Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 6 giugno 2023
Decreto cautelare 22 giugno 2023
Decreto presidenziale 30 giugno 2023
Ordinanza collegiale 12 luglio 2023
Decreto presidenziale 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Ordinanza collegiale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 18 marzo 2024
Ordinanza collegiale 2 maggio 2024
Ordinanza collegiale 10 luglio 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/06/2025, n. 10823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10823 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10823/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15782/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15782 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l''''accertamento,
del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 6, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. come descritto nel progetto redatto dal dott. Fava (doc. 13) che prevede 30 ore mensili di trattamento così suddivise: 20 ore di trattamento per 1 settimana al mese e 2 terapie pomeridiane di 1 ora e 30 minuti per le altre settimane;
• 10 ore di parent training mensile;
• 3 supervisioni a scuola del bambino comprensivi di eventuale GLH/GLO (pianificando gli incontri trimestralmente, ciascuno di 4 ore, sulla base di un calendario concordato entro il primo mese dalla formalizzazione del preventivo);
• 1 supervisione mensile con il genitore (a cui saranno aggiunte 4 ore di back per la preparazione e l''''''''aggiornamento del piano di trattamento da condividere con i genitori), per il periodo di almeno 48 mesi, ovvero nella misura e per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia
e per la condanna della A.S.L. Roma 6 ad erogare l''''''''intervento comportamentale con metodo A.B.A. al minore -OMISSIS- come indicato nel progetto riabilitativo del dott. Fava in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative nonché in ogni caso per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell''''inerzia serbata nell''''''''erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 7.997,00 € per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all''''''''instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30\9\2024 :
per l'accertamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma
6, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia
ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. come
descritto nel progetto redatto dal dott. Fava (doc. 13) che prevede 30 ore mensili di
trattamento così suddivise: 20 ore di trattamento per 1 settimana al mese e 2 terapie
pomeridiane di 1 ora e 30 minuti per le altre settimane; • 10 ore di parent training
mensile;
• 3 supervisioni a scuola del bambino comprensivi di eventuale GLH/GLO
(pianificando gli incontri trimestralmente, ciascuno di 4 ore, sulla base di un calendario
concordato entro il primo mese dalla formalizzazione del preventivo); • 1 supervisione
mensile con il genitore (a cui saranno aggiunte 4 ore di back per la preparazione e
l’aggiornamento del piano di trattamento da condividere con i genitori), per il periodo di
almeno 48 mesi, ovvero nella misura e per il periodo maggiore o minore che sarà
ritenuto di giustizia
e per la condanna
della A.S.L. Roma 6 ad erogare l’intervento comportamentale con metodo A.B.A. al
minore -OMISSIS- come indicato nel progetto riabilitativo del dott. Fava in via
diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative
ORA ANCHE CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI
PER L'ANNULLAMENTO
del documento denominato “progetto terapeutico riabilitativo personalizzato del
Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche” depositata nel presente giudizio
in data 18.9.2024, mai consegnato ai ricorrenti (doc. 1) e di ogni ulteriore atto e/o
provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o
presupposto al predetto
e per l’accertamento del diritto
del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma
6, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia
ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. come
descritto nel progetto redatto dal dott. Fava (doc. 13) che prevede 30 ore mensili di
trattamento così suddivise: 20 ore di trattamento per 1 settimana al mese e 2 terapie
pomeridiane di 1 ora e 30 minuti per le altre settimane; • 10 ore di parent training
mensile;
• 3 supervisioni a scuola del bambino comprensivi di eventuale GLH/GLO
(pianificando gli incontri trimestralmente, ciascuno di 4 ore, sulla base di un calendario
concordato entro il primo mese dalla formalizzazione del preventivo); • 1 supervisione
mensile con il genitore (a cui saranno aggiunte 4 ore di back per la preparazione e
l’aggiornamento del piano di trattamento da condividere con i genitori), per il periodo di
almeno 48 mesi, ovvero nella misura e per il periodo maggiore o minore che sarà
ritenuto di giustizia
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29\10\2024 :
per l'accertamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma
6, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia
ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. come
descritto nel progetto redatto dal dott. Fava (doc. 13) che prevede 30 ore mensili di
trattamento così suddivise: 20 ore di trattamento per 1 settimana al mese e 2 terapie
pomeridiane di 1 ora e 30 minuti per le altre settimane; • 10 ore di parent training
