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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/10/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 20/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4525 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Carmine D'Amico, elettivamente domiciliato in Laureana Cilento (Sa),
alla Via Villa Simeoni, n. 12, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Maurizio Rossi,
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
1 PEC: Email_2
E
(C.F.: Controparte_2
), in pers. del , dott. , rapp.to P.IVA_2 Controparte_3 CP_4
e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar i Napoli del 18/06/2014, Persona_1
dall'avv. Teresa Castellucci, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via De Leo, n. 12,
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L.;
PEC: Email_3
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 05/09/2024, agiva contro l' e Parte_1 CP_2
l , dinanzi al Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro, CP_1 Controparte_1
impugnando la cartella di pagamento n. 10020240025460190000 dell'importo di €
27.360,60, relativa al presunto mancato pagamento dei contributi assicurativi per CP_2
gli anni 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Il ricorrete eccepiva la nullità della cartella di pagamento avendo egli cessato la propria attività di impresa il 31/12/1993, come da certificato della Camera di Commercio allegato.
Evidenziava, inoltre, che dopo la chiusura della predetta attività non aveva più svolto altra e diversa attività d'impresa e che era stato già destinatario di altre cartelle di pagamento,
oggetto di impugnazione, in relazione alle quali l aveva addotto l'avvenuto sgravio CP_2
e chiesto la cessazione della materia del contendere.
Deduceva, altresì, la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti,
2 nonché la prescrizione del credito vantato dall' per decorso del relativo termine CP_2
quinquennale e la temerarietà della lite avendo l'EN impositore emesso il ruolo dopo aver preso atto dell'avvenuta cancellazione del ricorrente dal registro delle imprese.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale:
<< - in via preliminare e pregiudiziale voglia annullare e/o dichiarare illegittima la cartella di
pagamento n. 10020240025460190000 per inesistenza del credito vantato dall' EN
Impositore, per difetto di legittimazione passiva del sig. , per Parte_1
prescrizione del credito e, comunque, per tutti i motivi indicati in assertiva;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale e in subordine voglia annullare e/o dichiarare
illegittima la cartella di pagamento n. 10020240025460190000 per mancata notifica degli
atti presupposti;
- condannare l' per lite temeraria;
CP_2
- Altresì, in accoglimento della presente opposizione voglia l'adita S.V. Ill.ma, condannare i
convenuti, eventualmente in solido tra loro, alle spese e competenze professionali di
giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_2
depositata il 03/02/2025, nella quale evidenziava di aver provveduto alla cancellazione della posizione assicurativa del ricorrente a far data dal 31/12/1993 e che l'istruttoria della cessazione al 31/12/1993 era stata svolta in ritardo giacché la circostanza non era stata comunicata nei modi e termini di legge, se non dopo la notifica delle cartelle esattoriali;
per un problema informatico non si era proceduto alla compensazione delle richieste contabili negative e positive con conseguente emanazione della cartella oggetto del giudizio,
successivamente oggetto di sgravio.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Con memoria difensiva depositata il 07/02/2025, si costituiva in giudizio l
[...]
che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva circa Controparte_1
3 l'asserita inesistenza e/o nullità degli atti prodromici alla cartella o l'asserita infondatezza della pretesa creditoria, avendo competenza solo in merito alla formazione ed alla successiva notifica della cartella impugnata.
Pertanto, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro:
<in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia riguardo
alle eccezioni formulate dal ricorrente nel suo ricorso;
nel merito, in dipendenza della costituzione dell' e della documentazione dalla stessa CP_2
depositata. rigettare l'opposizione per la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite>>.
4. Con ordinanza del 20/03/2025 il G.d.L. rinviava la discussione all'udienza del 23/09/2025,
onerando parte ricorrente e l a pronunciarsi in merito Controparte_1
alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall udienza CP_2
che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In particolare, il ricorrente non si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del giudizio, in quanto lo sgravio era avvenuto dopo l'introduzione dello stesso.
Anche l aderiva alla richiesta dell' chiedendo Controparte_1 CP_2
la compensazione delle spese di lite.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
2. Orbene, nell'ipotesi in esame, l ha dichiarato di aver provveduto, nelle more del CP_2
giudizio, allo sgravio della cartella di pagamento impugnata e, pertanto, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
A fronte di tale richiesta il ricorrente non ha dedotto alcun motivo giuridicamente rilevante idoneo a giustificare il prosieguo della controversia, insistendo esclusivamente per la condanna dell'EN al pagamento delle spese del giudizio.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, anche avuto riguardo alla posizione meramente oppositiva in questo giudizio dell' (avendo quest'ultima Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso), rispetto alla quale non si coglie più alcun interesse precipuo ad
5 un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo all'attore a coltivare l'opposizione e in capo alle parti resistenti a contrastare la stessa.
Per le ragioni esposte, in accoglimento delle concordi conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da
[...]
il 05/09/2024. Parte_1
3. Occorre, quindi, soltanto esaminare la teorica fondatezza della domanda ai sensi del principio della c.d. “soccombenza virtuale” ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, per avere parte attrice insistito per una pronuncia sul punto.
Sicuramente è ravvisabile la soccombenza virtuale dell' essendo risultata la CP_2
pretesa creditoria azionata dall'Istituto, già contestata dal ricorrente prima dell'instaurazione del presente giudizio, effettivamente insussistente. Né l ha debitamente CP_2
documentato la dedotta circostanza che l'iscrizione a ruolo del credito, per gli anni ricompresi nel titolo opposto, sia stata cagionata dalla condotta poco diligente del ricorrente o, comunque, da fatti non ascrivibili alla responsabilità dell' . Neppure è stato CP_2
esplicitamente chiarito quale sia la data in cui l abbia provveduto allo sgravio, cioè CP_2
se prima o dopo l'introduzione del presente giudizio.
Ne discende che le spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell' nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14. CP_2
Quanto alla posizione dell' si impone, invece, la totale compensazione delle spese CP_5
nel rapporto tra il ricorrente e l' . Controparte_1
E, difatti, nel caso di specie si profilava fondata la questione del difetto di legittimazione passiva dell' , alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite dell'8 marzo 2022, n. 7514, CP_5
che postula la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito
6 della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella.
Di guisa che, afferendo l'odierno giudizio unicamente a problemi involgenti il merito della pretesa creditoria, sarebbe stata da considerare quanto meno dubbia la legittimazione a contraddire di . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4525 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da
[...]
, nei confronti dell' e dell , così Parte_1 CP_2 Controparte_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da
[...]
con ricorso depositato il 05/09/2024; Parte_1
2) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_2
liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente ed
[...]
. Controparte_1
Salerno, 3.10.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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