CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Catania, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella RE Consigliere rel. est
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1499/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Opposizione a Decreto Ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
qualità di presidente pro tempore dell Controparte_1
, con sede legale a Scicli, Via Guglielmo Marconi n. 4, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Giuseppe Aprile Carbone, giusta procura speciale alle liti in atti;
Appellante
nei confronti di
1 (P.IVA n. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Procuratore pro tempore, con sede legale a Roma, Piazza Guglielmo Marcone n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Isabella Bricchi, giusta procura in atti;
Appellata
(P.IVA n. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_3 P.IVA_2
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Via Francesco Mormina Penna n.
2, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Caravello, giusta procura in atti.
Appellato
All'esito dell'udienza di discussione orale del 18 febbraio 2025, la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1457/2023, pubblicata in data 11 ottobre 2023, il Tribunale di
Ragusa (nel giudizio iscritto al n. 3855/2018 R.G.), rigettava l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di presidente p.t. della Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1405/2018, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Ragusa in data 4 luglio 2018, con cui era stato ingiunto alla suddetta associazione, di pagare ad la somma di € Controparte_4
16.331,00, oltre accessori, a titolo di regresso ex art. 1950 c.c. per il pagamento effettuato in favore del a seguito di escussione di polizza Controparte_3
fideiussoria emessa a garanzia degli obblighi di un appalto di servizi.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, in qualità di Presidente pro tempore della
[...] Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia
[...]
esecutiva della sentenza impugnata nonché, nel merito, la riforma della sentenza sulla scorta di tre motivi di gravame.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 23 gennaio 2024, si è costituita la
(già chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_4
della domanda e la integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 gennaio 2024 si è costituito anche il chiedendo il rigetto dell'appello perché ritenuto infondato Controparte_3
sia in fatto che in diritto, nonché il rigetto della chiesta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per difetto dei presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza in corso di causa, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e venivano altresì rigettate le richieste istruttorie di parte appellante.
Indi, all'udienza di discussione orale del 18 febbraio 2025, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente preso atto che la (ancorchè costituitasi in primo Pt_1
grado anche in proprio) ha proposto il presente appello unicamente nella qualità di presidente pro tempore dell (unica destinataria dell'opposto decreto CP_1
ingiunto).
Ragioni di ordine logico-giuridico portano ad esaminare per primo il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la mancata integrazione del contraddittorio sia nei confronti di (presidente pro tempore Controparte_5
dell'associazione), che nei confronti di Controparte_6
(tesoriera pro tempore dell ), e ciò sul presupposto per cui
[...] CP_1
“la responsabilità della Presidente è indubbiamente solidale anche nei confronti dei singoli soci”, nel caso di specie, la “ancor di più, trattandosi di soci che CP_6
hanno posto in essere attività negoziali per conto di essa”.
3 Detto motivo di appello è infondato.
Va invero al riguardo condivisa la statuizione del giudice di prime cure che, per come chiarito nella sentenza, ha implicitamente rigettato la domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti che asseritamente avevano agito in nome e per conto dell' . CP_1
E infatti, quand'anche si riconoscesse la solidarietà passiva tra l'associazione e gli associati, per atti da essi compiuti in nome e per conto della stessa, l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario atteso che, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale.
Quest'ultimo, quindi, può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che se la domanda è proposta nei confronti soltanto di uno, o di alcuni, di essi (com'è accaduto nella specie in cui la domanda è stata formulata verso l'associazione in persona della presidente p.t.), il giudizio può legittimamente proseguire senza doversi estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 331
c.p.c. (Cass. civ. Sentenza n. 17795 del 30 agosto 2011; Cass. civ. Sentenza n. 24680 del 21 novembre 2006).
