Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01640/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2020, proposto da
Acea Ato 2 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Nello Funari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020, avente ad oggetto “ Adozione di misure urgenti nel Servizio Idrico Integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19 ”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Visto l’art. 13- quater delle norme di attuazione al c.p.a.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa TT TA e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 24/09/2020 e depositato il successivo 6/10/2020 l’esponente ha svolto la domanda, in epigrafe specificata, lamentando l’illegittimità dell’operato dell’Autorità intimata sotto plurimi profili.
Si è costituita l’Autorità di Regolazione per l’Energia le Reti e l’Ambiente.
In vista dell’udienza straordinaria parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, istando per la compensazione delle spese di lite.
La resistente Arera, tramite l’Avvocatura Distrettuale di Milano, preso atto della succitata dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, ha istato per il passaggio in decisione della causa, non senza manifestare la propria previa adesione alla compensazione delle spese di lite.
All’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti in data 23-10-2025 da parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della natura in rito della decisone e della concorde volontà manifestata in tal senso da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13- quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
TT TA, Presidente, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TT TA |
IL SEGRETARIO