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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5236/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO sezione III CIVILE
Il giudice dr. Francesco Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 5236 dell'anno 2022
TRA
RO AR (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA), alla via Zappellini n. 7, presso lo studio dell'avv. Luca Beretta che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
IN AR NI IM, (C.F. [...]) elettivamente domiciliata in Busto
Arsizio (VA), alla via Isonzo n. 36, presso lo studio dell'avv. Miriam Arabini che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: condizioni separazione - vendita di cosa immobile rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito:
1) Accertare e dichiarare che in forza della clausola n. 10) delle condizioni di separazione sottoscritte dai signori OL CA e EI RB in data 28/12/2016 ed omologate dal Tribunale di Busto
Arsizio con decreto in data 30/12/2016 la signora EI RB si è obbligata a traferire entro il
31/7/2019 al signor CA OL la proprietà dell'immobile sito in Agrate Conturbia – Via
Castelconturbia n. 10 -;
2) Accertare e dichiarare che il signor CA OL ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni poste
a suo carico e contenute nella clausola 10) delle condizioni di separazione sottoscritte in data
28/12/2016 e omologate dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto in data 30/12/2016 e che lo stesso, a seguito della restituzione dell'importo dalla signora EI a mezzo assegno circolare peraltro mai incassato dal signor OL, ha manifestato in giudizio la disponibilità a eseguire la prestazione di pagamento dell'importo di € 15.000,00;
3) Accertare e dichiarare l'inadempimento della signora EI rispetto all'obbligazione assunta al punto 10) delle condizioni di separazione sottoscritte in data 28/12/2016 e omologate dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto in data 30/12/2016 e, specificatamente, quella inerente all'obbligo di traferire al signor OL entro 31/7/2019 l'immobile sito in Agrate Conturbia - via Castelconturbia n.
10 -;
4) Per l'effetto emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca al signor OL CA la proprietà dell'immobile sito in Agrate Conturbia – via
Castelconturbia n. 10 – così catastalmente censito:
- Catasto Fabbricati del Comune di Agrate Conturbia – Foglio 23 – mappale 219 sub 1 – località
Bindellina – Piano T-1-2-S1, Categoria A/7, classe 1, vani 9,5 RC Euro 907,67;
- Catasto Fabbricati del Comune di Agrate Conturbia – Foglio 23 – mappale 217 sub 16, Località
Bindellina, Piano T, categoria C/6, classe 1, mq 12, RC 24,79 euro;
- Catasto Fabbricati del Comune di Agrate Conturbia – Foglio 23, mappale 217, sub 17, Località
Bindellina, piano T, categoria C/6, classe 1 mq 12, RC 24,79 euro;
- Catasto Fabbricati del Comune di Agrate Conturbia – Foglio 23 – mappale 226, sub 1, Località
Bindellina, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq 20, RC 48,55.
5) Condannare la signora EI al risarcimento dei danni patiti dal signor OL CA in conseguenza della ritardata consegna della proprietà del bene immobile di cui sopra e dei costi sostenuti per la convocazione innanzi al notaio il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa;
6) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara di trascrivere l'emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:
In via pregiudiziale
Dichiarare il presente procedimento improcedibile atteso che il contenzioso è sottoposto alla mediazione obbligatoria, atteso che oggetto della controversia è un diritto reale, così come emerso in corso della presente causa.
Nel merito Rigettare le domande di parte attrice perché prive di fondamento sia in punto di fatto che di diritto, in forza delle ragioni esplicitate negli atti difensivi, con condanna della medesima al pagamento delle spese e competenze legali oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria
Ammettersi prova testimoniali sui seguenti capitoli di prova: [Omissis];
Disporsi ordine ex art. 210 cpc al sig. CA OL di esibire in giudizio gli estratti di conto corrente al medesimo intestati/cointestati dal 29/07/2019 ad oggi, al fine di accertare l'eventuale incasso dell'assegno circolare n. 7403776369-02 di € 15.000,00.-, trasmesso dall'Avv. RB Uboldi all'odierno attore in restituzione di quanto versato dal medesimo alla sig.ra RB EI in data
28/12/2018 quale corrispettivo del trasferimento immobiliare, così confermando la circostanza che
l'odierna convenuta non ha mai percepito l'importo che controparte sostiene di aver versato.