Con il primo e con il terzo motivo di appello, che per la loro connessione logico – giuridica meritano di essere trattati congiuntamente, l'odierna appellante lamenta, da un lato, che il giudice di prime cure ha erroneamente negato sia l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti sia la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, dall'altro, che sulla base di tale carenza probatoria, il giudice ha riconosciuto la legittimità dell'escussione della polizza fideiussoria da parte dell'ente committente ( benchè ne difettasse il presupposto, ossia Controparte_3
4 l'inadempimento imputabile all'aggiudicataria dell'appalto (l' Controparte_1
.
[...]
Nello specifico, l'appellante lamenta che “nell'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova il Giudice di prime cure, ammettendo la e la non ha CP_6 CP_5
dato nessuna specifica motivazione riguardo alla loro mancata ammissione” e, ancora, che la circostanza secondo la quale il avrebbe risolto il Controparte_3
contratto per inadempienza è errata poiché “le ragioni che hanno portato alla risoluzione del contratto di appalto sono da individuarsi … nella assenza ingiustificata dei soci lavoratori”.
Entrambi i superiori motivi di appello sono infondati.
Invero, l'Associazione sud est”, con la stipulazione Controparte_1
in data 27.4.2017 (a seguito di procedura di gara aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016) del contratto di appalto per la gestione dei siti culturali di proprietà del CP_3
si è impegnata: all'art. 5, punto 13, a “provvedere a propria esclusiva cura e
[...]
spese al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali per i propri lavoratori, in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o a quelle che venissero emanate in materia”; al punto 16 del medesimo articolo, ad “adottare tutte le misure e le cautele atte a garantire il contenimento dei rischi di infortunio e la sicurezza del lavoro”; e, ancora, all'art. 14 (rubricato “Contratti di lavoro”), “ad osservare gli obblighi stabiliti dalla legge relativamente ai contratti di lavoro ed alla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, all'assicurazione per malattie e alla previdenza sociale”.
Tali obblighi erano stati, altresì, specificamente previsti e dettagliati all'art. 4 del Capitolato Speciale richiamato nel contratto d'appalto (pure in atti).
Ciò nonostante, risulta dalla documentazione allegata in atti che l'associazione dava il via alle proprie attività impiegando lavoratori non contrattualizzati e privi di
5 copertura assicurativa oltreché previdenziale, contravvenendo in tal modo, già nella prima fase di esecuzione del contratto, ai suddetti obblighi.
Risulta altresì per tabulas che, a seguito di richiesta presentata dall'associazione, dopo circa 40 giorni dall'inizio del servizio (con nota del
7.6.2017), di concessione di una proroga di alcuni giorni per regolarizzare la posizione contrattuale dei soci-lavoratori, il con nota pec. n. 17078 del CP_3
9.6.2017, concedeva termine per gli adempimenti richiesti sino al 13.6.2017, con avvertimento che il mancato rispetto avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 12 co. 4 del contratto (risoluzione), formulando al contempo anche contestazioni sull'espletamento dei servizi.
Ricostruita in questi termini la vicenda, deve allora ritenersi, in linea con l'apprezzamento del giudice di prime cure, che, per iniziativa dell'ente, il contratto si sia risolto di diritto, col meccanismo della diffida ad adempiere, sulla scorta della previsione dell'art. 12 (rubricato “Revoca, recesso e risoluzione”), comma 2, a tenore del quale “Inoltre, il comune, potrà procedere alla recessione del contratto anche nell'ipotesi di gravi inadempienze della ditta rispetto agli obblighi dettati dal capitolato”.
Con la conseguenza che, alla stregua dei commi 4 e 5 del medesimo articolo,
“la risoluzione del contratto per revoca del servizio comporterà l'incameramento della garanzia definitiva, facendo salva la richiesta di maggiori danni derivanti dal comportamento dell'impresa” e inoltre che “Oltre a quanto previsto agli artt. 1453 e
1455 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è comunque causa di risoluzione del contratto: … l'inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi assicurativi anche a favore terzi nonché relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro favore”.
