Sentenza 11 settembre 2019
Massime • 1
È legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato, che, sottoposto a divieto di allontanamento dal territorio di un altro Stato in cui è sottoposto ad un giudizio penale, non giustifichi l'impedimento, provando di aver richiesto all'autorità giudiziaria estera l'autorizzazione a lasciare il territorio di quello Stato e di non averla ottenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2019, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2019 |
Testo completo
02193-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2047/2019 - Presidente - GIULIO SARNO UP 11/09/2019 - Relatore - ALDO ACETO R.G.N. 42052/2018 EF BE SI EL LD RI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE AR TI nato a [...] il [...] GI LE nato a [...] il [...] TE AO nato a [...] il [...] CA DI nato a [...] il [...] LL SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena e la inammissibilità dei ricorsi nel resto;
Uditi per gli imputati, l'Avv. ANNA RITA FRAIOLI, difensore del LL, l'Avv. MICHELE MAIMONE, difensore del CA, l'Avv. ANTONIO PETILLO, sostituto processuale dell'Avv. MAURO RUFINI, difensore della DE AR, l'Avv. CHIARA MADIA, difensore del TE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 42052/2018 RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri De AR TI, RG SI, NT OL, NE IO e CA SI ricorrono per l'annullamento della sentenza del 25/05/2018 della Corte di appello di Roma che, rigettando i loro appelli, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia loro inflitte con sentenza del 15/07/2014 del Tribunale di LE per il reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, loro ascritto per aver, in concorso tra loro (e con altre persone giudicate separatamente), acquistato, in Argentina, kg. 3,144 di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata all'importazione in Italia. In particolare, si imputa al NT OL il ruolo di materiale acquirente della sostanza, al NE ed alla De AR quello di finanziatori del viaggio, al CA e alla RG quello di aver mantenuto i contatti tra i correi. Il fatto è contestato come commesso il 23/05/2005. 2.La RG, deducendo il malgoverno delle prove ed, in particolare, delle conversazioni telefoniche intercettate, eccepisce, con unico motivo, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110 cod. pen.
3.Il NE propone sei motivi.
3.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità e la contraddittorietà della motivazione dovuta alla parziale estrapolazione delle conversazioni telefoniche intercettate decontestualizzate dall'intera comunicazione, con conseguente incidenza sul significato complessivo delle conversazioni stesse così come contenute nel fascicolo del dibattimento. Il riferimento è alla conversazione del 24/05/2005, intercorsa tra il NT OL e IN (RIT n. 299/05, progr. 94, h. 15,22), a quella del 06/04/2005 intercorsa tra il ricorrente e la De AR (RIT n. 150/05, progr. 1767, h. 15,12) e a quella intercorsa dieci minuti prima tra gli stessi interlocutori (progr. 1765, h. 15,04).
3.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la totale mancanza di motivazione in ordine alla interpretazione di numerose conversazioni telefoniche intercettate individuate nell'atto di appello (trascritto 'in parte qua) e contrastanti con l'interpretazione dei fatti fornita dalla sentenza, valutazione che afferma - è stata totalmente omessa. Il riferimento - è alle conversazioni intercorse con la moglie il 06/04/2005 (RIT n. 150/05, progr. 1765), il 13/04/2005 (RIT n. 150/05, progr. 3241), il 04/05/2005 (RIT n. 147/05, progr. 5175) ed il 26/05/2005 (RIT n. 147/05, progr. n. 8444) dalle quali si evince il proprio dissenso alla decisione della donna di consegnare dei soldi al NT per il viaggio in Argentina e, più in generale, la propria estraneità (se non proprio contrarietà) alle determinazioni in ordine all'intera vicenda assunte dalla moglie in piena autonomia.
3.3.Con il terzo motivo, richiamando gli argomenti già sviluppati con i primi due, eccepisce la contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze probatorie, in particolare alla conversazione del 02/05/2005 (RIT 229/05, progr. 267) dalla quale la Corte di appello ha desunto il convincimento della assegnazione, da parte sua, dello specifico incarico alla moglie di consegnare una somma a NT OL, tesi che contrasta con il contenuto delle conversazioni indicate nel secondo motivo.