Si chiede, infine, l'audizione dei figli AL, ormai maggiorenne, e IC, affinché sia data contezza del mancato rispetto da parte del sig. OL del calendario di visitazione dei figli concordato in sede di separazione, al fine di evidenziare, laddove non fosse sufficiente la documentazione in atti, che inadempiente agli obblighi di cui al verbale di separazione deve ritenersi l'odierno attore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato 7/11/2022, IN CA conveniva in giudizio RB ON
ON IN innanzi al Tribunale di Busto Arsizio al fine di ottenere ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Agrate Conturbia di cui infra già oggetto di pattuizione al verbale di separazione, punto n. 10).
Riferisce, nello specifico, che con decreto in data 30/12/2016 il Tribunale di Busto Arsizio ha omologato la separazione personale delle parti in causa alle condizioni convenute all'udienza del
28/12/2016 e ivi riportare. Rileva che nelle condizioni della separazione al punto n. 10) si legge “il sig. OL si impegna a bonificare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese l'importo necessario
(attualmente ammontante ad € 650,00) per pagare la rata del mutuo gravante sulla casa di grate
Conturbia e sostenere tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché imposte e tasse, oltre a bollette di gas ed Enel a far data dal giorno 20/01/2017”; e “la sig. EI si impegna a trasferire al sig. CA OL entro il 31/07(/2019 la piena proprietà della casa sita in Agrate Via
Castelconturbia 10 dietro pagamento di un corrispettivo di 15.000,00 che dovrà essere versato entro il 31/12/2018 con 24 rate da € 625,00 l'una scadenti il giorno 15 di ogni mese.
Tutto quanto sopra deve intendersi quale sistemazione solutoria-compensativa ed una tantum, in virtù della “causa familiare”, sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali”. In tal senso evidenzia di aver versato alla IN mensilmente l'importo di € 650,00 per le rate del mutuo gravante sulla casa di Via Castelconturbia nonché corrisposto alla IN in data 28/12/2018,
a mezzo bonifico bancario, l'importo convenuto di € 15.000,00.
Ha quindi fissato la data per la stipulazione dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile innanzi al Notaio Bortoluzzi di Gallarate e, precisamente, il 18/06/2019 poi 31/07/2019, dandone comunicazione alla IN mediante raccomandata A/R, la quale tuttavia non si presentava avanti al
Notaio.
Si costituiva in giudizio RB IN contestando la domanda attorea e, in particolare, eccependo innanzitutto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, poi, rilevando la nullità /inesistenza della causa sottesa all'accordo di cui al punto 10) del verbale di separazione. Asserendo altresì un preteso inadempimento del RO ovvero la risoluzione per mutuo consenso della clausola 10) su citata.
All'udienza del 24/05/2023 il Tribunale respingeva l'eccezione di improcedibilità formulata dalla
RO rilevando il carattere personale dell'azione oggetto del presente giudizio e, pertanto, non rientrante nelle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il Tribunale disponeva CTU al fine di individuare esattamente i beni oggetto della pattuizione di cui al punto 10) del verbale di separazione per cui è causa e accertarne la conformità dei beni alla prescrizione urbanistiche ed edilizie vigenti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
****
La domanda del ricorrente volta ad ottenere il trasferimento ex. art. 2932 c.c. della piena proprietà dell'immobile è fondata nei limiti che seguono.
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 21761/21 si è recentemente espressa in materia di accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione congiunta o domanda congiunta di divorzio e aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, aderendo all'orientamento in base al quale all'interno degli accordi di separazione e divorzio oltre al contenuto necessario (assegnazione della casa coniugale, eventuale mantenimento del coniuge, affidamento dei figli minori…), sono ammissibili non solo impegni (con effetti meramente obbligatori) ad operare trasferimenti immobiliari, ma anche clausole che attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi (con efficacia traslativa).
