicembre 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque della somma maggiore e/o minore risultante dagli atti in causa: 3) vinte le spese di lite dei due gradi giudizio;
per le parti appellanti: 1) rigettare l'appello e confermare l'ordinanza n. 2130 del 22.11.2022 resa nel procedimento n. 1570/2021 RG del Tribunale di Sassari, giudice Dott.ssa Ada Gambardella, depositata in data 22.11.2022 e notificata in data 23.11.2022, e per l'effetto: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande proposte da - CP_3 Controparte_1 rigettare le domande proposte da nei confronti di e;
e Controparte_1 CP_2 CP_3 così dichiarare infondata in fatto e in diritto la richiesta di di restituzione delle Controparte_1
pagina 1 di 6 somme asseritamente dovutegli dalle resistenti ex art. 2033 c.c., accertando e dichiarando che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di restituzione dell'assegno di mantenimento per la figlia CP_3 corrisposto da febbraio 2018 a dicembre 2019 (specificatamente in quanto trattasi di un credito di natura alimentare non ripetibile in concreto in ragione della esiguità dei redditi del nucleo familiare costituito da e ); 2) accogliere l'impugnazione incidentale relativamente CP_2 CP_3 alla domanda riconvenzionale dispiegata dal nei confronti di e per CP_2 Controparte_1
l'effetto riformare l'impugnata ordinanza n. 2130 del 22.11.2022 resa nel procedimento n. 1570/2021 RG del tribunale di Sassari, riconoscendo la sussistenza del credito di nei confronti di CP_2 della complessiva somma di euro 8.941,73 (di cui € 7.150,00 per la mancata Controparte_1 erogazione del mantenimento a proprio favore ed a favore della figlia;
e di €1791.73 per il CP_3 mancato versamento delle spese straordinarie per la figlia (relativamente agli anni CP_3
2016 e 2017), e pertanto condannare l'appellante principale alò pagamento della Controparte_1 somma di € 8.941,73 oltre interessi sino al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ricorreva davanti al Tribunale di Sassari esponendo: Controparte_1
- che si era separato consensualmente dalla coniuge in forza di decreto di omologa CP_2
del Tribunale di Sassari del 07/02/2008, che gli aveva imposto un contributo di mantenimento per la moglie e la figlia di euro 550,00 mensili;
CP_3
- che successivamente il Tribunale, in data 10/04/2014, aveva ridotto il suo contributo ad euro
350,00, di cui euro 250,00 per la coniuge ed euro 100,00 per la figlia;
- che, dopo il ricorso per la cessazione degli effetti civili, il Presidente con ordinanza del
03/08/2018, gli aveva imposto un assegno divorzile di euro 200,00 per la e un CP_2
contributo di mantenimento per la figlia di euro 300,00 mensili;
- che la sentenza di primo grado del 29/07/2019 (che aveva confermato tali provvedimenti provvisori) era stata impugnata al fine di ottenere la cessazione di ogni forma di contribuzione in favore dell'ex coniuge e della figlia;
- che la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari- con sentenza pubblicata il
12/02/2020, aveva revocato il contributo in favore della figlia ed aveva confermato l'assegno divorzile di euro 200,00 per la CP_2
Deduceva il ricorrente di aver versato l'assegno di euro 350.00 per la figlia nelle more dei giudizi di primo e secondo grado dal febbraio al luglio del 2018; di euro 500,00 dall'agosto 2018 al marzo del
2019, nonché da maggio a giugno 2019; di euro 300,00 per il mese di agosto 2019: e, ancora, di euro
500,00 da settembre a dicembre 2019, con omissione di alcune mensilità per le sue difficoltà economiche.
pagina 2 di 6 Sosteneva, pertanto, di aver versato la complessiva somma di euro 5.200,00, non dovuta ex art. 2033
c.c. (avendo la Corte di appello dichiarato inesistente il diritto della ragazza a percepire l'assegno) e ne richiedeva la restituzione.
Si costituivano le convenute affermando che il contributo di mantenimento per la ragazza versato dal prima imposto nella sentenza di primo grado e poi revocato in Appello, era servito negli anni CP_1
per esigenze alimentari, in quanto esse vivevano solo con la somma di euro 385,00 percepita dalla per la sua attività lavorativa e con il contributo erogato dal ricorrente. CP_2
Eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della evidenziando che, per CP_1
stessa ammissione del sia il contributo per la ragazza che l'assegno divorzile erano sempre CP_1
stati corrisposti nelle mani della madre.
