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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di AR, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Massimo Mosca;
appellante
e
(C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giovanni Palamara;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1907/2018 del Tribunale di AR, pubblicata il 13.11.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si chiede l'accoglimento di tutti i motivi di appello e di tutte le richieste, anche istruttorie, nonchè domande avanzate ed eccezioni, anche di nullità della C.T.U. previa revoca dell'ordinanza del 19.9.19, nonchè deduzioni ed allegazioni documentali per come richiamate nel proprio atto di appello e nei
1 relativi atti e verbali di causa, nonché note di trattazione scritta, e si insiste nel rigetto integrale di tutto quanto ex adverso, dedotto, prodotto ed eccepito, in quanto del tutto infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibili ed improponibili, anche perché tardive, per tutte le motivazioni già esposte, e si chiede la riforma della sentenza per tutti i motivi di appello già rassegnati. Si chiede
l'accoglimento delle proprie conclusioni per come rassegnate ed articolate, nonchè dedotte, nel proprio atto di appello ed in tutti i propri atti e verbali di causa da intendersi integralmente riportate e trascritte nell'odierno atto di causa e che di seguito si riportano: “…Voglia l'On. Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare accogliere la richiesta di sospensione degli effetti e dell'efficacia della sentenza impugnata, per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa, sussistendone tutti i presupposti del periculum in mora (in re ipsa) dettato dalla gravità ed irreparabilità del danno, e del fumus boni iuris;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, si chiede la riforma integralmente la sentenza n.
1907/18 emessa dal Tribunale di AR, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa
SS nell'ambito del giudizio (A.C. n. 100435/10, Cron. n. 6932/18, Rep. n.
2602/18), depositata in cancelleria in data 13.11.2018, per tutti i motivi, ed in relazione a tutti i capi della stessa indicati ed elencati nel presente atto, per come già specificati nel presente atto di appello e con richiesta di integrale accoglimento di tutte le conclusioni già avanzate nel corso del giudizio di primo grado nel proprio atto introduttivo ed in tutti i verbali di causa da intendersi riportate e trascritte nel presente atto e che di seguito vengono riportate: “…voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così disporre: - IN VIA PRELIMINARE, - ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi espressi in premessa;
- ACCERTARE, che tra le richieste di pagamento avanzate con il decreto ingiuntivo n. 90/10- R.G./A.C. 195/10- Cron. N. 948/10, sono connesse oggettivamente ed in modo parzialmente soggettivo a quelle richieste con i decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Badolato e recanti nn. 7/S/2010 e 08/S/2010, mentre esiste connessione oggettiva e soggettiva con la richiesta di somme avanzata con il decreto ingiuntivo emesso sempre dal Giudice di Pace di Badolato e recante
n. 06/S/2010 e che per tale motivo la richiesta di pagamento doveva essere unica come unico il Decreto Ingiuntivo di pagamento che doveva essere proposto,
DICHIARARE, per l'effetto, il Decreto ingiuntivo n. 90/10- R.G./A.C. 195/10- Cron.
N. 948/10 improponibile in quanto avente ad oggetto la frazione di un unico credito
2 per tutti i motivi già espressi in premessa;
- IN VIA SUBORDINATA, solo nella denegata quanto improbabile ipotesi nella quale l'adito giudice non dovesse ravvisare l'unicità del presunto credito anche relativamente ai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Badolato e recanti nn. 7/S/2010 e 08/S/2010 Voglia
l'adito Tribunale dichiarare improponibile il decreto ingiuntivo n. 90/10- R.G./A.C.
195/10- Cron. N. 948/10 oggi opposto in quanto frazione dell'unico presunto credito avanzato già con il decreto ingiuntivo n. 6/S/2010 emesso dal Giudice di Pace di
Badolato nei confronti della società Parte_1
per tutti i motivi già espressi in premessa. - ACCERTARE, in
[...] ogni caso, l'esistenza della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il procedimento oggetto della presente opposizione azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo n. 06/S/10- R.G./A.C. 05/S/10- Cron. N. 1372/10 e quelli attivati con i ricorsi per decreto ingiuntivo emessi dal Giudice di Pace di Badolato, rispettivamente, contro il sig. (recante N. 07/S/10, R.G./A.C. n. Controparte_2
06/S/2010 e CRON. N. 1373/10) e la sig.ra (recante N. 08/S/10, Parte_1
R.G./A.C. n. 07/S/2010 e CRON. N. 1374/10) nella loro qualità di soci della società
e connessione oggettiva e Parte_1 soggettiva con il decreto ingiuntivo n. 06/S/10- R.G./A.C. 05/S/10- Cron. N. 1372/10 emesso contro il per Parte_1 tutti i motivi indicati in premessa, e, conseguentemente, DICHIARARE, per l'effetto, la riunione al presente procedimento degli altri tre attivati con ricorso per decreto ingiuntivo emessi, rispettivamente, contro il sig. recante N. Controparte_2
07/S/10, R.G./A.C. n. 06/S/2010 e CRON. N. 1373/10), la sig.ra Parte_1
(recante N. 08/S/10, R.G./A.C. n. 07/S/2010 e CRON. N. 1374/10) nella
[...] loro qualità di soci della società Parte_1
e nei confronti del (n. Parte_1
06/S/10- R.G./A.C. 05/S/10- Cron. N. 1372/10) e per i quali pende giudizio di opposizione presso il Giudice di Pace di Badolato e la cui prima udienza è fissata per il 27.09.2010. - NEL MERITO, solo nella denegata quanto improbabile mancato accoglimento delle questioni preliminari in ordine alla proposta nullità ed improponibilità si chiede di - ACCERTARE E DICHIARARE, che le note pro-forma ed il parere del Consiglio dell'Ordine Professionale dei Commercialisti di
AR non costituiscono prova(né elemento di prova) relativamente alla pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni espresse in
3 narrativa; - ACCERTARE E DICHIARARE, che le somme richieste da parte opposta per come indicate nei preavvisi di parcella e nella parcella vistata dal Consiglio
Dell'Ordine dei Commercialisti di AR(nelle loro diverse voci) non sono dovute nella misura e nelle voci indicate da parte opposta per tutti i motivi indicati in premessa e, conseguentemente, rigettare la richiesta di pagamento avanzata da parte opposta. - DICHIARARE fondata la presente opposizione e tutte le proposte eccezioni, per tutti i motivi indicati in atti e, conseguentemente, che non sono dovute le voci di parcella indicate e richieste dalla dott.ssa e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. - CONDANNARE la parte opposta al pagamento delle spese di giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.…”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione in appello da intendersi qui integralmente richiamate, ribadite e trascritte, chiedendone l'accoglimento totale, comunque riportate di seguito per pronta visione: (A) disattendere e/o respingere ogni avversa richiesta preliminare avversaria compresa quella di riunione con i diversi giudizi ormai definiti con sentenza passata in giudicato;
B) rigettare l'appello proposto dal
– in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore – e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1907 del
30.10.2018, resa pubblica il 13.11.2018 del Tribunale di AR nonché il decreto ingiuntivo n. 90 del 12.05.2010 del Tribunale di AR ex sede di
Chiaravalle, dichiarando in ogni caso l'esistenza del credito della commercialista
nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e la dovutezza del pagamento della somma ingiunta, o di quella
[...] somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
(C) condannare il
[...]
– al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc. Impugna e contesta, tutto quanto ex adverso eccepito, prodotto e/o dedotto, siccome infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 90/2010 il Tribunale di AR Sezione
Distaccata di Chiaravalle Centrale intimava al Parte_2
[..
[...] il pagamento, in favore della dott.ssa ,
[...] Controparte_1 della somma di €12.231,88 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi e spese,
a titolo di onorari per prestazioni professionali.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il deducendo: Parte_1 la nullità del decreto per ingiunzione anche della ritenuta d'acconto; il frazionamento del credito vantato tra più procedure di cui chiedeva la riunione;
l'assenza di prova in ordine all'attività professionale effettivamente svolta dalla , essendo il CP_1 decreto ingiuntivo emesso sulla base del parere di congruità espresso dal competente
Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la dott.ssa chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché CP_1 infondata in fatto e in diritto e la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile.
