Ordinanza collegiale 29 novembre 2022
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2023
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12813/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12813 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giada Erminia De Paola e Dario Suriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NC EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente – in qualità di cittadino -OMISSIS- entrato in Italia nel -OMISSIS-, e che dal -OMISSIS-ha iniziato ad esercitare regolare attività lavorativa alle dipendenze della Società -OMISSIS-., per essere assunto a tempo indeterminato in data -OMISSIS- - ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, mediante il quale l’amministrazione resistente rigettava l’istanza presentata in data -OMISSIS-, diretta ad ottenere la cittadinanza italiana come previsto dall’art. 9, comma 1 lettera f, Legge n. 91/92, in ragione dei seguenti motivi: “ dall’attività informativa esperita sono emersi sul conto del Sig. -OMISSIS-, elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, che il motivo del rigetto era invero incentrato sul fatto che la figlia era fuggita nel -OMISSIS- dall’Italia – tant’è che non faceva più parte della famiglia anagrafica - per recarsi tra le schiere dello Stato islamico: vicenda che tuttavia non lo riguardava direttamente e rispetto alla quale non aveva mai manifestato alcuna approvazione.
Deduceva quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame: 1) “ violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 ” in quanto, secondo la posizione assunta dall’Amministrazione resistente, stante la sussistenza di un “sospetto” di pericolo per l’incolumità e la sicurezza nazionale, non era stato necessario nemmeno il preavviso di diniego del riconoscimento della cittadinanza; 2) “ Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; genericità, incoerenza ed illogicità della motivazione per difetto di istruttoria e carenza di presupposti; eccesso di potere ”.
2: Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, di contro, che “ nelle istanze di concessione della cittadinanza italiana per residenza, all’Amministrazione è riconosciuto un potere ampiamente discrezionale di valutazione, nell’ambito del generale assetto normativo di cui alla legge 91/1992. Tale valutazione, cioè, non può basarsi esclusivamente sulla sussistenza dei requisiti previsti normativamente, quali la presenza dello straniero sul territorio per il numero di anni prescritto dalla legge o la verifica che lo stesso possieda una stabile occupazione ed un reddito sufficiente, ma deve prendere in considerazione una serie di elementi ulteriori in base ai quali dedurre l’opportunità o meno di inserire stabilmente uno straniero nella comunità nazionale. Il grado di assimilazione e di integrazione che deve dimostrare uno straniero che aspira al nostro status civitatis non può non essere desunto anche dal rispetto delle norme di diritto penale e, a maggior ragione, dal rispetto dei principi a tutela della sicurezza dello Stato. […] Con riferimento al mancato invio della comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/1990, si rappresenta che, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, questa Amministrazione ha ritenuto di non procedere all’invio della suddetta comunicazione, essendo il futuro provvedimento di diniego destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, comunque sottratti
all’accesso ” (T.A.R. Lazio – Sezione I Ter n. 11801/2019). “ […] In relazione al secondo motivo, si osserva che il rapporto di filiazione implica un legame ben più stabile rispetto a quelli ritenuti dalla giurisprudenza idonei a suffragare il diniego di attribuzione dello status di cittadino, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi rapporti affettivi (cfr. T.A.R. Lazio n. 600/13, con riferimento al rapporto di parentela). Si osserva, altresì che, non potendo escludersi comportamenti potenzialmente pericolosi sotto il profilo della sicurezza della Repubblica proprio per l’esistenza di tali vincoli, il diniego della cittadinanza nei confronti del familiare non appare
certamente irragionevole ”.
3. Con ordinanda interinale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, il Collegio adito rigettava l’istanza cautelare proposta statuendo quanto segue: “ Ritenuto che il ricorso, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, appare sfornito del prescritto requisito del fumus boni iuris alla luce della costante giurisprudenza di questa Sezione, in quanto il Ministero ha motivato il diniego sulla base di elementi che non consentirebbero di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, e anche alla luce dell’istruttoria espletata in corso di causa non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso;
ritenuto infatti che, in questo contesto, anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che deve ritenersi del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la valutazione del rapporto di parentela (nel caso di specie la figlia del richiedente) con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica (Cons. Stato, sez. III, n. 8084/2022);
considerato, inoltre, che nel caso di specie pare difettare anche il requisito del periculum, tenuto conto che alcun profilo di pregiudizio grave e irreparabile è stato addotto nel caso specifico o è comunque stato adeguatamente circostanziato;
ritenuto, in ogni caso, che il gravato decreto non appare idoneo ad arrecare, nell’immediato, un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della parte ricorrente: in tale prospettiva va, infatti, considerato che il diniego della cittadinanza non preclude alla parte ricorrente di godere delle libertà e dei diritti fondamentali, oltre ai diritti civili, nonché, la piena parità con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione in tutti i rapporti giuridici, incluse le prestazioni amministrative ed i servizi pubblici, oltre al diritto alla partecipazione politica a livello locale (anche se allo stato subordinato a normativa di attuazione), ai sensi dell’art. 9 del testo unico immigrazione, avendo conseguito lo status di lungosoggiornante (è in possesso della Carta di Soggiorno rilasciata nel -OMISSIS- secondo quanto indicato nell’istanza presentata);
ritenuto che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), respinge la suindicata istanza cautelare” .
