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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/06/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG Nr. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6.02.2025
Da
, in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero Parte_1
( ), corrente in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1 (P.IVA CodiceFiscale_1
), a mezzo dei suoi difensori e procuratori Avv. Giovanni Ruberto (C.F. P.IVA_1
e Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. pec: C.F._2 C.F._3
, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al Email_1
seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Parolin sito in Trieste, Via A. Volta n. 4, giusta mandato in calce al presente atto, appellante
Contro
1. (C.F. ), 2. (C.F. Parte_2 C.F._4 Controparte_1
), 3. (C.F. ), 4. C.F._5 Parte_3 C.F._6 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi in primo grado dall'Avv. Parte_4 C.F._7
1 Andrea Bordone (C.F. , pec: e l'Avv. C.F._8 Email_3
Lorenzo Franceschinis (C.F. , pec: C.F._9
Email_4
appellati non costituiti
appello avverso la sentenza n. 127/2024 del tribunale di Trieste pubblicata il 13.08.2024 e non notificata
In punto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito
- Accogliersi il presente appello ed in riforma della sentenza n. 127/2024, pubblicata in data
13.8.2024, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Trieste all'esito del giudizio R.G.L. n.
357/2023, non notificata, rigettarsi le domande nei confronti di , con ogni conseguente Parte_1
statuizione di legge
Conclusioni rassegnate con atto depositato nelle more del giudizio: nell'interesse della , dichiara di rinunciare agli atti nel procedimento di cui in Parte_1 epigrafe e chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiari l'estinzione del procedimento, nulla sulle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, in accoglimento del ricorso promosso dagli odierni appellati, accertava il loro diritto come dipendenti della società macchinisti, Parte_1 all'inclusione nell'ambito della retribuzione percepita nei periodi di assenza per ferie, delle indennità contrattuali di cui all'art. 31 Ccnl ( indennità di utilizzazione cd. IUP) e 77 commi 1 e 2 ( indennità di residenza), Ccnl mobilità area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle somme quantificate in giudizio a seguito di consulenza tecnico contabile e al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale accoglieva le domande in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che
2 siano retribuite, e che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne ( anche collettive) debba essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Il tribunale rilevava che per i macchinisti esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'indennità di utilizzazione che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni ( personale in mobilità di macchina ovvero di scorta) e delle ore e chilometri , e pertanto ha accertato il diritto del personale di macchina a percepire tale indennità in quanto collegata allo status professionale di macchinista anche nelle giornate di ferie, disapplicando la norma contrattuale di cui all'art. 31 comma 5ccnl 2016.
Il giudice a sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della CGUE in punto ferie oltre che sentenza della Corte di Cassazione n. 20216/ 2022 che ove i giudici si erano espressi in tema, con riferimento al personale di volo, ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere alla superiorità del diritto comunitario come interpretato dalla Corte di giustizia anche a fronte della
Carta di Nizza e del valore cogente dell'art. 6 del trattato di funzionamento della Comunità Europea.
Il tribunale riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie effettivi anche dell'indennità per assenza dalla residenza, escludendo che avesse natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta dal personale di macchina.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la società che instava per la riforma della Parte_1
decisione.
Nelle more del processo e prima della udienza di discussione, con atto di deposito telematico,
l'appellante evidenziava di non aver notificato il ricorso in appello e di voler rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c. non avendo più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
3. La Corte di Appello di Trieste, preso atto di quanto sopra, constatata la mancata costituzione degli appellati e la mancata comparizione delle parti, all'udienza del 22 maggio 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La società appellante contestava la sentenza di primo grado con una serie di motivi.
Con un primo motivo l'appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza dell'atto di primo grado.
Riproponeva l'eccezione rilevando che i lavoratori non avevano assolto all'onere gravante sugli stessi ex art. 2697 c.c. e in particolare di indicare quali voci rientrassero nell'art. 31 comma 4 CA 2016 e quali fossero connesse alla prestazione lavorativa ai sensi della direttiva europea invocata.
