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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 992/2022 promossa da:
PER ESSA QUALE MANDATARIA Parte_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CHIARABINI PAOLO APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALUMBO FLAVIO APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 526/2022 pubblicata in data 23/05/2022, nel giudizio civile rubricato al numero R.G. 2406/2021, Repert. n. 1011/2022 del 24/05/2022, emessa dal Tribunale
di Forlì
Assegnata a decisione in data 22.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La quale mandataria di notificava atto di Controparte_2 Parte_1 precetto e successivamente di pignoramento presso terzi a la quale Controparte_1
proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Forlì per far pagina 1 di 7 dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire e legittimazione processuale della intimante, creditore procedente, nonché la prescrizione del credito azionato.
Si costituiva la società opposta contestando in toto tutti gli assunti avversari.
A scioglimento della riserva, il Giudice, con ordinanza datata 06.12.2021, rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine di 120 gg per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato a parte opposta, introduceva il giudizio di Controparte_1 merito.
Affermava l'opponente l'assenza di prova della titolarità del credito (originariamente vantato da Banca Marche ed asseritamente oggetto di quattro cessioni) in capo alla precettante;
la prescrizione del credito in assenza di atto interruttivo tra l'emissione del decreto ingiuntivo n.
794/09 del tribunale di Pesaro e la notifica del precetto in data 21.12.20; “trattandosi poi di asserito credito derivante da garanzia fideiussoria”, la prescrizione di cui all'art. 1957 cc.
Si costituiva parte opposta la quale rappresentava, quanto alla titolarità del credito, che Banca
Marche era stata sottoposta ad amministrazione controllata e, successivamente, con provvedimento della Banca d'Italia, ogni attività e passività era stata trasferita alla
[...]
(I cessione); che ai sensi degli artt. 46 e 47 d.lgs. 180/15, con Controparte_3 ulteriore provvedimento della Banca d'Italia, i crediti risultati in sofferenza dalla situazione contabile al 30.9.15 erano stati ceduti a (II cessione); che ai sensi Controparte_4
degli artt. 46 e 47 d.lgs. 180/15, con ulteriore provvedimento della Banca d'Italia, erano stati ceduti a ulteriori crediti (III cessione); che era poi intervenuta, tra Controparte_4
e Purle spv srl, una cessione in blocco (IV cessione). Quanto, invece, Controparte_4
alla eccezione di prescrizione, che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 13.8.09 e successivamente era stata instaurata una procedura esecutiva avverso la conclusa Parte_3
il 25.10.13 e pertanto, visto l'art. 1310 c.c., la prescrizione era stata interrotta anche nei confronti della debitrice in solido, odierna opponente;
contestava poi la genericità dell'eccezione di prescrizione ex art. 1957 c.c. e comunque la tardività, dovendo essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice fissava l'udienza di discussione orale e precisazione delle conclusioni, con termine sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive.
pagina 2 di 7 Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. il Giudice così disponeva: “in accoglimento del motivo di opposizione di cui al punto 4.1. della parte motiva dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza Controparte_1 di assegnazione del 6.5.21 e condanna parte opposta a restituire a quanto Controparte_1 eventualmente percepito in esecuzione della predetta ordinanza con interessi dal momento della domanda. Condanna parte opposta a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
8.030 per compensi professionali di avvocato ed € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Affermava il primo giudice che “a fronte della contestazione di parte opponente in merito alla titolarità del credito oggetto del precetto, parte opposta non ha fornito prova della cessione in questione”, infatti “la pubblicazione delle cessioni sulla Gazzetta Ufficiale surroga la notifica della cessione ma non prova l'intervenuta cessione”. Peraltro, “la seconda e la terza cessione in realtà riguardano, per quanto si legge negli avvisi, crediti diversi (la terza cessione cioè non è un'ulteriore cessione dei crediti oggetto della seconda) e l'opposta non ha nemmeno allegato quale delle due riguardasse il credito oggetto del precetto”. Concludeva dunque che “posta l'invalidità (più precisamente nullità) degli atti dell'esecuzione, quanto percepito dall'opposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione costituisce un indebito ex art. 2033 c.c. e va restituito con gli interessi decorrenti dal momento della domanda stante la buona fede della precettante”.
Per la riforma della sentenza proponeva appello la e per essa, quale Parte_1
mandataria, la d unico socio, che insisteva anche Controparte_2 per la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
Si costituiva la quale concludeva per il rigetto dell'inibitoria e del gravame Controparte_1
proposto, con conferma della sentenza appellata.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva in modalità cartolare.
