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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9886/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
o in IO NELL'EMILIA presso il difensore;
ricorrente contro
- (C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 E icilia ffici di quest'ultima, siti in VIA ALFREDO TESTONI 6 a BOLOGNA presso il difensore;
resistente
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 14.11.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente proposto in data 8 luglio 2024 (lunedì), ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 27/05/2024 dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, notificato il 7/06/2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato, emesso nella seduta del 23.6.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua (“.. Nel caso di specie, non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante. Dall'istruttoria compiuta risulta che l'istante abbia vissuto un primo periodo in Italia da adolescente quanto raggiunse il padre a Reggio Emilia attraverso una procedura di ricongiungimento familiare, risiedendovi all'incirca dal 2006 al 2009. In Italia, ove si trova da meno di un anno, risulta ospitato presso un connazionale, quanto alla situazione lavorativa non produce alcuna documentazione né volta a comprovare un percorso di integrazione sociale nel Paese ospitante...”).
Avverso tale provvedimento a proposto ricorso l'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale. pagina 1 di 5 In data 11 luglio 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato il procedimento al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 24 luglio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “.. ADR: sto lavorando da gennaio di quest'anno per la ditta edile RINES di Reggio-Emilia, faccio il muratore;
ho il contratto full-time, dal lunedì al venerdì, per otto ore al giorno;
guadagno circa 1500,00-1600,00 euro al mese.... ADR: il contratto di affitto è scaduto a ottobre 2024; così da quel momento sono andato a vivere a casa di amici connazionali a Reggio-Emilia, alla via Rodolfo Magnani n. 8; siamo 4 in tutto in casa;
il proprietario di casa è il mio datore di lavoro, gli altri due ragazzi sono sempre suoi dipendenti. Ognuno di noi paga 200,00 euro al mese a lui che comprendono anche le utenze. Il capo non si prende dalla busta-paga questi soldi, siamo noi a darglieli in contanti. ADR: i cantieri dove sto lavorando sono sempre diversi;
ad esempio ora sto lavorando al teatro di Reggiolo. Per raggiungere i posti di lavoro io vado sempre in macchina con il mio capo;
mi porta lui;
gli altri ragazzi di casa non vengono nello stesso cantiere mio, sono impegnati in altri cantieri. Sto bene con il mio capo;
mi tratta bene. ADR: in salute sto bene, grazie. ADR: io sono arrivato in Italia una prima volta nel 2006, sono poi rientrato in Egitto nel 2009 perché mi aveva chiamato mia sorella e mi ha avvisato che mia madre stava male, poi lei è morta nel 2010; poi sono tornato in Italia nel 2022. Qui in Italia vivono alcuni cugini, figli di fratelli di mio padre;
vivono in provincia di Reggio- Emilia e riusciamo a vederci qualche volta. Nel mio paese vivono mio padre, tre sorelle, mia moglie e tre figli, di 11, 8 e 3 anni;
l'ultima figlia praticamente è nata quando io sono ritornato qui. Dal 2022 sono sempre rimasto in Italia. ADR: non ho frequentato la scuola di italiana che comunque ho imparato;
ho fatto anche un corso per muratore insieme al mio capo ma non ho un certificato che lo dimostri;
chiederò al mio capo e nel caso lo consegno al mio avvocato. ADR: non ho mai presentato domanda di protezione internazionale. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia. ADR: io ho avuto un primo permesso nel 2006 per motivi familiari perché in Italia c'era mio padre;
poi avevo presentato la domanda di rinnovo che però è stata archiviata perché io e mio padre eravamo tornati in Egitto per la malattia di mia madre e poi lì siamo rimasti. Io poi come ho detto prima sono tornato in Italia nel 2022 mentre mio padre non più, è rimasto in Egitto. Comunque, sono in contatto con lui e quando posso gli invio un po' di denaro. ADR: ho detto tutto ....”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso, come detto, è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Si ricordi che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020
pagina 2 di 5 (come risulta dal provvedimento impugnato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 9.11.2022, ossia, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. allegati ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, è indubbio che, durante gli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente, immune da pregiudizi penali (v. in tal senso provvedimento impugnato) abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
pagina 3 di 5 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle sue dichiarazioni rese in sede giudiziale risulta che il ricorrente, entrato in Italia nel 2006 quando era ancora minorenne, in possesso di un primo permesso per motivi familiari in forza della presenza sul territorio nazionale del padre, è rientrato in Egitto nel 2009 ed è poi tornato definitivamente sul territorio nel 2022. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2023 e ha proseguito a lavorare con continuità: ha infatti in corso di svolgimento un contratto a tempo determinato con prossima scadenza il 20.12.2025 presso la società RINED srls con sede a Reggio Emilia. I redditi percepiti (euro 15.700 circa nel 2023, euro 17.300 circa nel 2024, circa euro 11.200 circa fino al mese di giugno del 2025) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire un alloggio autonomo presso un immobile di cui risulta conduttore un connazionale, regolare sul territorio nazionale. Il richiedente, inoltre, invia denaro ai familiari in patria (cfr. ricevute in atti). L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, da una buona conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonea attestazione, ha dimostrato sostanzialmente di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale d'udienza in atti. Sotto altro profilo, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura
pagina 4 di 5 competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9886/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
o in IO NELL'EMILIA presso il difensore;
ricorrente contro
- (C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 E icilia ffici di quest'ultima, siti in VIA ALFREDO TESTONI 6 a BOLOGNA presso il difensore;
resistente
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 14.11.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente proposto in data 8 luglio 2024 (lunedì), ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 27/05/2024 dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, notificato il 7/06/2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato, emesso nella seduta del 23.6.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua (“.. Nel caso di specie, non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante. Dall'istruttoria compiuta risulta che l'istante abbia vissuto un primo periodo in Italia da adolescente quanto raggiunse il padre a Reggio Emilia attraverso una procedura di ricongiungimento familiare, risiedendovi all'incirca dal 2006 al 2009. In Italia, ove si trova da meno di un anno, risulta ospitato presso un connazionale, quanto alla situazione lavorativa non produce alcuna documentazione né volta a comprovare un percorso di integrazione sociale nel Paese ospitante...”).