Evidenziavano, inoltre, che la Corte d'appello non aveva specificato la data della revoca e nulla aveva disposto in ordine alla retroattività di essa.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, domandavano la condanna di controparte al pagamento di tredici mensilità non versate, per la complessiva somma di euro 7.150,00 oltre le spese straordinarie relative agli anni 2016 e 2017 pari ad euro 1791,73, per un totale di euro 8.941,73, con eccezione di compensazione in caso di condanna.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva definita con ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter all'udienza del 22.11.2022. In essa il Giudice dichiarava il difetto di legittimazione passiva di non essendo l'accipiens delle somme versate, rigettava la domanda del ricorrente e CP_3
dichiarava inammissibile quella riconvenzionale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il censurando la decisione per i seguenti motivi: CP_1
1) erronea decisione in ordine al difetto di legittimazione passiva della CP_1
2) erronea decisione in ordine all'irrepetibilità delle maggiori somme versate.
Ha domandato pertanto la riforma integrale del provvedimento di primo grado con condanna delle controparti alle spese.
Ritualmente si sono costituite le appellate che hanno domandato il rigetto dell'avverso appello, proponendo altresì appello incidentale per il capo della decisione nel quale il Giudice dichiarava inammissibile la loro domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 6 All'udienza del 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risultano provati, e comunque non contestati sia la corresponsione della somma di euro 5.200 in favore di sia la sentenza della Corte di Appello che, in data 12.2.2020, revocava tale CP_3
obbligo di mantenimento imposto invece dalla sentenza di primo grado.
Sul difetto di legittimazione passiva di CP_3
Quale primo motivo di doglianza, l'appellante ha contestato la decisione del Giudice nella parte in cui accoglieva l'eccezione di controparte relativa al difetto di legittimazione passiva della figlia, CP_3
per la domanda di ripetizione dell'indebito.
[...]
La censura non merita pregio.
Se è vero (come sempre affermato dal ricorrente) che tutti i versamenti venivano da lui eseguiti nelle mani della ex moglie da ciò non può che discendere l'estraneità della rispetto alla CP_2 CP_1
pretesa del ricorrente di riottenere le maggiori somme indebitamente corrisposte.
La giurisprudenza della Suprema Corte, in un caso analogo al nostro, ha chiarito infatti che, quanto alla azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (cfr. Cass. n. 25170/2016, Cass. 15 luglio 2003, n.
11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146) e non altri.
Tale principio trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, individua il percettore del pagamento come l'unico soggetto passivo dell'obbligazione. Sicché, non v'è dubbio che difetti la legittimazione passiva della ragazza, in quanto la domanda di ripetizione veniva proposta non solo nei confronti della ossia del soggetto che aveva ricevuto la somma, ma anche nei confronti di un altro soggetto CP_2
che pur beneficiario, mai aveva ricevuto le somme.
Sulla irripetibilità delle somme versate
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice nella parte in cui rigettava la sua domanda di ripetizione, affermando trattarsi, in ogni caso di un credito alimentare, non ripetibile, senza considerare che l'obbligo di mantenimento, imposto originariamente verso la ragazza, era stato dichiarato dalla Corte non dovuto ab origine, essendo essa impiegata pagina 4 di 6 CP_ presso un negozio della , con la conseguenza che, trattandosi di soggetto economicamente autosufficiente, nulla era dovuto, quanto meno dalla data del deposito del suo ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Anche tale doglianza non appare fondata.
Nel silenzio della sentenza di appello in ordine alla data di operatività della revoca dell'assegno, non può affermarsi che l'obbligo di versamento dell'assegno alla figlia sia cessato alla data del ricorso o CP_ anche prima, avendo la ragazza trovato impiego presso la .
Ciò in quanto, la stessa Corte di Cassazione ha precisato (cass. n. 12957 del 2018) che “in tema di separazione personale, la riduzione e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre normalmente dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura o ne accerta l'inesistenza dei presupposti. Non sono quindi rimborsabili le somme percepite in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e si debba presumere, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale” (cfr. anche Cass. civ. sez. 1^ n. 6864 del 20 marzo 2009 che ha escluso la ripetibilità di un assegno di mantenimento di 350 euro mensili e Cass. civ. sez. 6^-1 n. 15186 del 20 luglio 2015).