mensile;
• 3 supervisioni a scuola del bambino comprensivi di eventuale GLH/GLO
(pianificando gli incontri trimestralmente, ciascuno di 4 ore, sulla base di un calendario
concordato entro il primo mese dalla formalizzazione del preventivo); • 1 supervisione
mensile con il genitore (a cui saranno aggiunte 4 ore di back per la preparazione e
l’aggiornamento del piano di trattamento da condividere con i genitori), per il periodo di
almeno 48 mesi, ovvero nella misura e per il periodo maggiore o minore che sarà
ritenuto di giustizia
e per la condanna
della A.S.L. Roma 6 ad erogare l’intervento comportamentale con metodo A.B.A. al
minore -OMISSIS- come indicato nel progetto riabilitativo del dott. Fava in via
diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative
ORA ANCHE CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI
PER L'ANNULLAMENTO
del documento denominato “progetto terapeutico riabilitativo personalizzato del
Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche” depositata nel presente giudizio
in data 18.9.2024, mai consegnato ai ricorrenti (doc. 1) e di ogni ulteriore atto e/o
provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o
presupposto al predetto
e per l’accertamento del diritto
del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma
6, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia
ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. come
descritto nel progetto redatto dal dott. Fava (doc. 13) che prevede 30 ore mensili di
trattamento così suddivise: 20 ore di trattamento per 1 settimana al mese e 2 terapie
pomeridiane di 1 ora e 30 minuti per le altre settimane; • 10 ore di parent training
mensile;
• 3 supervisioni a scuola del bambino comprensivi di eventuale GLH/GLO
(pianificando gli incontri trimestralmente, ciascuno di 4 ore, sulla base di un calendario
concordato entro il primo mese dalla formalizzazione del preventivo); • 1 supervisione
mensile con il genitore (a cui saranno aggiunte 4 ore di back per la preparazione e
l’aggiornamento del piano di trattamento da condividere con i genitori), per il periodo di
almeno 48 mesi, ovvero nella misura e per il periodo maggiore o minore che sarà
ritenuto di giustizia
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 6 e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti, in qualità di genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, hanno chiesto di accertarsi l’illegittimità del comportamento inerte tenuto dalla ALS Roma 6 e la condanna di quest’ultima all'erogazione in favore del minore, in via diretta o indiretta, dell trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. come descritto nel progetto redatto dal dott. Fava (doc. 13) che prevede 30 ore mensili di trattamento così suddivise: 20 ore di trattamento per 1 settimana al mese e 2 terapie pomeridiane di 1 ora e 30 minuti per le altre settimane; • 10 ore di parent training mensile; • 3 supervisioni a scuola del bambino comprensivi di eventuale GLH/GLO (pianificando gli incontri trimestralmente, ciascuno di 4 ore, sulla base di un calendario concordato entro il primo mese dalla formalizzazione del preventivo); • 1 supervisione mensile con il genitore (a cui saranno aggiunte 4 ore di back per la preparazione e l’aggiornamento del piano di trattamento da condividere con i genitori), per il periodo di almeno 48 mesi nonché la condanna al risarcimento del danno patrimoniale conseguente e relativo al pagamento delle spese di terapia cognitivo comportamentale ABA ricevuta da terzi.
1.1 Sostengono i ricorrenti l’illegittimità del comportamento tenuto dalla Asl, poiché in base all’ordinamento giuridico italiano anche i disturbi dello spettro autistico devono essere trattati con le “migliori e più aggiornate evidenze scientifiche”, configurandosi “la scienza comportamentale applicata (c.d. metodo A.B.A.)”, come rientrante tra i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.).
Richiamano la disciplina in materia e sostengono l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione per violazione di legge (art. 19 della l. n. 833 del 1978, art. 1 d.lgs. n. 502 del 1992, art. 74 della legge regionale Lazio n. 7 del 2018, artt. 25 e 60 del D.P.C.M. 12.1.2017 e delibera del 13 febbraio 2018, n. 75).
2. Si sono costituite la Regione Lazio e la ASL Roma 6 contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, la Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l’infondatezza del ricorso.
Mentre la ASL ha eccepito l’infondatezza del ricorso.
3. Con l’ordinanza n. 202300342 è stata fissata l’udienza di merito del 30.5.2023.
4. Con ordinanza collegiale n. 202309490 è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, considerato che per la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente, piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria, si esige il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche.
Con le successive ordinanze è stata disposta la sostituzione del CTU nominato e la proroga per il deposito della CTU.
5. Il Consulente tecnico ha provveduto al deposito della relazione in data 25 luglio 2025.
6. Con motivi aggiunti del 30 settembre 2024 parte ricorrente ha impugnato il “ documento denominato “progetto terapeutico riabilitativo personalizzato del Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche” depositata nel presente giudizio in data 18.9.2024, mai consegnato ai ricorrenti .”.
Con motivi aggiunti del 29 ottobre 2024 parte ricorrente ha impugnato il medesimo documento di cui ai precedenti motivi aggiunti, argomentando più approfonditamente la sua illegittimità
7. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Nel merito, preliminarmente, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessaria una sintesi del quadro normativo che disciplina la materia.
10.1 L’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse ”.
Il successivo comma 7 dispone che: “ Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta, in forma diretta o indiretta, è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134 del 2015, “ l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”.
Il successivo art. 3 prevede che “ Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ”.
L’art. 4 dispone che “ il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ”.
Sono state quindi adottate le “ Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico ”, da ultimo aggiornate ad ottobre 2023 con una lista di Raccomandazioni.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “ …ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ” (art. 60).
10.2 La Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “ garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate ” oltre che “ le attività di parent trainig e teacher training ”. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012.
Ancora, la legge regionale Lazio n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “ La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana ”.
11. Alla luce della richiamata disciplina e degli esiti della relazione del CTU il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti devono trovare accoglimento nei termini di cui di seguito.
Deve essere innanzitutto evidenziato che l’analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico rientra nella previsione di cui all'art. 1, co. 7 del D. Lgs. n. 502 del 1992 ( ex multis : Cons St. n. 2119 del 2022).
Il riconoscimento della natura giuridica del metodo ABA quale prestazione sanitaria o comunque socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, e, pertanto, come tale, ricomprese nei LEA non determina, tuttavia, il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del predetto trattamento a carico del SSR nella misura indicata, sulla base di certificazione proveniente da strutture specializzate pubbliche e/o private, indipendentemente dal riconoscimento al riguardo da parte dell’Amministrazione competente dell’appropriatezza della prestazione, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla discrezionalità di natura tecnica riservata alle AA.SS.LL. nell’ambito degli strumenti giuridici appositamente predisposti al fine da parte della regolamentazione in materia.
La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo.
In alcune AA.SS.LL. sono state adottate apposite linee guida programmatiche e operative valevoli sul tutto il territorio dell’Azienda stessa per disciplinare la stesura e l’attuazione dei progetti riabilitativi individuali; in alcune delle predette linee guida aziendali - essendosi scelto di prediligere l’inserimento scolastico con sostegno pure nell’età prescolare - viene individuato il monte ore massimo (solitamente di 4/8 ore settimanali) di terapia settimanale complessiva ulteriore.
La scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
12. Deve ancora essere rilevato che, da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte, discende altresì che, se da un lato, compete alla Asl stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
13. Orbene, nel caso in esame, la parte ricorrente ha contestato, con motivi aggiunti, il Piano di cura individuale predisposto dall’Asl, sia per quanto riguarda la tipologia di prestazione e le modalità di erogazione individuate sia per quanto riguarda il numero delle ore attribuite, depositando a sostegno delle proprie censure recenti valutazioni cliniche effettuate presso centri ospedalieri di terzo livello.
Come riportato nella parte in fatto, “ rilevato che la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria esige il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche ”, il Collegio ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
14. Dalla relazione prodotta in giudizio dal CTU è emerso, all’esito delle operazioni peritali, che:
“ Alla luce dei dati raccolti tramite l’anamnesi, l’analisi delle relazioni cliniche e la valutazione neuropsicomotoria è possibile affermare quanto segue. Il bambino -OMISSIS- presenta un quadro clinico severo, caratterizzato da Disturbo dello Spettro Autistico di livello 3, che necessita dunque di un supporto molto significativo in più aree della vita. In tal senso, il trattamento cognitivo-comportamentale ad alta intensità, avviato dai genitori presso il Centro Umbrella e attualmente in corso, risulta adeguato alle esigenze del minore … Si segnala che tale trattamento è stato avviato dai genitori prima che la Asl potesse ipotizzare un progetto adeguato al bambino, anche perchè il centro privato Umbrella stipulava con la famiglia un contratto annuale, che vincolava il bambino a proseguire il trattamento presso la stessa struttura. In tal senso, l’intervento della Asl, erogato attraverso la cooperativa Alteya a partire dal 2022, si è posto a contorno del progetto già avviato ed in corso presso Umbrella. Agli atti non risulta ad oggi, alcuna proposta di trattamento aggiornata, rispetto al PDTA del 2022 ed emessa dalla Asl. Dunque, ai fini della risposta al quesito posto dal giudice, non siamo in grado di definire se “le proposte predisposte dall’Asl costituiscano la terapia più adatta per la cura del minore”, in quanto non abbiamo a disposizione documenti depositati agli atti che costituiscano una vera e propria proposta Asl. Ad ogni modo, il PDTA Asl del 2022, risulta ad oggi, non adeguato alle esigenze del minore e insufficiente, a coprire, da solo, i bisogni assistenziali di -OMISSIS-. A margine si segnala che in data 23/04/2024 è stata programmata da parte della Asl una UVMD che non si è portata a termine per assenza dei genitori.
