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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6583/2025 promossa da:
ass. avv. MARTINO VINCENZO e avv. LAMACCHIA ANNA Parte_1
SI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
ha evocato in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_1 all'adito tribunale di condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo lordo di euro 11.410, 81, di cui euro 2073, 99 a titolo di TFR, oltre accessori di legge;
la società convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace;
la comunicazione obbligatoria di assunzione (doc. 1) e le buste paga sino ad aprile
2023 (doc. 4) dimostrano che il ricorrente sia stato assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 23/1/2023, con orario di lavoro full time, e che sia stato inquadrato nel livello 8 del C.C.N.L. metalmeccanica piccola e media industria;
il "modulo recesso rapporto di lavoro" (doc. 3) dimostra che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sia proseguito sino al 19/10/2023, come dedotto in ricorso, allorquando il ricorrente si è dimesso per "giusta causa" consistita nel mancato pagamento delle retribuzioni;
il lavoratore, nel presente giudizio, rivendica il pagamento delle retribuzioni da agosto a ottobre 2025, dei ratei di tredicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle festività ed dei ROL maturati e non goduto nonché del TFR;
1 all'odierna udienza di discussione il ricorrente ha rinunciato alla domanda di pagamento dell'importo lordo di euro 723, 54 preteso a titolo di ROL maturati e non goduti;
il conteggio allegato al ricorso, detratto quanto richiesto a titolo di " ROL non goduta", appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in base ai dati di fatto di cui sopra ed ai dati retributivi utilizzati nelle buste paga in atti ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.;
l'importo lordo complessivo dovuto al ricorrente ammonta dunque ad € 10.687, 27 lordi, di cui euro 2073, 99 a titolo di TFR;
dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente g)li accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014 nel valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare al ricorrente € 10.687, 27 lordi, di cui euro
2073, 99 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché a rimborsargli le spese di causa liquidate in € 2109 oltre il 15% per rimborso spese forfettario, 30% ex art. 4 comma 1bis d.m. 55/2014, Iva e Cpa.
Torino, 11/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
ass. avv. MARTINO VINCENZO e avv. LAMACCHIA ANNA Parte_1
SI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
ha evocato in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_1 all'adito tribunale di condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo lordo di euro 11.410, 81, di cui euro 2073, 99 a titolo di TFR, oltre accessori di legge;
la società convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace;
la comunicazione obbligatoria di assunzione (doc. 1) e le buste paga sino ad aprile
2023 (doc. 4) dimostrano che il ricorrente sia stato assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 23/1/2023, con orario di lavoro full time, e che sia stato inquadrato nel livello 8 del C.C.N.L. metalmeccanica piccola e media industria;
il "modulo recesso rapporto di lavoro" (doc. 3) dimostra che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sia proseguito sino al 19/10/2023, come dedotto in ricorso, allorquando il ricorrente si è dimesso per "giusta causa" consistita nel mancato pagamento delle retribuzioni;
il lavoratore, nel presente giudizio, rivendica il pagamento delle retribuzioni da agosto a ottobre 2025, dei ratei di tredicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle festività ed dei ROL maturati e non goduto nonché del TFR;
1 all'odierna udienza di discussione il ricorrente ha rinunciato alla domanda di pagamento dell'importo lordo di euro 723, 54 preteso a titolo di ROL maturati e non goduti;
il conteggio allegato al ricorso, detratto quanto richiesto a titolo di " ROL non goduta", appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in base ai dati di fatto di cui sopra ed ai dati retributivi utilizzati nelle buste paga in atti ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.;
l'importo lordo complessivo dovuto al ricorrente ammonta dunque ad € 10.687, 27 lordi, di cui euro 2073, 99 a titolo di TFR;
dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente g)li accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014 nel valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare al ricorrente € 10.687, 27 lordi, di cui euro
2073, 99 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché a rimborsargli le spese di causa liquidate in € 2109 oltre il 15% per rimborso spese forfettario, 30% ex art. 4 comma 1bis d.m. 55/2014, Iva e Cpa.
Torino, 11/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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