Eccepiva l'inammissibilità di integrazioni successive e insisteva per l'accoglimento dell'eccezione.
3 Con secondo motivo censurava il rigetto da parte del primo giudice della eccezione di prescrizione ritenendo erroneo l'orientamento della Suprema Corte applicato dal primo giudice.
Con terzo motivo criticava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva dichiarato la nullità delle disposizioni contrattuali evidenziando l'insussistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione e l'impossibilità di equiparare la prestazione lavorativa e la giornata di assenza per ferie.
Criticava con riferimento alla indennità di utilizzazione, alla sua ratio, la decisione del giudice di inserirla nel computo della retribuzione ordinaria ai fini delle ferie, essendo oggetto di pattuizione collettiva specifica.
Quanto alla indennità di assenza dalla residenza ne criticava la ritenuta natura retributiva essendo esente da contribuzione e imposizione fiscale.
Da ultimo criticava la sentenza anche in punto efficacia dissuasiva richiamando la giurisprudenza di merito formatasi in materia.
5. Prima della udienza di discussione la società appellante in data 15 maggio 2025 depositava atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. rilevando di non aver notificato il ricorso in appello alla controparte e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quanto esposto trovava conferma nella mancata costituzione degli appellati.
6. Il Collegio preso atto della volontà della parte appellante formalizzata da procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e del venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale e dunque all'impugnazione, in applicazione dell'art. 306 c.p.c. comma quarto, dichiara estinto il giudizio.
Sulle spese non viene emessa alcuna pronuncia a fronte della mancata costituzione degli appellati.
Alla società rinunciante non viene applicata la previsione di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 trattandosi di misura eccezionale “lato sensu" sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( cfr. in tema Cass. 34025/2023).
PER QUESTI MOTIVI
- Visto l'art. 306 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese attesa la mancata costituzione degli appellati.
Trieste, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6.02.2025
Da
, in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero Parte_1
( ), corrente in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1 (P.IVA CodiceFiscale_1
), a mezzo dei suoi difensori e procuratori Avv. Giovanni Ruberto (C.F. P.IVA_1
e Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. pec: C.F._2 C.F._3
, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al Email_1
seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Parolin sito in Trieste, Via A. Volta n. 4, giusta mandato in calce al presente atto, appellante
Contro
1. (C.F. ), 2. (C.F. Parte_2 C.F._4 Controparte_1
), 3. (C.F. ), 4. C.F._5 Parte_3 C.F._6 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi in primo grado dall'Avv. Parte_4 C.F._7
1 Andrea Bordone (C.F. , pec: e l'Avv. C.F._8 Email_3
Lorenzo Franceschinis (C.F. , pec: C.F._9
Email_4
appellati non costituiti
appello avverso la sentenza n. 127/2024 del tribunale di Trieste pubblicata il 13.08.2024 e non notificata
In punto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito
- Accogliersi il presente appello ed in riforma della sentenza n. 127/2024, pubblicata in data
13.8.2024, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Trieste all'esito del giudizio R.G.L. n.
357/2023, non notificata, rigettarsi le domande nei confronti di , con ogni conseguente Parte_1
statuizione di legge
Conclusioni rassegnate con atto depositato nelle more del giudizio: nell'interesse della , dichiara di rinunciare agli atti nel procedimento di cui in Parte_1 epigrafe e chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiari l'estinzione del procedimento, nulla sulle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, in accoglimento del ricorso promosso dagli odierni appellati, accertava il loro diritto come dipendenti della società macchinisti, Parte_1 all'inclusione nell'ambito della retribuzione percepita nei periodi di assenza per ferie, delle indennità contrattuali di cui all'art. 31 Ccnl ( indennità di utilizzazione cd. IUP) e 77 commi 1 e 2 ( indennità di residenza), Ccnl mobilità area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle somme quantificate in giudizio a seguito di consulenza tecnico contabile e al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale accoglieva le domande in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che
2 siano retribuite, e che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne ( anche collettive) debba essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Il tribunale rilevava che per i macchinisti esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'indennità di utilizzazione che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni ( personale in mobilità di macchina ovvero di scorta) e delle ore e chilometri , e pertanto ha accertato il diritto del personale di macchina a percepire tale indennità in quanto collegata allo status professionale di macchinista anche nelle giornate di ferie, disapplicando la norma contrattuale di cui all'art. 31 comma 5ccnl 2016.
