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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 521/2022, promossa da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. GIUSEPPE RACALBUTO
[...] P.IVA_1
attori opponenti nei confronti di:
(c.f. ) con la procuratrice speciale Parte_3 P.IVA_2 Pt_4
(c.f. ), con gli avv.ti ALBINO AGRIMI e CRISTIANO
[...] P.IVA_3
LEONARDUZZI
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 19 Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3731/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 7/12/2021 e depositato in data 9/12/2021, con il quale è stato ingiunto a e a Parte_2 [...]
(quest'ultimo in qualità di fideiussore della predetta società) il Parte_1
pagamento della somma di € 148.237,14, oltre interessi e spese della procedura, a favore di (con la procuratrice , cessionaria del Parte_3 Parte_4
credito originariamente vantato da e derivante dallo Controparte_1
scoperto di un'apertura di credito in conto corrente e dal saldo passivo del conto corrente.
La convenuta opposta si è costituita, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 26/9/2022 è stata rigettata l'istanza della debitrice garantita opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di procedere all'espletamento della c.t.u. contabile richiesta dagli opponenti.
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni per l'udienza del 16/5/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Con ordinanza dell'11/10/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 436/48 e del conto corrente ipotecario di corrispondenza n. 90023-07 oggetto di causa con espunzione degli interessi debitori anatocistici dall'1/1/2014.
A seguito di alcuni rinvii di udienza disposti su richiesta congiunta delle parti in pendenza di trattative, le parti hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12/3/2025, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 19 ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali, riportandosi a quelli già depositati in precedenza, e la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione.
* * *
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta formulata dagli opponenti.
Gli opponenti hanno contestato la legittimazione processuale e sostanziale dell'opposta, contestando, in particolare, l'inclusione del credito monitoriamente azionato nella cessione da parte di del 20/4/2018. Controparte_1
La questione deve essere ricondotta alla contestazione della legittimazione sostanziale dell'opposta, ossia alla titolarità del credito controverso, atteso che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr.: Cass. S.U. n. 2951/2016).
Quanto alla titolarità del credito nell'ambito delle cessioni in blocco operate ai sensi dell'art. 58 TUB, nonché degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
Anzitutto, è stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Il contratto di cessione dei crediti non è l'unica prova utile a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, essendo ipotizzabili anche altri fatti idonei a suffragare l'allegazione della cessione in modo grave, preciso e concordante. In questa prospettiva, per esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo anche alle dichiarazioni del soggetto cedente (cfr.: Cass. n. 10200/2021). Inoltre,
pagina 3 di 19 secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “In caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c.” (così Cass. n. 4277/2023; nel medesimo senso, v. Cass. nn. 15714/2023,
33538/2022, 22754/2022, 4334/2020 e 31188/2017).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto – già nella fase monitoria – l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3/5/2018, Parte II n. 51, recante l'elencazione di criteri funzionali all'individuazione dei crediti ceduti (v. doc. 1 fasc. monit.).
Nella presente fase di opposizione, l'opposta ha altresì versato in atti un estratto del contratto di cessione di crediti in blocco (concluso mediante scambio di proposta e accettazione), dal quale risulta l'inclusione del credito in detta operazione (v. doc. 4 opposta), così come attestato dal numero CDG (o NDG)
2413541, ovvero il codice identificativo univoco con cui il cliente viene censito presso l'istituto bancario (che trova riscontro, nel caso di specie, anche negli estratti conto ex art. 50 TUB allegati al ricorso monitorio).
Risultano prive di pregio le doglianze degli opponenti in ordine al fatto che il documento da ultimo citato contenga delle parti omissate dall'opposta per esigenze di riservatezza, posto che non è stata disconosciuta la conformità all'originale di tale documento, che le condizioni economiche della cessione nessun rilievo assumono ai fini del presente giudizio e che, in ogni caso, i rilievi pagina 4 di 19 circa il valore probatorio dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Inoltre, parte opposta ha prodotto la dichiarazione specifica della banca cedente contenente la conferma dell'avvenuta cessione all'opposta del credito vantato nei confronti della debitrice principale (v. doc. 9 opposta): tale dichiarazione, invero,
“rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria […], non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione
a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, App. Milano, sent. n. 220/2023).
Pertanto, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto cessionaria del credito monitoriamente azionato.
2. Parimenti non colgono nel segno i rilievi degli opponenti circa il fatto che nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. 1 fasc. monit.) risulterebbe indicato un servicer diverso da quello che ha agito in via monitoria, posto che risulta documentalmente provato il conferimento ad di Parte_4
apposito mandato alla riscossione del credito azionato da parte della cessionaria
(v. doc. 2 fasc. monit.). Parte_3
3. Ciò premesso, l'opposizione risulta fondata nei limiti di seguito esposti.
4. Come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
pagina 5 di 19 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
5. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare che il credito azionato in via monitoria risulta fondato sulla seguente documentazione versata in atti:
contratto di apertura del conto corrente n. 436/48 intestato alla debitrice principale del 18/2/2008 (v. doc. 9 fasc. monit.) e relativi Parte_2
estratti conto (v. doc. 8 opposta);
contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente dell'importo di
€ 1.100.000,00, sottoscritto tra la società garantita e Parte_2
in data 28/3/2008, e sui relativi atti di Controparte_1
rinegoziazione, sottoscritti dall'opponente in qualità di Parte_1
amministratore di (v. docc. 4, 6 e 7 fasc. monit.), nonché Parte_2
pertinenti estratti conto (v. doc. 7 opposta);
contratto di fideiussione omnibus debitamente sottoscritto dall'opponente in data 12/3/2008 sino alla concorrenza dell'importo di € Parte_1
550.000,00 (v. doc. 11 fasc. monit.);
comunicazione della banca di revoca degli affidamenti, ricevuta dalla società garantita e dal fideiussore in data 6/4/2018 (v. doc. 10 opposta).