Pertanto, la clausola contenente l'impegno a trasferire la proprietà di un bene all'altro coniuge, è pienamente ammissibile e valida ed alla medesima deve essere applicata la disciplina del contratto preliminare ex art. 1333 c.c. e, in caso di inadempimento, l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità del contratto preliminare (e altresì per consentire la pronuncia sostitutiva dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c.), il bene oggetto del trasferimento deve essere sufficientemente determinato oppure deve risultare,
“anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile” (Cass. n.
11297 del 2018).
Nel caso in esame, il verbale di separazione sottoscritto da entrambe le parti in data 28/12/2016 e omologato dal Tribunale di Busto Arsizio in data 30/12/2016 prevede al punto 10) “il sig. OL si impegna a bonificare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese l'importo necessario (attualmente ammontante ad € 650,00) per pagare la rata del mutuo gravante sulla casa di grate Conturbia e sostenere tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché imposte e tasse, oltre a bollette di gas ed Enel a far data dal giorno 20/01/2017”; e “la sig. EI si impegna a trasferire al sig. CA OL entro il 31/07(/2019 la piena proprietà della casa sita in Agrate Via Castelconturbia
10 dietro pagamento di un corrispettivo di 15.000,00 che dovrà essere versato entro il 31/12/2018 con 24 rate da € 625,00 l'una scadenti il giorno 15 di ogni mese.
Tutto quanto sopra deve intendersi quale sistemazione solutoria-compensativa ed una tantum, in virtù della “causa familiare”, sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali”.
Già dal tenore letterale e grammaticale dell'accordo risulta chiara tra le parti l'esistenza di una comune volontà negoziale. Ed, in particolare, RO si assume l'onere di bonificare alla moglie entro il giorno
5 di ogni mese l'importo necessario (ammontante ad € 650) per pagare la rata del mutuo gravante sulla casa di Agrate Conturbia ed a sostenere le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché imposte e tasse, oltre a bollette di gas ed Enel a far data dal giorno 20/01/2027.
Sul tale punto è pacifico e non contestato tra le parti che il RO abbia estinto il mutuo sulla casa di
Agrate Conturbia;
quanto al pagamento delle spese condominiali, contrariamente a quanto asserito dalla IN, in realtà, anch'esso risulta adempiuto. Ciò lo si deduce, in primo luogo, dalla lettera dell'amministratore, pro tempore, del “condominio castello 1 e 1” che riferisce alla data del 9/09/2023
“grazie ai versamenti effettuati nel 2023 dal RO non risultano in essere pratiche legali aperte relative al recupero credito condominiale per proprietà IN RB e la posizione risulta regolare.
Non solo, si evince altresì dal documento n. 6 riportante l'“estratto conto al 4/12/2019” che alla data fissata per il primo rogito, cioè 18/06/2019, alcun credito residuava poiché il 27/05/2019 veniva pagato l'importo di € 1.000 a fronte dell'emissione della rata anticipata del 23/01/2019 che, successivamente, il 10/07/2019, veniva richiesto l'importo della “2a rata anticipata” versato il
24/10/2019.
Quanto comprovato dai documenti esaminati contrasta, dunque, con l'asserita morosità del RO nel pagamento delle spese condominiali prospettata dalla IN.
Ora, di contro, la IN come da accordo omologato si è impegnata al trasferimento al RO entro il 31/07/2019 della piena proprietà della casa sita in Agrate Conturbia via Castelconturbia n. 10 dietro pagamento di un corrispettivo di € 150.000 da versare entro il 31/12/2018 con 24 rate da € 625,00
l'una scadenti il giorno 15 di ogni mese.
Effettivamente il RO, mediante assegno circolare, il 28/12/2018 corrispondeva l'importo convenuto, tutt'ora mai incassato dal RO.
Preso atto quindi degli adempimenti del RO, la IN avrebbe dovuto trasferire la proprietà dell'immobile de quo, costituente la casa coniugale, e quindi presentarsi davanti al Notaio per la stipula dell'atto definitivo, ragion per cui, essendosi configurata un'obbligazione dal punto di vista sostanziale, il conseguente inadempimento - consistente nel rifiuto di attivarsi per il trasferimento del suddetto bene - equivale alla mancata conclusione di un contratto (preliminare) e, come tale, costituisce valido presupposto per la richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..