Alla luce di tali premesse riteniamo indicato per il bambino, allo stato attuale, proseguire il trattamento avviato presso il centro Umbrella Autismo a cui riteniamo utile integrare un intervento domiciliare cognitivo comportamentale ed un intervento logopedico. In particolare il progetto riabilitativo prevede: •30 ore mensili di trattamento cognitivo-comportamentale così suddivise: 20 ore di trattamento per 1 settimana al mese e, per le restanti, 2 terapie pomeridiane settimanali di 1 ora e 30 minuti presso il centro; •12 ore mensili di terapie domiciliari (2 terapie settimanali di 1.30 h) di trattamento cognitivo-comportamentale cui si consiglia la presenza del genitore. al fine di poter lavorare anche su training all’utilizzo funzionale degli strumenti e ausili di C.A.A.; •4 ore mensili di parent training erogate da uno psicologo analista del comportamento; •1 incontro ogni tre mesi di supervisione in ambito scolastico comprensivo di eventuale GLH/GLO, concordando il calendario degli incontri ad inizio dell’anno scolastico stesso. •4 ore mensili di supervisione, alcune delle quali in presenza del genitore; •8 ore mensili di intervento logopedico con metodologia PROMPT; In considerazione dell’età del bambino e del quadro clinico, tale progetto dovrebbe essere attivato senza interruzioni rispetto a quello attualmente in corso, garantendo la continuità terapeutica al bambino. Inoltre, il progetto dovrebbe avere una durata di almeno 24 mesi, tenendo conto di possibili integrazioni e modifiche in relazione all’evoluzione del quadro clinico .”.
15. Coglie nel segno la difesa di parte ricorrente laddove rileva che nel giudizio già in corso è stata disposta un a C.T.U. allo scopo di verificare quale sia l’intervento riabilitativo più adeguato per il minore e che nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, l’Asl ha deciso di convocare una U.V.M., nonostante fosse ben consapevole che era in corso una C.T.U. che avrebbe dovuto stabilire l’intervento riabilitativo per il bambino. Di tal che, in questa sede, ai fini del decidere, non può tenersi in considerazione il paino del 2024 impugnato con i motivi aggiunti.
Orbene, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, che ha elaborato il progetto terapeutico individuale dopo una attenta valutazione tanto della minore quanto dei genitori, tenendo altresì conto dei progressi conseguiti a seguito del trattamento terapeutico svolto sino ad oggi dalla minore.
Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto fondato quanto all’impugnazione del piano predisposto dalla ASL.
16. Ritiene il Collegio che il progetto terapeutico suggerito dalla CTU debba essere erogato direttamente dalla Asl competente o, in assenza di tale disponibilità, indirettamente mediante il ricorso a strutture accreditate presso la ASL stessa.
17. Quanto alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale ritiene il collegio che alla luce degli esiti della CTU la domanda sia in parte fondata nei limiti di cui di seguito.
Sussistono i presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale, atteso che nelle more della predisposizione del Piano, ritenuto illegittimo in giudizio, i genitori hanno assicurato al minore a proprie spese le terapie ritenute necessarie.
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie relative al trattamento riabilitativo con metodo ABA, nei limiti delle ore quantificate nel progetto proposto dalla CTU, a decorrere dalla data della richiesta di presa in carico alla ASL sino all’effettiva presa in carico da parte della Asl, in esecuzione della presente sentenza o comunque del progetto terapeutico suggerito dalla CTU.
18. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti sono fondati per le ragioni e nei limiti di cui sopra.
Per l’effetto, l’ASL dovrà provvedere in via diretta, o in via indiretta, alla erogazione nei confronti della minore del progetto terapeutico così come articolato dalla CTU
Con condanna della Asl Roma 6 al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie relative al trattamento riabilitativo metodo ABA, nei limiti di cui sopra.
19. Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l'istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. per l'attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione) la somma di € 2.500,00, oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell’ASL.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Per l’effetto, condanna la ASL resistente:
- a provvedere, in via diretta o in via indiretta, all’attuazione del progetto così come articolato dalla CTU e descritto in parte motiva;
- a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori nei limiti di cui in motivazione.
Condanna altresì la ASL al pagamento delle spese di lite che, complessivamente, quantifica in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge, se dovuti, ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.
Spese compensate con la Regione.
Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’Asl Roma 6, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell'avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Lucia Gizzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.