pagina 6 di 19 Di talché, devono ritenersi inconducenti le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine all'asserita mancanza di prova del credito ingiunto in via monitoria (atteso che l'ingiunzione è stata debitamente emessa sulla scorta delle certificazioni ex art. 50 T.U.B., sottoscritte da un dirigente della banca cedente, allegate al ricorso monitorio e costituenti – per pacifico orientamento giurisprudenziale – uno strumento utilizzabile anche dalla cessionaria del credito: v. Cass. n. 20626/2021).
6. Ciò posto, si osserva che i summenzionati contratti di conto corrente e di apertura di credito ipotecaria in conto corrente (e relative rinegoziazioni) contengono le pattuizioni di tutte le condizioni economiche applicabili ai rapporti.
In particolare, sono gli stessi opponenti a riconoscere (v. pag. 17 atto di citazione) la valida pattuizione della commissione trimestrale di massimo scoperto (v. pag. 5 del contratto di apertura di conto corrente sub doc. 9 fasc. monit. e art. 7 del contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente sub doc. 4 fasc. monit.).
Non colgono nel segno gli ulteriori rilievi degli opponenti, posto che le richiamate previsioni contrattuali recano l'espressa indicazione della periodicità
(trimestrale) della c.m.s. e che, per quanto riguarda la base di calcolo, non è revocabile in dubbio che l'applicazione di detta commissione avvenga sul massimo saldo debitore del periodo, come risulta corretto in forza della sua espressione letterale: cosicché, anche sotto tale profilo non sussiste indeterminatezza dell'onere in questione, atteso che, se la base di calcolo fosse stata un'altra, sarebbe stato onere degli opponenti allegarlo e provarlo, ai fini dell'accertamento dell'indeterminatezza di tale onere e quindi del suo storno.
Devono essere respinte anche le doglianze degli opponenti in ordine alla mancanza di una comunicazione inviata dalla banca di adeguamento alle pagina 7 di 19 modifiche legislative introdotte dal D.L. n. 185/2008, conv. da L. n. 2/2009, posto che le stesse risultano documentalmente smentite (v. doc. 8 opposta, pag.
45).
7. Quanto alla lamentata usurarietà del tasso di mora convenuto nel contratto di apertura di credito (v. pag. 10 atto di citazione), giova evidenziare che gli opponenti nemmeno hanno allegato che parte creditrice abbia mai applicato interessi di mora ai rapporti per cui è causa e che, comunque, dall'eventuale accertamento dell'usurarietà discenderebbe “l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (v.
Cass. n. 145/2023).
In ogni caso, per pervenire al rigetto delle doglianze degli opponenti è sufficiente osservare che – come avallato dal recente arresto della Suprema Corte a Sezioni
Unite (v. Cass. S.U. n. 19597/2020), per la verifica dell'usurarietà dei tassi moratori si rende necessario rapportare detti interessi al parametro del tasso- soglia maggiorato del 2,1%, cosicché le doglianze degli opponenti formulate operando un raffronto tra il tasso di mora e gli ordinari tassi soglia non colgono nel segno (e ciò pure a tacere dell'errato calcolo effettuato ricomprendendo anche la c.m.s., nonché dei rilievi dell'opposta circa l'individuazione per il calcolo del tasso-soglia di una categoria di operazioni non pertinente, vale a dire quella dei mutui a tasso variabile anziché dei mutui ipotecari: v. pag. 12 comparsa di costituzione opposta).
8. Gli opponenti hanno anche lamentato l'applicazione di interessi debitori usurari.
pagina 8 di 19 Tale doglianza, tuttavia, fa riferimento a una “relazione tecnico-contabile da depositarsi in corso di causa” (v. pag. 12 atto di citazione), che in realtà non è mai stata versata in atti dagli opponenti.
Peraltro, gli opponenti fondano le proprie doglianze sul punto su una modalità di calcolo del TEG operata in difformità da quanto indicato nelle Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (v. pagg. 12 ss. atto di citazione).
Sebbene la natura e l'efficacia di dette Istruzioni costituiscano questioni controverse e nonostante tali Istruzioni pacificamente non siano ricomprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle preleggi, tuttavia esse costituiscono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario (art. 4 T.U.B.) e rinveniente il proprio fondamento a livello di normativa primaria nella L. n. 108/1996, che ha modificato l'art. 644 c.p. (il cui terzo comma ora prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari).
Posto che le succitate Istruzioni hanno previsto la formula che deve essere applicata dal Ministero del Tesoro/Banca d'Italia per rilevare trimestralmente il
TEGM applicato dalle banche (tasso medio in relazione al quale viene poi individuato il tasso soglia), tale formula deve essere conseguentemente utilizzata anche per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto, e dunque per calcolare il TEG. Sarebbe infatti iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia e il secondo sia calcolato computando voci di costo diverse, ovvero computando le stesse voci ma secondo una metodologia diversa. Criteri di coerenza logica e di equità giuridica, soprattutto alla luce delle gravi conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono infatti di accedere ad un confronto tra dati omogenei, e dunque di pagina 9 di 19 attenersi alle istruzioni impartite da Banca d'Italia anche con riferimento al calcolo del TEG per ogni singola operazione posta in essere dalla banca.