Con sentenza n. 1907/2018 il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
Segnatamente, il Tribunale, respinta la richiesta di riunione del procedimento con altri pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Badolato, osservava che risultava provato, sulla scorta della documentazione in atti, il conferimento dell'incarico alla dott.ssa da parte dei signori e;
che il mandato CP_1 Parte_1 Controparte_2 aveva ad oggetto la contabilità fiscale, l'elaborazione dei cedolini e relativa documentazione in materia di lavoro, la consulenza ed assistenza in materia tributaria e di lavoro, relativamente agli anni 2007-2008; che la documentazione allegata attestava l'effettivo e corretto svolgimento delle prestazioni professionali elencate nella parcella, come peraltro accertato dal c.t.u. il quale aveva anche ritenuto congrui i compensi richiesti.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.12.2018, il lamentando: Parte_1
Omessa valutazione delle eccezioni preliminari sollevate inerenti la improponibilità della domanda per frazionamento del credito nonché l'erroneo conteggio nella richiesta della ritenuta d'acconto, violazione dell'art. 112 c.p.c.; Errata valutazione ed omessa valutazione delle prove documentali, nonché delle altre prove richieste, errata interpretazione delle risultanze istruttorie ex art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.;
5 Omessa motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c.. Deduceva l'appellante che il giudice di prime cure aveva omesso ogni riferimento sia all'eccezione di improponibilità proposta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per frazionamento del credito nonché a quella di nullità del decreto ingiuntivo di pagamento in quanto la somma ingiunta era stata liquidata al lordo della ritenuta d'acconto. Con riguardo alla prima eccezione rilevava che la sig.ra , già CP_1 prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio, aveva depositato innanzi al Giudice di Pace di Badolato altri tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo (rispettivamente: 1) il n. 7/S/2010 contro
2) il n. 8/S/2010 contro la sig.ra ; 3) il n. Controparte_2 Parte_1
6/S/10 contro la società tutti Parte_1 notificati alle parti in data 18.02.2010; che le richieste di pagamento contenute nei precitati decreti ingiuntivi erano state avanzate, in modo distinto e separato, nei confronti dei sig.ri e nella loro qualità di soci Controparte_2 Parte_1 della società nonché nei confronti Parte_1 di quest'ultima società e i presunti crediti avanzati con i ricorsi in questione nascevano tutti da prestazioni professionali che la parte appellata avrebbe reso in virtù di un avviso di accertamento per i redditi del 2005 e ciò con riferimento sia alla società che ai due soci e . Parte_1 Controparte_2 Parte_1
In ordine al calcolo indebito della ritenuta d'acconto osservava che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 13.10.10 aveva chiarito come la somma liquidata con riferimento a prestazioni professionali in un provvedimento giudiziale doveva essere effettuata al netto della ritenuta d'acconto e non al lordo per come avvenuto, erroneamente, nel decreto ingiuntivo opposto e confermata dalla sentenza impugnata. Il Giudice di primo grado aveva fornito una parvenza di motivazione sull'eccezione di riunione delle cause illogica ed erronea anche nell'interpretazione fornita dei fatti di causa e della vicenda processuale;
la prova documentale offerta dall'appellante attraverso la produzione di copia dei decreti ingiuntivi depositati dall'appellata presso il Giudice di Pace di Badolato avrebbero dovuto condurre il
Giudice ad emettere una sentenza di accoglimento della richiesta di riunione per connessione oggettiva e soggettiva e per due delle cause pendenti innanzi al Giudice di Pace di Badolato (rispettivamente, n. 7/S/2010 contro n. Controparte_2
8/S/2010 contro la sig.ra per connessione oggettiva e Parte_1 parzialmente soggettiva. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere
6 probatorio da parte dell'appellata che si era limitata al deposito dei pareri rilasciati, con relativa relazione illustrativa, da parte dal competente Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza e di una documentazione non integrale
(“documentazione stralcio a campione” pag. n. 4 c.t.u.) senza tenere in alcuna considerazione, non facendone alcuna menzione nella citata sentenza e relativa parte motiva, delle eccezioni e contestazioni formulate sul punto dall'appellante anche attraverso il proprio consulente di parte il quale aveva anche formulato una richiesta di chiarimenti rimasta del tutto priva di riscontro da parte del c.t.u., con conseguente nullità della relativa relazione.
Si costituiva in data 02.04.2019 la dott.ssa chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 25.09.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 10.09.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante nonché la richiesta di rinnovo della c.t.u. e fissava l'udienza del
14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente il motivo di gravame fondato sull'eccezione, non esaminata dal giudice di prime cure, in ordine alla inammissibilità-improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, sul presupposto che la avrebbe frazionato il CP_1 proprio credito per compensi professionali attraverso la proposizione dinanzi al
Giudice di Pace di Badolato di tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
7 Con la recente pronuncia n. 7299/25 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Orbene, risulta dalla documentazione prodotta dall'appellata che i giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Badolato sono stati definiti con sentenze passate in giudicato.
L'esistenza di un giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta impone, dunque, l'esame nel merito della domanda oggetto del giudizio definito con l'ordinanza impugnata.
In ogni caso deve escludersi la ricorrenza di un unico rapporto obbligatorio atteso che i crediti azionati davanti al Giudice di Pace di Badolato riguardavano l'attività di assistenza tributaria svolta dalla nell'anno 2005 con l'impugnazione degli CP_1 avvisi di accertamento ricevuti dalla società e da ciascuno dei due soci, laddove invece l'oggetto del presente giudizio attiene all'attività di tenuta della contabilità ed adempimenti connessi relativamente agli anni 2007 e 2008 svolta in favore della società.
8 2.2. Da ciò discende anche la correttezza del provvedimento con cui il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di riunione dei procedimenti, prescindendo dalla considerazione che la mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c. non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi.
2.3. Quanto alla doglianza involgente il riconoscimento delle somme al lordo della ritenuta d'acconto, rileva la Corte che essa non tiene conto del fatto che nel decreto ingiuntivo il giudice ha specificato che la ritenuta d'acconto dovrà essere versata direttamene dalla società ingiunta, e dunque da questa trattenuta. In ogni caso deve sottolinearsi che il meccanismo delle ritenute fiscali è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del professionista e si pone in relazione al distinto rapporto tributario sul quale non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione.
2.4. Con l'ultimo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure ha confermato il decreto ingiuntivo nonostante difettasse la prova della effettuazione delle prestazioni esposte in parcella a fronte delle plurime contestazioni mosse. Deduce, in particolare, che il Tribunale ha ritenuto la fondatezza del credito azionato sulla base del parere del Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza, di una documentazione non integrale e di una c.t.u. che nemmeno aveva risposto ai chiarimenti del 28.3.2014 avanzati dal c.t.p. di parte appellante e che, pertanto, doveva ritenersi affetta da nullità assoluta.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Appare opportuno innanzitutto evidenziare come con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la società appellante si sia limitata a contestare la valenza della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine e ad affermare “la necessità di parte opposta di fornire prova puntuale in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite per come indicate nella parcella..” (pag. 8 dell'atto di opposizione).
L'odierna appellata dal canto suo ha prodotto la documentazione dettagliatamente elencata a pag. 6 e 7 della comparsa di costituzione in primo grado nonché un ulteriore faldone intitolato “Documentazione stralcio a campione”.
Il c.t.u., dr. , sulla scorta di quanto emergente da detto faldone Persona_1
e tenuto anche conto della documentazione ritirata da parte opponente o ad essa
9 trasmessa dopo la revoca dell'incarico professionale, ha accertato che la dott.ssa ha prestato in favore della società appellante la seguente attività: 1) tenuta CP_1 della contabilità ordinaria per gli esercizi 2007 e 2008, 2) tenuta della contabilità delle paghe dei dipendenti con elaborazione mensile dei cedolini, calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi, presentazione delle denunce periodiche all'INPS e all'INAIL, adempimenti fiscali connessi;
3) predisposizione e presentazione telematica dei modelli UNICO SP 2007 e 2008 con studi di settore,
IRAP e IVA e “Comunicazione dati IVA” per il 2006 e 2007; 4) predisposizione e presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770 per gli esercizi
2006 e 2007 e comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'elenco Clienti e
Fornitori relativo al 2007.
Orbene, neppure rispetto a tale puntuale indicazione delle prestazioni ritenute eseguite dalla dott.ssa , fondata su evidenze documentali, l'odierna CP_1 appellante ha svolto specifiche contestazioni.
In ordine alla lamentata omessa risposta ai chiarimenti richiesti dal c.t. di parte opponente si rileva che il c.t.u. ha precisato nella propria relazione che le
“controdeduzioni” alla c.t.u. fatte pervenire dal legale di parte opponente “non contengono osservazioni di sorta, chiarimenti o rilievi, anzi confermano esplicitamente la regolare applicazione delle tariffe professionali liquidate, e pertanto non necessitano di risposta”.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, poi, l'ausiliario ha indicato analiticamente i criteri di determinazione del compenso per ciascuna delle voci di prestazione (cfr. pag. 5 e 6 della relazione).
L'impugnata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, con citazione notificata il 28.12.2018, nei confronti di Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di AR n. 1907/2018 pubblicata in data
13.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Palamara dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di AR, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Massimo Mosca;
appellante
e
(C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giovanni Palamara;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1907/2018 del Tribunale di AR, pubblicata il 13.11.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si chiede l'accoglimento di tutti i motivi di appello e di tutte le richieste, anche istruttorie, nonchè domande avanzate ed eccezioni, anche di nullità della C.T.U. previa revoca dell'ordinanza del 19.9.19, nonchè deduzioni ed allegazioni documentali per come richiamate nel proprio atto di appello e nei
1 relativi atti e verbali di causa, nonché note di trattazione scritta, e si insiste nel rigetto integrale di tutto quanto ex adverso, dedotto, prodotto ed eccepito, in quanto del tutto infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibili ed improponibili, anche perché tardive, per tutte le motivazioni già esposte, e si chiede la riforma della sentenza per tutti i motivi di appello già rassegnati. Si chiede
l'accoglimento delle proprie conclusioni per come rassegnate ed articolate, nonchè dedotte, nel proprio atto di appello ed in tutti i propri atti e verbali di causa da intendersi integralmente riportate e trascritte nell'odierno atto di causa e che di seguito si riportano: “…Voglia l'On. Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare accogliere la richiesta di sospensione degli effetti e dell'efficacia della sentenza impugnata, per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa, sussistendone tutti i presupposti del periculum in mora (in re ipsa) dettato dalla gravità ed irreparabilità del danno, e del fumus boni iuris;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, si chiede la riforma integralmente la sentenza n.
1907/18 emessa dal Tribunale di AR, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa
SS nell'ambito del giudizio (A.C. n. 100435/10, Cron. n. 6932/18, Rep. n.
2602/18), depositata in cancelleria in data 13.11.2018, per tutti i motivi, ed in relazione a tutti i capi della stessa indicati ed elencati nel presente atto, per come già specificati nel presente atto di appello e con richiesta di integrale accoglimento di tutte le conclusioni già avanzate nel corso del giudizio di primo grado nel proprio atto introduttivo ed in tutti i verbali di causa da intendersi riportate e trascritte nel presente atto e che di seguito vengono riportate: “…voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così disporre: - IN VIA PRELIMINARE, - ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi espressi in premessa;
- ACCERTARE, che tra le richieste di pagamento avanzate con il decreto ingiuntivo n. 90/10- R.G./A.C. 195/10- Cron. N. 948/10, sono connesse oggettivamente ed in modo parzialmente soggettivo a quelle richieste con i decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Badolato e recanti nn. 7/S/2010 e 08/S/2010, mentre esiste connessione oggettiva e soggettiva con la richiesta di somme avanzata con il decreto ingiuntivo emesso sempre dal Giudice di Pace di Badolato e recante
n. 06/S/2010 e che per tale motivo la richiesta di pagamento doveva essere unica come unico il Decreto Ingiuntivo di pagamento che doveva essere proposto,
DICHIARARE, per l'effetto, il Decreto ingiuntivo n. 90/10- R.G./A.C. 195/10- Cron.
N. 948/10 improponibile in quanto avente ad oggetto la frazione di un unico credito
2 per tutti i motivi già espressi in premessa;
- IN VIA SUBORDINATA, solo nella denegata quanto improbabile ipotesi nella quale l'adito giudice non dovesse ravvisare l'unicità del presunto credito anche relativamente ai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Badolato e recanti nn. 7/S/2010 e 08/S/2010 Voglia
l'adito Tribunale dichiarare improponibile il decreto ingiuntivo n. 90/10- R.G./A.C.
