Sentenza 13 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00774/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2025, proposto dal
dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Corvasce, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Taranto, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio-Roma, 13 dicembre 2024, n. 22528, resa tra le parti, non notificata e concernente il mancato riconoscimento della qualifica di odontoiatra conseguita in Romania;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero della salute;
Vista la domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, con cui è stato respinto il ricorso in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti, come da verbale dell’udienza;
Considerato che, nell’ambito proprio della presente fase cautelare a cognizione sommaria, i motivi di appello, pur dovendo essere adeguatamente esaminati nella fase di merito, non presentano profili di sicura fondatezza, con particolare riguardo al complessivo percorso formativo seguito dall’appellante al fine di conseguire il titolo di laurea in Romania;
Considerato, sotto il profilo del periculum , che debba considerarsi prevalente, rispetto a quello dell’appellante a svolgere attività in Italia, l’interesse pubblico a garantire che la professione di medico odontoiatra venga esercitata da soggetti effettivamente in possesso dei necessari requisiti;
Considerato che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello cautelare (n.r.g. 1011/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone fisiche comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO