Accoglimento
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 6204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6204 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06204/2025REG.PROV.COLL.
N. 07556/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7556 del 2023, proposto dalla società Imerys Industrial Minerals Greece Single Member S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Fragapane, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni e Mattia Pani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Unicredit S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;
dei signori LV Bussu, SI DD, Vincenzo DD, ET LU DD e della società Shipping Mediterranean Sealog S.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 73 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e della società Unicredit S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Imerys Industrial Minerals Greece S.A. ha impugnato la sentenza n. 73 del 2023 del T.a.r. Sardegna, con cui è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento delle determinazioni prot. n. 2795 del 31 gennaio 2017, prot. n. 2797 del 31 gennaio 2017, prot. n. 5911 del 21 febbraio 2017, prot. n. 6933 del 6 marzo 2017, per il cui tramite il direttore del servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’assessorato dell’industria della Regione Sardegna ha imposto alla società S&B Industrial Minerals S.A. – poi divenuta Imerys Industrial Minerals Greece S.A. a seguito di fusione per incorporazione – di provvedere all’esecuzione degli interventi volti al recupero ambientale dei terreni di proprietà dei signori LV Bussu, SI DD, Vincenzo DD e ET LU DD, che sarebbero stati incisi dall’attività estrattiva, nonché alla liberazione e allo spianamento del piazzale di deposito del materiale ancora presente, oltre alla segnalazione relativa a un “ possibile inquinamento ” derivante dall’anzidetto materiale.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, che in data 12 novembre 2008, la società S&B Industrial Minerals S.A. aveva ottenuto dalla Regione Sardegna una concessione per l’estrazione della bauxite in un’area sita nel territorio dei Comuni di Olmedo, Uri, Sassari e Alghero e – a garanzia dell’esecuzione delle opere di ripristino ambientale da realizzare al termine della concessione – l’anzidetta società aveva rilasciato, in favore della Regione Sardegna, la polizza fideiussoria per l’importo di euro 190.400,00, concessa dalla Unicredit S.p.a..
In data 8 aprile 2015, la società concessionaria ha comunicato alla Regione Sardegna la rinuncia alla predetta concessione, ai sensi degli artt. 38 e 39 del R.D. n. 1443 del 1927. Pertanto, con la determinazione del 21 aprile 2016, la direzione generale del servizio attività estrattive e recupero ambientale della Regione Sardegna ha disposto la “ accettazione della dichiarazione di rinuncia della concessione mineraria per bauxite denominata Olmedo ”, con conseguente riacquisto in capo al patrimonio regionale della miniera e delle relative pertinenze, poi trasferite, in data 3 maggio 2016, alla società Shipping Mediterranean Sealong S.p.a. e alla Elmin Bauxites S.r.l.. La Regione, con il medesimo provvedimento, ha altresì disposto che la fideiussione bancaria venisse svincolata solo a seguito del recupero ambientale.
Ad avviso dell’appellante, alla data del 14 aprile 2016, gli interventi di ripristino ambientale eseguiti dalla società concessionaria avevano avuto ad oggetto il recupero ambientale dei piazzali non più necessari al prosieguo dell’attività estrattiva e la risistemazione del terreno sito in località “Beccuzzu” e, secondo la ricorrente e odierna appellante, in tal modo, sarebbe stato realizzato l’integrale risanamento del sito, con la sola eccezione dell’area destinata a parcheggio e manovra dei mezzi meccanici e ciò sarebbe stato ritenuto sufficiente dalla stessa Regione Sardegna nel corso del sopralluogo dell’8 marzo 2016, come ribadito poi anche nella nota del 20 aprile 2016.
In questo contesto, con i quattro distinti provvedimenti sopra richiamati (prot. n. 2795 del 31 gennaio 2017, prot. n. 2797 del 31 gennaio 2017, prot. n. 5911 del 21 febbraio 2017, nota prot. n. 6933 del 6 marzo 2017) la Regione Sardegna ha imposto alla società concessionaria l’esecuzione degli interventi volti al recupero ambientale dei terreni di proprietà dei signori LV Bussu, SI DD, Vincenzo DD e ET LU DD, nonché la liberazione e lo spianamento del piazzale di deposito del materiale ancora presente, segnalando, altresì, un “ possibile inquinamento ”.
3. A fronte dell’adozione delle determinazioni sopra richiamate e meglio individuate nella sentenza impugnata, la società Imerys Industrial Minerals Greece S.A. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio e il T.a.r. Sardegna, con la sentenza n. 73 del 2023, lo ha respinto nel merito reputandolo infondato, dichiarando, invece, inammissibile la sola domanda di annullamento della nota prot. n. 6933 del 6 marzo 2017, in quanto priva di valore provvedimentale.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Imerys Industrial Minerals Greece S.A., formulando quattro distinti motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, sostenendo che, con la memoria depositata il 20 giugno 2016, nell’ambito dell’ iter procedimentale era stato evidenziato che: i) il sito in località Beccuzzu era stato integralmente rinaturalizzato; ii) il piazzale in località “3A” era stato rinaturalizzato con apporto di terreno vegetale, nella quasi totalità (95%), lasciando una porzione (5%) nello stato in cui si trovava al tempo in cui S&B Industrial Minerals S.A. iniziò la coltivazione del sito, in quanto area destinata, con la prosecuzione dell’attività estrattiva, a spazio di manovra dei mezzi meccanici; iii) il piazzale “3B” non era stato oggetto di intervento di rinaturalizzazione in quanto adibito a parcheggio dei mezzi pesanti e dei veicoli delle maestranze impegnate nella miniera e tale destinazione sarebbe stata mantenuta con la prosecuzione dell’attività estrattiva.
Ciononostante, secondo l’appellante, il contenuto dell’anzidetta memoria procedimentale non sarebbe stato preso in considerazione dall’amministrazione e – a differenza di quanto osservato dal T.a.r. – le prescrizioni contenute nella nota del 29 aprile 2015 n. 9046, non impugnata, sarebbero inconferenti rispetto ai profili in questione, posto che con la memoria procedimentale del 20 giugno 2016 non era stata contestata la legittimità delle prescrizioni, ma era stata documentata l’avvenuta ottemperanza alle stesse da parte del concessionario, con contestuale richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria.
Sotto un ulteriore profilo, ad avviso dell’appellante, sarebbero irrilevanti anche le considerazioni espresse dal T.a.r. circa l’allegata “ convocazione ” della parte, intervenuta sei mesi dopo la presentazione della nota del 20 giugno 2016, al fine di ricercare “ soluzioni condivise ”. Infatti, la mancata adesione della società ricorrente a tale invito non potrebbe essere considerata di per sé sufficiente a escludere la necessità del rispetto da parte dell’amministrazione dell’obbligo della cui violazione si tratta, poiché la “ convocazione ” non può essere considerata un equipollente dell’obbligo di valutazione e di motivazione dell’apporto partecipativo del privato.
L’appellante ha poi censurato la sentenza sostenendo che il T.a.r. Sardegna abbia erroneamente ignorato il contenuto del verbale del sopralluogo eseguito congiuntamente presso il sito minerario dalla Regione Sardegna e dalla società S&B Industrial Minerals S.A. in data 8 marzo 2016, dal quale si desumerebbe, invece, che tutte le prescrizioni relative al ripristino ambientale erano state reputate adempiute dalla Regione Sardegna, senza riserva alcuna.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, è stata censurata la parte della sentenza recante il rigetto del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, concernente la contestazione della pretesa dell’amministrazione all’integrale ripristino ambientale del sito minerario, anche limitatamente alle parti ancora pacificamente destinate allo sfruttamento industriale. Sul punto, infatti, ad avviso della ricorrente e odierna appellante, tale pretesa non troverebbe fondamento né nell’art. 9 della l. n. 221 del 1990, né nella determina regionale di rinnovo della concessione mineraria.
Si tratterebbe, più precisamente, di una richiesta “ manifestamente irrazionale ”, dal momento che in tal modo sarebbero realizzati interventi sostanzialmente inutili poiché aventi ad oggetto il ripristino ambientale anche di quelle parti del sito “ destinate da decenni e tuttora alle necessità del cantiere: parcheggi, aree di manovra, deposito materiali, ecc. ”. In questa prospettiva, l’appellante ha sostenuto che debba essere valutato anche il citato verbale di sopralluogo congiunto nel sito minerario dell’8 marzo 2016, nel cui ambito era stato ritenuto eseguito il ripristino ambientale e, solo successivamente, in contraddizione con tale valutazione e in difetto dei presupposti e di istruttoria, la Regione Sardegna si è espressa in senso contrario.
Al riguardo, l’appellante ha rimarcato che l’art. 5 della Concessione mineraria si limitava a prevedere quanto segue: “ La società titolare della concessione è tenuta ad effettuare il ripristino ambientale delle aree coltivate, o comunque non più funzionali all’attività, ai sensi dell’art. 9 della legge 30.07.1990, n. 221, concernente ‘Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria’, la cui esecuzione dovrà procedere contestualmente con i lavori di sfruttamento e secondo le indicazioni impartite dall’Assessorato dell’Industria ed eventualmente dagli altri uffici competenti ”. Al contempo, l’art. 9 della l. n. 221 del 1990 sarebbe una norma di carattere programmatico secondo cui si rende necessario il risanamento ambientale “ al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell’ambiente ”.
In altri termini, secondo la società appellante, posto che il cantiere minerario in questione è destinato alla prosecuzione dell’attività estrattiva, sarebbe del tutto ingiustificato imporre il ripristino di quelle aree rispetto alle quali gli anzidetti interventi si rivelerebbero del tutto inutili in considerazione della conferma della destinazione industriale del sito e, nel caso di specie, la concessione di Olmedo, come già rilevato, risulta essere stata ritrasferita a decorrere dal 3 maggio 2016 ad altre imprese minerarie.
A tale proposito, inoltre, l’appellante ha contestato la decisione del T.a.r. nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che il risanamento dovrebbe essere sempre integrale poiché non sarebbe possibile prevedere se e quando subentrerà il nuovo concessionario, dal momento che nel caso di specie la successione del nuovo concessionario è stata pressoché contestuale: la rinunzia di S&B Industrial Minerals S.A. alla concessione mineraria è stata accettata dalla Regione in data 21 aprile 2016 e la concessione medesima è stata trasferita al nuovo concessionario con determinazione prot. 14720/177 del 3 maggio 2016.
Nel contesto del secondo motivo di gravame, poi, l’appellante ha censurato anche la parte della pronuncia concernente quella che il giudice di primo grado ha definito “ specifica doglianza relativa all’estensione temporale del servizio di guardiania ” e a tale riguardo l’appellante ha sostenuto che questa parte della decisione sia “ incomprensibile ”, poiché tale “ servizio ” non è stato oggetto del ricorso introduttivo né di “ specifica doglianza ”, avendo l’appellante precisato di averlo “ trattato incidentalmente, a dimostrazione ulteriore della irrazionalità delle pretese della Amministrazione ”. In ogni caso, l’appellante ha precisato che l’art. 38 del R.D. n. 1443 del 1927 non prevede alcun servizio di guardiania, fermo restando che l’ iter tipizzato dalla legge non è stato seguito e, infatti, nessun servizio di guardiania è stato mai disposto dall’amministrazione con riserva di rivalersi sulla società.
Sempre nel secondo motivo di gravame, è stato prospettato il vizio di omessa pronuncia, non essendo stata esaminata l’ulteriore censura, contenuta nel secondo motivo del ricorso introduttivo, concernente la contestazione della pretesa dell’amministrazione di incamerare sic et simpliciter l’intera garanzia fideiussoria “ come se nulla fosse stato fatto ” e in assenza di adeguata motivazione sul punto.
4.3. Con il terzo motivo di appello, la sentenza è stata censurata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il motivo del ricorso di primo grado recante la doglianza concernente l’intervenuta sottrazione e la successiva acquisizione di circa 3.500 tonnellate di minerale bauxitico di proprietà della società S&B Industrial Minerals S.A., che la Regione Sardegna ha ordinato di spianare sul piazzale di deposito.
Il giudice di primo grado ha respinto tale motivo osservando che la prescrizione in questione era stata già sollevata dal servizio regionale ben prima dell’adozione dell’impugnata nota del 21 febbraio 2017, n. 5911, in quanto, già con la nota del 29 aprile 2015, prot. 9046, la società concessionaria era stata messa nelle condizioni di eseguire la relativa misura, necessaria al completo ripristino del sito e, conseguentemente, di collocare sul mercato il materiale estrattivo presente sul piazzale.
Per contro, la società non solo ha omesso di impugnare le pregresse comunicazioni ma non si è neppure attivata come sarebbe stato suo onere, sicché, ad avviso del T.a.r., l’appellante non potrebbe dolersi della perdita del materiale estrattivo, trattandosi di una perdita che, sul piano causale, risulta legata al ritardo in cui era incorsa la società incorporata.
Viceversa, secondo l’appellante, non sarebbe in alcun modo giustificata l’adozione di misure atipiche, sostanzialmente ablative della proprietà privata, a fronte dell’omessa impugnazione di atti di sollecitazione, a suo avviso non impugnabili. Infatti, secondo l’appellante, la sollecitazione al trasferimento del minerale stoccato non sarebbe idonea ad attribuire a tale atto natura provvedimentale, sicché esso non sarebbe stato impugnabile.