4. All’udienza di smaltimento del 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
6. Premesso, infatti, che successivamente alla data di deposito della citata ordinanza cautelare non è stato dedotto e/o depositato altro da parte del ricorrente, sicché non è stato introdotto in giudizio alcun elemento contrario ma soprattutto sopravvenuto rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice cautelare, le cui conclusioni non possono che quindi essere confermate, sul punto è di conseguenza sufficiente aggiungere – ai sensi dell’art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta [...] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – che la giurisprudenza più recente (T.A.R. Lazio, sentenza 519 del 12.1.2026) ha confermato quanto segue: “ Appare in primo luogo utile richiamare i principi accolti da consolidata giurisprudenza con riguardo alla materia oggetto di contendere (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, V-bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Occorre rammentare che la formulazione contenuta nell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 1992, secondo cui la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni, intende significare che la residenza del soggetto per il periodo indicato è solo uno dei presupposti per proporre la domanda di riconoscimento della cittadinanza, a cui segue tuttavia “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, n. 4447/2018).
Più precisamente, l’Amministrazione deve verificare, oltre al citato requisito della residenza legale, anche l’inserimento del richiedente nel contesto sociale del Paese per cui è chiesta la cittadinanza, valutando un insieme di elementi eterogenei - quali le condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché la irreprensibilità della condotta - tesi a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione del medesimo nel tessuto sociale del Paese di residenza.
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce quindi in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di circostanze, tra cui particolare rilievo assume, senza dubbio, l’irreprensibilità della condotta del soggetto richiedente (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 3547/-OMISSIS-), da valutarsi non solo alla luce del rispetto delle regole di rilevanza penale, ma, più in generale, delle regole di convivenza civile (cfr. Cons. Stato, I, nn. 943/2022 e 1959/2020).
Dunque, l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto un profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 5565/2013), partendo dal presupposto che l’acquisto di tale status, lungi dal costituire per l’istante una sorta di diritto necessariamente e automaticamente riconoscibile in presenza di determinati requisiti e in assenza di fattori ostativi, rappresenta invece il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Ne discende che il provvedimento di concessione della cittadinanza va inteso come “atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Cons. Stato, III, n. 104/2022).
In virtù di tale qualificazione, l’anzidetta valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo in particolare detto sindacato estendersi sino a un vaglio di merito della valutazione compiuta, dovendosi piuttosto limitare alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis, Cons. Stato, III, n. 7036/2020) ”.
Inoltre, più nello specifico, già T.A.R. Lazio, sentenza 4.7.2017 aveva evidenziato quanto segue: “
Il concetto di sicurezza della Repubblica, inoltre, non è legato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l'appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre -OMISSIS-n. 5103 nonché T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 ottobre -OMISSIS- n. 1749) o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale (Tar Lazio, Sez. II quater, 1 settembre 2015 n. 10989 e 29 settembre -OMISSIS- n. 9973 ).
7. - La valutazione sfavorevole all'accoglimento dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente operata dal Ministero, quindi, non si configura viziata sotto il profilo del difetto di motivazione e non si discosta dai parametri di ragionevolezza, considerato che, in relazione al provvedimento di concessione della cittadinanza - che determina l'acquisizione in via definitiva di detto status - l'accertamento dell'assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore intensità e rigore (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289).
E ciò in quanto la concessione della cittadinanza italiana - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri. Si tratta, altrimenti detto, di apprezzare, oltre alla residenza decennale ed all'inesistenza di fattori ostativi, la sussistenza di ulteriori elementi che giustificano la concessione e motivano "l'opportunità di tale concessione". E tanto anche al fine di evitare che, attraverso il conferimento dello statuscivitatis, lo straniero, che non rinuncia nel contempo alla cittadinanza di origine, possa divenire cittadino, pur non condividendo integralmente l'appartenenza alla Comunità nazionale.
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657).
È bene anche ricordare che, sul piano più generale, la Corte Costituzionale ha affermato che la rilevanza dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell'art. 52 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 24 del 2014). A tanto poi va aggiunto che l'attuale momento storico di allarmante recrudescenza di fenomeni terroristici ed estremisti d'ispirazione nazionalista o religiosa rende ancor più comprensibile la particolare prudenza e cautela che ispira l'azione amministrativa nel settore de quo (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2015 n. 1084 nonché Tar Lazio, Sez. II quater, 11 novembre 2015 n. 12752) ”.
7. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, in ragione dei principi su richiamati, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, non difettando la motivazione circa il carattere ostativo della vicenda emersa che ha comunque ad oggetto un rapporto strettamente familiare che può riprendere in ogni momento.
Nessun effetto viziante, infine, potrebbe in ogni caso determinare l’omissione del preavviso di rigetto trattandosi di provvedimento amministrativo sorretto da ragioni speciali rispetto alle quali, come detto, parte ricorrente non ha controdedotto introducendo elementi contenutistici contrari.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
8. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della lite, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA VA, Presidente FF
NC EL, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC EL | IA RA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.