Art. 4.
La prosecuzione dell'attivita' estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente e' punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.
La pena e' triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.
Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennita' equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.
La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennita' e' disposta dal soprintendente.
Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il soprintendente ai monumenti.
La prosecuzione dell'attivita' estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente e' punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.
La pena e' triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.
Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennita' equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.
La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennita' e' disposta dal soprintendente.
Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il soprintendente ai monumenti.