A nulla rilevano gli assunti posti alla base della comparsa di costituzione relativi alla nullità ovvero inesistenza della clausola in virtù dell'asserita mancata giustificazione causale poiché la IN si determinò di assumersi l'obbligo di trasferimento immobiliare unicamente sotto la spinta “pressione psicologiche” esercitate dal RO. Infatti, l'accordo, poi omologato dal Tribunale, secondo la ricostruzione attorea e non contestata dalla RO, è avvenuto a seguito diverse udienze nel corso del quale le parti avevano manifestato la volontà di “consensulizzare”.
Alcuna prova è stata allegata per comprovare che la IN sia stata costretta a firmare tale accordo.
Del tutto priva di pregio è altresì l'assunto secondo cui la clausola n. 10) sia stata risolta per mutuo consenso.
Ed, invero, dalla mail del 19/09/2019 è ben chiaro che il RO non intende “in alcun modo” accettare la restituzione dell'importo di € 15.000,00 inviato a mezzo assegno circolare n. C7403776369-02
(doc. 7). Inoltre, è la stessa IN a ritenere che le spese condominiali del condominio villaggio castello 1 e 2 alla data del 2023 non siano di sua spettanza, ma del RO così comprovando che anche per la convenuta l'accordo non è mai venuto meno.
Da alcun elemento quindi si può ravvisare un comportamento concludente dal quale si possa desumere la volontà, né dell'attore ma né tanto meno della RO, di voler rinunciare all'accordo. Infine, quanto alla rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. basti solo evidenziare, senza entrare nel merito, come la stessa risulta prescritta.
L'accertato obbligo di concludere l'atto di trasferimento rimasto inadempiuto impone la pronuncia costitutiva di trasferimento, in favore del RO della piena proprietà dell'immobile sito in Agrate
Conturbia Via Castelconturbia n. 10, censito al catasto fabbricati del Comune di Agrate Conturbia al
Foglio 23 , mappale 219 sub 1, 217 sub 16 e sub 17, così come indentificato dal CTU, subordinandola al pagamento a favore della IN dell'importo di € 15.000,00 di cui al già assegno circolare n.
7403776369-02 dell'Unicredit restituito al RO.
Quanto poi alla domanda di condanna della IN al risarcimento del danno per ritardato trasferimento dell'immobile, essa va respinta in quanto il RO non ha provato né quantificato il danno subito.
Infine, va invece accolta la domanda di condanna della IN al pagamento delle spese sostenute dal RO per la stipula dell'atto notarile del 31/07/2029 (doc. 13 e 14 attoreo) e quantificate in €
1.400,00.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento va accolta, così come dev'essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute dal RO per la stipula dell'atto notarile.
Nel resto, rigetta le domande.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, vengono, in definitiva, poste a carico di RB RAINA.
***
Le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di RB RO avendo riguardo al valore della domanda per lo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a 260.000,00), e quindi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Così per totali € 14.103,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Pqm
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. di parte ricorrente e per l'effetto trasferisce a favore di RO la piena proprietà dell'immobile per civile abitazione tipo appartamento, posto ad Agrate Conturbia via Castelconturbia n. 10, censito al catasto fabbricati del comune di Agrate Conturbia al foglio n. 23 dei mappali nn. 217, sub 26 e sub 17, 219 sub 1;
- subordina il sopra citato trasferimento all'avvenuto pagamento in favore della IN dell'importo di € 15.000,00;
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara di trascrivere il presente provvedimento, con esonero da ogni responsabilità;
- respinge la domanda attorea di risarcimento del danno per ritardato trasferimento dell'immobile;
- condanna la IN a risarcire al RO € 1.400 per i costi sostenuti dinnanzi al notaio;
- condanna la IN a rifondere a RO le spese del seguente grado di giudizio che si liquidano in
€ 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
- pone le spese di CTU integralmente a carico di RB IN.
