TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8200 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 31948/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 31948/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._1
OGGETTO: difesa dall'Avv.to PENNASILICO ENRICO ANTONIO MARIA e
Altri istituti in materia dall'Avv.to SPIZZICO NICOLÒ per procura in atti di diritti reali possesso ATTRICE
e trascrizioni c o n t r o
2 , Controparte_1
(C.F. e P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
CO SS per procura in atti
CONVENUTA
In punto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Dell'attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa contraria istanza, eccezione e - 2 -
deduzione reiette:
- confermate le sole conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 171
ter, n. 1 cpc relative alla determinazione dei confini, poiché vi è accordo tra le
parti circa la determinazione dei confini come stabilito nel doc. 12 di parte
convenuta, dichiarare cessata la materia del contendere o, in caso di opposizione
avversaria, pronunciare sentenza che determini i confini esattamente come
determinati nel documento 12 di parte convenuta come dalla stessa richiesto;
- dichiarare la carenza di interesse e la carenza di legittimazione
passiva di parte convenuta circa l'esistente diritto reale di servitù di passo carraio
risultante dal documento prodotto (doc. 1 di parte attrice) perché gravante su
terreni di terzi, con la compensazione delle spese considerato che l'azione venne
proposta quando i confini erano incerti e che subito dopo l'apposizione dei
picchetti sui confini da parte dell'ausiliario dell'ufficiale giudiziario si è condivisa
la domanda avversaria circa i confini come determinati dall'ausiliario.”
Della convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano ogni avversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa:
1. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'azione per
regolamento dei confini stante l'omessa indicazione degli altri soggetti che
dovrebbero partecipare al giudizio e per la mancanza di un'obiettiva incertezza
nell'individuazione dei confini tra le rispettive proprietà.
Dichiarare altresì l'inammissibilità dell'actio confessoria servitutis per - 3 -
indeterminatezza della stessa.
2. NEL MERITO: accertare e dichiarare che i confini tra le rispettive
proprietà della Controparte_3
e della signora sono quelli individuati dall'Ausiliario
[...] Parte_2
dell'Ufficiale Giudiziario geom. (doc. 12). Controparte_4
Rigettare la domanda genericamente formulata dall'Attrice “per quanto
riguarda il suo diritto reale di servitù di passaggio”.
3. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla richiesta Consulenza
Tecnica d'Ufficio in quanto superflua, dovendo avere ad oggetto gli accertamenti
già in corso in sede esecutiva e comunque, in caso di ammissione della stessa si
chiede che venga nominato quale C.T.U. lo stesso geom. Controparte_4
4. QUANTO ALLE SPESE: con il favore dei compensi e delle spese di
causa con l'applicazione della maggiorazione fino al 30% di cui all'art. 4 comma
1 bis D.M. n. 155/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 in quanto gli atti
sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione, in particolare la ricerca testuale, all'interno dell'atto e dei
documenti allegati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 settembre 2024
, premettendo di essere proprietaria di un terreno ubicato nel Parte_2
Comune di Peschiera Borromeo, ha convenuto in giudizio la confinante di e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_3 - 4 -
al fine di sentire accertare ai sensi dell'art. 950 c.c. Controparte_3
l'esatto confine tra il fondo di sua proprietà, così come determinato in base al contratto di acquisto del 26 settembre 1988, ed il fondo di proprietà della convenuta, con contestuale richiesta di accertamento del proprio diritto di servitù di passaggio su tale fondo.
Costituendosi in giudizio Controparte_3
(di seguito
[...] Controparte_3 CP_3
) ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per
[...]
mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha eccepito la carenza dei requisiti legittimanti l'azione ex art. 950 c.c., dal momento in cui il confine tra i fondi non può definirsi incerto, essendo ben individuato nelle planimetrie allegate al proprio titolo di proprietà; ha pertanto concluso per il rigetto di tutte le avverse domande.
La causa, stante l'adesione di parte attrice al rilievo topografico effettuato dall'ausiliario dell'Ufficiale giudiziario nella procedura esecutiva di rilascio dei terreni di causa, è stata ritenuta di natura documentale e,
conseguentemente, è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve farsi rilevare che parte attrice nel corso dell'ultima udienza ha dichiarato espressamente di rinunciare “alla - 5 -
domanda relativa al diritto reale di servitù di passaggio”; per l'effetto,
nulla deve essere deciso con riguardo alla domanda riportata nel foglio di precisazione delle conclusioni volta a sentir “dichiarare la carenza di
interesse e la carenza di legittimazione passiva di parte convenuta circa
l'esistente diritto reale di servitù di passo carraio risultante dal documento
prodotto (doc. 1 di parte attrice) perché gravante su terreni di terzi”,
dovendo intendersi rinunciata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
infatti, la rinuncia della domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessitando di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. 33761/2019).
Quanto, invece, all'azione ex art. 950 c.c. volta all'esatta individuazione della linea di confine tra i fondi di causa deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto parte attrice nel corso del giudizio ha aderito all'identificazione dei confini così come individuati nella relazione redatta dal geom. nominato quale Controparte_4
ausiliario dall'Ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura r.g. n.
43107/2024 (doc. 12 fascicolo convenuta).
Le risultanze di siffatta relazione non sono mai state contestate dall'attrice che ha, infatti, riconosciuto espressamente la “correttezza
dell'apposizione dei picchetti” finalizzati a delimitare i confini dei fondi oggetto di causa (cfr. pag. 1 memoria depositata in data 24.9.2025 da - 6 -
). Parte_2
La cessazione della materia del contendere si registra, infatti, a seguito della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., 31
ottobre 2023, n. 3251).
Nel caso concreto, ha chiesto la condanna di parte CP_3
attrice al pagamento delle spese processuali (pag. 3 memoria integrativa del
6 giugno 2025), mentre, , con le conclusioni da ultimo Parte_2
precisate, ha chiesto la compensazione delle spese sul presupposto che
“l'azione venne proposta quando i confini erano incerti e che subito dopo
l'apposizione dei picchetti sui confini da parte dell'ausiliario dell'ufficiale
giudiziario si è condivisa la domanda avversaria circa i confini come
determinati dall'ausiliario”. - 7 -
Valga allora osservare quanto segue.
Come concordemente riferito dalle parti, la controversia per cui è
causa origina dall'azione di retratto agrario promossa avanti all'intestato
Tribunale dall'attrice e conclusasi con la sentenza di rigetto n. 4433/2023
pubblicata in data 29 maggio 2023, con conseguente condanna di Pt_2
al rilascio dei beni immobili siti in Peschiera Borromeo, Via
[...]
Lombardia n. 2, di proprietà di . CP_3
Nel corso della procedura di esecuzione della predetta sentenza, in data 9 dicembre 2024, giusto ricorso ex art. 610 c.p.c., è stato nominato il geom. quale ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario Controparte_4
“affinché assista l'UG in occasione dell'accesso del 18 dicembre 2024 (e
successivi se necessario)” (doc. 11 S.S. ). In esecuzione dell'incarico CP_3
ricevuto l'ausiliario in data 21 gennaio 2025 ha depositato la propria relazione relativa ai rilievi topografici e di tracciamento eseguiti, con precisa individuazione dei confini tra le rispettive proprietà e conseguente apposizione dei relativi picchetti (doc.12 fascicolo parte convenuta).
In un tale contesto, non può dunque ritenersi fondata la tesi difensiva della convenuta, secondo cui difettava ab origine il requisito dell'incertezza dei confini, necessario per l'accoglimento dell'azione ex art. 950 c.c.; ed, infatti, alla data di introduzione del presente giudizio – 9
settembre 2024 - i confini non potevano ritenersi correttamente identificati,
non ravvisandosi altrimenti la necessità di nominare un ausiliario - 8 -
all'ufficiale giudiziario, il quale – se la situazione fosse stata certa –
avrebbe potuto identificare in autonomia i fondi.