Nel caso di specie, le modeste somme versate dal per il mantenimento della figlia, la CP_1
circostanza che il reddito del nucleo familiare della e della figlia sia pari a 385,00 euro mensili CP_2
(attività di colf della , oltre euro 200,00 euro di assegno divorzile, l'ammissione al CP_2
gratuito patrocinio di entrambe, la mancanza odierna di una occupazione a seguito di licenziamento depongono tutte nel senso di ritenere che si tratti di un credito alimentare e, in quanto tale, non ripetibile.
Appare pertanto ininfluente la considerazione che la ragazza sia stata licenziata in ragione di un suo comportamento scorretto, dal quale è derivato il provvedimento disciplinare.
L'appello principale deve quindi essere rigettato.
Sulla domanda riconvenzionale (appello incidentale)
Ad identiche conclusioni si giunge quanto all'appello incidentale, col quale le appellate hanno censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale dichiarava inammissibile la loro domanda pagina 5 di 6 riconvenzionale di pagamento di quanto dovuto per il mantenimento e per la quota delle spese straordinarie, per un complessivo importo di 8.941,73 euro.
Rigettata la domanda principale e quindi la possibilità di procedere ad una compensazione con l'altrui pretesa, merita condivisione la valutazione del Giudice che prendeva atto della esistenza di un titolo per azionare tali crediti (sentenza di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorsa tra le parti).
Da ciò deriva l'inammissibilità della domanda, sia in via autonoma che in via riconvenzionale.
La sentenza del Tribunale deve pertanto essere integralmente confermata con rigetto di entrambi gli appelli.
Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato da parte dell'appellante principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso l'ordinanza n. 2130/22 emessa dal
Tribunale di Sassari ai sensi dell'art 702 bis;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3) Dà atto della sussistenza per l'appellante principale e per l'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Sassari, 21.3.2025
Il Presidente -rel.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Grixoni Presidente -rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 508 del Ruolo Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022 e promossa da:
, elettivamente domiciliato a Sassari, in via Bellieni n. 36, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Salvatore Demontis che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
appellante
Contro
e entrambe elettivamente domiciliate a Sassari, in via Roma n. 136 CP_2 CP_3 presso lo studio dell'Avv. M. Giuseppina Salaris, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellate e appellanti incidentali
All'udienza del 13.12.2024 la causa è stata tenuta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni: per la parte appellante: 1) contrariis reiectis;
2) previa dichiarazione di legittimità passiva di CP_3
, dichiarare che le somme richieste da a titolo di restituzione di quanto
[...] Controparte_1 pagato indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c. sono dovute e, per l'effetto, condannare in solido le Sigg.re e al pagamento in favore del Sig. , della somma CP_2 CP_3 Controparte_1 di € 5.200,00 a titolo di restituzione dell'assegno di mantenimento pagato indebitamente da febbraio 2018 fino a dicembre 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque della somma maggiore e/o minore risultante dagli atti in causa: 3) vinte le spese di lite dei due gradi giudizio;
per le parti appellanti: 1) rigettare l'appello e confermare l'ordinanza n. 2130 del 22.11.2022 resa nel procedimento n. 1570/2021 RG del Tribunale di Sassari, giudice Dott.ssa Ada Gambardella, depositata in data 22.11.2022 e notificata in data 23.11.2022, e per l'effetto: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande proposte da - CP_3 Controparte_1 rigettare le domande proposte da nei confronti di e;
e Controparte_1 CP_2 CP_3 così dichiarare infondata in fatto e in diritto la richiesta di di restituzione delle Controparte_1
pagina 1 di 6 somme asseritamente dovutegli dalle resistenti ex art. 2033 c.c., accertando e dichiarando che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di restituzione dell'assegno di mantenimento per la figlia CP_3 corrisposto da febbraio 2018 a dicembre 2019 (specificatamente in quanto trattasi di un credito di natura alimentare non ripetibile in concreto in ragione della esiguità dei redditi del nucleo familiare costituito da e ); 2) accogliere l'impugnazione incidentale relativamente CP_2 CP_3 alla domanda riconvenzionale dispiegata dal nei confronti di e per CP_2 Controparte_1
l'effetto riformare l'impugnata ordinanza n. 2130 del 22.11.2022 resa nel procedimento n. 1570/2021 RG del tribunale di Sassari, riconoscendo la sussistenza del credito di nei confronti di CP_2 della complessiva somma di euro 8.941,73 (di cui € 7.150,00 per la mancata Controparte_1 erogazione del mantenimento a proprio favore ed a favore della figlia;