Busto Arsizio, 4/02/2025
Il giudice
Francesco Paganini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO sezione III CIVILE
Il giudice dr. Francesco Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 5236 dell'anno 2022
TRA
RO AR (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA), alla via Zappellini n. 7, presso lo studio dell'avv. Luca Beretta che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
IN AR NI IM, (C.F. [...]) elettivamente domiciliata in Busto
Arsizio (VA), alla via Isonzo n. 36, presso lo studio dell'avv. Miriam Arabini che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: condizioni separazione - vendita di cosa immobile rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito:
1) Accertare e dichiarare che in forza della clausola n. 10) delle condizioni di separazione sottoscritte dai signori OL CA e EI RB in data 28/12/2016 ed omologate dal Tribunale di Busto
Arsizio con decreto in data 30/12/2016 la signora EI RB si è obbligata a traferire entro il
31/7/2019 al signor CA OL la proprietà dell'immobile sito in Agrate Conturbia – Via
Castelconturbia n. 10 -;
2) Accertare e dichiarare che il signor CA OL ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni poste
a suo carico e contenute nella clausola 10) delle condizioni di separazione sottoscritte in data
28/12/2016 e omologate dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto in data 30/12/2016 e che lo stesso, a seguito della restituzione dell'importo dalla signora EI a mezzo assegno circolare peraltro mai incassato dal signor OL, ha manifestato in giudizio la disponibilità a eseguire la prestazione di pagamento dell'importo di € 15.000,00;
3) Accertare e dichiarare l'inadempimento della signora EI rispetto all'obbligazione assunta al punto 10) delle condizioni di separazione sottoscritte in data 28/12/2016 e omologate dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto in data 30/12/2016 e, specificatamente, quella inerente all'obbligo di traferire al signor OL entro 31/7/2019 l'immobile sito in Agrate Conturbia - via Castelconturbia n.
10 -;
4) Per l'effetto emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca al signor OL CA la proprietà dell'immobile sito in Agrate Conturbia – via
Castelconturbia n. 10 – così catastalmente censito:
- Catasto Fabbricati del Comune di Agrate Conturbia – Foglio 23 – mappale 219 sub 1 – località
Bindellina – Piano T-1-2-S1, Categoria A/7, classe 1, vani 9,5 RC Euro 907,67;
- Catasto Fabbricati del Comune di Agrate Conturbia – Foglio 23 – mappale 217 sub 16, Località
Bindellina, Piano T, categoria C/6, classe 1, mq 12, RC 24,79 euro;
- Catasto Fabbricati del Comune di Agrate Conturbia – Foglio 23, mappale 217, sub 17, Località
Bindellina, piano T, categoria C/6, classe 1 mq 12, RC 24,79 euro;
- Catasto Fabbricati del Comune di Agrate Conturbia – Foglio 23 – mappale 226, sub 1, Località
Bindellina, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq 20, RC 48,55.
5) Condannare la signora EI al risarcimento dei danni patiti dal signor OL CA in conseguenza della ritardata consegna della proprietà del bene immobile di cui sopra e dei costi sostenuti per la convocazione innanzi al notaio il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa;
6) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara di trascrivere l'emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:
In via pregiudiziale
Dichiarare il presente procedimento improcedibile atteso che il contenzioso è sottoposto alla mediazione obbligatoria, atteso che oggetto della controversia è un diritto reale, così come emerso in corso della presente causa.
Nel merito Rigettare le domande di parte attrice perché prive di fondamento sia in punto di fatto che di diritto, in forza delle ragioni esplicitate negli atti difensivi, con condanna della medesima al pagamento delle spese e competenze legali oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria
Ammettersi prova testimoniali sui seguenti capitoli di prova: [Omissis];
Disporsi ordine ex art. 210 cpc al sig. CA OL di esibire in giudizio gli estratti di conto corrente al medesimo intestati/cointestati dal 29/07/2019 ad oggi, al fine di accertare l'eventuale incasso dell'assegno circolare n. 7403776369-02 di € 15.000,00.-, trasmesso dall'Avv. RB Uboldi all'odierno attore in restituzione di quanto versato dal medesimo alla sig.ra RB EI in data
28/12/2018 quale corrispettivo del trasferimento immobiliare, così confermando la circostanza che
l'odierna convenuta non ha mai percepito l'importo che controparte sostiene di aver versato.
