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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3683 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promosse da
Parte_1 C.F. ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via C.F._1 Mariano Stabile n.241, presso lo studio dell'Avv.to Francesca Ribaudo, che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto. OPPONENTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, le quali, eleggono Persona_1 domicilio a Palermo, Via Laurana n. 59. OPPOSTO Oggetto: opposizione avviso addebito per iscrizione gestione commercianti FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato il 26.10.2023, ha adito il Parte_1 Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' , in CP_1 persona del legale rappresentante, osservando che: a seguito di ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Palermo dichiarativa della incompetenza territoriale, nel riassumere il procedimento ribadiva la prescrizione del diritto di credito azionato dall' con l'avviso di addebito n. 596 2021 00032334 82 000 notificato in data CP_1 10/01/2022 relativo a contributi accertati e dovuti nel periodo 04/2014 al 12/2019 a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti;
inoltre, difettavano i requisiti per la sua iscrizione a detta gestione atteso che egli aveva lavorato sin dal 1982 in via subordinata, mentre il ruolo di amministratore della Esseci Computers sas avrebbe legittimato l'iscrizione alla gestione separata e non anche a quella Commercianti non avendo egli svolto attività commerciale ma soltanto gestoria e, pertanto, non in maniera continuativa ma soltanto episodica;
inoltre, la società aveva cessato di operare dal 2010. Ha così concluso “dire e dichiarare infondata e non dovuta la CP_ pretesa creditoria avanzata dall' con l'avviso di addebito oggetto di impugnazione perché prescritta ai sensi e per effetto dell'art 3, comma 9 della legge 335/95; -nel merito, in accoglimento della presente opposizione dire e dichiarare illegittima nonchè infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa CP_ la pretesa creditoria avanzata dall' nei confronti del sig. con Parte_1
1 l'avviso di addebito n. Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime senza ricevere alcun acconto.” CP_ L' nel costituirsi ha sottolineato che: la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di avvenuta iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti avvenuta nel 2019, in quanto atto idoneo all'interruzione della prescrizione;
l'opposizione era infondata atteso che l'opponente era stato iscritto alla gestione commercianti sin dal 2014 a seguito di segnalazione da parte del registro delle imprese;
era socio accomandatario della sas, la quale svolgeva attività commerciale senza avere alcun dipendente;
l'opponente si era occupato dell'attività di acquisto e vendita dei beni 2 commercializzati, dell'organizzazione dell'attività dell'impresa svolta in forma collettiva, della ricerca e dei contatti con la clientela, della formulazione di proposte alla clientela, della organizzazione e gestione dei beni e mezzi a disposizione della società, dei rapporti con gli istituti di credito, della tenuta e sistemazione dei conti, del recupero crediti, della promozione di atti conservativi del patrimonio ed esecutivi, dei contatti con gli uffici amministrativi pubblici;
inoltre, l'opponente, per lunghi periodi aveva percepito delle prestazioni a sostegno del reddito;
la società era ancora presente sul mercato, con conseguente presunzione di regolare svolgimento di attività commerciale, denunziando anche redditi al Fisco;
la società non aveva dipendenti;
tutti i predetti requisiti consentivano di ritenere presuntivamente provato il personale apporto dell'opponente all'attività di impresa considerato altresì l'assenza di figure professionali deputate all'organizzazione e alla gestione della società; l'opponente non aveva né allegato né dimostrato la natura dell'attività gestoria dedotta, né si vedeva come l'impresa potesse essersi collocata sul mercato se non con l'apporto lavorativo dell'opponente, socio della Esseci Computers, considerato altresì che la giurisprudenza riteneva rilevante l'attività di direzione e organizzazione del lavoro da parte del socio, non essendo necessaria un'attività materiale o esecutiva che di norma poteva essere affidata al personale dipendente o ai collaboratori;
dunque, nulla aveva dimostrato il in relazione alla pretesa Pt_1 assenza di attività gestionale e organizzativa nonché in relazione all'insussistenza di ruolo lavorativo nell'impresa; quanto al requisito dell'abitualità e della prevalenza questo doveva essere inteso in relazione ad un criterio non determinato di tempo e di reddito da accertarsi in senso soggettivo e relativo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della sas e non comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi. Ha così concluso “respingere le avversarie domande per i motivi esposti in narrativa;
confermare l'avviso di addebito n. 596 2021 00032334 82, notificato in data 10.01.22, per il pagamento di contribuzione alla Gestione Commercianti per il periodo 2014 - 2019 ( II, III e IV rata) oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge nonché ulteriori somme per sanzioni civili e somme accessorie di legge maturate successivamente alla notifica dell'avviso di addebito e sino alla data del pagamento integrale della sorte contributiva;
accertare la debenza e condannare l'opponente al pagamento della contribuzione entro il minimale alla Gestione Commercianti per il periodo 2014 – 2019 ( II, III e IV rata) per il periodo 2016 portata nell'avviso di addebito opposto oltre sanzioni civili e accessori di legge da calcolarsi dal dì del dovuto al pagamento integrale della sorte contributiva;
condannare l'opponente al pagamento di quelle
2 diverse somme ritenute di giustizia a titolo di contributi previdenziali, sanzioni civili e somme accessorie di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 2.12.2025 depositate dalle parti L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'opponente ha proposto tempestiva opposizione all'avviso di addebito n. 596 2021 00032334 82 000 notificato in data 10/01/2022 col quale l'Istituto opposto ha chiesto il pagamento dei contributi asseritamente dovuti nel periodo 04/2014 al 12/2019 a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti. 3 Ciò premesso, risulta fondata l'eccezione di prescrizione atteso che alcun atto interruttivo risulta notificato nei cinque anni antecedenti il 10.1.2022. Invero, nel caso di specie non ha efficacia interruttiva della prescrizione l'avvenuta notifica al della comunicazione per cui “a seguito dell'accertamento d'ufficio Pt_1 del 04.04.2019, Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 21.12.2006 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2014.”. Con la predetta informativa, si ricorda all'opponente “che le informazioni sulle modalità di versamento dei contributi sono disponibili sul sito www.inps.it, Servizi on line > Cassetto Controparte_2
dove potrà visualizzare gli importi da Lei dovuti a titolo di
[...] contribuzione oltre ad eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. Se invece Lei volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo ai nostri uffici.”. Si osserva, pertanto, che difettano i requisiti perché l'atto sia ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione secondo il consolidato insegnamento della Cassazione per la quale l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); quest'ultimo requisito richiede solo la forma scritta e non è soggetto a rigore di forme, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti;
è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
il predetto requisito non è ravvisabile nel caso in cui il creditore formuli al debitore semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento (cfr. Cass. Civ. n. 15140/2021). Considerato il contenuto della comunicazione, si deve constatare l'assenza di una intimazione ad adempiere idonea a manifestare l'inequivocabile volontà dell'Istituto di fare valere il proprio credito, e pertanto, deve dichiararsi prescritto il credito antecedente al 10.1.2017, cui deve aggiungersi l'ulteriore periodo di 182 giorni per effetto dei provvedimenti adottati durante la pandemia Covid-19 sì che risultano prescritte le somme pretese fino al 15 luglio 2016. Nel merito, è noto che “l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento instaura un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale e, nel contesto di tale giudizio, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.” (Cass. Civ. n. 29763/2022). CP_ L' è dunque tenuto a dare la prova che il socio accomandatario della Pt_1 Esseci Computers sas, ha svolto concreta attività d'impresa in modo abituale e prevalente, tenuto presente che la Cassazione ha chiarito “che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
7. per completezza, è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice 4 la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, .." (Cass. civ. n. 8024/2019) "In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." “ (Cass. Civ. n. 4812/2017). Orbene, nel caso di specie l' ha affidato l'onere probatorio alla visura Pt_2 camerale della società, da cui risulta che quest'ultima è composta dall'opponente accomandatario e da due accomandanti, oltre a un lavoratore autonomo, senza lavoratori dipendenti;