Alla luce di quanto sopra, non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le generiche doglianze degli opponenti relative all'applicazione di interessi usurari risultano espressamente riferite soltanto a “determinati trimestri” (v. pag. 12 atto di citazione), senza alcuna specificazione del fatto che la pretesa usura sarebbe stata riscontrata non al momento dell'apertura del conto. Si tratterebbe, quindi, di usura sopravvenuta e in quanto tale non rilevante perché, ai sensi della interpretazione autentica fornita con l'art. 1 del D.L. n. 394/2000, convertito dalla L. n. 24/2001, occorre accertare il superamento del tasso soglia nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento. Rimane quindi ininfluente il fatto che nello svolgimento del rapporto la misura degli interessi, originariamente pattuita entro il tasso soglia, abbia superato il limite di legge (v. in questo senso Cass. S.U. n. 24675/2017), né gli opponenti hanno allegato e dimostrato che il lamentato superamento della soglia anti-usura sia intervenuto a causa di un illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito.
Le doglianze espresse dagli opponenti in punto di dedotta applicazione di interessi usurari risultano, dunque, infondate.
9. Neppure risulta meritevole di accoglimento la censura degli opponenti relativa all'asserita illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca
(v. pag. 18 atto di citazione).
Posto che tale facoltà – conforme al disposto dell'art. 118 TUB – risulta espressamente prevista dai succitati contratti di conto corrente e di apertura di pagina 10 di 19 credito ipotecaria (v. art. 20 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza con garanzia ipotecaria e servizi connessi”, allegato D al contratto sub doc. 4 fasc. monit., nonché art. 19 del contratto di apertura di conto corrente sub doc. 9 fasc. monit.), la censura attorea si appalesa del tutto generica.
Gli opponenti, infatti, si sono limitati a dedurre che la banca avrebbe unilateralmente modificato le condizioni contrattuali senza preventiva comunicazione alla correntista e/o in assenza di un giustificato motivo, senza tuttavia indicare in alcun modo quali modifiche applicate dalla banca sarebbero dagli stessi ritenute inefficaci e senza meglio specificare le violazioni della normativa pro tempore vigente.
In difetto di assolvimento dell'onere di specifica allegazione e prova posto a carico degli opponenti, pertanto, la doglianza relativa all'esercizio di un preteso illegittimo ius variandi da parte della banca non può che rimanere priva di effetti, atteso che non vi sono gli elementi per accertare l'illiceità delle variazioni.
Peraltro, il lamentato mancato invio di comunicazioni da parte della banca alla correntista risulta smentita dai riscontri documentali offerti dall'opposta sub n. 7
(cfr. in particolare, a titolo esemplificativo, pagg. 12 e 20) e sub n. 8 (cfr. in particolare, a titolo esemplificativo, pagg. 35, 45, 63, 88, 109, 116, 141).
10. Gli opponenti hanno poi lamentato l'indebita applicazione di interessi anatocistici (v. pag. 16 atto di citazione).
Con la produzione dei contratti sub docc. 4 e 9 fasc. monit., parte opposta ha dimostrato che la banca cedente ha operato conformemente al disposto dell'art. 120 TUB, comma 2, come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR del 9/2/2000. Tale novella, infatti, ha espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c.
pagina 11 di 19 La deroga è presente già nella norma primaria del decreto legislativo, mentre le norme regolamentari approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative, di modo che è infondata la tesi secondo la quale la modifica sarebbe inefficace perché introdotta da una norma secondaria.
In particolare, nei succiati contratti è espressamente prevista la pari periodicità – trimestrale – di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, in conformità al disposto della normativa sopra richiamata.
Da ciò deriva che la banca ha lecitamente applicato l'anatocismo sino al
31/12/2013.
La censura risulta, invece, fondata per il periodo successivo all'1/1/2014 per i motivi di seguito esposti.
Il comma 2 dell'art. 120 T.U.B. è stato infatti nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 629 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità) come segue:
“
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”.
In precedenza la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
“
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”.
Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità: mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di “interessi sugli interessi” – nel che consiste pagina 12 di 19 l'anatocismo ex art. 1283 c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli “interessi” nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento: in tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il
4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti
<> (o interessi sugli interessi). ”
pagina 13 di 19 Ancora, si consideri che in materia era intervenuto il legislatore, questa volta governativo, con il D.L. n. 91 del 24/6/2014 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno, ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014. In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2 T.U.B. l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dall'1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
E' noto, altresì, che il CICR non ha provveduto ad emanare la delibera prevista dalla nuova versione dell'art. 120 T.U.B. e tale norma è stata poi ulteriormente modificata nel 2016. Tuttavia, tale lacuna non impedisce di ritenere che la norma sia efficace e vigente, e ciò per le seguenti ragioni: (i) in primo luogo, perché la norma primaria – come sopra argomentato – è chiara nella sua portata precettiva;
(ii) inoltre, perché le modalità e i criteri della norma regolamentare devono soltanto dare attuazione alla norma primaria, cosicché la mancanza della delibera
CICR ha comportato unicamente che gli intermediari fossero liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
Tale interpretazione è stata avallata da un recente arresto della Suprema Corte (v.