Si chiede, infine, l'audizione dei figli AL, ormai maggiorenne, e IC, affinché sia data contezza del mancato rispetto da parte del sig. OL del calendario di visitazione dei figli concordato in sede di separazione, al fine di evidenziare, laddove non fosse sufficiente la documentazione in atti, che inadempiente agli obblighi di cui al verbale di separazione deve ritenersi l'odierno attore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato 7/11/2022, IN CA conveniva in giudizio RB ON
ON IN innanzi al Tribunale di Busto Arsizio al fine di ottenere ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Agrate Conturbia di cui infra già oggetto di pattuizione al verbale di separazione, punto n. 10).
Riferisce, nello specifico, che con decreto in data 30/12/2016 il Tribunale di Busto Arsizio ha omologato la separazione personale delle parti in causa alle condizioni convenute all'udienza del
28/12/2016 e ivi riportare. Rileva che nelle condizioni della separazione al punto n. 10) si legge “il sig. OL si impegna a bonificare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese l'importo necessario
(attualmente ammontante ad € 650,00) per pagare la rata del mutuo gravante sulla casa di grate
Conturbia e sostenere tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché imposte e tasse, oltre a bollette di gas ed Enel a far data dal giorno 20/01/2017”; e “la sig. EI si impegna a trasferire al sig. CA OL entro il 31/07(/2019 la piena proprietà della casa sita in Agrate Via
Castelconturbia 10 dietro pagamento di un corrispettivo di 15.000,00 che dovrà essere versato entro il 31/12/2018 con 24 rate da € 625,00 l'una scadenti il giorno 15 di ogni mese.
Tutto quanto sopra deve intendersi quale sistemazione solutoria-compensativa ed una tantum, in virtù della “causa familiare”, sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali”. In tal senso evidenzia di aver versato alla IN mensilmente l'importo di € 650,00 per le rate del mutuo gravante sulla casa di Via Castelconturbia nonché corrisposto alla IN in data 28/12/2018,
a mezzo bonifico bancario, l'importo convenuto di € 15.000,00.
Ha quindi fissato la data per la stipulazione dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile innanzi al Notaio Bortoluzzi di Gallarate e, precisamente, il 18/06/2019 poi 31/07/2019, dandone comunicazione alla IN mediante raccomandata A/R, la quale tuttavia non si presentava avanti al
Notaio.
Si costituiva in giudizio RB IN contestando la domanda attorea e, in particolare, eccependo innanzitutto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, poi, rilevando la nullità /inesistenza della causa sottesa all'accordo di cui al punto 10) del verbale di separazione. Asserendo altresì un preteso inadempimento del RO ovvero la risoluzione per mutuo consenso della clausola 10) su citata.
All'udienza del 24/05/2023 il Tribunale respingeva l'eccezione di improcedibilità formulata dalla
RO rilevando il carattere personale dell'azione oggetto del presente giudizio e, pertanto, non rientrante nelle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il Tribunale disponeva CTU al fine di individuare esattamente i beni oggetto della pattuizione di cui al punto 10) del verbale di separazione per cui è causa e accertarne la conformità dei beni alla prescrizione urbanistiche ed edilizie vigenti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
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La domanda del ricorrente volta ad ottenere il trasferimento ex. art. 2932 c.c. della piena proprietà dell'immobile è fondata nei limiti che seguono.
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 21761/21 si è recentemente espressa in materia di accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione congiunta o domanda congiunta di divorzio e aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, aderendo all'orientamento in base al quale all'interno degli accordi di separazione e divorzio oltre al contenuto necessario (assegnazione della casa coniugale, eventuale mantenimento del coniuge, affidamento dei figli minori…), sono ammissibili non solo impegni (con effetti meramente obbligatori) ad operare trasferimenti immobiliari, ma anche clausole che attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi (con efficacia traslativa).