alla certificazione dell'Agenzia delle entrate, da cui emerge un reddito esclusivamente di natura subordinata e pensionistica percepito dall'opponente; all'estratto contributivo dell'opponente da cui risulta che nel periodo non prescritto il ha prestato attività lavorativa anche part-time, alternata a Pt_1 periodi di cassa integrazione. Non vi è dunque alcuna prova concreta dell'attività lavorativa svolta dall'opponente, né gli elementi indicati appaiono sufficienti a supportare la prova presuntiva ove si consideri che: la sas appare costituire una piccola società, senza dipendenti, con un oggetto sociale sufficientemente circoscritto per gestire il quale non appare verosimile un impegno personale e professionale dell'amministratore che dovrà pertanto, essere dimostrato in concreto. E nel caso di specie, oltre a difettare quanto eventualmente desumibile dalla compilazione della dichiarazione dei redditi del non prodotta, neppure vi è Pt_1 prova di una competenza professionale di quest'ultimo in materia di hardware e software sì da ipotizzare un impegno personale del suddetto nella detta attività; né viene prodotta della documentazione attestante lo svolgimento concreto di attività aziendale, neppure desumibile dalla presenza di due soci accomandanti e di un lavoratore autonomo che, per contro, non risultano essere diversamente occupati sì che deve ritenersi che la loro attività lavorativa sia svolta esclusivamente o
4 comunque in modo prevalente e abituale nella società. Né l'opposto, oltre ad allegare di avere svolto soltanto attività gestoria, è tenuto a dimostrare di non avere svolto anche attività aziendale. Per l'effetto, deve essere accolta l'opposizione e annullato l'avviso di addebito opposto, con conseguente disciplina delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
accoglie l'opposizione proposto da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1 5 del legale rappresentante;
per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dal Pt_1 all'Istituto per l'avviso di addebito n. 596 2021 00032334 82 000 notificato in data 10/01/2022, che annulla;
condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite a favore dell'avv.to Francesca Ribaudo, antistataria, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre le spese del contributo unificato;
Termini Imerese, 2.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Controparte_3
Parte_1 C.F. ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via C.F._1 Mariano Stabile n.241, presso lo studio dell'Avv.to Francesca Ribaudo, che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto. OPPONENTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, le quali, eleggono Persona_1 domicilio a Palermo, Via Laurana n. 59. OPPOSTO Oggetto: opposizione avviso addebito per iscrizione gestione commercianti FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato il 26.10.2023, ha adito il Parte_1 Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' , in CP_1 persona del legale rappresentante, osservando che: a seguito di ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Palermo dichiarativa della incompetenza territoriale, nel riassumere il procedimento ribadiva la prescrizione del diritto di credito azionato dall' con l'avviso di addebito n. 596 2021 00032334 82 000 notificato in data CP_1 10/01/2022 relativo a contributi accertati e dovuti nel periodo 04/2014 al 12/2019 a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti;
inoltre, difettavano i requisiti per la sua iscrizione a detta gestione atteso che egli aveva lavorato sin dal 1982 in via subordinata, mentre il ruolo di amministratore della Esseci Computers sas avrebbe legittimato l'iscrizione alla gestione separata e non anche a quella Commercianti non avendo egli svolto attività commerciale ma soltanto gestoria e, pertanto, non in maniera continuativa ma soltanto episodica;
inoltre, la società aveva cessato di operare dal 2010. Ha così concluso “dire e dichiarare infondata e non dovuta la CP_ pretesa creditoria avanzata dall' con l'avviso di addebito oggetto di impugnazione perché prescritta ai sensi e per effetto dell'art 3, comma 9 della legge 335/95; -nel merito, in accoglimento della presente opposizione dire e dichiarare illegittima nonchè infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa CP_ la pretesa creditoria avanzata dall' nei confronti del sig. con Parte_1
1 l'avviso di addebito n. Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime senza ricevere alcun acconto.” CP_ L' nel costituirsi ha sottolineato che: la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di avvenuta iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti avvenuta nel 2019, in quanto atto idoneo all'interruzione della prescrizione;