Depositate note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa, previa sostituzione del
Relatore, veniva dunque assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame ex art. 348 bis cpc, sollevata da parte appellata. pagina 3 di 7 La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc e tale facoltà è preclusa ove la causa sia stata rinviata "per la trattazione" ad un'udienza successiva (Cass. Sez. III, 19.07.2016 n. 14696).
La Corte, in questa fase decisionale, non può più formulare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, essendo invece chiamata a valutare compiutamente nel merito i motivi di gravame.
*
L'appello va respinto;
la sentenza impugnata è meritevole di essere confermata, anche in forza del principio della ragione più liquida che, assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, consente al Giudicante di esaminare le questioni di maggiore evidenza che offrono una pronuncia di pronta soluzione,
a tutela di esigenze di economia processuale, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi sulle altre (ex multis, Cass. sez. lav. Ord. 20.05.2020 n. 9309 che richiama quanto già statuito da
Cass. SS.UU.
8.05.2014 n. 9936).
L'appellante ha l'onere di provare la titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo, ma non ha fornito gli elementi necessari per dimostrare l'effettiva titolarità del diritto azionato e/o la propria legittimazione attiva.
La pubblicazione delle cessioni sulla Gazzetta Ufficiale, come affermato in modo del tutto condivisibile dalla sentenza di primo grado, surroga la notifica della cessione ma non prova l'intervenuta cessione.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, esonera esclusivamente la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268). Ai sensi dell'art. 58 TUB,
l'estratto della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, produce i soli effetti di cui all'art. 1264 cc.
Peraltro, nel caso de quo, gli Avvisi non appaiano sufficientemente chiari e determinati quanto agli elementi identificativi del credito. La seconda e terza cessione, in particolare, identificano crediti diversi e l'opponente non ha neppure dimostrato, come già rilevato dal primo giudicante, in quale delle due cessioni rientrasse il credito precettato.
pagina 4 di 7 Nella seconda cessione tra e (G.U. 57 del Controparte_3 Controparte_4
12.05.2016), infatti, risulterebbero ceduti in blocco i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di al 30.09.2015, così come detenuti da Controparte_3
(doc. 2 fascicolo primo grado appellante). Tuttavia non vi è prova Controparte_3
che tra tali crediti in sofferenza vi fosse anche quello precettato e azionato esecutivamente e, soprattutto, se lo stesso fosse stato contabilizzato a tal fine negli elenchi delle CP_3 al 30.09.2015.
[...]
Nella terza cessione, sempre tra e (GU n. Controparte_3 Controparte_4
46 del 24.02.2017), sarebbe prevista la cessione dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di al 30.09.2015 interessati da operazioni Controparte_3
di cartolarizzazione nonché degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti CP_3
e LE PA (doc. 3 fascicolo primo grado appellante).
[...]
Infine, con l'ultima cessione, quella in blocco ex art. 58 TUB (doc. 4 fascicolo primo grado appellante), la ha ceduto alla (società veicolo) (GU n. 73 Controparte_4 Parte_1
del 22.06.2017) crediti di sua titolarità e che derivano da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme con esclusione della locazione finanziaria, classificati in sofferenza e trasferiti da con vari provvedimenti di Banca di Italia Controparte_3
(nn. 98829, 98842, 98852 e 98863 del 26.06.2016 e nn. 1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del
30.12.2016), ma anche in tal caso manca la corrispondenza dei richiamati provvedimenti di
Banca d'Italia con quanto precedentemente ritenuto ceduto.
Tutto ciò non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Detto questo, va ribadito che la prova della titolarità del credito intervenuta a seguito di cessione è rigorosa e andava provata con la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito, la cui esistenza esclude anche che ci si possa avvalere di eventuali testimonianze
(Trib. Milano 16.9.2021; vedi anche Trib. Brescia 21.12.2022). L'allegazione, a tale contratto, dell'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto (o atto equipollente) avrebbe anche consentito l'individuazione del credito oggetto di precetto.
pagina 5 di 7 In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale
(Cass. Sez.VI ord.
5.11.2020 n. 24798; Cass. 22.03.2024 n. 7866).