195/10- Cron. N. 948/10 oggi opposto in quanto frazione dell'unico presunto credito avanzato già con il decreto ingiuntivo n. 6/S/2010 emesso dal Giudice di Pace di
Badolato nei confronti della società Parte_1
per tutti i motivi già espressi in premessa. - ACCERTARE, in
[...] ogni caso, l'esistenza della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il procedimento oggetto della presente opposizione azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo n. 06/S/10- R.G./A.C. 05/S/10- Cron. N. 1372/10 e quelli attivati con i ricorsi per decreto ingiuntivo emessi dal Giudice di Pace di Badolato, rispettivamente, contro il sig. (recante N. 07/S/10, R.G./A.C. n. Controparte_2
06/S/2010 e CRON. N. 1373/10) e la sig.ra (recante N. 08/S/10, Parte_1
R.G./A.C. n. 07/S/2010 e CRON. N. 1374/10) nella loro qualità di soci della società
e connessione oggettiva e Parte_1 soggettiva con il decreto ingiuntivo n. 06/S/10- R.G./A.C. 05/S/10- Cron. N. 1372/10 emesso contro il per Parte_1 tutti i motivi indicati in premessa, e, conseguentemente, DICHIARARE, per l'effetto, la riunione al presente procedimento degli altri tre attivati con ricorso per decreto ingiuntivo emessi, rispettivamente, contro il sig. recante N. Controparte_2
07/S/10, R.G./A.C. n. 06/S/2010 e CRON. N. 1373/10), la sig.ra Parte_1
(recante N. 08/S/10, R.G./A.C. n. 07/S/2010 e CRON. N. 1374/10) nella
[...] loro qualità di soci della società Parte_1
e nei confronti del (n. Parte_1
06/S/10- R.G./A.C. 05/S/10- Cron. N. 1372/10) e per i quali pende giudizio di opposizione presso il Giudice di Pace di Badolato e la cui prima udienza è fissata per il 27.09.2010. - NEL MERITO, solo nella denegata quanto improbabile mancato accoglimento delle questioni preliminari in ordine alla proposta nullità ed improponibilità si chiede di - ACCERTARE E DICHIARARE, che le note pro-forma ed il parere del Consiglio dell'Ordine Professionale dei Commercialisti di
AR non costituiscono prova(né elemento di prova) relativamente alla pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni espresse in
3 narrativa; - ACCERTARE E DICHIARARE, che le somme richieste da parte opposta per come indicate nei preavvisi di parcella e nella parcella vistata dal Consiglio
Dell'Ordine dei Commercialisti di AR(nelle loro diverse voci) non sono dovute nella misura e nelle voci indicate da parte opposta per tutti i motivi indicati in premessa e, conseguentemente, rigettare la richiesta di pagamento avanzata da parte opposta. - DICHIARARE fondata la presente opposizione e tutte le proposte eccezioni, per tutti i motivi indicati in atti e, conseguentemente, che non sono dovute le voci di parcella indicate e richieste dalla dott.ssa e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. - CONDANNARE la parte opposta al pagamento delle spese di giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.…”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione in appello da intendersi qui integralmente richiamate, ribadite e trascritte, chiedendone l'accoglimento totale, comunque riportate di seguito per pronta visione: (A) disattendere e/o respingere ogni avversa richiesta preliminare avversaria compresa quella di riunione con i diversi giudizi ormai definiti con sentenza passata in giudicato;
B) rigettare l'appello proposto dal
– in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore – e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1907 del
30.10.2018, resa pubblica il 13.11.2018 del Tribunale di AR nonché il decreto ingiuntivo n. 90 del 12.05.2010 del Tribunale di AR ex sede di
Chiaravalle, dichiarando in ogni caso l'esistenza del credito della commercialista
nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e la dovutezza del pagamento della somma ingiunta, o di quella
[...] somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
(C) condannare il
[...]
– al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc. Impugna e contesta, tutto quanto ex adverso eccepito, prodotto e/o dedotto, siccome infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 90/2010 il Tribunale di AR Sezione
Distaccata di Chiaravalle Centrale intimava al Parte_2
[..
[...] il pagamento, in favore della dott.ssa ,
[...] Controparte_1 della somma di €12.231,88 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi e spese,
a titolo di onorari per prestazioni professionali.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il deducendo: Parte_1 la nullità del decreto per ingiunzione anche della ritenuta d'acconto; il frazionamento del credito vantato tra più procedure di cui chiedeva la riunione;
l'assenza di prova in ordine all'attività professionale effettivamente svolta dalla , essendo il CP_1 decreto ingiuntivo emesso sulla base del parere di congruità espresso dal competente
Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la dott.ssa chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché CP_1 infondata in fatto e in diritto e la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile.
