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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 15/12/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 620/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Rel.
ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R. G. 620/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. De Virgiliis (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. L. A. Stampone (C.F.: ) C.F._4
Resistente
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale
Interveniente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio e, dopo aver premesso: di aver contratto in data 15.02.2021 Controparte_1
con il convenuto matrimonio civile - con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San LV al n. 1 parte 1 anno 2021 -, dal quale sono nati i due figli minori, (nato il [...] in [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
05.06.2022 in Vasto); che il rapporto di coniugio è andato in crisi negli ultimi mesi in ragione del carattere dispotico e accentratore del marito, asseritamente responsabile di aver estromesso dal menage familiare la moglie, disoccupata e affetta da patologia
(morbo di Basedow) che le impedisce di reperire stabile occupazione lavorativa, costringendola a dipendere da lui anche per le più piccole necessità; che, dopo l'avvenuta separazione di fatto – essendosi la stessa già trasferita con i figli presso abitazione diversa dalla casa coniugale, il marito ha omesso di provvedere alle cure ed alla assistenza del menage familiare, limitandosi a provvedere solamente a piccoli acquisti per l'abbigliamento dei figli;
che tale condizione ha ingenerato un senso di frustrazione nella donna, al punto da determinare la predetta separazione di fatto e da rendere, quindi, intollerabile la convivenza. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) affidare i figli Controparte_1
minorenni e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa in cui attualmente si trova;
autorizzando sin d'ora eventuali spostamenti di residenza in altra abitazione;
il padre potrà vederli e tenerli con sé tre pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 21, con facoltà di pernotto e due weekend al mese, alternati con quelli spettanti alla madre
,dalle ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica, durante le festività natalizie, i bambini resteranno la Viglia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e successivamente tre giorni con un genitore e tre con l'altro fino a quando non compiranno sei anni di età , 31 e Capodanno ad anni alterni, così come il giorno dell'Epifania; durante il periodo pasquale i bambini resteranno 3 giorni consecutivi con il padre e tre con la madre ad anni alterni o dal Venerdì Santo alla Domenica di
Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledi;
durante il periodo estivo fino al compimento del sesto anno di età resteranno tre giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio e tre nel mese di agosto e successivamente 7 giorni in luglio e 7 giorni in agosto;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiati su accordo dei genitori;
3) disporre che versi, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un Controparte_1
assegno di mantenimento per moglie e figli di € 700 di cui € 250 per ciascun figlio ed
€ 200 per essa ricorrente, fino a quando la stessa non reperirà una stabile attività lavorativa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
e per l'effetto dichiarare cessata ogni comunione materiale e spirituale. I CP_1
coniugi vivranno separatamente con l'ossequio del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare il cambio di domicilio e residenza. b) La Sig.ra Parte_2
attualmente risiederà unitamente ai figli minori, presso l'abitazione familiare dei propri genitori, fatta salva la possibilità di trasferirsi altrove successivamente. Il Sig. sarà domiciliato a San LV presso l'abitazione della madre, fatta Controparte_1
salva la possibilità di trasferirsi altrove. c) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente con la madre e con Persona_1 Persona_2
facoltà per entrambi i genitori di esercitare il diritto di affido secondo le modalità che essi riterranno più opportuno. c1) Saranno difatti rimesse ai genitori tutte le modalità specifiche di affidamento, e per l'appunto il diritto di visita per il padre da svolgersi due pomeriggi a settimana e con facoltà di pernotto. Per due weekend al mese, alternati a quelli spettanti alla madre, e con il pernotto, da sabato pomeriggio a domenica sera, fatti salvi sempre ulteriori accordi tra le parti. Allo stesso modo ci si rimette alle parti per le modalità di affidamento specifiche per le vacanze natalizie e pasquali, garantendo l'alternanza ad anni alterni tra le festività. Lo schema settimanale di cui sopra avrà valore anche per l'estate, ovvero dopo la scuola, facoltando in favore del padre, sempre di concerto con la madre, a tenere i minori con sé anche per più giorni da giugno a settembre. d) Per quanto concerne il mantenimento si stabilisce che a far data dal mese di dicembre 2025 e per i mesi successivi l'Assegno
Unico Mensile erogato dall' sarà devoluto in favore della madre ed il padre CP_2
concorrerà, versando mensilmente l'ulteriore importo pari ad euro 50,00 per ogni figlio, ossia 100,00 complessivi da versarsi a decorrere da dicembre 2025, e successivamente entro il giorno 15 di ogni mese, su conto corrente postale e/o bancario che la madre comunicherà, ovvero in mancanza brevi manu. d1) La Sig.ra Parte_1
rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore. e) Saranno altresì
[...]
