Art. 1.
L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno facolta' di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruenti di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, un contributo finanziario continuativo di lire cinquanta mensili, da destinarsi al funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.
L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno facolta' di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruenti di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, un contributo finanziario continuativo di lire cinquanta mensili, da destinarsi al funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.