3.4.Con il quarto motivo eccepisce l'illogicità della motivazione in relazione al ruolo di tal JO ZA ARa, soggetto quest'ultimo mai identificato, mai raggiunto da informazione di garanzia e del quale non è mai stata accertata nemmeno la presenza nel carcere inglese ove era ristretto anche lui, come era già stato inutilmente dedotto in appello.
3.5.Con il quinto motivo eccepisce la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla dedotta assenza del corpo del reato, assertivamente sequestrato in Argentina, sul quale non è mai stato compiuto alcun accertamento tecnico.
3.6.Con il sesto motivo eccepisce la contraddittorietà della motivazione in riferimento alle risultanze processuali che hanno comportato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4.La De AR propone 15 motivi.
4.1.Con il primo deduce che la sentenza impugnata fa proprie le indicazioni provenienti dall'estero in mancanza di qualunque controllo istruttorio italiano.
4.2.Con il secondo motivo deduce la fisica mancanza del corpo del reato.
4.3.Con il terzo, il quinto ed il settimo motivo deduce l'errata interpretazione delle conversazioni telefoniche, univocamente orientata in senso accusatorio nonostante fosse chiaro che il marito aveva bisogno di soldi solo per pagare l'avvocato.
4.4.Con il quarto motivo (che anticipa anche gli argomenti del quinto) deduce l'ingiustizia della propria condanna che contrasta con l'assoluzione piena (in altro giudizio) di colui (tal Carpentieri) che l'accusa ipotizzava averle consegnato i soldi da dare al NT.
4.5.Con il sesto motivo invoca la applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
4.6.Con l'ottavo deduce che le motivazioni poste a base delle condanne dei correi avrebbero dovuto condurre alla propria assoluzione, quanto meno sotto il profilo del ragionevole dubbio. 2 4.7.Con il nono e dodicesimo motivo deduce che nessuno dei correi l'ha mai menzionata (nemmeno i due rei confessi) e di ciò la sentenza non dà conto.
4.8.Con il decimo motivo deduce di essere stata la convivente more uxorio del NE, alla strega di una moglie.
4.9.Con l'undicesimo motivo deduce l'omessa valutazione degli imperativi comandi a lei dati dal NE, valutabili alla stregua di induzione o istigazione.
4.10.Con il tredicesimo motivo deduce l'omessa valutazione della memoria del PM nelle parti a lei favorevoli.
4.11.Con il quattordicesimo motivo deduce la mancanza di motivazione sul dolo.
4.12.Con il quindicesimo allega la mancanza di pregiudizi e carichi pendenti e a giustificazione dei fatti la relazione 'more uxorio' con il padre della figlia.
5.NT OL propone un solo motivo con il quale eccepisce la nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio. Deduce che la sua mancata partecipazione al processo era dovuta alla sua detenzione in Argentina e dunque non ad una decisione volontaria. Le ricerche effettuate dal GUP prima e dal Tribunale dopo sono inevitabilmente incomplete perché non è stata effettuata alcuna ricerca presso le autorità argentine benché fosse noto che egli era stato arrestato in Argentina proprio nella flagrante detenzione della sostanza stupefacente.
6. CA SI propone due motivi.
6.1.Con il primo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. sul rilievo che fare da intermediario telefonico tra due soggetti muniti a loro volta di propri telefoni non può integrare il concorso nel reato ascritto ad uno di essi. Aggiunge che egli è un amico e parente del NT e che questa è l'unica chiave di lettura delle conversazioni intercettate, visto che lui non conosceva la RG della quale non aveva nemmeno il numero di telefono. Di qui l'errata interpretazione dell'unica conversazione telefonica intercettata (quella del 16/05/2005) utilizzata per dimostrare la propria colpevolezza in assenza, peraltro, di qualsiasi elemento dal quale desumere il suo contributo causale al fatto.