al 50% tra i genitori tutte le ulteriori spese straordinarie, tra cui quelle mediche;
nonché le spese sopravvenute relative all'istruzione dei bambini. f) Le detrazioni fiscali come per legge e/o ogni tipo di agevolazione fiscale e/o contributo di natura economica, di qualunque genere, verranno percepiti e saranno in favore della madre, anche se stabiliti ex lege ed erogati successivamente. La madre per l'effetto è altresì autorizzata a depositare con effetto immediato il presente atto per la richiesta di ogni agevolazione e/o percezione di contributo, di qualsivoglia genere, presso gli uffici competenti, ovvero senza ulteriore ratifica da parte del padre. g) I coniugi dichiarano di voler sciogliere il loro vincolo coniugale e di aver regolato ogni aspetto economico e di beni comprati e/o acquisiti in costanza di matrimonio, e di non avere l'un verso l'altro null'altro a pretendere per nessuna ragione, titolo o azione, salvo quanto concordato e precisato nel presente atto in particolare per quel che concerne le modalità di mantenimento ed affidamento. h) Gli onorari s'intendono compensati tra le parti”.
Alla prima udienza di comparizione del 26.11.2025, le parti hanno raggiunto un accordo di massima per addivenire alla transazione della controversia, poi riprodotto e meglio specificato nell'effettivo accordo conciliativo depositato al fascicolo telematico del presente giudizio alla successiva udienza del 10.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come di seguito trascritto:
“a- i coniugi e sono autorizzati a vivere Parte_1 Controparte_1
separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b- i figli minori e saranno affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_3
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'urgenza;
c- i figli saranno collocati in via prevalente dalla madre presso l'abitazione dei nonni matermi, sita alla Via Delle Rose di San LV ed il padre potrà vederli e tenerli con sé
c) il padre potrà vederli e tenerli con sé tre pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore
21, con facoltà di pernotto e due weekend al mese, alternati con quelli spettanti alla madre ,dalle ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica, durante le festività natalizie,
i bambini resteranno la Viglia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e successivamente tre giorni con un genitore e tre con l'altro fino a quando non compiranno sei anni di età , 31 e Capodanno ad anni alterni, così come il giorno dell'Epifania; durante il periodo pasquale i bambini resteranno 3 giorni consecutivi con il padre e tre con la madre ad anni alterni o dal Venerdì Santo alla Domenica di
Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledi;
durante il periodo estivo i bambini resteranno 7 giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio e 7 nel mese di agosto
; tutti gli orari e le date potranno essere cambiati su accordo dei genitori;
d) verserà, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un assegno Controparte_1
di mantenimento per figli di € 600 di cui € 300 per ciascun figlio;
assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
e) l'assegno unico, le detrazioni fiscali ed ogni altra agevolazione di carattere fiscale e contributiva, verranno riscossi e saranno in favore , ina via esclusiva, del CP_1
tranne quelle che dovessero determinarsi a seguito della valutazione
[...]
neuropsichiatrica a cui dovrà essere sottoposto il minore;
Per_1
f) le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Vasto, tutte documentate e concordate, tranne quelle urgenti, saranno pagate per il 60 % dal padre e per il 40% dalla madre, mentre resteranno spartite al 50% dopo che la madre avrà reperito attività lavorativa;
g) La madre rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa e nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno dell'altro coniuge.
i) spese di lite compensate”.
Le parti, quindi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni congiunte, chiedendo che il suddetto accordo, nei termini sopra riportati, venga recepito dal Tribunale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui all'accordo.
La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Invero, non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come rappresentato dalle parti e mai in discussione nei rispettivi scritti difensivi, nonché in sede di udienza.
Conseguentemente, deve pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, nonché rispondenti agli interessi dei figli minori e, pertanto, non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti in ordine a tale ultimo aspetto appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei predetti minori.
Pertanto, il Collegio può dare atto dell'accordo così raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile a San LV (CH) il 15.02.2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San LV (CH) all'Atto
n. 1, parte 1, anno 2021;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San LV (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott. Aureliano Deluca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Rel.
ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R. G. 620/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. De Virgiliis (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. L. A. Stampone (C.F.: ) C.F._4
Resistente
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale
Interveniente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio e, dopo aver premesso: di aver contratto in data 15.02.2021 Controparte_1
con il convenuto matrimonio civile - con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San LV al n. 1 parte 1 anno 2021 -, dal quale sono nati i due figli minori, (nato il [...] in [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
05.06.2022 in Vasto); che il rapporto di coniugio è andato in crisi negli ultimi mesi in ragione del carattere dispotico e accentratore del marito, asseritamente responsabile di aver estromesso dal menage familiare la moglie, disoccupata e affetta da patologia
(morbo di Basedow) che le impedisce di reperire stabile occupazione lavorativa, costringendola a dipendere da lui anche per le più piccole necessità; che, dopo l'avvenuta separazione di fatto – essendosi la stessa già trasferita con i figli presso abitazione diversa dalla casa coniugale, il marito ha omesso di provvedere alle cure ed alla assistenza del menage familiare, limitandosi a provvedere solamente a piccoli acquisti per l'abbigliamento dei figli;
che tale condizione ha ingenerato un senso di frustrazione nella donna, al punto da determinare la predetta separazione di fatto e da rendere, quindi, intollerabile la convivenza. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) affidare i figli Controparte_1
minorenni e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa in cui attualmente si trova;
autorizzando sin d'ora eventuali spostamenti di residenza in altra abitazione;
il padre potrà vederli e tenerli con sé tre pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 21, con facoltà di pernotto e due weekend al mese, alternati con quelli spettanti alla madre
,dalle ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica, durante le festività natalizie, i bambini resteranno la Viglia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e successivamente tre giorni con un genitore e tre con l'altro fino a quando non compiranno sei anni di età , 31 e Capodanno ad anni alterni, così come il giorno dell'Epifania; durante il periodo pasquale i bambini resteranno 3 giorni consecutivi con il padre e tre con la madre ad anni alterni o dal Venerdì Santo alla Domenica di
Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledi;
durante il periodo estivo fino al compimento del sesto anno di età resteranno tre giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio e tre nel mese di agosto e successivamente 7 giorni in luglio e 7 giorni in agosto;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiati su accordo dei genitori;
3) disporre che versi, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un Controparte_1
assegno di mantenimento per moglie e figli di € 700 di cui € 250 per ciascun figlio ed
€ 200 per essa ricorrente, fino a quando la stessa non reperirà una stabile attività lavorativa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
e per l'effetto dichiarare cessata ogni comunione materiale e spirituale. I CP_1
coniugi vivranno separatamente con l'ossequio del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare il cambio di domicilio e residenza. b) La Sig.ra Parte_2
attualmente risiederà unitamente ai figli minori, presso l'abitazione familiare dei propri genitori, fatta salva la possibilità di trasferirsi altrove successivamente. Il Sig. sarà domiciliato a San LV presso l'abitazione della madre, fatta Controparte_1
salva la possibilità di trasferirsi altrove. c) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente con la madre e con Persona_1 Persona_2
facoltà per entrambi i genitori di esercitare il diritto di affido secondo le modalità che essi riterranno più opportuno. c1) Saranno difatti rimesse ai genitori tutte le modalità specifiche di affidamento, e per l'appunto il diritto di visita per il padre da svolgersi due pomeriggi a settimana e con facoltà di pernotto. Per due weekend al mese, alternati a quelli spettanti alla madre, e con il pernotto, da sabato pomeriggio a domenica sera, fatti salvi sempre ulteriori accordi tra le parti. Allo stesso modo ci si rimette alle parti per le modalità di affidamento specifiche per le vacanze natalizie e pasquali, garantendo l'alternanza ad anni alterni tra le festività. Lo schema settimanale di cui sopra avrà valore anche per l'estate, ovvero dopo la scuola, facoltando in favore del padre, sempre di concerto con la madre, a tenere i minori con sé anche per più giorni da giugno a settembre. d) Per quanto concerne il mantenimento si stabilisce che a far data dal mese di dicembre 2025 e per i mesi successivi l'Assegno
Unico Mensile erogato dall' sarà devoluto in favore della madre ed il padre CP_2
concorrerà, versando mensilmente l'ulteriore importo pari ad euro 50,00 per ogni figlio, ossia 100,00 complessivi da versarsi a decorrere da dicembre 2025, e successivamente entro il giorno 15 di ogni mese, su conto corrente postale e/o bancario che la madre comunicherà, ovvero in mancanza brevi manu. d1) La Sig.ra Parte_1
rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore. e) Saranno altresì
[...]