L'appellante, agendo quale successore a titolo particolare del creditore originario, non ha dimostrato l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
*
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento di cui alle tariffe professionali, individuato in base al valore dichiarato, stante la questione di facile risoluzione alla luce dei principi giurisprudenziali e la definizione della controversia in virtù del principio della ragione più liquida. Nulla per la fase istruttoria perchè non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535;
Cass. Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, respinge l'appello proposto e conferma la decisione impugnata.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, in data 11.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente pagina 6 di 7 dott. Ludovica Franzin
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 992/2022 promossa da:
PER ESSA QUALE MANDATARIA Parte_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CHIARABINI PAOLO APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALUMBO FLAVIO APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 526/2022 pubblicata in data 23/05/2022, nel giudizio civile rubricato al numero R.G. 2406/2021, Repert. n. 1011/2022 del 24/05/2022, emessa dal Tribunale
di Forlì
Assegnata a decisione in data 22.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La quale mandataria di notificava atto di Controparte_2 Parte_1 precetto e successivamente di pignoramento presso terzi a la quale Controparte_1
proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Forlì per far pagina 1 di 7 dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire e legittimazione processuale della intimante, creditore procedente, nonché la prescrizione del credito azionato.
Si costituiva la società opposta contestando in toto tutti gli assunti avversari.
A scioglimento della riserva, il Giudice, con ordinanza datata 06.12.2021, rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine di 120 gg per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato a parte opposta, introduceva il giudizio di Controparte_1 merito.
Affermava l'opponente l'assenza di prova della titolarità del credito (originariamente vantato da Banca Marche ed asseritamente oggetto di quattro cessioni) in capo alla precettante;
la prescrizione del credito in assenza di atto interruttivo tra l'emissione del decreto ingiuntivo n.
794/09 del tribunale di Pesaro e la notifica del precetto in data 21.12.20; “trattandosi poi di asserito credito derivante da garanzia fideiussoria”, la prescrizione di cui all'art. 1957 cc.
Si costituiva parte opposta la quale rappresentava, quanto alla titolarità del credito, che Banca
Marche era stata sottoposta ad amministrazione controllata e, successivamente, con provvedimento della Banca d'Italia, ogni attività e passività era stata trasferita alla
[...]
(I cessione); che ai sensi degli artt. 46 e 47 d.lgs. 180/15, con Controparte_3 ulteriore provvedimento della Banca d'Italia, i crediti risultati in sofferenza dalla situazione contabile al 30.9.15 erano stati ceduti a (II cessione); che ai sensi Controparte_4
degli artt. 46 e 47 d.lgs. 180/15, con ulteriore provvedimento della Banca d'Italia, erano stati ceduti a ulteriori crediti (III cessione); che era poi intervenuta, tra Controparte_4
e Purle spv srl, una cessione in blocco (IV cessione). Quanto, invece, Controparte_4
alla eccezione di prescrizione, che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 13.8.09 e successivamente era stata instaurata una procedura esecutiva avverso la conclusa Parte_3
il 25.10.13 e pertanto, visto l'art. 1310 c.c., la prescrizione era stata interrotta anche nei confronti della debitrice in solido, odierna opponente;
contestava poi la genericità dell'eccezione di prescrizione ex art. 1957 c.c. e comunque la tardività, dovendo essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice fissava l'udienza di discussione orale e precisazione delle conclusioni, con termine sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive.
pagina 2 di 7 Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. il Giudice così disponeva: “in accoglimento del motivo di opposizione di cui al punto 4.1. della parte motiva dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza Controparte_1 di assegnazione del 6.5.21 e condanna parte opposta a restituire a quanto Controparte_1 eventualmente percepito in esecuzione della predetta ordinanza con interessi dal momento della domanda. Condanna parte opposta a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
8.030 per compensi professionali di avvocato ed € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Affermava il primo giudice che “a fronte della contestazione di parte opponente in merito alla titolarità del credito oggetto del precetto, parte opposta non ha fornito prova della cessione in questione”, infatti “la pubblicazione delle cessioni sulla Gazzetta Ufficiale surroga la notifica della cessione ma non prova l'intervenuta cessione”. Peraltro, “la seconda e la terza cessione in realtà riguardano, per quanto si legge negli avvisi, crediti diversi (la terza cessione cioè non è un'ulteriore cessione dei crediti oggetto della seconda) e l'opposta non ha nemmeno allegato quale delle due riguardasse il credito oggetto del precetto”. Concludeva dunque che “posta l'invalidità (più precisamente nullità) degli atti dell'esecuzione, quanto percepito dall'opposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione costituisce un indebito ex art. 2033 c.c. e va restituito con gli interessi decorrenti dal momento della domanda stante la buona fede della precettante”.
Per la riforma della sentenza proponeva appello la e per essa, quale Parte_1
mandataria, la d unico socio, che insisteva anche Controparte_2 per la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
Si costituiva la quale concludeva per il rigetto dell'inibitoria e del gravame Controparte_1
proposto, con conferma della sentenza appellata.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva in modalità cartolare.
Depositate note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa, previa sostituzione del
Relatore, veniva dunque assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame ex art. 348 bis cpc, sollevata da parte appellata. pagina 3 di 7 La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc e tale facoltà è preclusa ove la causa sia stata rinviata "per la trattazione" ad un'udienza successiva (Cass. Sez. III, 19.07.2016 n. 14696).
La Corte, in questa fase decisionale, non può più formulare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, essendo invece chiamata a valutare compiutamente nel merito i motivi di gravame.
*
L'appello va respinto;
la sentenza impugnata è meritevole di essere confermata, anche in forza del principio della ragione più liquida che, assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, consente al Giudicante di esaminare le questioni di maggiore evidenza che offrono una pronuncia di pronta soluzione,
a tutela di esigenze di economia processuale, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi sulle altre (ex multis, Cass. sez. lav. Ord. 20.05.2020 n. 9309 che richiama quanto già statuito da
Cass. SS.UU.
8.05.2014 n. 9936).
L'appellante ha l'onere di provare la titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo, ma non ha fornito gli elementi necessari per dimostrare l'effettiva titolarità del diritto azionato e/o la propria legittimazione attiva.
La pubblicazione delle cessioni sulla Gazzetta Ufficiale, come affermato in modo del tutto condivisibile dalla sentenza di primo grado, surroga la notifica della cessione ma non prova l'intervenuta cessione.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, esonera esclusivamente la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268). Ai sensi dell'art. 58 TUB,
l'estratto della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, produce i soli effetti di cui all'art. 1264 cc.
Peraltro, nel caso de quo, gli Avvisi non appaiano sufficientemente chiari e determinati quanto agli elementi identificativi del credito. La seconda e terza cessione, in particolare, identificano crediti diversi e l'opponente non ha neppure dimostrato, come già rilevato dal primo giudicante, in quale delle due cessioni rientrasse il credito precettato.
pagina 4 di 7 Nella seconda cessione tra e (G.U. 57 del Controparte_3 Controparte_4
12.05.2016), infatti, risulterebbero ceduti in blocco i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di al 30.09.2015, così come detenuti da Controparte_3
(doc. 2 fascicolo primo grado appellante). Tuttavia non vi è prova Controparte_3
che tra tali crediti in sofferenza vi fosse anche quello precettato e azionato esecutivamente e, soprattutto, se lo stesso fosse stato contabilizzato a tal fine negli elenchi delle CP_3 al 30.09.2015.
[...]
Nella terza cessione, sempre tra e (GU n. Controparte_3 Controparte_4
46 del 24.02.2017), sarebbe prevista la cessione dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di al 30.09.2015 interessati da operazioni Controparte_3
di cartolarizzazione nonché degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti CP_3
e LE PA (doc. 3 fascicolo primo grado appellante).
[...]
Infine, con l'ultima cessione, quella in blocco ex art. 58 TUB (doc. 4 fascicolo primo grado appellante), la ha ceduto alla (società veicolo) (GU n. 73 Controparte_4 Parte_1
del 22.06.2017) crediti di sua titolarità e che derivano da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme con esclusione della locazione finanziaria, classificati in sofferenza e trasferiti da con vari provvedimenti di Banca di Italia Controparte_3
(nn. 98829, 98842, 98852 e 98863 del 26.06.2016 e nn. 1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del
30.12.2016), ma anche in tal caso manca la corrispondenza dei richiamati provvedimenti di
Banca d'Italia con quanto precedentemente ritenuto ceduto.
Tutto ciò non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Detto questo, va ribadito che la prova della titolarità del credito intervenuta a seguito di cessione è rigorosa e andava provata con la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito, la cui esistenza esclude anche che ci si possa avvalere di eventuali testimonianze
(Trib. Milano 16.9.2021; vedi anche Trib. Brescia 21.12.2022). L'allegazione, a tale contratto, dell'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto (o atto equipollente) avrebbe anche consentito l'individuazione del credito oggetto di precetto.
pagina 5 di 7 In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale
(Cass. Sez.VI ord.
5.11.2020 n. 24798; Cass. 22.03.2024 n. 7866).
L'appellante, agendo quale successore a titolo particolare del creditore originario, non ha dimostrato l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
*
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento di cui alle tariffe professionali, individuato in base al valore dichiarato, stante la questione di facile risoluzione alla luce dei principi giurisprudenziali e la definizione della controversia in virtù del principio della ragione più liquida. Nulla per la fase istruttoria perchè non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535;
Cass. Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, respinge l'appello proposto e conferma la decisione impugnata.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, in data 11.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente pagina 6 di 7 dott. Ludovica Franzin
dott. Giuseppe De Rosa
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