Avverso tale provvedimento a proposto ricorso l'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale. pagina 1 di 5 In data 11 luglio 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato il procedimento al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 24 luglio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “.. ADR: sto lavorando da gennaio di quest'anno per la ditta edile RINES di Reggio-Emilia, faccio il muratore;
ho il contratto full-time, dal lunedì al venerdì, per otto ore al giorno;
guadagno circa 1500,00-1600,00 euro al mese.... ADR: il contratto di affitto è scaduto a ottobre 2024; così da quel momento sono andato a vivere a casa di amici connazionali a Reggio-Emilia, alla via Rodolfo Magnani n. 8; siamo 4 in tutto in casa;
il proprietario di casa è il mio datore di lavoro, gli altri due ragazzi sono sempre suoi dipendenti. Ognuno di noi paga 200,00 euro al mese a lui che comprendono anche le utenze. Il capo non si prende dalla busta-paga questi soldi, siamo noi a darglieli in contanti. ADR: i cantieri dove sto lavorando sono sempre diversi;
ad esempio ora sto lavorando al teatro di Reggiolo. Per raggiungere i posti di lavoro io vado sempre in macchina con il mio capo;
mi porta lui;
gli altri ragazzi di casa non vengono nello stesso cantiere mio, sono impegnati in altri cantieri. Sto bene con il mio capo;
mi tratta bene. ADR: in salute sto bene, grazie. ADR: io sono arrivato in Italia una prima volta nel 2006, sono poi rientrato in Egitto nel 2009 perché mi aveva chiamato mia sorella e mi ha avvisato che mia madre stava male, poi lei è morta nel 2010; poi sono tornato in Italia nel 2022. Qui in Italia vivono alcuni cugini, figli di fratelli di mio padre;
vivono in provincia di Reggio- Emilia e riusciamo a vederci qualche volta. Nel mio paese vivono mio padre, tre sorelle, mia moglie e tre figli, di 11, 8 e 3 anni;
l'ultima figlia praticamente è nata quando io sono ritornato qui. Dal 2022 sono sempre rimasto in Italia. ADR: non ho frequentato la scuola di italiana che comunque ho imparato;
ho fatto anche un corso per muratore insieme al mio capo ma non ho un certificato che lo dimostri;
chiederò al mio capo e nel caso lo consegno al mio avvocato. ADR: non ho mai presentato domanda di protezione internazionale. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia. ADR: io ho avuto un primo permesso nel 2006 per motivi familiari perché in Italia c'era mio padre;
poi avevo presentato la domanda di rinnovo che però è stata archiviata perché io e mio padre eravamo tornati in Egitto per la malattia di mia madre e poi lì siamo rimasti. Io poi come ho detto prima sono tornato in Italia nel 2022 mentre mio padre non più, è rimasto in Egitto. Comunque, sono in contatto con lui e quando posso gli invio un po' di denaro. ADR: ho detto tutto ....”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso, come detto, è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Si ricordi che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020
pagina 2 di 5 (come risulta dal provvedimento impugnato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 9.11.2022, ossia, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. allegati ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, è indubbio che, durante gli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente, immune da pregiudizi penali (v. in tal senso provvedimento impugnato) abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
pagina 3 di 5 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle sue dichiarazioni rese in sede giudiziale risulta che il ricorrente, entrato in Italia nel 2006 quando era ancora minorenne, in possesso di un primo permesso per motivi familiari in forza della presenza sul territorio nazionale del padre, è rientrato in Egitto nel 2009 ed è poi tornato definitivamente sul territorio nel 2022. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2023 e ha proseguito a lavorare con continuità: ha infatti in corso di svolgimento un contratto a tempo determinato con prossima scadenza il 20.12.2025 presso la società RINED srls con sede a Reggio Emilia. I redditi percepiti (euro 15.700 circa nel 2023, euro 17.300 circa nel 2024, circa euro 11.200 circa fino al mese di giugno del 2025) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire un alloggio autonomo presso un immobile di cui risulta conduttore un connazionale, regolare sul territorio nazionale. Il richiedente, inoltre, invia denaro ai familiari in patria (cfr. ricevute in atti). L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, da una buona conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonea attestazione, ha dimostrato sostanzialmente di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale d'udienza in atti. Sotto altro profilo, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura
pagina 4 di 5 competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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