e di €1791.73 per il CP_3 mancato versamento delle spese straordinarie per la figlia (relativamente agli anni CP_3
2016 e 2017), e pertanto condannare l'appellante principale alò pagamento della Controparte_1 somma di € 8.941,73 oltre interessi sino al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ricorreva davanti al Tribunale di Sassari esponendo: Controparte_1
- che si era separato consensualmente dalla coniuge in forza di decreto di omologa CP_2
del Tribunale di Sassari del 07/02/2008, che gli aveva imposto un contributo di mantenimento per la moglie e la figlia di euro 550,00 mensili;
CP_3
- che successivamente il Tribunale, in data 10/04/2014, aveva ridotto il suo contributo ad euro
350,00, di cui euro 250,00 per la coniuge ed euro 100,00 per la figlia;
- che, dopo il ricorso per la cessazione degli effetti civili, il Presidente con ordinanza del
03/08/2018, gli aveva imposto un assegno divorzile di euro 200,00 per la e un CP_2
contributo di mantenimento per la figlia di euro 300,00 mensili;
- che la sentenza di primo grado del 29/07/2019 (che aveva confermato tali provvedimenti provvisori) era stata impugnata al fine di ottenere la cessazione di ogni forma di contribuzione in favore dell'ex coniuge e della figlia;
- che la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari- con sentenza pubblicata il
12/02/2020, aveva revocato il contributo in favore della figlia ed aveva confermato l'assegno divorzile di euro 200,00 per la CP_2
Deduceva il ricorrente di aver versato l'assegno di euro 350.00 per la figlia nelle more dei giudizi di primo e secondo grado dal febbraio al luglio del 2018; di euro 500,00 dall'agosto 2018 al marzo del
2019, nonché da maggio a giugno 2019; di euro 300,00 per il mese di agosto 2019: e, ancora, di euro
500,00 da settembre a dicembre 2019, con omissione di alcune mensilità per le sue difficoltà economiche.
pagina 2 di 6 Sosteneva, pertanto, di aver versato la complessiva somma di euro 5.200,00, non dovuta ex art. 2033
c.c. (avendo la Corte di appello dichiarato inesistente il diritto della ragazza a percepire l'assegno) e ne richiedeva la restituzione.
Si costituivano le convenute affermando che il contributo di mantenimento per la ragazza versato dal prima imposto nella sentenza di primo grado e poi revocato in Appello, era servito negli anni CP_1
per esigenze alimentari, in quanto esse vivevano solo con la somma di euro 385,00 percepita dalla per la sua attività lavorativa e con il contributo erogato dal ricorrente. CP_2
Eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della evidenziando che, per CP_1
stessa ammissione del sia il contributo per la ragazza che l'assegno divorzile erano sempre CP_1
stati corrisposti nelle mani della madre.
Evidenziavano, inoltre, che la Corte d'appello non aveva specificato la data della revoca e nulla aveva disposto in ordine alla retroattività di essa.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, domandavano la condanna di controparte al pagamento di tredici mensilità non versate, per la complessiva somma di euro 7.150,00 oltre le spese straordinarie relative agli anni 2016 e 2017 pari ad euro 1791,73, per un totale di euro 8.941,73, con eccezione di compensazione in caso di condanna.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva definita con ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter all'udienza del 22.11.2022. In essa il Giudice dichiarava il difetto di legittimazione passiva di non essendo l'accipiens delle somme versate, rigettava la domanda del ricorrente e CP_3
dichiarava inammissibile quella riconvenzionale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il censurando la decisione per i seguenti motivi: CP_1
1) erronea decisione in ordine al difetto di legittimazione passiva della CP_1
2) erronea decisione in ordine all'irrepetibilità delle maggiori somme versate.
Ha domandato pertanto la riforma integrale del provvedimento di primo grado con condanna delle controparti alle spese.
Ritualmente si sono costituite le appellate che hanno domandato il rigetto dell'avverso appello, proponendo altresì appello incidentale per il capo della decisione nel quale il Giudice dichiarava inammissibile la loro domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 6 All'udienza del 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risultano provati, e comunque non contestati sia la corresponsione della somma di euro 5.200 in favore di sia la sentenza della Corte di Appello che, in data 12.2.2020, revocava tale CP_3
obbligo di mantenimento imposto invece dalla sentenza di primo grado.
Sul difetto di legittimazione passiva di CP_3
Quale primo motivo di doglianza, l'appellante ha contestato la decisione del Giudice nella parte in cui accoglieva l'eccezione di controparte relativa al difetto di legittimazione passiva della figlia, CP_3
per la domanda di ripetizione dell'indebito.