Cass. n. 21344/2024, che ha affermato il principio della immediata applicazione del divieto di anatocismo bancario in forza della L. n. 147/2013, art. 1, comma
629 (sebbene il principio di diritto affermato faccia riferimento, per un evidente errore materiale, alla data dell'1/12/2014, anziché all'1/1/2014).
pagina 14 di 19 Ciò posto, la causa è stata dunque rimessa in istruttoria al fine di effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 436/48 e del conto corrente ipotecario n.
90023-07 oggetto di causa con espunzione degli interessi debitori anatocistici dall'1/1/2014.
In ottemperanza all'invito formulato da questo Giudice con ordinanza dell'11/10/2024, l'opposta ha depositato telematicamente in data 12/11/2024 una nota autorizzata contenente i predetti ricalcoli, allegando la relativa documentazione analitica relativa ai conteggi elaborati, dalla quale risulta che:
- il saldo finale del conto corrente ipotecario n. 90023-07 risulta pari a €
144.100,69 (anziché a € 147.825,01) a credito della banca;
- il saldo finale del conto corrente n. 90023-07 risulta pari a € 187,17 (anziché a
€ 412,13) a credito della banca.
Gli opponenti, invero, non hanno sollevato contestazioni con specifico riferimento ai predetti conteggi, cosicché il contegno dagli stessi serbato sul punto ben può essere valorizzato ai sensi dell'art. 116, II comma c.p.c., al fine di applicare la decurtazione del credito dell'opposta come innanzi indicato, senza necessità di disporre apposita c.t.u..
Sul punto, pertanto, l'opposizione risulta fondata nei limiti innanzi indicati.
11. Da ultimo, il fideiussore opponente ha eccepito la nullità (totale e, in subordine, parziale) della garanzia prestata (v. pagg. 19 ss. atto di citazione), ma anche tale eccezione deve essere disattesa per i seguenti motivi.
Come noto, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (versato in atti dagli opponenti sub doc. 3) ha rilevato come l'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di tre disposizioni del modello di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003 concretasse un'intesa restrittiva della pagina 15 di 19 concorrenza, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990
(Legge Antitrust).
Sul punto devesi preliminarmente rilevare che, essendo la eccepita nullità relegata a un accertamento di carattere incidentale finalizzato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'adito Tribunale risulta competente a occuparsi della trattazione della stessa.
Ancora, in ordine alla natura della garanzia prestata, si evidenzia quanto segue.
Per qualificare un contratto come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, risulta decisiva la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: la fideiussione in esame non ha quella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma (così come delineata dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n. 3947/2010), bensì ha una funzione “satisfattoria”, volta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale (sia pure, come nel caso di specie, entro un tetto massimo garantito): in altri termini, la prestazione del fideiussore è qualitativamente omogenea a quella debitore principale, impegnandosi il garante a eseguire la medesima prestazione (pecuniaria) del debitore garantito. Cionondimeno, la garanzia oggetto di causa – pur mantenendo il nomen iuris di “fideiussione” – opera a semplice richiesta, vale a dire secondo il meccanismo solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., e ciò in ragione del fatto che – per quel che qui rileva – il fideiussore si è impegnato al pagamento
“immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, così come espressamente indicato all'art. 7 della fideiussione.
Ciò premesso, si ritiene che l'eccezione formulata dall'opponente Parte_1
debba essere rigettata in quanto infondata.
Come chiarito dal recente arresto della Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021
– ancorché gli opponenti si possano giovare della “prova privilegiata della condotta
pagina 16 di 19 anticoncorrenziale” costituita dalla predetta decisione della Banca d'Italia n. 55 del
2005 – la prospettata nullità non travolgerebbe l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c., essendo al contrario limitata a specifiche clausole contrattuali
(c.d. di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e il predetto opponente, invero, non ha dedotto (né tantomeno provato) che le succitate clausole abbiano trovato concreta applicazione nel caso di specie.
Quand'anche poi per le suespresse ragioni si ritenesse caducata la previsione contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. (di cui all'art. 6 della fideiussione sub doc.
11 fasc. monit.), il garante opponente non ha validamente e tempestivamente formulato un'eccezione di decadenza dalla garanzia di parte creditrice (che, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce un'eccezione in senso stretto: v., ex multis, Cass. n. 14194/2022).
12. In conclusione, alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e gli opponenti condannati al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 144.287,87 (in luogo della somma di € 148.237,14 di cui al decreto ingiuntivo), oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal
21/4/2018 al saldo.
13. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio, atteso che “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo
pagina 17 di 19 carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (v.
Cass. n. 14764/2007).
Di talché gli opponenti devono essere condannati in solido – ai sensi dell'art. 97,
I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle posizioni giuridiche degli stessi – alla rifusione delle spese processuali della presente fase di opposizione a favore dell'opposta, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata dall'opposta, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili sulla base del valore della controversia.
L'opposta ha altresì diritto al rimborso delle spese relative alla fase monitoria, che non necessitano di essere rideterminate nei limiti della domanda accolta, in ragione della mancata variazione dello scaglione di riferimento.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 3731/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 7/12/2021 (e depositato in data 9/12/2021) nei confronti degli opponenti;
condanna gli opponenti in solido al pagamento a favore dell'opposta della somma di € 144.287,87, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna altresì gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese del giudizio, liquidate in € 9.697,95 per compensi in relazione alla presente fase di opposizione e in € 2.500,00 per compensi ed € 406,50 per anticipazioni in pagina 18 di 19 relazione alla fase monitoria, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 521/2022, promossa da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. GIUSEPPE RACALBUTO
[...] P.IVA_1
attori opponenti nei confronti di:
(c.f. ) con la procuratrice speciale Parte_3 P.IVA_2 Pt_4
(c.f. ), con gli avv.ti ALBINO AGRIMI e CRISTIANO
[...] P.IVA_3
LEONARDUZZI
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 19 Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3731/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 7/12/2021 e depositato in data 9/12/2021, con il quale è stato ingiunto a e a Parte_2 [...]
(quest'ultimo in qualità di fideiussore della predetta società) il Parte_1
pagamento della somma di € 148.237,14, oltre interessi e spese della procedura, a favore di (con la procuratrice , cessionaria del Parte_3 Parte_4
credito originariamente vantato da e derivante dallo Controparte_1
scoperto di un'apertura di credito in conto corrente e dal saldo passivo del conto corrente.
La convenuta opposta si è costituita, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 26/9/2022 è stata rigettata l'istanza della debitrice garantita opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di procedere all'espletamento della c.t.u. contabile richiesta dagli opponenti.
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni per l'udienza del 16/5/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Con ordinanza dell'11/10/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 436/48 e del conto corrente ipotecario di corrispondenza n. 90023-07 oggetto di causa con espunzione degli interessi debitori anatocistici dall'1/1/2014.
A seguito di alcuni rinvii di udienza disposti su richiesta congiunta delle parti in pendenza di trattative, le parti hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12/3/2025, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 19 ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali, riportandosi a quelli già depositati in precedenza, e la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione.
* * *
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta formulata dagli opponenti.
Gli opponenti hanno contestato la legittimazione processuale e sostanziale dell'opposta, contestando, in particolare, l'inclusione del credito monitoriamente azionato nella cessione da parte di del 20/4/2018. Controparte_1
La questione deve essere ricondotta alla contestazione della legittimazione sostanziale dell'opposta, ossia alla titolarità del credito controverso, atteso che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr.: Cass. S.U. n. 2951/2016).
Quanto alla titolarità del credito nell'ambito delle cessioni in blocco operate ai sensi dell'art. 58 TUB, nonché degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
Anzitutto, è stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Il contratto di cessione dei crediti non è l'unica prova utile a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, essendo ipotizzabili anche altri fatti idonei a suffragare l'allegazione della cessione in modo grave, preciso e concordante. In questa prospettiva, per esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo anche alle dichiarazioni del soggetto cedente (cfr.: Cass. n. 10200/2021). Inoltre,
pagina 3 di 19 secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “In caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c.” (così Cass. n. 4277/2023; nel medesimo senso, v. Cass. nn. 15714/2023,
33538/2022, 22754/2022, 4334/2020 e 31188/2017).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto – già nella fase monitoria – l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3/5/2018, Parte II n. 51, recante l'elencazione di criteri funzionali all'individuazione dei crediti ceduti (v. doc. 1 fasc. monit.).
Nella presente fase di opposizione, l'opposta ha altresì versato in atti un estratto del contratto di cessione di crediti in blocco (concluso mediante scambio di proposta e accettazione), dal quale risulta l'inclusione del credito in detta operazione (v. doc. 4 opposta), così come attestato dal numero CDG (o NDG)
2413541, ovvero il codice identificativo univoco con cui il cliente viene censito presso l'istituto bancario (che trova riscontro, nel caso di specie, anche negli estratti conto ex art. 50 TUB allegati al ricorso monitorio).
Risultano prive di pregio le doglianze degli opponenti in ordine al fatto che il documento da ultimo citato contenga delle parti omissate dall'opposta per esigenze di riservatezza, posto che non è stata disconosciuta la conformità all'originale di tale documento, che le condizioni economiche della cessione nessun rilievo assumono ai fini del presente giudizio e che, in ogni caso, i rilievi pagina 4 di 19 circa il valore probatorio dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Inoltre, parte opposta ha prodotto la dichiarazione specifica della banca cedente contenente la conferma dell'avvenuta cessione all'opposta del credito vantato nei confronti della debitrice principale (v. doc. 9 opposta): tale dichiarazione, invero,
“rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria […], non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione
a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, App. Milano, sent. n. 220/2023).
Pertanto, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto cessionaria del credito monitoriamente azionato.
2. Parimenti non colgono nel segno i rilievi degli opponenti circa il fatto che nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. 1 fasc. monit.) risulterebbe indicato un servicer diverso da quello che ha agito in via monitoria, posto che risulta documentalmente provato il conferimento ad di Parte_4
apposito mandato alla riscossione del credito azionato da parte della cessionaria
(v. doc. 2 fasc. monit.). Parte_3
3. Ciò premesso, l'opposizione risulta fondata nei limiti di seguito esposti.
4. Come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
pagina 5 di 19 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
5. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare che il credito azionato in via monitoria risulta fondato sulla seguente documentazione versata in atti:
contratto di apertura del conto corrente n. 436/48 intestato alla debitrice principale del 18/2/2008 (v. doc. 9 fasc. monit.) e relativi Parte_2
estratti conto (v. doc. 8 opposta);
contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente dell'importo di
€ 1.100.000,00, sottoscritto tra la società garantita e Parte_2
in data 28/3/2008, e sui relativi atti di Controparte_1
rinegoziazione, sottoscritti dall'opponente in qualità di Parte_1
amministratore di (v. docc. 4, 6 e 7 fasc. monit.), nonché Parte_2
pertinenti estratti conto (v. doc. 7 opposta);
contratto di fideiussione omnibus debitamente sottoscritto dall'opponente in data 12/3/2008 sino alla concorrenza dell'importo di € Parte_1
550.000,00 (v. doc. 11 fasc. monit.);
comunicazione della banca di revoca degli affidamenti, ricevuta dalla società garantita e dal fideiussore in data 6/4/2018 (v. doc. 10 opposta).
