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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2916/2025 promossa da:
, nato a -S (ALBANIA) il 12/10/1961, Parte_1
e
, nato a [...] -SHKODER (ALBANIA) il 20/01/1976, CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. FUMERO GIULIO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1 esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Koplik (Albania) trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Savigliano (CN) al n° 18, parte II, Serie C, anno
2006; - che dal matrimonio è nato il figlio , nato a [...] il [...], oggi Persona_1 maggiorenne, lavoratore dipendente ed economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Preliminarmente va precisato che per il matrimonio tra e Parte_1 CP_1 sussiste la giurisdizione italiana e, in particolare del Tribunale di Cuneo a decidere la presente vertenza, dal momento che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 - le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato (così, sul punto, sentenza Corte di
Giustizia Europea 29/11/2007 caso in senso conforme Tribunale Modena, Persona_2 sentenza 6 giugno 2022 n. 720) - sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniuge.
Nel caso di specie i coniugi risultano essere entrambi residenti in Italia nel Comune di
Savigliano (CN).
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, tenuto conto della maggiore età del figlio della coppia ed essendo le medesime economicamente autosufficienti, ritiene dunque che la domanda congiunta dei coniugi possa esser recepita.
In punto assegnazione della casa coniugale, rilevato che le parti hanno dichiarato che il figlio
è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non sussistendo, quindi, i presupposti per l'assegnazione, il recepimento dell'accordo deve intendersi nel senso che il Sig. Pt_1
“resta nella disponibilità” della casa coniugale.
[...]
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
Dedaj-Shkoder (Albania), e , nata il [...] a [...] -Shkoder CP_1
(Albania), che hanno contratto matrimonio civile in Koplik (Albania) trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Savigliano (CN) al n° 18, parte II,
Serie C, anno 2006;
- Prende atto che le parti concordano a che la casa coniugale resti nella disponibilità del
Sig. , ove continuerà ad abitare;
Parte_1
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2916/2025 promossa da:
, nato a -S (ALBANIA) il 12/10/1961, Parte_1
e
, nato a [...] -SHKODER (ALBANIA) il 20/01/1976, CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. FUMERO GIULIO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1 esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Koplik (Albania) trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Savigliano (CN) al n° 18, parte II, Serie C, anno
2006; - che dal matrimonio è nato il figlio , nato a [...] il [...], oggi Persona_1 maggiorenne, lavoratore dipendente ed economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Preliminarmente va precisato che per il matrimonio tra e Parte_1 CP_1 sussiste la giurisdizione italiana e, in particolare del Tribunale di Cuneo a decidere la presente vertenza, dal momento che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 - le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato (così, sul punto, sentenza Corte di
Giustizia Europea 29/11/2007 caso in senso conforme Tribunale Modena, Persona_2 sentenza 6 giugno 2022 n. 720) - sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniuge.
Nel caso di specie i coniugi risultano essere entrambi residenti in Italia nel Comune di
Savigliano (CN).
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, tenuto conto della maggiore età del figlio della coppia ed essendo le medesime economicamente autosufficienti, ritiene dunque che la domanda congiunta dei coniugi possa esser recepita.
In punto assegnazione della casa coniugale, rilevato che le parti hanno dichiarato che il figlio
è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non sussistendo, quindi, i presupposti per l'assegnazione, il recepimento dell'accordo deve intendersi nel senso che il Sig. Pt_1
“resta nella disponibilità” della casa coniugale.
[...]
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
Dedaj-Shkoder (Albania), e , nata il [...] a [...] -Shkoder CP_1
(Albania), che hanno contratto matrimonio civile in Koplik (Albania) trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Savigliano (CN) al n° 18, parte II,
Serie C, anno 2006;
- Prende atto che le parti concordano a che la casa coniugale resti nella disponibilità del
Sig. , ove continuerà ad abitare;
Parte_1
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi