Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Anche quando trattisi di domande contrapposte che si ricollegano ad un medesimo rapporto giuridico, la continenza non sussiste quando nel giudizio avente un più ampio oggetto non sia esplicitamente od implicitamente contestata la pretesa fatta valere nell'altro giudizio, come nel caso in cui il debitore ingiunto, riconoscendo il debito di cui gli è stato ingiunto il pagamento, ne chieda, nel giudizio di opposizione, soltanto la compensazione con il suo credito nascente dallo stesso rapporto da lui fatto valere nell'altro giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DP DISTRIBUZIONE PARTI AUTO S.r.l. in persona del suo legale rappresentante l'Amministrazione Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che la difende unitamente agli avvocati LORENZO REGANATI, RUGGERO SONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SERICAR S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DELPINO, che la difende unitamente all'avvocato PIETRO DE LUCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 346/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/3/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato BUCCI Federico, difensore del ricorrente, che nel merito ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con decreto in data 10 luglio 1989 il Presidente del Tribunale di Vicenza, su ricorso della s.r.l. SE, con sede in Brendola, ingiunse alla s.r.l. DP - Distribuzione Parti Auto di Catania il pagamento di £. 140.754.845, oltre accessori, a titolo di prezzo della fornitura di un quantitativo di cinture di sicurezza per autoveicoli.
Con atto di citazione notificato il 29 agosto 1989 la soc. DP convenne in giudizio la soc. SE davanti al Tribunale di Vicenza e propose opposizione contro il decreto ingiuntivo sostenendo in via pregiudiziale l'incompetenza del giudice adito dato che la causa trovavasi in rapporto di continenza con altra causa in precedenza da essa instaurata davanti al Tribunale di Catania con riferimento allo stesso rapporto di fornitura, ed aggiungendo nel merito che il credito della soc. SE ammontava a £. 139.955.165 perché in epoca precedente all'emissione del decreto ingiuntivo essa aveva restituito una parte della merce fornitale per l'importo di £. 799.680.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione la soc. SE contestò le eccezioni della soc. DP e chiese il rigetto dell'opposizione. Con sentenza in data 13 luglio 1990 il Tribunale, a conclusione del giudizio di primo grado, rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la soc. DP alla rifusione delle spese.
A seguito dell'impugnazione proposta dalla soc. DP il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Venezia, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 15 marzo 1996, rigettò il gravame e confermò la decisione del Tribunale.
Contro la decisione la soc. DP ha proposto ricorso per cassazione e formulato due motivi d'impugnazione.
La soc. SE ha depositato controricorso.
Motivi della decisione.
1. Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dalla ricorrente, la quale afferma che la sua notifica è avvenuta da parte dell'ufficiale giudiziario di Roma su istanza del difensore avv. Alberto Delpino, residente in Roma, domiciliatario della ricorrente, non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.
Deve rilevarsi in proposito che la società ricorrente ha conferito la procura speciale a proporre il ricorso per cassazione all'avv. Pietro De Luca di Vicenza oltre che all'avv. Delpino, e che l'ampia indicazione della richiesta effettuata all'ufficiale giudiziario ("richiesto come in atti") non consente di escludere che la stessa sia stata fatta anche dall'altro difensore indicato nella procura, e comunque che la fase di impulso sia ricollegabile alla parte ricorrente, con conseguente regolarità - sotto questo aspetto - della notifica in questione.
2. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 39, comma 2 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1372,
1374, 1375 c.c., 634 e 637 c.p.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Afferma che violando la norma sulla continenza, trascurando l'esame di tutte le prospettazioni specifiche relative alle domande da essa proposte al Tribunale di Catania ed omettendo di esaminare i documenti attestanti la posizione assunta davanti a questo Tribunale dalla soc. SE, la Corte d'appello ha erroneamente negato la sussistenza della continenza tra la causa preventivamente instaurata a Catania ed il procedimento insorto davanti al Tribunale di Vicenza, dato che dalle domande attrici avanzate nella prima si deduceva un rapporto che costituiva il presupposto necessario della pretesa di pagamento di certi importi di prezzi unitari oggetto della convenzione e della fornitura di merce.
La doglianza è infondata.
La Corte d'appello, affrontando il motivo di gravame relativo all'eccepita continenza, ha ritenuto la sua infondatezza affermando che nella causa asseritamente "contenente" e previamente instaurata si faceva questione solo di una pretesa risarcitoria funzionale ad una richiesta di compensazione e non già di una richiesta di risoluzione dell'intero rapporto contrattuale;
solo quest'ultima, in quanto attinente alla genesi del sinallagma, avrebbe potuto svolgere efficacia attrattiva della causa asseritamente "contenuta", relativamente alla domanda di pagamento di una fattura. La sentenza del Tribunale sul punto in questione, secondo la Corte, si presentava puntualmente argomentata in tal senso e quindi condivisibile, per cui l'appello andava rigettato. Così decidendo la Corte d'appello non è incorsa nelle denunziate violazioni di legge.
Pur dovendo rilevarsi che la Corte d'appello non ha recepito l'interpretazione lata che questa Corte Suprema, con numerose decisioni, spinta dall'esigenza di evitare contrasti di giudicato, ha dato alla nozione di continenza, secondo la quale essa sussiste anche nel caso in cui le controversie abbiano ad oggetto domande contrapposte ma che si fondano su un medesimo rapporto negoziale, ovvero quando le due cause sono interdipendenti, per cui la decisione dell'una sia presupposto della decisione dell'altra, tuttavia la decisione in esame, ponendo in luce il fatto che la soc. SE non aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza del proprio inadempimento all'obbligo di pagare il prezzo della fornitura a causa del contrapposto inadempimento della società venditrice alla sua obbligazione sinallagmatica, si presenta corretta.
Questa Corte Suprema ha infatti già avuto modo di affermare che anche in presenza di domande contrapposte che si ricollegano ad un medesimo rapporto giuridico, la continenza non sussiste quando nel giudizio avente un più ampio oggetto non sia esplicitamente o implicitamente contestata la pretesa fatta valere nell'altro giudizio, come nel caso in cui il debitore ingiunto, riconoscendo il debito di cui gli è stato ingiunto il pagamento, ne chieda, nel giudizio di opposizione, soltanto la compensazione con il suo credito, nascente dallo stesso rapporto, da lui fatto valere nell'altro giudizio (Cass. 27 luglio 1988 n. 4787). La decisione si sottrae al sindacato di legittimità anche in ordine alla dedotta censura di omesso esame di documenti, dato che tra la documentazione che si afferma non esaminata e la soluzione data alla controversia dalla Corte d'appello, non sussiste un rapporto di causalità logico-giuridica tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che detta documentazione avrebbe potuto comportare, se fosse stata esaminata, una decisione diversa.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., 1372, 1374, 1375, 2214, 2709 e 2710 c.c. Sostiene che la Corte di merito ha erroneamente disatteso la sua eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo in ordine alla somma di £. 799.680 relativa ad una parte di merce che era stata restituita alla soc. SE e che la stessa aveva trattenuto insieme alla relativa fattura passiva.
La doglianza non può essere condivisa.
Esaminando l'analogo motivo di gravame la Corte d'appello ha affermato che la mancata contestazione - da parte della Soc. SERICAR - dell'immotivata restituzione di una parte piccolissima della merce fornita non poteva essere considerata come accettazione, ed ha pertanto ritenuto dovuta anche la relativa somma di £. 799.680.
La decisione non è in contrasto con le norme di legge citate dalla ricorrente ma costituisce, al contrario, una corretta applicazione di quella relativa allo scioglimento del contratto per mutuo consenso enunciata dall'art. 1372 c.c. Il motivo si risolve, per il resto, nell'indiretta ma inammissibile richiesta d'una nuova e più favorevole valutazione delle prove.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato nella sua interezza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate nella complessiva somma di £. 270.700, oltre a £.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 18 dicembre 1998.