È, dunque, evidente che al momento della notifica dell'atto di citazione la domanda di parte attrice ex art. 950 c.c. era ammissibile, in quanto la relazione identificativa dei confini – su cui entrambi le parti concordano - è un documento sopravvenuto in corso di causa.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, nei limiti della domanda attorea, si compensano integralmente le spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, il giorno 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 31948/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 31948/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._1
OGGETTO: difesa dall'Avv.to PENNASILICO ENRICO ANTONIO MARIA e
Altri istituti in materia dall'Avv.to SPIZZICO NICOLÒ per procura in atti di diritti reali possesso ATTRICE
e trascrizioni c o n t r o
2 , Controparte_1
(C.F. e P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
CO SS per procura in atti
CONVENUTA
In punto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Dell'attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa contraria istanza, eccezione e - 2 -
deduzione reiette:
- confermate le sole conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 171
ter, n. 1 cpc relative alla determinazione dei confini, poiché vi è accordo tra le
parti circa la determinazione dei confini come stabilito nel doc. 12 di parte
convenuta, dichiarare cessata la materia del contendere o, in caso di opposizione
avversaria, pronunciare sentenza che determini i confini esattamente come
determinati nel documento 12 di parte convenuta come dalla stessa richiesto;
- dichiarare la carenza di interesse e la carenza di legittimazione
passiva di parte convenuta circa l'esistente diritto reale di servitù di passo carraio
risultante dal documento prodotto (doc. 1 di parte attrice) perché gravante su
terreni di terzi, con la compensazione delle spese considerato che l'azione venne
proposta quando i confini erano incerti e che subito dopo l'apposizione dei
picchetti sui confini da parte dell'ausiliario dell'ufficiale giudiziario si è condivisa
la domanda avversaria circa i confini come determinati dall'ausiliario.”
Della convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano ogni avversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa:
1. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'azione per
regolamento dei confini stante l'omessa indicazione degli altri soggetti che
dovrebbero partecipare al giudizio e per la mancanza di un'obiettiva incertezza
nell'individuazione dei confini tra le rispettive proprietà.
Dichiarare altresì l'inammissibilità dell'actio confessoria servitutis per - 3 -
indeterminatezza della stessa.
2. NEL MERITO: accertare e dichiarare che i confini tra le rispettive
proprietà della Controparte_3
e della signora sono quelli individuati dall'Ausiliario
[...] Parte_2
dell'Ufficiale Giudiziario geom. (doc. 12). Controparte_4
Rigettare la domanda genericamente formulata dall'Attrice “per quanto
riguarda il suo diritto reale di servitù di passaggio”.
3. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla richiesta Consulenza
Tecnica d'Ufficio in quanto superflua, dovendo avere ad oggetto gli accertamenti
già in corso in sede esecutiva e comunque, in caso di ammissione della stessa si
chiede che venga nominato quale C.T.U. lo stesso geom. Controparte_4
4. QUANTO ALLE SPESE: con il favore dei compensi e delle spese di
causa con l'applicazione della maggiorazione fino al 30% di cui all'art. 4 comma
1 bis D.M. n. 155/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 in quanto gli atti
sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione, in particolare la ricerca testuale, all'interno dell'atto e dei
documenti allegati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 settembre 2024
, premettendo di essere proprietaria di un terreno ubicato nel Parte_2
Comune di Peschiera Borromeo, ha convenuto in giudizio la confinante di e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_3 - 4 -
al fine di sentire accertare ai sensi dell'art. 950 c.c. Controparte_3
l'esatto confine tra il fondo di sua proprietà, così come determinato in base al contratto di acquisto del 26 settembre 1988, ed il fondo di proprietà della convenuta, con contestuale richiesta di accertamento del proprio diritto di servitù di passaggio su tale fondo.
Costituendosi in giudizio Controparte_3
(di seguito
[...] Controparte_3 CP_3
) ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per
[...]
mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha eccepito la carenza dei requisiti legittimanti l'azione ex art. 950 c.c., dal momento in cui il confine tra i fondi non può definirsi incerto, essendo ben individuato nelle planimetrie allegate al proprio titolo di proprietà; ha pertanto concluso per il rigetto di tutte le avverse domande.