6.2.Con il secondo motivo, che riprende gli argomenti già sviluppati con il primo, deduce l'inosservanza degli artt. 110 e 56 cod. pen. e vizio di motivazione insufficiente, mancante e manifestamente illogica. Anche a voler ammettere che nella conversazione del 16/05/2005 si fa riferimento ad attività di spaccio, resta il fatto che i contorni di tale attività sarebbero del tutto sfumati, incerti, generici, al punto da non integrare nemmeno il tentativo di delitto. Aggiunge che, 3 coerentemente al contenuto della telefonata, egli viveva realmente nei pressi del lungomare degli Ardeatini ed aveva intenzione di affittare qualche ombrellone. CONSIDERATO IN DIRITTO 6.I ricorsi sono inammissibili.
7.RG SI 7.1.La ricorrente, convivente di NT OL e madre del figlio di questi, è stata condannata alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per aver assunto, affermano i Giudici distrettuali, il ruolo di intermediaria consapevole tra il NT e la De AR».
7.2.La sua condanna si fonda sull'analisi delle conversazioni telefoniche intercorse con il NT OL, con il CA, con la De AR, con il NT IO;
conversazioni dalle quali, nota la Corte di appello, «si ricava non solo l'evidente conoscenza della RG del viaggio del NT [OL ndr] in Argentina per l'importazione di cocaina, ma anche il suo [della ricorrente - ndr] contributo, finalizzato ad agevolare il buon esito dell'operazione e consistito nel tenere informati i complici degli spostamenti del NT in terra argentina, del suo rientro con la sostanza stupefacente, e di eventuali soggetti che avrebbero parlato troppo, sì da compromettere il buon esito dell'operazione (...) le prove addotte dalla pubblica accusa conclude la Corte di appello - hanno dimostrato un concorso nella commissione del reato de quo da parte dell'appellante RG, la quale non forniva una diversa chiave di lettura, probatoriamente fondata, del contenuto delle telefonate intercettate sull'utenza in suo uso».
7.3.Riproponendo gli argomenti già devoluti in appello, la ricorrente deduce il sostanziale malgoverno del criterio di giudizio adottato dalla Corte di appello nell'interpretare il contenuto delle conversazioni intercettate, uniche fonti di prova della sua complicità, ed in particolare la illogicità, l'incoerenza e l'insufficienza della motivazione sul punto. Ciò che non è stato compiutamente valutato - afferma - è il contesto extraverbale che consta di due elementi: a) la conoscenza e la comprensione della situazione comune ai conversanti;
b) il rapporto dei medesimi con ciò che accade, ossia la valutazione di questa situazione. Applicando queste regole di giudizio e tenuto conto del rapporto che la legava al NT si può concludere che le conversazioni intercettate non dimostrano la sua interazione con i propri interlocutori in uno spazio comune che si identifica nell'acquisto in concorso dello stupefacente sequestrato in Argentina al NT stesso.
7.4.Le deduzioni difensive sono generiche e proposte per motivi non consentiti nella fase di legittimità. 4 7.5.Devono essere ribaditi i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali:
7.5.1.l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
7.5.2.l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);
7.5.3.la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 7.5.4.è possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando se ne eccepisca il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499);
7.5.5.l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità 5 ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Rv. 271640);
7.5.6.in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).
7.6. Tanto premesso, il ricorso propone una inammissibile lettura alternativa delle fonti di prova oltretutto completamente avulsa dal confronto con le ragioni della condanna dell'imputata che, come detto, si fonda sull'esame del contenuto di ben precise conversazioni (alcune anche dal contenuto evidentemente "criptico") completamente neglette dal ricorso (ciò che ne sancisce la genericità).
7.7.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È 6 quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
7.8.Orbene, in disparte i rapporti che intercorrevano con il NT (che potevano anche astrattamente giustificare alcune conversazioni nel corso delle quali la ricorrente si informava del compagno ed informava gli altri dei movimenti di questi), fatto sta che quest'ultima non spiega (né mai lo ha fatto, come ricorda la Corte di appello) il senso di alcune conversazioni del tutto avulse dalla realtà dei fatti (come quelle per esempio nelle quali si fa riferimento ad una "malattia" e ad un "intervento") e logicamente incomprensibili se private del loro reale oggetto (l'acquisto della sostanza) dissimulato, come detto, dai termini "malattia" e "intervento". Alla luce di queste semplici considerazioni si comprende assai bene il contenuto delle conversazioni nelle quali la RG usa i due termini per canalizzare al NT stesso le richieste dei complici e le istruzioni sul da farsi.