Il giudice a sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della CGUE in punto ferie oltre che sentenza della Corte di Cassazione n. 20216/ 2022 che ove i giudici si erano espressi in tema, con riferimento al personale di volo, ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere alla superiorità del diritto comunitario come interpretato dalla Corte di giustizia anche a fronte della
Carta di Nizza e del valore cogente dell'art. 6 del trattato di funzionamento della Comunità Europea.
Il tribunale riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie effettivi anche dell'indennità per assenza dalla residenza, escludendo che avesse natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta dal personale di macchina.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la società che instava per la riforma della Parte_1
decisione.
Nelle more del processo e prima della udienza di discussione, con atto di deposito telematico,
l'appellante evidenziava di non aver notificato il ricorso in appello e di voler rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c. non avendo più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
3. La Corte di Appello di Trieste, preso atto di quanto sopra, constatata la mancata costituzione degli appellati e la mancata comparizione delle parti, all'udienza del 22 maggio 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La società appellante contestava la sentenza di primo grado con una serie di motivi.
Con un primo motivo l'appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza dell'atto di primo grado.
Riproponeva l'eccezione rilevando che i lavoratori non avevano assolto all'onere gravante sugli stessi ex art. 2697 c.c. e in particolare di indicare quali voci rientrassero nell'art. 31 comma 4 CA 2016 e quali fossero connesse alla prestazione lavorativa ai sensi della direttiva europea invocata.
Eccepiva l'inammissibilità di integrazioni successive e insisteva per l'accoglimento dell'eccezione.
3 Con secondo motivo censurava il rigetto da parte del primo giudice della eccezione di prescrizione ritenendo erroneo l'orientamento della Suprema Corte applicato dal primo giudice.
Con terzo motivo criticava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva dichiarato la nullità delle disposizioni contrattuali evidenziando l'insussistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione e l'impossibilità di equiparare la prestazione lavorativa e la giornata di assenza per ferie.
Criticava con riferimento alla indennità di utilizzazione, alla sua ratio, la decisione del giudice di inserirla nel computo della retribuzione ordinaria ai fini delle ferie, essendo oggetto di pattuizione collettiva specifica.
Quanto alla indennità di assenza dalla residenza ne criticava la ritenuta natura retributiva essendo esente da contribuzione e imposizione fiscale.
Da ultimo criticava la sentenza anche in punto efficacia dissuasiva richiamando la giurisprudenza di merito formatasi in materia.
5. Prima della udienza di discussione la società appellante in data 15 maggio 2025 depositava atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. rilevando di non aver notificato il ricorso in appello alla controparte e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quanto esposto trovava conferma nella mancata costituzione degli appellati.
6. Il Collegio preso atto della volontà della parte appellante formalizzata da procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e del venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale e dunque all'impugnazione, in applicazione dell'art. 306 c.p.c. comma quarto, dichiara estinto il giudizio.
Sulle spese non viene emessa alcuna pronuncia a fronte della mancata costituzione degli appellati.
Alla società rinunciante non viene applicata la previsione di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 trattandosi di misura eccezionale “lato sensu" sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( cfr. in tema Cass. 34025/2023).
PER QUESTI MOTIVI
- Visto l'art. 306 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese attesa la mancata costituzione degli appellati.
Trieste, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
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