4.4. Con il quarto motivo di gravame, infine, l’appellante ha censurato la parte della pronuncia con cui il T.a.r. ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della nota prot. n. 6933 del 6 marzo 2017, trattandosi, secondo il giudice di primo grado, di un atto privo di natura provvedimentale in quanto implicante “ l’avvio delle verifiche istruttorie necessarie a confermare quanto in essa (soltanto) prefigurato ”.
Secondo l’appellante, la pretesa della Regione Sardegna di addossare alla stessa società la responsabilità per un supposto inquinamento del sito da oli e combustibili fossili avrebbe, invece, natura provvedimentale e sarebbe “ irrazionale ”, atteso che nell’area in questione, al momento dell’adozione della nota prot. n. 6933 del 6 marzo 2017, erano transitati molti altri soggetti che potevano aver provocato, in astratto, la perdita di materiale.
4.5. Oltre ai motivi che precedono, l’appellante ha poi formulato un’istanza istruttoria, chiedendo al Collegio di disporre una verificazione per accertare la consistenza degli interventi di ripristino ambientale eseguiti dalla S&B Industrial Minerals S.A., nonché una C.T.U. volta a fornire una valutazione tecnica sulla idoneità di detti interventi a ottemperare all’impegno di far luogo al ripristino ambientale delle sole aree coltivate e, comunque, delle aree non più funzionali all’attività di coltivazione della miniera, come prescritto al tempo del rinnovo della concessione mineraria di Olmedo, in modo tale da “ fornire uno strumento di controllo intrinseco sulle scelte operate dalla Amministrazione, con riguardo alla coerenze ed alla correttezza del ragionamento seguito dalla stessa nell’assumere le determinazioni impugnate ”, oltre all’accertamento in ordine alla valutazione del valore di mercato del minerale bauxitico di circa 3.500 tonnellate, pari a circa 2.500 mc, di cui la Regione Sardegna si sarebbe “ appropriata in danno della ricorrente ”, avendone disposto lo spianamento e, a tale proposito, l’appellante ha chiesto il risarcimento del relativo danno.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello.
In particolare, a proposito della prescrizione concernente la guardiania, la Regione ha osservato che la disposizione integrativa aveva unicamente “ lo scopo di assicurare quanto già previsto ” con riferimento alla custodia della miniera, ossia alla custodia e alla salvaguardia dei beni pertinenziali della stessa e come misura di sicurezza atta a prevenire l’intromissione di estranei nei cantieri minerari.
In ogni caso, secondo la Regione, l’amministrazione avrebbe correttamente avviato la procedura di accettazione della dichiarazione di rinuncia, adottando i relativi provvedimenti prescrittivi e avrebbe sospeso l’accettazione della rinuncia stessa per il tempo necessario alla verifica concernente l’esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della miniera, il cui esito positivo avrebbe infine consentito di procedere con l’accettazione dell’istanza di rinuncia formalizzata con la determina n. 13424 rep. n. 163 del 21 aprile 2016.
La Regione, inoltre, ha contestato in fatto la prospettazione dell’appellante, sostenendo che la tesi di quest’ultima sia basata su elementi “ infondati e arbitrari ”, supportati da informazioni “ inattendibili e incomplete ”, fornite allo scopo di sottrarsi all’obbligo di riqualificazione ambientale dei luoghi interessati da attività estrattiva non più funzionali al prosieguo della stessa, tentando di recuperare nel contempo, in modo indebito, la somma vincolata a garanzia dell’esecuzione di lavori.
A proposito della domanda risarcitoria concernente la rimozione del minerale a seguito dello spianamento disposto dal servizio regionale in applicazione all’art. 38 del R.D. n. 1443 del 1927, 3° e 4° capoverso, la Regione ha richiamato il provvedimento prot. n. 5911 del 21 febbraio 2017, evidenziando come dalla lettura del provvedimento medesimo sia possibile desumere quanti e quali provvedimenti siano stati adottati nel tentativo, da un lato, di contemperare il diritto di proprietà del minerale estratto prima della presentazione della dichiarazione di rinuncia alla concessione da parte dell’ ex concessionario e, dall’altro lato, di rispettare l’esigenza del nuovo concessionario di disporre liberamente delle aree destinate allo svolgimento dell’attività.