8.NE IO 8.1.A non diversi rilievi si espone il ricorso del NE, condannato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione e 35.000 euro di multa perché ritenuto l'ideatore e l'organizzatore del viaggio del NT OL in Argentina benché all'epoca detenuto in un carcere londinese perché colto nella flagrante detenzione di cinque chilogrammi di sostanza stupefacente che, insieme con due corrieri, stava trasportando dal Venezuela.
8.2.Anche la sua condanna si fonda sull'intercettazione delle conversazioni telefoniche intercorse con la De AR TI, dalla quale come detto aveva avuto una figlia, nonché su altre conversazioni intercorse tra il NT OL e IA CO, detta IN, delle quali l'intero ricorso propone una lettura alternativa e diversa da quella effettuata dai Giudici di merito che non hanno condiviso la tesi difensiva secondo la quale la De AR avrebbe organizzato da sola l'intero affare al quale il ricorrente si è dichiarato estraneo. Il ragionamento della Corte di appello si basa sulla lettura organica delle diverse conversazioni intercorse con la De AR e tra quest'ultima e NT OL nonché tra quest'ultimo e IA CO, detta IN, che aveva a sua volta rapporti con JO ARa ZA detenuto in Inghilterra nello stesso istituto nel quale era ristretto il NE. Il fatto che il NT aveva riferito a IN che lui non si muoveva senza aver prima parlato con il NE, che questi aveva invitato il NT, tramite la De AR, a "darsi una mossa", sollecitando quest'ultima a finanziare il viaggio di andata del correo chiedendole poi notizie sull'eventuale inizio dei lavori" da parte del NT, il quale poi sarebbe stato arrestato una 7 decina di giorni dopo insieme con IN, sono elementi ritenuti dalla Corte territoriale significativi del concorso del NE nel reato.
8.3. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile perché sottopone alla Suprema Corte parti di conversazioni telefoniche non riportate nella sentenza senza eccepirne il travisamento, senza specificare se il travisamento (per omissione) fosse stato dedotto in appello e, sopratutto, senza allegare i relativi verbali. Sicché, la stessa lettura alternativa di tali conversazioni si avvale di richiami a dati extratestuali non consentiti in questa sede.
8.4.Anche il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.
8.5.Il ricorrente deduce che la Corte di appello non ha preso in considerazione talune conversazioni telefoniche intercorse con la De AR, riportate nell'atto di appello, del quale trascrive il contenuto 'in parte qua', a suo dire decisive al fine di escludere la sua responsabilità a titolo concorsuale. Viene dunque riproposta la tesi della responsabilità esclusiva della De AR espressamente disattesa dalla Corte territoriale, come già visto, in base ad argomenti (ed altre conversazioni, anche riportate in sede di esame delle altre posizioni) del tutto negletti dall'imputato che richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, le conversazioni inammissibilmente dedotte con il primo motivo. Oltretutto, la dedotta estraneità dell'imputato mal si concilia, sul piano logico, con le richieste di informazioni più volte rivolte alla De AR sui comportamenti del NT (ha detto IO: datte 'na mossa») e sulla destinazione dei soldi dati a questi per approntare il viaggio in Argentina. Appare strano che il NE si adiri per il modo con il quale la De AR aveva gestito i rapporti finanziari con il NT serbando un atteggiamento che, sul piano logico, sembra contrastare con la tesi della sua totale estraneità ai fatti, rendendo niente affatto illogica la conclusione dei Giudici di merito sul ruolo disimpegnato dal ricorrente nella presente vicenda (è sufficiente richiamare, sul punto, le conversazioni telefoniche del 28/04/2005 e dell'11/05/2005 nel corso delle quali il NE sollecita la De AR a consegnare i soldi al NT OL e successivamente le chiede se questi ha iniziato i lavori, ottenendo risposta affermativa;
si veda altresì la conversazione intercorsa il 02/05/2015 tra il NT e la De AR nel corso della quale il NT ricordava che doveva andare lui al posto del NE che si era fatto male ad un piede e non poteva lavorare, laddove era ben noto a entrambi gli interlocutori che il NE era ristretto in carcere).