pagina 6 di 19 Di talché, devono ritenersi inconducenti le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine all'asserita mancanza di prova del credito ingiunto in via monitoria (atteso che l'ingiunzione è stata debitamente emessa sulla scorta delle certificazioni ex art. 50 T.U.B., sottoscritte da un dirigente della banca cedente, allegate al ricorso monitorio e costituenti – per pacifico orientamento giurisprudenziale – uno strumento utilizzabile anche dalla cessionaria del credito: v. Cass. n. 20626/2021).
6. Ciò posto, si osserva che i summenzionati contratti di conto corrente e di apertura di credito ipotecaria in conto corrente (e relative rinegoziazioni) contengono le pattuizioni di tutte le condizioni economiche applicabili ai rapporti.
In particolare, sono gli stessi opponenti a riconoscere (v. pag. 17 atto di citazione) la valida pattuizione della commissione trimestrale di massimo scoperto (v. pag. 5 del contratto di apertura di conto corrente sub doc. 9 fasc. monit. e art. 7 del contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente sub doc. 4 fasc. monit.).
Non colgono nel segno gli ulteriori rilievi degli opponenti, posto che le richiamate previsioni contrattuali recano l'espressa indicazione della periodicità
(trimestrale) della c.m.s. e che, per quanto riguarda la base di calcolo, non è revocabile in dubbio che l'applicazione di detta commissione avvenga sul massimo saldo debitore del periodo, come risulta corretto in forza della sua espressione letterale: cosicché, anche sotto tale profilo non sussiste indeterminatezza dell'onere in questione, atteso che, se la base di calcolo fosse stata un'altra, sarebbe stato onere degli opponenti allegarlo e provarlo, ai fini dell'accertamento dell'indeterminatezza di tale onere e quindi del suo storno.
Devono essere respinte anche le doglianze degli opponenti in ordine alla mancanza di una comunicazione inviata dalla banca di adeguamento alle pagina 7 di 19 modifiche legislative introdotte dal D.L. n. 185/2008, conv. da L. n. 2/2009, posto che le stesse risultano documentalmente smentite (v. doc. 8 opposta, pag.
45).
7. Quanto alla lamentata usurarietà del tasso di mora convenuto nel contratto di apertura di credito (v. pag. 10 atto di citazione), giova evidenziare che gli opponenti nemmeno hanno allegato che parte creditrice abbia mai applicato interessi di mora ai rapporti per cui è causa e che, comunque, dall'eventuale accertamento dell'usurarietà discenderebbe “l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (v.
Cass. n. 145/2023).
In ogni caso, per pervenire al rigetto delle doglianze degli opponenti è sufficiente osservare che – come avallato dal recente arresto della Suprema Corte a Sezioni
Unite (v. Cass. S.U. n. 19597/2020), per la verifica dell'usurarietà dei tassi moratori si rende necessario rapportare detti interessi al parametro del tasso- soglia maggiorato del 2,1%, cosicché le doglianze degli opponenti formulate operando un raffronto tra il tasso di mora e gli ordinari tassi soglia non colgono nel segno (e ciò pure a tacere dell'errato calcolo effettuato ricomprendendo anche la c.m.s., nonché dei rilievi dell'opposta circa l'individuazione per il calcolo del tasso-soglia di una categoria di operazioni non pertinente, vale a dire quella dei mutui a tasso variabile anziché dei mutui ipotecari: v. pag. 12 comparsa di costituzione opposta).
8. Gli opponenti hanno anche lamentato l'applicazione di interessi debitori usurari.
pagina 8 di 19 Tale doglianza, tuttavia, fa riferimento a una “relazione tecnico-contabile da depositarsi in corso di causa” (v. pag. 12 atto di citazione), che in realtà non è mai stata versata in atti dagli opponenti.
Peraltro, gli opponenti fondano le proprie doglianze sul punto su una modalità di calcolo del TEG operata in difformità da quanto indicato nelle Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (v. pagg. 12 ss. atto di citazione).
Sebbene la natura e l'efficacia di dette Istruzioni costituiscano questioni controverse e nonostante tali Istruzioni pacificamente non siano ricomprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle preleggi, tuttavia esse costituiscono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario (art. 4 T.U.B.) e rinveniente il proprio fondamento a livello di normativa primaria nella L. n. 108/1996, che ha modificato l'art. 644 c.p. (il cui terzo comma ora prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari).
Posto che le succitate Istruzioni hanno previsto la formula che deve essere applicata dal Ministero del Tesoro/Banca d'Italia per rilevare trimestralmente il
TEGM applicato dalle banche (tasso medio in relazione al quale viene poi individuato il tasso soglia), tale formula deve essere conseguentemente utilizzata anche per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto, e dunque per calcolare il TEG. Sarebbe infatti iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia e il secondo sia calcolato computando voci di costo diverse, ovvero computando le stesse voci ma secondo una metodologia diversa. Criteri di coerenza logica e di equità giuridica, soprattutto alla luce delle gravi conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono infatti di accedere ad un confronto tra dati omogenei, e dunque di pagina 9 di 19 attenersi alle istruzioni impartite da Banca d'Italia anche con riferimento al calcolo del TEG per ogni singola operazione posta in essere dalla banca.