In questa prospettiva sarebbe dunque innegabile il fatto che la S&B Industrial Minerals S.A. abbia avuto circa ventidue mesi di tempo dalla data del primo provvedimento prescrittivo del 29 aprile 2015 fino alla disposizione sullo spianamento dei cumuli del 21 febbraio 2017 per ritirare il minerale, preferendo invece rinviare l’operazione con plurime richieste di proroga dei tempi e di comunicazioni relative all’immediato sgombero invece mai effettuato, fermo restando – in ogni caso – che si tratterebbe di spianamento e non di acquisizione.
6. Si è costituita in giudizio anche la società Unicredit S.p.a., concludendo per l’accoglimento dell’appello, deducendo, in particolare, il vizio di omessa pronuncia in quanto il T.a.r. avrebbe omesso di prendere in considerazione la doglianza relativa alla pretesa della Regione Sardegna di incamerare l’intera garanzia fideiussoria.
In ogni caso, la pretesa della Regione all’integrale ripristino ambientale del sito minerario, anche nelle parti ancora destinate allo sfruttamento industriale, secondo la società Unicredit S.p.a., sarebbe illegittima in quanto non troverebbe fondamento né nell’art. 9 della l. n. 221 del 1990, né nella determina regionale di rinnovo della concessione mineraria, trattandosi di una pretesa manifestamente illogica e in violazione tanto del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa quanto di quello del minor sacrificio per il privato.
Al riguardo, anche l’Unicredit S.p.a. ha rammentato che secondo l’art. 5 della Concessione mineraria “ La società titolare della concessione è tenuta ad effettuare il ripristino ambientale delle aree coltivate, o comunque non più funzionali all’attività, ai sensi dell’art. 9 della legge 30.07.1990 ” e che, a mente dell’art. 9 della l. n. 221 del 1990, il risanamento ambientale è funzionale ad “ assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell’ambiente ”.
Poiché, allora, nel cantiere minerario in questione è prevista la prosecuzione dell’attività estrattiva, risulta illegittimo imporre interventi incompatibili con la destinazione industriale impressa al sito. Pertanto, la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui ha affermato che l’art. 9, della l. n. 221 del 1990 ha “ tenore onnicomprensivo ” e postula un “ ripristino completo dell’area mineraria ”. Inoltre, ad avviso dell’Unicredit S.p.a., sarebbe configurabile anche il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, nella misura in cui il verbale di sopralluogo congiunto nel sito minerario dell’8 marzo 2016 aveva ritenuto eseguito il ripristino ambientale.
7. Con le ulteriori memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza dell’8 maggio 2025 – reputa che l’appello sia parzialmente fondato nei limiti che di seguito si precisano, senza necessità di disporre ulteriori accertamenti istruttori.
8.1. Il primo e il secondo motivo di gravame sono suscettibili di trattazione congiunta poiché strettamente connessi e sono parzialmente fondati. Ritiene, infatti, il Collegio che la decisione della Regione Sardegna di imporre il ripristino ambientale anche delle aree per le quali è previsto il mantenimento della destinazione del sito per scopi di sfruttamento industriale non sia sufficientemente motivata né supportata da adeguata istruttoria, sicché, per tale ragione, l’imposizione dell’onere di completo ripristino non trova idonea giustificazione. La difesa della Regione Sardegna, del resto, non ha negato che la concessione sia stata attribuita a un nuovo soggetto ma ha solo sostenuto che la coltivazione sarebbe futura ed eventuale.
Sul punto, pertanto, non può essere condivisa l’affermazione del T.a.r. secondo cui il ripristino del sito risulta in ogni caso dovuto a prescindere da ogni altra considerazione, dal momento che l’imposizione del ripristino di aree che saranno soggette alla medesima destinazione industriale implica costi rilevanti per il soggetto privato, i quali possono rivelarsi inutili ove il sito debba essere nuovamente adibito alla destinazione industriale in epoca immediatamente successiva, con la conseguenza che in assenza di una motivazione puntuale circa le esigenze che in concreto giustificano l’anzidetto ripristino ambientale, il provvedimento che lo imponga in ogni caso è da reputarsi illegittimo e non trova fondamento, di per sé, né nell’art. 5 della Concessione né nell’art. 9 della l. n. 221 del 1990, non potendosi attribuire a tali disposizioni l’ampia portata riconosciuta dal giudice di primo grado.
In via logicamente consequenziale – a prescindere da ogni questione inerente i profili di giurisdizione posto che il capo afferente a tale questione non è stato oggetto di gravame – non trova allo stato giustificazione la pretesa di escutere la fideiussione rilasciata dall’Unicredit S.p.a..
