Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2002, n. 10960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10960 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALIA4 0 9 6 0 / 0 0 LA RTE SUPREMIADICAS IONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Com R.G.N. 5327/01Dot. Aldo Presidente aggiunto VESSIA - Dott. Vincenzo - Cron. 28566 CARBONE- Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione - Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA, FELLITTO GIORGIO, NOMENTANA 60, presso lo studio dell'avvocato G.V. VIA PLACCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE LOMBARDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2002 GOSAF S.R.L.; intimata 653 -1- avversO la sentenza n. 415/00 del Giudice di pace di MONTESARCHIO, depositata il 08/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie sulla domanda relativa ai canoni per lo smaltimento depurazione delle acque reflue. Dichiarazione della giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda relativa al fornitura di acque pagamento del canone per la potabile. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.r.l. OS, nella qualità di concessionaria nel Comune di Pannarano del servizio di accertamento e riscossione dei crediti inerenti al servizio idrico, il 22 marzo 2000 ha citato davanti al Giudice di pace di Montesarchio Giorgio TO, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 56.000, che assumeva dovuta per il secondo semestre del 1996 a titolo di canone per l'erogazione dell'acqua potabile e di canone per fognatura e depurazione delle acque reflue. Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda inerente alle acque reflue, sotto il profilo che la stessa investiva un rapporto d'imposta demandato alla cognizione delle commissioni tributarie;
ha poi sostenuto che la Società non era legittimata ad agire, in quanto la convenzione stipulata con il Comune era invalida, inefficace e comunque non l'abilitava a recuperi coattivi, senza preventive intimazioni di pagamento. Il Giudice di pace, con sentenza del 6-8 novembre 2000, ha accolto la domanda, con la condanna del TO al pagamento dell'indicata somma (oltre gli interessi legali), fra l'altro negando la giurisdizione delle commissioni tributarie sul canone relativo alle acque reflue con il rilievo che era in discussione esclusivamente M 3 l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria discendente dal contratto di fornitura idrica. Il TO, con ricorso notificato il 19 febbraio 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace, formulando sei motivi d'impugnazione. Con il primo motivo, in relazione al quale la causa è stata assegnata a queste Sezioni unite, il ricorrente torna a sostenere la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda attinente al canone di fognatura e depurazione. Gli altri motivi del ricorso, con riferimento all'intero tema della controversia, ripropongono e sviluppano le menzionate deduzioni circa il difetto di legittimazione della Società e la carenza dei presupposti dell'azione. La OS non ha svolto controdeduzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo del ricorso è fondato. Dandosi continuità a consolidato orientamento di queste Sezioni unite (sentt. 27 maggio 1999 n. 300, 30 giugno 1999 n. 371, 20 luglio 2001 n. 9883, 9 agosto 2001 n. 10976, 15 novembre 2001 n. 14266), si rileva che il canone o diritto per lo scarico e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorchè sia applicato in collegamento con il canone peru l'erogazione di acqua potabile, integra, con riguardo al periodo cui si riferisce la concreta vicenda, un tributo comunale. Tale qualificazione si desume dalle disposizioni in materia di accertamento, riscossione ed impugnazione dettate prima dall'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e poi, dopo l'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172). Detta natura di tributo comunale è venuta meno, in base all'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale ha definito come quota tariffaria il canone in questione abrogando l'art. 17 ultimo comma della legge n. 319 del 1976, non dal 1° gennaio 1999, cioè con la decorrenza inizialmente prevista, dato che l'art. 62 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 ha rinviato tale abrogazione a partire dal futuro avvento del servizio idrico integrato (artt. 13 e segg. della legge 5 gennaio 1994 n. 36), ma dall'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 258, il cui art. 24, sopprimendo quelle previsioni dell'art. 62 del precedente decreto legislativo, ha escluso ulteriori differimenti dell'indicata innovazione. I riportati principi comportano, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'affermazione della giurisdizione del giudice u 5 tributario sulla domanda riguardante il canone di fognatura e di depurazione, trattandosi di domanda avente ad oggetto ratione temporis un tributo comunale, e come tale inclusa in detta giurisdizione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (anche nel vigore del testo originario, prima dell'ampliamento delle attribuzioni delle commissioni tributarie disposto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448). La sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, limitatamente a detta domanda, in quanto la pretesa inerente all'erogazione dell'acqua ad uso domestico non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo i comuni criteri di collegamento, vertendosi in tema di corrispettivo di carattere contrattuale (V., ex pluribus, Cass. s.u. 12 luglio 2001 n. 9489). Per la decisione sugli altri motivi del ricorso, che restano da esaminare nella parte in cui attengono al canone di erogazione dell'acqua, e per le pronunce conseguenziali all'esito del giudizio di cassazione, gli atti devono essere rimessi al Primo presidente, al fine della designazione di Sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda inerente al canone di fognatura e di depurazione, cassa senza rinvio u 6 la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato su tale domanda, e trasmette gli atti al Primo presidente per l'assegnazione del ricorso stesso a Sezione semplice al fine della decisione sugli altri motivi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 21 marzo 2002. Il presidente ledmonis Il consigliere rel. est. Two handed SANCELLIERË ( vanni Giambatti Depositsta in Cancelle 25 LUG. 2002 CELLIERE C Giambattista