Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2024, n. 2990
CASS
Sentenza 1 febbraio 2024

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In tema di accertamento tributario, la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 102 del 2009, non ha natura procedimentale, bensì sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che non può ad essa riconoscersi efficacia retroattiva.

In tema di accertamento tributario, ove non sia applicabile ratione temporis la presunzione legale relativa di evasione, posta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, stante la sua natura sostanziale e non procedimentale, l'Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento all'anno di imposta 2007, aveva rigettato la domanda del contribuente esclusivamente sulla base della presunzione legale di evasione, ritenendo che questa avesse natura meramente procedimentale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2024, n. 2990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2990
    Data del deposito : 1 febbraio 2024

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