Pertanto, la clausola contenente l'impegno a trasferire la proprietà di un bene all'altro coniuge, è pienamente ammissibile e valida ed alla medesima deve essere applicata la disciplina del contratto preliminare ex art. 1333 c.c. e, in caso di inadempimento, l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità del contratto preliminare (e altresì per consentire la pronuncia sostitutiva dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c.), il bene oggetto del trasferimento deve essere sufficientemente determinato oppure deve risultare,
“anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile” (Cass. n.
11297 del 2018).
Nel caso in esame, il verbale di separazione sottoscritto da entrambe le parti in data 28/12/2016 e omologato dal Tribunale di Busto Arsizio in data 30/12/2016 prevede al punto 10) “il sig. OL si impegna a bonificare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese l'importo necessario (attualmente ammontante ad € 650,00) per pagare la rata del mutuo gravante sulla casa di grate Conturbia e sostenere tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché imposte e tasse, oltre a bollette di gas ed Enel a far data dal giorno 20/01/2017”; e “la sig. EI si impegna a trasferire al sig. CA OL entro il 31/07(/2019 la piena proprietà della casa sita in Agrate Via Castelconturbia
10 dietro pagamento di un corrispettivo di 15.000,00 che dovrà essere versato entro il 31/12/2018 con 24 rate da € 625,00 l'una scadenti il giorno 15 di ogni mese.
Tutto quanto sopra deve intendersi quale sistemazione solutoria-compensativa ed una tantum, in virtù della “causa familiare”, sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali”.
Già dal tenore letterale e grammaticale dell'accordo risulta chiara tra le parti l'esistenza di una comune volontà negoziale. Ed, in particolare, RO si assume l'onere di bonificare alla moglie entro il giorno
5 di ogni mese l'importo necessario (ammontante ad € 650) per pagare la rata del mutuo gravante sulla casa di Agrate Conturbia ed a sostenere le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché imposte e tasse, oltre a bollette di gas ed Enel a far data dal giorno 20/01/2027.
Sul tale punto è pacifico e non contestato tra le parti che il RO abbia estinto il mutuo sulla casa di
Agrate Conturbia;
quanto al pagamento delle spese condominiali, contrariamente a quanto asserito dalla IN, in realtà, anch'esso risulta adempiuto. Ciò lo si deduce, in primo luogo, dalla lettera dell'amministratore, pro tempore, del “condominio castello 1 e 1” che riferisce alla data del 9/09/2023
“grazie ai versamenti effettuati nel 2023 dal RO non risultano in essere pratiche legali aperte relative al recupero credito condominiale per proprietà IN RB e la posizione risulta regolare.
Non solo, si evince altresì dal documento n. 6 riportante l'“estratto conto al 4/12/2019” che alla data fissata per il primo rogito, cioè 18/06/2019, alcun credito residuava poiché il 27/05/2019 veniva pagato l'importo di € 1.000 a fronte dell'emissione della rata anticipata del 23/01/2019 che, successivamente, il 10/07/2019, veniva richiesto l'importo della “2a rata anticipata” versato il
24/10/2019.
Quanto comprovato dai documenti esaminati contrasta, dunque, con l'asserita morosità del RO nel pagamento delle spese condominiali prospettata dalla IN.
Ora, di contro, la IN come da accordo omologato si è impegnata al trasferimento al RO entro il 31/07/2019 della piena proprietà della casa sita in Agrate Conturbia via Castelconturbia n. 10 dietro pagamento di un corrispettivo di € 150.000 da versare entro il 31/12/2018 con 24 rate da € 625,00
l'una scadenti il giorno 15 di ogni mese.
Effettivamente il RO, mediante assegno circolare, il 28/12/2018 corrispondeva l'importo convenuto, tutt'ora mai incassato dal RO.
Preso atto quindi degli adempimenti del RO, la IN avrebbe dovuto trasferire la proprietà dell'immobile de quo, costituente la casa coniugale, e quindi presentarsi davanti al Notaio per la stipula dell'atto definitivo, ragion per cui, essendosi configurata un'obbligazione dal punto di vista sostanziale, il conseguente inadempimento - consistente nel rifiuto di attivarsi per il trasferimento del suddetto bene - equivale alla mancata conclusione di un contratto (preliminare) e, come tale, costituisce valido presupposto per la richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..