Sotto un diverso profilo, sussiste anche il prospettato difetto di motivazione e contraddittorietà in relazione a quanto risulta dal verbale del sopralluogo svoltosi in data 8 marzo 2016 nel cui contesto l’amministrazione aveva inizialmente ritenuto che fosse stato eseguito correttamente il ripristino ambientale. Infatti, in considerazione di tale precedente valutazione, sussiste a maggior ragione un onere di motivazione rafforzato al fine di comprendere le ragioni del diverso orientamento.
Per contro, si può prescindere dall’esame delle questioni inerenti il servizio di guardiania in quanto la stessa appellante ha dichiarato di essersi limitata a menzionare tale profilo “ incidentalmente, a dimostrazione ulteriore della irrazionalità delle pretese della Amministrazione ”.
8.2. Il terzo motivo di appello, relativo alla domanda risarcitoria, è, invece, infondato. Da un lato, infatti, non sussiste il nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il danno conseguenza prospettato dalla società appellante, la quale, inoltre, non ha dato neppure prova della colpa dell’amministrazione, tenuto conto che, invero, già con la rinuncia alla concessione, essa avrebbe dovuto provvedere alla rimozione del materiale mentre è rimasta inerte anche dopo gli inviti dell’amministrazione, ivi inclusa la nota del 29 aprile 2015, prot. n. 9046, anche a prescindere dalla questione della sua qualificazione giuridica e della sua omessa impugnazione.
Ne deriva che l’anzidetta società, non essendosi attivata come avrebbe dovuto, non può pretendere il risarcimento di un danno che, in concreto, è da reputarsi conseguenza diretta dell’inerzia della società incorporata, la quale aveva non solo l’interesse ma anche l’onere di provvedere alla rimozione dell’anzidetto materiale.
In altri termini – come correttamente rilevato dal T.a.r. – poiché l’appellante, attraverso il proprio comportamento inerte, ha dato un contributo determinante sul piano causale all’evento consistente nella decisione di disporre lo spianamento del materiale da parte dell’amministrazione, non può ora pretendere di riversare sull’amministrazione le conseguenze di una condotta che, in ultima analisi, è imputabile direttamente a lei stessa.
A tale riguardo, del resto, occorre ancora rilevare che non può condurre a un esito diverso la circostanza, rappresentata dalla società appellante, che non sia stata depositata in giudizio la nota del 29 aprile 2015, prot. n. 9046, dal momento che, in primo luogo, essa risulta espressamente e testualmente richiamata nella nota prot. n. 5911 del 21 febbraio 2017 e che, in secondo luogo, non è stato specificamente contestato il contenuto della stessa ma soltanto la sua qualificazione giuridica (che secondo l’appellante sarebbe di mera sollecitazione). Infatti, la questione della natura provvedimentale della nota può eventualmente incidere sull’onere della sua immediata impugnazione, ma è invece irrilevante rispetto alla diversa questione afferente all’imputazione causale delle conseguenze dell’omessa rimozione del materiale. Comunque – e in ogni caso – anche a prescindere da tale atto, a fronte della rinuncia alla concessione era certamente onere dell’ ex concessionario provvedere con sollecitudine alla rimozione del materiale. Per tale ragione, dunque, deve essere confermato il rigetto della domanda risarcitoria.
8.3. Infine, va respinto l’ultimo motivo di gravame perché alla nota prot. n. 6933 del 6 marzo 2017 non può essere riconosciuta natura provvedimentale, trattandosi di una mera segnalazione, peraltro soltanto eventuale, come si desume direttamente dall’oggetto, del seguente letterale tenore: “ Segnalazione possibile inquinamento in un cumulo di materiale tenuto in stock nel piazzale della Miniera ‘Olmedo’ Olmedo, Sassari, Alghero, Uri (SS) ”.
9. Dalle considerazioni che precedono discende il parziale accoglimento dell’appello, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, mentre vanno respinti il terzo motivo di gravame concernente la domanda risarcitoria e il quarto motivo, recante la contestazione della dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento della nota prot. n. 6933 del 6 marzo 2017.
10. In ragione dell’accoglimento soltanto parziale dell’appello, le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; respinge, invece, il terzo e il quarto motivo di gravame e, per l’effetto, conferma i capi della sentenza appellata concernenti il rigetto della domanda risarcitoria e la dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento della nota prot. n. 6933 del 6 marzo 2017.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | LU Carbone |
IL SEGRETARIO