Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BUGLIONE ANTONIO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e TE CE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TIZIANA BUGLIONE la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 26/09/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo alla figlia minore (nata il [...]) alle Per_1
seguenti condizioni:
a-) la figlia continuerà ad abitare con la madre anche se, in virtù della normativa attualmente Per_1
vigente, la stessa viene congiuntamente affidata ad entrambi i genitori allo scopo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno dei genitori;
b-) la sig.ra avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza Pt_1
e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento Per_1
della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. NT con congruo preavviso;
Pt_1
c-) I ricorrenti concordano che il sig. NT potrà tenere con sé la figlia due giorni a settimana e precisamente il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 prelevandola presso
1
Pt_1
d-) la minore, trascorrerà il periodo estivo di 15 giorni consecutivi presso la dimora che il padre temporaneamente avrà, nei mesi di luglio o di agosto e compatibilmente con le eventuali e future esigenze lavorative del padre e della madre, previo accordo tra di loro da pattuire entro il giorno 15 del mese di giugno.
e-) Per le festività natalizie i ricorrenti concordano che, per il primo anno di vita, la figlia trascorrerà col padre il giorno 25 dicembre e 01 gennaio, mentre negli anni successivi concorderanno l'alternanza di tutti gli altri giorni.
f-) In occasione delle festività pasquali concordano che la figlia trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo e così via ad anni alterni. Le decisioni più importanti e di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia minore, dovranno essere prese in modo congiunto dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali della figlia;
g-) Il padre potrà comunicare telefonicamente con la minore quotidianamente e farle visita previo accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy della sig.ra e con congruo preavviso di Pt_1 almeno un'ora;
h-) I genitori, potranno concordare autonomamente anche un diverso calendario di visite che tenga conto di esigenze lavorative o improvvisi impedimenti, soprattutto in ragione delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia;
i-) il sig. NT si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese, per il mantenimento della figlia la somma di € 200,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione indici Istat. Detto importo dovrà essere corrisposto mediante entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
1-) il sig. NT corrisponderà alla , di volta in volta il 50% delle spese necessarie per la Pt_1
figlia per eventuali visite mediche, specialistiche, medicinali non coperte dal servizio sanitario, Per_1
nonché spese scolastiche corredate da relativa documentazione il tutto da concordarsi preventivamente;
m-) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
n-) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
All'udienza del 08/04/2025 le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto il
2 seguente accordo a modifica delle condizioni di cui al ricorso:
- Il diritto di visita del padre va integrato anche con la previsione di weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto;
- L'assegno unico di circa € 200,00 è percepito al 100% dalla ricorrente;
- Contributo di mantenimento a carico del padre di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto del fatto che il padre lavora come muratore a chiamata;
- Conferma delle altre condizioni del ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 08/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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