al 50% tra i genitori tutte le ulteriori spese straordinarie, tra cui quelle mediche;
nonché le spese sopravvenute relative all'istruzione dei bambini. f) Le detrazioni fiscali come per legge e/o ogni tipo di agevolazione fiscale e/o contributo di natura economica, di qualunque genere, verranno percepiti e saranno in favore della madre, anche se stabiliti ex lege ed erogati successivamente. La madre per l'effetto è altresì autorizzata a depositare con effetto immediato il presente atto per la richiesta di ogni agevolazione e/o percezione di contributo, di qualsivoglia genere, presso gli uffici competenti, ovvero senza ulteriore ratifica da parte del padre. g) I coniugi dichiarano di voler sciogliere il loro vincolo coniugale e di aver regolato ogni aspetto economico e di beni comprati e/o acquisiti in costanza di matrimonio, e di non avere l'un verso l'altro null'altro a pretendere per nessuna ragione, titolo o azione, salvo quanto concordato e precisato nel presente atto in particolare per quel che concerne le modalità di mantenimento ed affidamento. h) Gli onorari s'intendono compensati tra le parti”.
Alla prima udienza di comparizione del 26.11.2025, le parti hanno raggiunto un accordo di massima per addivenire alla transazione della controversia, poi riprodotto e meglio specificato nell'effettivo accordo conciliativo depositato al fascicolo telematico del presente giudizio alla successiva udienza del 10.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come di seguito trascritto:
“a- i coniugi e sono autorizzati a vivere Parte_1 Controparte_1
separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b- i figli minori e saranno affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_3
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'urgenza;
c- i figli saranno collocati in via prevalente dalla madre presso l'abitazione dei nonni matermi, sita alla Via Delle Rose di San LV ed il padre potrà vederli e tenerli con sé
c) il padre potrà vederli e tenerli con sé tre pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore
21, con facoltà di pernotto e due weekend al mese, alternati con quelli spettanti alla madre ,dalle ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica, durante le festività natalizie,
i bambini resteranno la Viglia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e successivamente tre giorni con un genitore e tre con l'altro fino a quando non compiranno sei anni di età , 31 e Capodanno ad anni alterni, così come il giorno dell'Epifania; durante il periodo pasquale i bambini resteranno 3 giorni consecutivi con il padre e tre con la madre ad anni alterni o dal Venerdì Santo alla Domenica di
Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledi;
durante il periodo estivo i bambini resteranno 7 giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio e 7 nel mese di agosto
; tutti gli orari e le date potranno essere cambiati su accordo dei genitori;
d) verserà, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un assegno Controparte_1
di mantenimento per figli di € 600 di cui € 300 per ciascun figlio;
assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
e) l'assegno unico, le detrazioni fiscali ed ogni altra agevolazione di carattere fiscale e contributiva, verranno riscossi e saranno in favore , ina via esclusiva, del CP_1
tranne quelle che dovessero determinarsi a seguito della valutazione
[...]
neuropsichiatrica a cui dovrà essere sottoposto il minore;
Per_1
f) le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Vasto, tutte documentate e concordate, tranne quelle urgenti, saranno pagate per il 60 % dal padre e per il 40% dalla madre, mentre resteranno spartite al 50% dopo che la madre avrà reperito attività lavorativa;
g) La madre rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa e nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno dell'altro coniuge.
i) spese di lite compensate”.
Le parti, quindi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni congiunte, chiedendo che il suddetto accordo, nei termini sopra riportati, venga recepito dal Tribunale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui all'accordo.
La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Invero, non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come rappresentato dalle parti e mai in discussione nei rispettivi scritti difensivi, nonché in sede di udienza.
Conseguentemente, deve pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, nonché rispondenti agli interessi dei figli minori e, pertanto, non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti in ordine a tale ultimo aspetto appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei predetti minori.
Pertanto, il Collegio può dare atto dell'accordo così raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile a San LV (CH) il 15.02.2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San LV (CH) all'Atto
n. 1, parte 1, anno 2021;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San LV (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott. Aureliano Deluca