8.6.Il quarto motivo è del tutto generico non risultando chiaro in che modo la mancata identificazione di IN e del JO ARa ZA, nonché il mancato accertamento sulla effettiva detenzione di questi in Inghilterra possano aver inciso in modo decisivo sulla posizione dell'imputato. In ogni caso, il ricorrente non prende nemmeno in considerazione la nota prodotta all'udienza del 8 31/05/2011 indicata dalla Corte di appello a sostegno della esistenza e certa identificazione dei due.
8.7.Il quinto motivo è manifestamente infondato.
8.8.La mancata acquisizione dei verbali di sequestro e di analisi della sostanza stupefacente non comporta alcuna conseguenza sul piano della prova della sussistenza del reato. E' un dato di fatto che l'arresto del NT ed il sequestro della sostanza hanno fatto seguito alla captazione delle numerose conversazioni telefoniche volte all'organizzazione dell'importazione dello stupefacente dal Sudamerica per il tramite del NT stesso, arrestato nella sua flagrante detenzione. In un sistema processuale caratterizzato dalla natura atipica della prova e sul libero (ma non arbitrario) convincimento del giudice, la eccepita mancata acquisizione dei verbali di sequestro e di analisi della sostanza stupefacente a sostegno della insussistenza del fatto si trasforma nell'inammissibile deduzione di mancata assunzione di una prova legale e nella negazione della prova logica.
8.9.Come già affermato da questa Corte, il giudice di merito è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse, come pure al loro complesso, il peso e il significato ritenuti più opportuni. La relativa motivazione in cui si estrinseca tale operazione intellettuale è insindacabile in sede di legittimità se rispetta le regole della logica ed è frutto di valutazione esatta ed aderente alle risultanze processuali ed ai principi generali che regolano la valutazione della prova. Ciò vale anche qualora trattisi di prova cosiddetta "indiretta". Deve infatti ritenersi superata la tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e prova critica, fatta al fine della attribuzione di un maggiore o minore valore processuale all'una piuttosto che all'altra. Non è contestabile, infatti, che ad alcune delle prove che rientrano nella categoria delle "indirette" o "critiche" deve riconoscersi un rilievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che pure rientrano fra quelle "dirette" o "rappresentative", potendo anzi valere a verificare queste ultime. Deve pertanto riconoscersi tanto alle une quanto alle altre una identica attitudine alla dimostrazione, una volta che abbiano superato il controllo della verifica interna e trovino riscontro in ulteriori elementi che si riferiscano direttamente alla persona dell'imputato. Il giudice, quindi, nella valutazione delle prove, siano essere "dirette" o "indirette", deve comunque accertare, alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneità o meno a dare dimostrazione della responsabilità dell'imputato, dando poi conto dell'"iter" argomentativo da lui seguito attraverso una motivazione logicamente e giuridicamente corretta (Sez. 1, n. 8040 del 14/02/1992, Rv. 191295; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228, secondo cui la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale 9 da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica).
8.10.Si tratta di principi che devono essere condivisi e ribaditi.
8.11.La Corte di appello ha effettuato, come detto, una valutazione articolata e complessiva degli indizi di reato, analizzando le conversazioni telefoniche e attribuendo loro l'unico significato possibile, alla luce anche delle vicende occorse in Argentina, senza che i ricorrenti abbiano mai offerto una lettura alternativa convincente tale da radicare il ragionevole dubbio che le conversazioni non riguardassero proprio l'organizzazione dell'importazione della sostanza dal Sudamerica ma tutt'altro.
8.12.Piuttosto, la mancata acquisizione delle analisi della sostanza ha giovato a tutti i ricorrenti essendo stata correttamente esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 380 del 2001, inizialmente contestata a tutti gli imputati.
8.13.L'ultimo motivo è manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
8.14.La decisione della Corte di appello di non applicare le circostanze attenuanti generiche in virtù dei precedenti penali dell'imputato e della oggettiva gravità del fatto non è sindacabile in sede di legittimità, di certo non in base alla rilettura delle conversazioni telefoniche sollecitata con i primi tre motivi di ricorso.