Alla luce di quanto sopra, non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le generiche doglianze degli opponenti relative all'applicazione di interessi usurari risultano espressamente riferite soltanto a “determinati trimestri” (v. pag. 12 atto di citazione), senza alcuna specificazione del fatto che la pretesa usura sarebbe stata riscontrata non al momento dell'apertura del conto. Si tratterebbe, quindi, di usura sopravvenuta e in quanto tale non rilevante perché, ai sensi della interpretazione autentica fornita con l'art. 1 del D.L. n. 394/2000, convertito dalla L. n. 24/2001, occorre accertare il superamento del tasso soglia nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento. Rimane quindi ininfluente il fatto che nello svolgimento del rapporto la misura degli interessi, originariamente pattuita entro il tasso soglia, abbia superato il limite di legge (v. in questo senso Cass. S.U. n. 24675/2017), né gli opponenti hanno allegato e dimostrato che il lamentato superamento della soglia anti-usura sia intervenuto a causa di un illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito.
Le doglianze espresse dagli opponenti in punto di dedotta applicazione di interessi usurari risultano, dunque, infondate.
9. Neppure risulta meritevole di accoglimento la censura degli opponenti relativa all'asserita illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca
(v. pag. 18 atto di citazione).
Posto che tale facoltà – conforme al disposto dell'art. 118 TUB – risulta espressamente prevista dai succitati contratti di conto corrente e di apertura di pagina 10 di 19 credito ipotecaria (v. art. 20 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza con garanzia ipotecaria e servizi connessi”, allegato D al contratto sub doc. 4 fasc. monit., nonché art. 19 del contratto di apertura di conto corrente sub doc. 9 fasc. monit.), la censura attorea si appalesa del tutto generica.
Gli opponenti, infatti, si sono limitati a dedurre che la banca avrebbe unilateralmente modificato le condizioni contrattuali senza preventiva comunicazione alla correntista e/o in assenza di un giustificato motivo, senza tuttavia indicare in alcun modo quali modifiche applicate dalla banca sarebbero dagli stessi ritenute inefficaci e senza meglio specificare le violazioni della normativa pro tempore vigente.
In difetto di assolvimento dell'onere di specifica allegazione e prova posto a carico degli opponenti, pertanto, la doglianza relativa all'esercizio di un preteso illegittimo ius variandi da parte della banca non può che rimanere priva di effetti, atteso che non vi sono gli elementi per accertare l'illiceità delle variazioni.
Peraltro, il lamentato mancato invio di comunicazioni da parte della banca alla correntista risulta smentita dai riscontri documentali offerti dall'opposta sub n. 7
(cfr. in particolare, a titolo esemplificativo, pagg. 12 e 20) e sub n. 8 (cfr. in particolare, a titolo esemplificativo, pagg. 35, 45, 63, 88, 109, 116, 141).
10. Gli opponenti hanno poi lamentato l'indebita applicazione di interessi anatocistici (v. pag. 16 atto di citazione).
Con la produzione dei contratti sub docc. 4 e 9 fasc. monit., parte opposta ha dimostrato che la banca cedente ha operato conformemente al disposto dell'art. 120 TUB, comma 2, come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR del 9/2/2000. Tale novella, infatti, ha espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c.
pagina 11 di 19 La deroga è presente già nella norma primaria del decreto legislativo, mentre le norme regolamentari approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative, di modo che è infondata la tesi secondo la quale la modifica sarebbe inefficace perché introdotta da una norma secondaria.
In particolare, nei succiati contratti è espressamente prevista la pari periodicità – trimestrale – di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, in conformità al disposto della normativa sopra richiamata.
Da ciò deriva che la banca ha lecitamente applicato l'anatocismo sino al
31/12/2013.
La censura risulta, invece, fondata per il periodo successivo all'1/1/2014 per i motivi di seguito esposti.
Il comma 2 dell'art. 120 T.U.B. è stato infatti nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 629 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità) come segue:
“
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”.
In precedenza la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
“
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”.
Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità: mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di “interessi sugli interessi” – nel che consiste pagina 12 di 19 l'anatocismo ex art. 1283 c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli “interessi” nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento: in tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il
4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti
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pagina 13 di 19 Ancora, si consideri che in materia era intervenuto il legislatore, questa volta governativo, con il D.L. n. 91 del 24/6/2014 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno, ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014. In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2 T.U.B. l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dall'1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
E' noto, altresì, che il CICR non ha provveduto ad emanare la delibera prevista dalla nuova versione dell'art. 120 T.U.B. e tale norma è stata poi ulteriormente modificata nel 2016. Tuttavia, tale lacuna non impedisce di ritenere che la norma sia efficace e vigente, e ciò per le seguenti ragioni: (i) in primo luogo, perché la norma primaria – come sopra argomentato – è chiara nella sua portata precettiva;
(ii) inoltre, perché le modalità e i criteri della norma regolamentare devono soltanto dare attuazione alla norma primaria, cosicché la mancanza della delibera
CICR ha comportato unicamente che gli intermediari fossero liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
Tale interpretazione è stata avallata da un recente arresto della Suprema Corte (v.