Con sentenza n. 1907/2018 il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
Segnatamente, il Tribunale, respinta la richiesta di riunione del procedimento con altri pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Badolato, osservava che risultava provato, sulla scorta della documentazione in atti, il conferimento dell'incarico alla dott.ssa da parte dei signori e;
che il mandato CP_1 Parte_1 Controparte_2 aveva ad oggetto la contabilità fiscale, l'elaborazione dei cedolini e relativa documentazione in materia di lavoro, la consulenza ed assistenza in materia tributaria e di lavoro, relativamente agli anni 2007-2008; che la documentazione allegata attestava l'effettivo e corretto svolgimento delle prestazioni professionali elencate nella parcella, come peraltro accertato dal c.t.u. il quale aveva anche ritenuto congrui i compensi richiesti.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.12.2018, il lamentando: Parte_1
Omessa valutazione delle eccezioni preliminari sollevate inerenti la improponibilità della domanda per frazionamento del credito nonché l'erroneo conteggio nella richiesta della ritenuta d'acconto, violazione dell'art. 112 c.p.c.; Errata valutazione ed omessa valutazione delle prove documentali, nonché delle altre prove richieste, errata interpretazione delle risultanze istruttorie ex art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.;
5 Omessa motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c.. Deduceva l'appellante che il giudice di prime cure aveva omesso ogni riferimento sia all'eccezione di improponibilità proposta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per frazionamento del credito nonché a quella di nullità del decreto ingiuntivo di pagamento in quanto la somma ingiunta era stata liquidata al lordo della ritenuta d'acconto. Con riguardo alla prima eccezione rilevava che la sig.ra , già CP_1 prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio, aveva depositato innanzi al Giudice di Pace di Badolato altri tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo (rispettivamente: 1) il n. 7/S/2010 contro
2) il n. 8/S/2010 contro la sig.ra ; 3) il n. Controparte_2 Parte_1
6/S/10 contro la società tutti Parte_1 notificati alle parti in data 18.02.2010; che le richieste di pagamento contenute nei precitati decreti ingiuntivi erano state avanzate, in modo distinto e separato, nei confronti dei sig.ri e nella loro qualità di soci Controparte_2 Parte_1 della società nonché nei confronti Parte_1 di quest'ultima società e i presunti crediti avanzati con i ricorsi in questione nascevano tutti da prestazioni professionali che la parte appellata avrebbe reso in virtù di un avviso di accertamento per i redditi del 2005 e ciò con riferimento sia alla società che ai due soci e . Parte_1 Controparte_2 Parte_1
In ordine al calcolo indebito della ritenuta d'acconto osservava che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 13.10.10 aveva chiarito come la somma liquidata con riferimento a prestazioni professionali in un provvedimento giudiziale doveva essere effettuata al netto della ritenuta d'acconto e non al lordo per come avvenuto, erroneamente, nel decreto ingiuntivo opposto e confermata dalla sentenza impugnata. Il Giudice di primo grado aveva fornito una parvenza di motivazione sull'eccezione di riunione delle cause illogica ed erronea anche nell'interpretazione fornita dei fatti di causa e della vicenda processuale;
la prova documentale offerta dall'appellante attraverso la produzione di copia dei decreti ingiuntivi depositati dall'appellata presso il Giudice di Pace di Badolato avrebbero dovuto condurre il
Giudice ad emettere una sentenza di accoglimento della richiesta di riunione per connessione oggettiva e soggettiva e per due delle cause pendenti innanzi al Giudice di Pace di Badolato (rispettivamente, n. 7/S/2010 contro n. Controparte_2
8/S/2010 contro la sig.ra per connessione oggettiva e Parte_1 parzialmente soggettiva. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere
6 probatorio da parte dell'appellata che si era limitata al deposito dei pareri rilasciati, con relativa relazione illustrativa, da parte dal competente Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza e di una documentazione non integrale
(“documentazione stralcio a campione” pag. n. 4 c.t.u.) senza tenere in alcuna considerazione, non facendone alcuna menzione nella citata sentenza e relativa parte motiva, delle eccezioni e contestazioni formulate sul punto dall'appellante anche attraverso il proprio consulente di parte il quale aveva anche formulato una richiesta di chiarimenti rimasta del tutto priva di riscontro da parte del c.t.u., con conseguente nullità della relativa relazione.
Si costituiva in data 02.04.2019 la dott.ssa chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 25.09.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 10.09.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante nonché la richiesta di rinnovo della c.t.u. e fissava l'udienza del
14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente il motivo di gravame fondato sull'eccezione, non esaminata dal giudice di prime cure, in ordine alla inammissibilità-improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, sul presupposto che la avrebbe frazionato il CP_1 proprio credito per compensi professionali attraverso la proposizione dinanzi al
Giudice di Pace di Badolato di tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
7 Con la recente pronuncia n. 7299/25 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Orbene, risulta dalla documentazione prodotta dall'appellata che i giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Badolato sono stati definiti con sentenze passate in giudicato.