La causa, stante l'adesione di parte attrice al rilievo topografico effettuato dall'ausiliario dell'Ufficiale giudiziario nella procedura esecutiva di rilascio dei terreni di causa, è stata ritenuta di natura documentale e,
conseguentemente, è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve farsi rilevare che parte attrice nel corso dell'ultima udienza ha dichiarato espressamente di rinunciare “alla - 5 -
domanda relativa al diritto reale di servitù di passaggio”; per l'effetto,
nulla deve essere deciso con riguardo alla domanda riportata nel foglio di precisazione delle conclusioni volta a sentir “dichiarare la carenza di
interesse e la carenza di legittimazione passiva di parte convenuta circa
l'esistente diritto reale di servitù di passo carraio risultante dal documento
prodotto (doc. 1 di parte attrice) perché gravante su terreni di terzi”,
dovendo intendersi rinunciata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
infatti, la rinuncia della domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessitando di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. 33761/2019).
Quanto, invece, all'azione ex art. 950 c.c. volta all'esatta individuazione della linea di confine tra i fondi di causa deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto parte attrice nel corso del giudizio ha aderito all'identificazione dei confini così come individuati nella relazione redatta dal geom. nominato quale Controparte_4
ausiliario dall'Ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura r.g. n.
43107/2024 (doc. 12 fascicolo convenuta).
Le risultanze di siffatta relazione non sono mai state contestate dall'attrice che ha, infatti, riconosciuto espressamente la “correttezza
dell'apposizione dei picchetti” finalizzati a delimitare i confini dei fondi oggetto di causa (cfr. pag. 1 memoria depositata in data 24.9.2025 da - 6 -
). Parte_2
La cessazione della materia del contendere si registra, infatti, a seguito della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., 31
ottobre 2023, n. 3251).
Nel caso concreto, ha chiesto la condanna di parte CP_3
attrice al pagamento delle spese processuali (pag. 3 memoria integrativa del
6 giugno 2025), mentre, , con le conclusioni da ultimo Parte_2
precisate, ha chiesto la compensazione delle spese sul presupposto che
“l'azione venne proposta quando i confini erano incerti e che subito dopo
l'apposizione dei picchetti sui confini da parte dell'ausiliario dell'ufficiale
giudiziario si è condivisa la domanda avversaria circa i confini come
determinati dall'ausiliario”. - 7 -
Valga allora osservare quanto segue.
Come concordemente riferito dalle parti, la controversia per cui è
causa origina dall'azione di retratto agrario promossa avanti all'intestato
Tribunale dall'attrice e conclusasi con la sentenza di rigetto n. 4433/2023
pubblicata in data 29 maggio 2023, con conseguente condanna di Pt_2
al rilascio dei beni immobili siti in Peschiera Borromeo, Via
[...]
Lombardia n. 2, di proprietà di . CP_3
Nel corso della procedura di esecuzione della predetta sentenza, in data 9 dicembre 2024, giusto ricorso ex art. 610 c.p.c., è stato nominato il geom. quale ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario Controparte_4
“affinché assista l'UG in occasione dell'accesso del 18 dicembre 2024 (e
successivi se necessario)” (doc. 11 S.S. ). In esecuzione dell'incarico CP_3
ricevuto l'ausiliario in data 21 gennaio 2025 ha depositato la propria relazione relativa ai rilievi topografici e di tracciamento eseguiti, con precisa individuazione dei confini tra le rispettive proprietà e conseguente apposizione dei relativi picchetti (doc.12 fascicolo parte convenuta).
In un tale contesto, non può dunque ritenersi fondata la tesi difensiva della convenuta, secondo cui difettava ab origine il requisito dell'incertezza dei confini, necessario per l'accoglimento dell'azione ex art. 950 c.c.; ed, infatti, alla data di introduzione del presente giudizio – 9
settembre 2024 - i confini non potevano ritenersi correttamente identificati,
non ravvisandosi altrimenti la necessità di nominare un ausiliario - 8 -
all'ufficiale giudiziario, il quale – se la situazione fosse stata certa –
avrebbe potuto identificare in autonomia i fondi.
È, dunque, evidente che al momento della notifica dell'atto di citazione la domanda di parte attrice ex art. 950 c.c. era ammissibile, in quanto la relazione identificativa dei confini – su cui entrambi le parti concordano - è un documento sopravvenuto in corso di causa.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, nei limiti della domanda attorea, si compensano integralmente le spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, il giorno 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)