l'opposizione era infondata atteso che l'opponente era stato iscritto alla gestione commercianti sin dal 2014 a seguito di segnalazione da parte del registro delle imprese;
era socio accomandatario della sas, la quale svolgeva attività commerciale senza avere alcun dipendente;
l'opponente si era occupato dell'attività di acquisto e vendita dei beni 2 commercializzati, dell'organizzazione dell'attività dell'impresa svolta in forma collettiva, della ricerca e dei contatti con la clientela, della formulazione di proposte alla clientela, della organizzazione e gestione dei beni e mezzi a disposizione della società, dei rapporti con gli istituti di credito, della tenuta e sistemazione dei conti, del recupero crediti, della promozione di atti conservativi del patrimonio ed esecutivi, dei contatti con gli uffici amministrativi pubblici;
inoltre, l'opponente, per lunghi periodi aveva percepito delle prestazioni a sostegno del reddito;
la società era ancora presente sul mercato, con conseguente presunzione di regolare svolgimento di attività commerciale, denunziando anche redditi al Fisco;
la società non aveva dipendenti;
tutti i predetti requisiti consentivano di ritenere presuntivamente provato il personale apporto dell'opponente all'attività di impresa considerato altresì l'assenza di figure professionali deputate all'organizzazione e alla gestione della società; l'opponente non aveva né allegato né dimostrato la natura dell'attività gestoria dedotta, né si vedeva come l'impresa potesse essersi collocata sul mercato se non con l'apporto lavorativo dell'opponente, socio della Esseci Computers, considerato altresì che la giurisprudenza riteneva rilevante l'attività di direzione e organizzazione del lavoro da parte del socio, non essendo necessaria un'attività materiale o esecutiva che di norma poteva essere affidata al personale dipendente o ai collaboratori;
dunque, nulla aveva dimostrato il in relazione alla pretesa Pt_1 assenza di attività gestionale e organizzativa nonché in relazione all'insussistenza di ruolo lavorativo nell'impresa; quanto al requisito dell'abitualità e della prevalenza questo doveva essere inteso in relazione ad un criterio non determinato di tempo e di reddito da accertarsi in senso soggettivo e relativo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della sas e non comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi. Ha così concluso “respingere le avversarie domande per i motivi esposti in narrativa;
confermare l'avviso di addebito n. 596 2021 00032334 82, notificato in data 10.01.22, per il pagamento di contribuzione alla Gestione Commercianti per il periodo 2014 - 2019 ( II, III e IV rata) oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge nonché ulteriori somme per sanzioni civili e somme accessorie di legge maturate successivamente alla notifica dell'avviso di addebito e sino alla data del pagamento integrale della sorte contributiva;
accertare la debenza e condannare l'opponente al pagamento della contribuzione entro il minimale alla Gestione Commercianti per il periodo 2014 – 2019 ( II, III e IV rata) per il periodo 2016 portata nell'avviso di addebito opposto oltre sanzioni civili e accessori di legge da calcolarsi dal dì del dovuto al pagamento integrale della sorte contributiva;
condannare l'opponente al pagamento di quelle
2 diverse somme ritenute di giustizia a titolo di contributi previdenziali, sanzioni civili e somme accessorie di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 2.12.2025 depositate dalle parti L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'opponente ha proposto tempestiva opposizione all'avviso di addebito n. 596 2021 00032334 82 000 notificato in data 10/01/2022 col quale l'Istituto opposto ha chiesto il pagamento dei contributi asseritamente dovuti nel periodo 04/2014 al 12/2019 a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti. 3 Ciò premesso, risulta fondata l'eccezione di prescrizione atteso che alcun atto interruttivo risulta notificato nei cinque anni antecedenti il 10.1.2022. Invero, nel caso di specie non ha efficacia interruttiva della prescrizione l'avvenuta notifica al della comunicazione per cui “a seguito dell'accertamento d'ufficio Pt_1 del 04.04.2019, Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 21.12.2006 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2014.”. Con la predetta informativa, si ricorda all'opponente “che le informazioni sulle modalità di versamento dei contributi sono disponibili sul sito www.inps.it, Servizi on line > Cassetto Controparte_2
dove potrà visualizzare gli importi da Lei dovuti a titolo di
[...] contribuzione oltre ad eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. Se invece Lei volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo ai nostri uffici.”. Si osserva, pertanto, che difettano i requisiti perché l'atto sia ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione secondo il consolidato insegnamento della Cassazione per la quale l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); quest'ultimo requisito richiede solo la forma scritta e non è soggetto a rigore di forme, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti;
è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
il predetto requisito non è ravvisabile nel caso in cui il creditore formuli al debitore semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento (cfr. Cass. Civ. n. 15140/2021). Considerato il contenuto della comunicazione, si deve constatare l'assenza di una intimazione ad adempiere idonea a manifestare l'inequivocabile volontà dell'Istituto di fare valere il proprio credito, e pertanto, deve dichiararsi prescritto il credito antecedente al 10.1.2017, cui deve aggiungersi l'ulteriore periodo di 182 giorni per effetto dei provvedimenti adottati durante la pandemia Covid-19 sì che risultano prescritte le somme pretese fino al 15 luglio 2016. Nel merito, è noto che “l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento instaura un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale e, nel contesto di tale giudizio, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.” (Cass. Civ. n. 29763/2022). CP_ L' è dunque tenuto a dare la prova che il socio accomandatario della Pt_1 Esseci Computers sas, ha svolto concreta attività d'impresa in modo abituale e prevalente, tenuto presente che la Cassazione ha chiarito “che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
7. per completezza, è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice 4 la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, .." (Cass. civ. n. 8024/2019) "In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." “ (Cass. Civ. n. 4812/2017). Orbene, nel caso di specie l' ha affidato l'onere probatorio alla visura Pt_2 camerale della società, da cui risulta che quest'ultima è composta dall'opponente accomandatario e da due accomandanti, oltre a un lavoratore autonomo, senza lavoratori dipendenti;
alla certificazione dell'Agenzia delle entrate, da cui emerge un reddito esclusivamente di natura subordinata e pensionistica percepito dall'opponente; all'estratto contributivo dell'opponente da cui risulta che nel periodo non prescritto il ha prestato attività lavorativa anche part-time, alternata a Pt_1 periodi di cassa integrazione. Non vi è dunque alcuna prova concreta dell'attività lavorativa svolta dall'opponente, né gli elementi indicati appaiono sufficienti a supportare la prova presuntiva ove si consideri che: la sas appare costituire una piccola società, senza dipendenti, con un oggetto sociale sufficientemente circoscritto per gestire il quale non appare verosimile un impegno personale e professionale dell'amministratore che dovrà pertanto, essere dimostrato in concreto. E nel caso di specie, oltre a difettare quanto eventualmente desumibile dalla compilazione della dichiarazione dei redditi del non prodotta, neppure vi è Pt_1 prova di una competenza professionale di quest'ultimo in materia di hardware e software sì da ipotizzare un impegno personale del suddetto nella detta attività; né viene prodotta della documentazione attestante lo svolgimento concreto di attività aziendale, neppure desumibile dalla presenza di due soci accomandanti e di un lavoratore autonomo che, per contro, non risultano essere diversamente occupati sì che deve ritenersi che la loro attività lavorativa sia svolta esclusivamente o
4 comunque in modo prevalente e abituale nella società. Né l'opposto, oltre ad allegare di avere svolto soltanto attività gestoria, è tenuto a dimostrare di non avere svolto anche attività aziendale. Per l'effetto, deve essere accolta l'opposizione e annullato l'avviso di addebito opposto, con conseguente disciplina delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
accoglie l'opposizione proposto da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1 5 del legale rappresentante;
per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dal Pt_1 all'Istituto per l'avviso di addebito n. 596 2021 00032334 82 000 notificato in data 10/01/2022, che annulla;
condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite a favore dell'avv.to Francesca Ribaudo, antistataria, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre le spese del contributo unificato;
Termini Imerese, 2.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Controparte_3