L'esistenza di un giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta impone, dunque, l'esame nel merito della domanda oggetto del giudizio definito con l'ordinanza impugnata.
In ogni caso deve escludersi la ricorrenza di un unico rapporto obbligatorio atteso che i crediti azionati davanti al Giudice di Pace di Badolato riguardavano l'attività di assistenza tributaria svolta dalla nell'anno 2005 con l'impugnazione degli CP_1 avvisi di accertamento ricevuti dalla società e da ciascuno dei due soci, laddove invece l'oggetto del presente giudizio attiene all'attività di tenuta della contabilità ed adempimenti connessi relativamente agli anni 2007 e 2008 svolta in favore della società.
8 2.2. Da ciò discende anche la correttezza del provvedimento con cui il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di riunione dei procedimenti, prescindendo dalla considerazione che la mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c. non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi.
2.3. Quanto alla doglianza involgente il riconoscimento delle somme al lordo della ritenuta d'acconto, rileva la Corte che essa non tiene conto del fatto che nel decreto ingiuntivo il giudice ha specificato che la ritenuta d'acconto dovrà essere versata direttamene dalla società ingiunta, e dunque da questa trattenuta. In ogni caso deve sottolinearsi che il meccanismo delle ritenute fiscali è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del professionista e si pone in relazione al distinto rapporto tributario sul quale non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione.
2.4. Con l'ultimo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure ha confermato il decreto ingiuntivo nonostante difettasse la prova della effettuazione delle prestazioni esposte in parcella a fronte delle plurime contestazioni mosse. Deduce, in particolare, che il Tribunale ha ritenuto la fondatezza del credito azionato sulla base del parere del Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza, di una documentazione non integrale e di una c.t.u. che nemmeno aveva risposto ai chiarimenti del 28.3.2014 avanzati dal c.t.p. di parte appellante e che, pertanto, doveva ritenersi affetta da nullità assoluta.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Appare opportuno innanzitutto evidenziare come con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la società appellante si sia limitata a contestare la valenza della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine e ad affermare “la necessità di parte opposta di fornire prova puntuale in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite per come indicate nella parcella..” (pag. 8 dell'atto di opposizione).
L'odierna appellata dal canto suo ha prodotto la documentazione dettagliatamente elencata a pag. 6 e 7 della comparsa di costituzione in primo grado nonché un ulteriore faldone intitolato “Documentazione stralcio a campione”.
Il c.t.u., dr. , sulla scorta di quanto emergente da detto faldone Persona_1
e tenuto anche conto della documentazione ritirata da parte opponente o ad essa
9 trasmessa dopo la revoca dell'incarico professionale, ha accertato che la dott.ssa ha prestato in favore della società appellante la seguente attività: 1) tenuta CP_1 della contabilità ordinaria per gli esercizi 2007 e 2008, 2) tenuta della contabilità delle paghe dei dipendenti con elaborazione mensile dei cedolini, calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi, presentazione delle denunce periodiche all'INPS e all'INAIL, adempimenti fiscali connessi;
3) predisposizione e presentazione telematica dei modelli UNICO SP 2007 e 2008 con studi di settore,
IRAP e IVA e “Comunicazione dati IVA” per il 2006 e 2007; 4) predisposizione e presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770 per gli esercizi
2006 e 2007 e comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'elenco Clienti e
Fornitori relativo al 2007.
Orbene, neppure rispetto a tale puntuale indicazione delle prestazioni ritenute eseguite dalla dott.ssa , fondata su evidenze documentali, l'odierna CP_1 appellante ha svolto specifiche contestazioni.
In ordine alla lamentata omessa risposta ai chiarimenti richiesti dal c.t. di parte opponente si rileva che il c.t.u. ha precisato nella propria relazione che le
“controdeduzioni” alla c.t.u. fatte pervenire dal legale di parte opponente “non contengono osservazioni di sorta, chiarimenti o rilievi, anzi confermano esplicitamente la regolare applicazione delle tariffe professionali liquidate, e pertanto non necessitano di risposta”.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, poi, l'ausiliario ha indicato analiticamente i criteri di determinazione del compenso per ciascuna delle voci di prestazione (cfr. pag. 5 e 6 della relazione).
L'impugnata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, con citazione notificata il 28.12.2018, nei confronti di Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di AR n. 1907/2018 pubblicata in data
13.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Palamara dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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