A nulla rilevano gli assunti posti alla base della comparsa di costituzione relativi alla nullità ovvero inesistenza della clausola in virtù dell'asserita mancata giustificazione causale poiché la IN si determinò di assumersi l'obbligo di trasferimento immobiliare unicamente sotto la spinta “pressione psicologiche” esercitate dal RO. Infatti, l'accordo, poi omologato dal Tribunale, secondo la ricostruzione attorea e non contestata dalla RO, è avvenuto a seguito diverse udienze nel corso del quale le parti avevano manifestato la volontà di “consensulizzare”.
Alcuna prova è stata allegata per comprovare che la IN sia stata costretta a firmare tale accordo.
Del tutto priva di pregio è altresì l'assunto secondo cui la clausola n. 10) sia stata risolta per mutuo consenso.
Ed, invero, dalla mail del 19/09/2019 è ben chiaro che il RO non intende “in alcun modo” accettare la restituzione dell'importo di € 15.000,00 inviato a mezzo assegno circolare n. C7403776369-02
(doc. 7). Inoltre, è la stessa IN a ritenere che le spese condominiali del condominio villaggio castello 1 e 2 alla data del 2023 non siano di sua spettanza, ma del RO così comprovando che anche per la convenuta l'accordo non è mai venuto meno.
Da alcun elemento quindi si può ravvisare un comportamento concludente dal quale si possa desumere la volontà, né dell'attore ma né tanto meno della RO, di voler rinunciare all'accordo. Infine, quanto alla rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. basti solo evidenziare, senza entrare nel merito, come la stessa risulta prescritta.
L'accertato obbligo di concludere l'atto di trasferimento rimasto inadempiuto impone la pronuncia costitutiva di trasferimento, in favore del RO della piena proprietà dell'immobile sito in Agrate
Conturbia Via Castelconturbia n. 10, censito al catasto fabbricati del Comune di Agrate Conturbia al
Foglio 23 , mappale 219 sub 1, 217 sub 16 e sub 17, così come indentificato dal CTU, subordinandola al pagamento a favore della IN dell'importo di € 15.000,00 di cui al già assegno circolare n.
7403776369-02 dell'Unicredit restituito al RO.
Quanto poi alla domanda di condanna della IN al risarcimento del danno per ritardato trasferimento dell'immobile, essa va respinta in quanto il RO non ha provato né quantificato il danno subito.
Infine, va invece accolta la domanda di condanna della IN al pagamento delle spese sostenute dal RO per la stipula dell'atto notarile del 31/07/2029 (doc. 13 e 14 attoreo) e quantificate in €
1.400,00.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento va accolta, così come dev'essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute dal RO per la stipula dell'atto notarile.
Nel resto, rigetta le domande.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, vengono, in definitiva, poste a carico di RB RAINA.
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Le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di RB RO avendo riguardo al valore della domanda per lo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a 260.000,00), e quindi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Così per totali € 14.103,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Pqm
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. di parte ricorrente e per l'effetto trasferisce a favore di RO la piena proprietà dell'immobile per civile abitazione tipo appartamento, posto ad Agrate Conturbia via Castelconturbia n. 10, censito al catasto fabbricati del comune di Agrate Conturbia al foglio n. 23 dei mappali nn. 217, sub 26 e sub 17, 219 sub 1;
- subordina il sopra citato trasferimento all'avvenuto pagamento in favore della IN dell'importo di € 15.000,00;
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara di trascrivere il presente provvedimento, con esonero da ogni responsabilità;
- respinge la domanda attorea di risarcimento del danno per ritardato trasferimento dell'immobile;
- condanna la IN a risarcire al RO € 1.400 per i costi sostenuti dinnanzi al notaio;
- condanna la IN a rifondere a RO le spese del seguente grado di giudizio che si liquidano in
€ 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
- pone le spese di CTU integralmente a carico di RB IN.
Busto Arsizio, 4/02/2025
Il giudice
Francesco Paganini