Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 968/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Parte_1
Gian Battista Vico, 7, c.f.: , titolare della ditta individuale C.F._1
“ , con sede in Lampedusa nella via Madonna;
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Basilio Vella,
- appellante -
CONTRO
con sede in Lampedusa, Controparte_2
via Madonna, 2, c.f..: ; P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore Rodriquenz e Angelo Milazzo,
SA NA, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
, nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Parte_2
n. 968/2019 r.g.
, c.f.: Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Gagliano e Maria Carmela Infurna,
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Agrigento, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
titolare della ditta individuale “ , al decreto ingiuntivo Parte_1 CP_1
n. 249 del 3.3.2016 col quale, su ricorso della società Controparte_2
, il medesimo Tribunale aveva intimato al predetto il pagamento della somma
[...] di euro 12.758,83 a titolo di corrispettivo della fornitura di prodotti ittici, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con sentenza n. 395 del 15.3.2019 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite in favore dell'opposta e dei terzi chiamati in causa NA e Parte_2
Il soccombente ha interposto appello, di cui gli appellati, costituendosi, hanno invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta del giorno 3.4.2024, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto d'impugnazione si lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto la sussistenza del credito ingiunto sull'erroneo convincimento che la documentazione all'uopo prodotta dalla ricorrente in monitorio fosse sufficiente a dimostrare la consegna della merce.
Il rilievo non merita di essere accolto.
Il Giudice, con valutazione oggi contestata dall'appellante, ha ritenuto che le fatture commerciali corredate da documento accompagnatorio e i registri contabili regolarmente vidimati fossero prova sufficiente della regolare consegna dei prodotti ittici in favore dell'opponente nel periodo compreso tra il mese di luglio
2012 e settembre 2013.
L'opponente aveva inizialmente asserito di avere ceduto in gestione l'attività di n. 968/2019 r.g. 3
ristorazione a SA NA e nello stesso Parte_2
periodo in cui era avvenuta la fornitura dei prodotti ittici da parte della società opposta, e su tale base aveva negato la titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo. La documentazione da lui prodotta a riprova dell'assunto (copia di una scrittura privata avente a oggetto l'affitto del ristorante
“ ai suddetti SA, copia delle note del 22.05.2014 e del CP_1
14.07.2014 con le quali si comunicava agli affittuari la risoluzione del contratto di affitto per morosità) si è rivelata però inidonea allo scopo e in ragione di ciò, in corso di causa, l'ingiunto ha rimodulato le difese riconoscendo la propria titolarità dell'attività commerciale nel periodo rilevante ai fini del giudizio e la sussistenza, in quell'arco di tempo, del rapporto di lavoro con i SA, ma negando, a questo punto, la fornitura posta a base della pretesa creditoria.
Al di là del significato sintomatico di una siffatta conversione difensiva (se nel periodo che interessa l'opponente era titolare, come poi ammesso, dell'attività commerciale, l'assunto difensivo avrebbe dovuto sin dall'inizio, principalmente se non esclusivamente, riguardare le circostanze, a lui certo non ignote, dell'esistenza e/o consistenza delle forniture), deve rammentarsi che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire prova nei confronti di entrambe le parti allorché risulti annotata nelle scritture contabili e non sia stata contestata in sede stragiudiziale dal destinatario (Cass. Civ, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581), come deve ritenersi nella concreta fattispecie, posto che la prima documentata contestazione del rapporto di vendita da parte di
[...]
è conseguente alla diffida della società creditrice in data 24.7.2014 e Parte_1 questa è a sua volta ampiamente successiva alla consegna ai dipendenti del cessionario delle fatture e della merce, come espressamente riconosciuto nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellante alle spese di lite in favore n. 968/2019 r.g. 4
della società creditrice, che, con riguardo al valore e alla modesta complessità della causa, si liquidano in euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Tenuto conto dell'estraneità sostanziale di NA e Parte_2
alla residua materia del contendere del procedimento di appello, si ravvisano le condizioni di un'integrale compensazione delle spese relative ai rispettivi rapporti processuali.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Agrigento n. 395 del 15.3.2019; condanna l'appellante a rifondere a Controparte_2
le spese di appello, che liquida nella complessiva somma di euro
[...]
2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA; compensa le spese di appello nei confronti di NA SA e
[...]
Parte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo il giorno 19.12.2024, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice est. Il Presidente
Maruzza Pino Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 968/2019 r.g.