9.De AR TI 9.1. L'imputata è stata condannata alla pena principale di quattro anni e otto mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, oltre pene accessorie, per aver contribuito all'organizzazione ed al finanziamento del viaggio di NT OL in Argentina.
9.2.La sentenza della Corte di appello dedica alla posizione della ricorrente un ampio capitolo, illustrando in modo articolato le fonti di prova (sopratutto conversazioni intercettate) a sostegno della ribadita affermazione della sua responsabilità. Oltre quelle già citate in sede di esame della posizione del NE e della RG, la sentenza indica ulteriori conversazioni con il NT (con il quale esisteva anche una relazione sentimentale) nel corso delle quali questi informava la ricorrente dei propri movimenti in Argentina, così da consentire la ricostruzione dei suoi movimenti ed il suo arresto.
9.3.Orbene, in disparte l'inammissibile tentativo di proporre una lettura diversa delle varie conversazioni telefoniche, il ricorso della De AR è inammissibile perché redatto in forma dialogica e confusa, affastellando argomenti senza nemmeno l'indicazione di specifici profili di nullità della 10 sentenza. Come già affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi, non potendo la Corte di cassazione farsi carico di interpretare la volontà del ricorrente e/o di ricavare, tra le pieghe del proprio ricorso, lo specifico motivo di ricorso (Sez. 2, n. 57403 dell'11/09/2018, Rv. 274258; Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010). A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di censura, che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259063; nello stesso senso, Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471). Manca del tutto il confronto ragionato con la motivazione della sentenza impugnata che priva il ricorso della requisito di necessaria specificità. 10.NT OL 10.1.L'imputato, condannato in contumacia, ripropone l'eccezione di nullità già devoluta con l'appello. Deduce, al riguardo, di essere stato tratto in arresto e detenuto in territorio argentino e che pertanto non avrebbe mai potuto essere dichiarata la sua contumacia all'udienza preliminare del 19/11/2008 e a quella successiva del 27/10/2009. 10.2.Assume il ricorrente nell'atto di appello che, a seguito di arresto in Argentina, sarebbe stato posto in libertà il 19/02/2016 con obbligo di non allontanarsi dal Paese, per poi essere tradotto nuovamente in carcere per scontare la pena. La Corte di appello ha ritenuto non attuale la nota informativa del 28/06/2005 con la quale si dava atto dell'arresto del ricorrente in Argentina essendo risalente di tre anni rispetto alla dichiarazione di contumacia avvenuta nel corso dell'udienza preliminare. 10.3.Orbene, premesso che nulla è dato di sapere sull'epoca in cui l'imputato sarebbe stato nuovamente tradotto in carcere, si deve ritenere quale unico elemento certo (seppure alla luce di quanto rappresentato nell'atto di appello) la remissione in libertà del NT alla data del 19/02/2006. Tale dato non inficia la bontà delle ricerche effettuate sulla base del disposto dell'art. 159 cod. proc. pen., in quanto nessuna evidenza vi era nel 2008 e 2009 dello stato di detenzione del ricorrente in Argentina, interrotto, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, nel 2006 e, quindi, in epoca di molto antecedente alla dichiarazione di contumacia. 11 10.4.Nè vale opporre il divieto di allontanamento dall'Argentina all'atto della remissione in libertà. Con orientamento che il Collegio condivide, è stata ritenuta legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato che, sottoposto a libertà controllata con divieto di lasciare il territorio dello Stato in cui è sottoposto a giudizio penale, non giustifichi l'impedimento provando di aver richiesto all'autorità giudiziaria estera l'autorizzazione a lasciare lo Stato (ex multis, Sez. 2, n. 16222 del 18/04/2009, Rv. 236469-01). 10.5.In alcun modo, in sintesi, l'autorità giudiziaria italiana è stata tenuta al corrente degli sviluppi sul processo in Argentina. Nulla, almeno, il ricorso deduce al riguardo. Nel contesto descritto la censura finisce per rivelarsi, pertanto, generica e meramente reiterativa del motivo di appello sul quale la Corte di merito, in relazione agli elementi portati al suo vaglio, ha già correttamente risposto. 