[...]
La censura non merita pregio.
Se è vero (come sempre affermato dal ricorrente) che tutti i versamenti venivano da lui eseguiti nelle mani della ex moglie da ciò non può che discendere l'estraneità della rispetto alla CP_2 CP_1
pretesa del ricorrente di riottenere le maggiori somme indebitamente corrisposte.
La giurisprudenza della Suprema Corte, in un caso analogo al nostro, ha chiarito infatti che, quanto alla azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (cfr. Cass. n. 25170/2016, Cass. 15 luglio 2003, n.
11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146) e non altri.
Tale principio trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, individua il percettore del pagamento come l'unico soggetto passivo dell'obbligazione. Sicché, non v'è dubbio che difetti la legittimazione passiva della ragazza, in quanto la domanda di ripetizione veniva proposta non solo nei confronti della ossia del soggetto che aveva ricevuto la somma, ma anche nei confronti di un altro soggetto CP_2
che pur beneficiario, mai aveva ricevuto le somme.
Sulla irripetibilità delle somme versate
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice nella parte in cui rigettava la sua domanda di ripetizione, affermando trattarsi, in ogni caso di un credito alimentare, non ripetibile, senza considerare che l'obbligo di mantenimento, imposto originariamente verso la ragazza, era stato dichiarato dalla Corte non dovuto ab origine, essendo essa impiegata pagina 4 di 6 CP_ presso un negozio della , con la conseguenza che, trattandosi di soggetto economicamente autosufficiente, nulla era dovuto, quanto meno dalla data del deposito del suo ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Anche tale doglianza non appare fondata.
Nel silenzio della sentenza di appello in ordine alla data di operatività della revoca dell'assegno, non può affermarsi che l'obbligo di versamento dell'assegno alla figlia sia cessato alla data del ricorso o CP_ anche prima, avendo la ragazza trovato impiego presso la .
Ciò in quanto, la stessa Corte di Cassazione ha precisato (cass. n. 12957 del 2018) che “in tema di separazione personale, la riduzione e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre normalmente dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura o ne accerta l'inesistenza dei presupposti. Non sono quindi rimborsabili le somme percepite in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e si debba presumere, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale” (cfr. anche Cass. civ. sez. 1^ n. 6864 del 20 marzo 2009 che ha escluso la ripetibilità di un assegno di mantenimento di 350 euro mensili e Cass. civ. sez. 6^-1 n. 15186 del 20 luglio 2015).
Nel caso di specie, le modeste somme versate dal per il mantenimento della figlia, la CP_1
circostanza che il reddito del nucleo familiare della e della figlia sia pari a 385,00 euro mensili CP_2
(attività di colf della , oltre euro 200,00 euro di assegno divorzile, l'ammissione al CP_2
gratuito patrocinio di entrambe, la mancanza odierna di una occupazione a seguito di licenziamento depongono tutte nel senso di ritenere che si tratti di un credito alimentare e, in quanto tale, non ripetibile.
Appare pertanto ininfluente la considerazione che la ragazza sia stata licenziata in ragione di un suo comportamento scorretto, dal quale è derivato il provvedimento disciplinare.
L'appello principale deve quindi essere rigettato.
Sulla domanda riconvenzionale (appello incidentale)
Ad identiche conclusioni si giunge quanto all'appello incidentale, col quale le appellate hanno censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale dichiarava inammissibile la loro domanda pagina 5 di 6 riconvenzionale di pagamento di quanto dovuto per il mantenimento e per la quota delle spese straordinarie, per un complessivo importo di 8.941,73 euro.
Rigettata la domanda principale e quindi la possibilità di procedere ad una compensazione con l'altrui pretesa, merita condivisione la valutazione del Giudice che prendeva atto della esistenza di un titolo per azionare tali crediti (sentenza di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorsa tra le parti).
Da ciò deriva l'inammissibilità della domanda, sia in via autonoma che in via riconvenzionale.
La sentenza del Tribunale deve pertanto essere integralmente confermata con rigetto di entrambi gli appelli.
Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato da parte dell'appellante principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso l'ordinanza n. 2130/22 emessa dal
Tribunale di Sassari ai sensi dell'art 702 bis;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3) Dà atto della sussistenza per l'appellante principale e per l'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Sassari, 21.3.2025
Il Presidente -rel.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6