Cass. n. 21344/2024, che ha affermato il principio della immediata applicazione del divieto di anatocismo bancario in forza della L. n. 147/2013, art. 1, comma
629 (sebbene il principio di diritto affermato faccia riferimento, per un evidente errore materiale, alla data dell'1/12/2014, anziché all'1/1/2014).
pagina 14 di 19 Ciò posto, la causa è stata dunque rimessa in istruttoria al fine di effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 436/48 e del conto corrente ipotecario n.
90023-07 oggetto di causa con espunzione degli interessi debitori anatocistici dall'1/1/2014.
In ottemperanza all'invito formulato da questo Giudice con ordinanza dell'11/10/2024, l'opposta ha depositato telematicamente in data 12/11/2024 una nota autorizzata contenente i predetti ricalcoli, allegando la relativa documentazione analitica relativa ai conteggi elaborati, dalla quale risulta che:
- il saldo finale del conto corrente ipotecario n. 90023-07 risulta pari a €
144.100,69 (anziché a € 147.825,01) a credito della banca;
- il saldo finale del conto corrente n. 90023-07 risulta pari a € 187,17 (anziché a
€ 412,13) a credito della banca.
Gli opponenti, invero, non hanno sollevato contestazioni con specifico riferimento ai predetti conteggi, cosicché il contegno dagli stessi serbato sul punto ben può essere valorizzato ai sensi dell'art. 116, II comma c.p.c., al fine di applicare la decurtazione del credito dell'opposta come innanzi indicato, senza necessità di disporre apposita c.t.u..
Sul punto, pertanto, l'opposizione risulta fondata nei limiti innanzi indicati.
11. Da ultimo, il fideiussore opponente ha eccepito la nullità (totale e, in subordine, parziale) della garanzia prestata (v. pagg. 19 ss. atto di citazione), ma anche tale eccezione deve essere disattesa per i seguenti motivi.
Come noto, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (versato in atti dagli opponenti sub doc. 3) ha rilevato come l'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di tre disposizioni del modello di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003 concretasse un'intesa restrittiva della pagina 15 di 19 concorrenza, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990
(Legge Antitrust).
Sul punto devesi preliminarmente rilevare che, essendo la eccepita nullità relegata a un accertamento di carattere incidentale finalizzato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'adito Tribunale risulta competente a occuparsi della trattazione della stessa.
Ancora, in ordine alla natura della garanzia prestata, si evidenzia quanto segue.
Per qualificare un contratto come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, risulta decisiva la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: la fideiussione in esame non ha quella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma (così come delineata dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n. 3947/2010), bensì ha una funzione “satisfattoria”, volta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale (sia pure, come nel caso di specie, entro un tetto massimo garantito): in altri termini, la prestazione del fideiussore è qualitativamente omogenea a quella debitore principale, impegnandosi il garante a eseguire la medesima prestazione (pecuniaria) del debitore garantito. Cionondimeno, la garanzia oggetto di causa – pur mantenendo il nomen iuris di “fideiussione” – opera a semplice richiesta, vale a dire secondo il meccanismo solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., e ciò in ragione del fatto che – per quel che qui rileva – il fideiussore si è impegnato al pagamento
“immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, così come espressamente indicato all'art. 7 della fideiussione.
Ciò premesso, si ritiene che l'eccezione formulata dall'opponente Parte_1
debba essere rigettata in quanto infondata.
Come chiarito dal recente arresto della Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021
– ancorché gli opponenti si possano giovare della “prova privilegiata della condotta
pagina 16 di 19 anticoncorrenziale” costituita dalla predetta decisione della Banca d'Italia n. 55 del
2005 – la prospettata nullità non travolgerebbe l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c., essendo al contrario limitata a specifiche clausole contrattuali
(c.d. di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e il predetto opponente, invero, non ha dedotto (né tantomeno provato) che le succitate clausole abbiano trovato concreta applicazione nel caso di specie.
Quand'anche poi per le suespresse ragioni si ritenesse caducata la previsione contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. (di cui all'art. 6 della fideiussione sub doc.
11 fasc. monit.), il garante opponente non ha validamente e tempestivamente formulato un'eccezione di decadenza dalla garanzia di parte creditrice (che, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce un'eccezione in senso stretto: v., ex multis, Cass. n. 14194/2022).
12. In conclusione, alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e gli opponenti condannati al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 144.287,87 (in luogo della somma di € 148.237,14 di cui al decreto ingiuntivo), oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal
21/4/2018 al saldo.
13. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio, atteso che “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo
pagina 17 di 19 carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (v.
Cass. n. 14764/2007).
Di talché gli opponenti devono essere condannati in solido – ai sensi dell'art. 97,
I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle posizioni giuridiche degli stessi – alla rifusione delle spese processuali della presente fase di opposizione a favore dell'opposta, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata dall'opposta, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili sulla base del valore della controversia.
L'opposta ha altresì diritto al rimborso delle spese relative alla fase monitoria, che non necessitano di essere rideterminate nei limiti della domanda accolta, in ragione della mancata variazione dello scaglione di riferimento.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 3731/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 7/12/2021 (e depositato in data 9/12/2021) nei confronti degli opponenti;
condanna gli opponenti in solido al pagamento a favore dell'opposta della somma di € 144.287,87, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna altresì gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese del giudizio, liquidate in € 9.697,95 per compensi in relazione alla presente fase di opposizione e in € 2.500,00 per compensi ed € 406,50 per anticipazioni in pagina 18 di 19 relazione alla fase monitoria, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 19 di 19