11. CA SI 11.1.Il CA è stato condannato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione e 35.000,00 euro di multa. Secondo i giudici di merito, egli, in virtù del forte legame di amicizia con il NT OL, manteneva i contatti tra quest'ultimo e gli altri complici informandoli dei movimenti dell'amico e prestandosi ad eseguire le richieste del NT stesso e degli altri correi. La prova del concorso si fonda, anche in questo caso, sulle conversazioni telefoniche intercettate nel corso di una delle quali (16/05/2005) il CA aveva informato l'amico che aveva già cominciato a fare i "lavori" in spiaggia, utilizzando un linguaggio ritenuto criptico dalla Corte di appello posto che il CA non era titolare di alcuna concessione demaniale. Tale conversazione era stata preceduta da altre nel corso delle quali il CA aveva chiesto all'amico (già arrivato in Argentina) se avesse visto la "amica", ottenendo rassicurazioni in tal senso (11/05/2005 - si ricorda che nello stesso giorno la De AR aveva informato il NE del fatto che il NT aveva iniziato i "lavori"), o ancora da altre nel corso delle quali il CA aveva assunto l'impegno di parlare con uno dei correi (separatamente giudicato) che doveva mantenere i contatti con i fornitori argentini e avrebbe dovuto organizzare il rientro del NT in Italia. 11.2.Con il primo motivo di ricorso, l'imputato, deducendo in fatto di essere amico e parente del NT OL, eccepisce in diritto il malgoverno dell'art. 110 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sua ribadita condanna. 11.3.Le deduzioni sul punto risentono degli stessi vizi che affliggono i ricorsi degli altri ricorrenti posto che l'imputato si avventura in una lettura alternativa delle conversazioni telefoniche che tende a delineare un fatto diverso da quello che risulta dalla lettura della sentenza ponendo così una insanabile frattura tra l'eccepito malgoverno delle norme sul concorso di persone nel reato ed il fatto 12 quale risulta dalla lettura della sentenza. In questa non consentita operazione il CA rifugge dal confrontarsi in modo compiuto con il testo della motivazione ed, in particolare, con le conversazioni telefoniche indicate dalla Corte di appello a sostegno della decisione impugnata. 11.4.A non diversi rilievi si presta il secondo motivo che, prescindendo ancora una volta dagli specifici indicatori della valenza attribuita dai Giudici distrettuali al termine "lavoro" sulla base di precisi elementi di riscontro (non ultima, la conversazione intercorsa tra la De AR ed il NE), contesta la natura criptica di tale parola deducendone la corrispondenza a evenienze reali collegate alla dedotta disponibilità di un tratto di spiaggia libera gestita in assenza di particolari concessioni ma in base ad un permesso di cui però non v'è traccia documentale. Appare sin troppo evidente che se anche la sostanza fosse destinata (anche solo in parte) al CA, pronto a spacciarla, il reato di detenzione non potrebbe arrestarsi all'ipotesi del tentativo ma integrerebbe (ed integra) a tutti gli effetti l'ipotesi del reato consumato e a maggior ragione il concorso nella sua detenzione. 12.La pena applicata ai ricorrenti non è illegale, come evidentemente ritenuto dal PG a spiegazione della sua richiesta di annullamento parziale della sentenza impugnata, perché i Giudici di merito hanno posto a base dei loro calcoli il minimo edittale di sei anni di reclusione previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 come modificato dall'art.
4-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 21/02/2006, n. 49, norma, quest'ultima, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 2014 che aveva determinato la "reviviscenza" del precedente trattamento sanzionatorio che, per i reati relativi a sostanze stupefacenti "pesanti", contemplava un minimo di otto anni di reclusione. Il minimo edittale di sei anni di reclusione è stato "ripristinato" dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 40 del 23/01/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei. 13.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00. 13
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, l'11/09/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Giulio Sarno Aids Heel when DEPOSITATA IN CANCELLERN 21 GEN 2020 CANCELLIERE ESPERTO 14