Ciò posto, osserva la Corte che risulta infondata la censura dell'appellante, secondo cui il contratto non si sarebbe risolto per inadempienza dell'appaltatrice,
6 bensì in forza della nota avente ad oggetto “richiesta sollecito revoca contratto di appalto”, fatta pervenire dall'associazione al in data 14.6.2017. CP_3
Con detta nota, l'associazione, premettendo varie problematiche interne sui rapporti contrattuali con i soci-lavoratori, in buona sostanza intendeva rinunziare all'appalto, espressamente sollecitando l'ente appaltante a recedere per motivi di pubblico interesse.
E' appena il caso di rilevare, in linea con la valutazione del primo giudice,
l'assoluta irrilevanza di una tal richiesta, che non integra un recesso dell'impresa (che comunque sarebbe stato efficace solo dopo 6 mesi, in base al 3° comma del citato art. 12 del contratto), e oltretutto è intervenuta quando l'effetto risolutorio del contratto si era ormai già verificato (il giorno dopo), per scadenza del termine assegnato per l'adempimento con la citata diffida del del 9.6.2017. CP_3
Per completezza di motivazione, si aggiunge che nessun valore esimente può accordarsi all'avvio, da parte dell , della procedura di conciliazione CP_1
(conclusasi con esito negativo) con i lavoratori, in quanto, trattandosi di soggetti terzi rispetto al contratto di appalto de quo, non può attribuirsi agli stessi alcuna responsabilità per la mancata partecipazione agli incontri di conciliazione né alla loro volontà negativa di addivenire ad un accordo. Invero, era specifico onere dell provvedere, ancor prima della loro immissione presso i siti CP_1
culturali, e non ex post, alla stipula di regolari contratti di lavoro nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge in materia di lavoro, assicurazione professionale e previdenza sociale.
Ebbene, a fronte di tale accertato inadempimento in capo all , il CP_1
giudice di prime cure ha correttamente ritenuto operante la garanzia pattuita dalle parti all'art. 12 del contratto di appalto e, dunque, legittima la pretesa del CP_3
di escutere la polizza assicurativa fideiussoria di € 16.331.00 (emessa da HDI
[...]
7 Assicurazioni S.p.A.), ai sensi dell'art. 13, quale garanzia definitiva a garanzia degli impegni da assumere con il contratto stesso (art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016).
Va precisato al riguardo che la natura giuridica della cauzione è strettamente collegata alla funzione di garanzia che la stessa riveste.
Essa, innanzitutto, non svolge funzione satisfattoria, in quanto è possibile esperire l'azione per il maggior danno subito e non integra nemmeno gli estremi di una caparra confirmatoria, né di una clausola penale rientrando, piuttosto, nell'alveo dell'istituto giuridico del deposito cauzionale, sebbene non soddisfi un interesse del depositante appaltatore, bensì dell'amministrazione.
Con la cauzione mediante fidejussione assicurativa viene stipulato un vero e proprio contratto di assicurazione tra l'appaltatore e la società di assicurazione, ai sensi degli art. 1892 cod. civ. e segg. con cui il fideiussore (cioè, la banca o l'assicuratore) si obbliga, ai sensi dell'art. 1936 cod. civ., personalmente ed in solido verso il creditore (cioè, l'amministrazione appaltante) a garantire le obbligazioni assunte dall'appaltatore, dietro il pagamento di un premio.
L'art. 117, comma 5 del D.Lgs. n. 36 del 2023 stabilisce espressamente che “le stazioni appaltanti (nel caso di specie, il hanno il diritto di valersi Controparte_3
della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, o per la maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto”.
Così stando le cose, va rilevata altresì l'infondatezza della doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di prova testimoniale (primo motivo di appello), riproposta con l'atto di appello.
8 E invero, osserva la Corte che i capitoli di prova come formulati da parte opponente in primo grado con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sono in parte inammissibili, perché valutativi e generici (il n. 1 relativo alle testi e Tes_1
, e in parte irrilevanti, o perché afferenti a fatti incontestati o perché Tes_2
inconducenti al fine del decidere.
Così, gli articoli nn. 2, 3 e 4 relativi alle testi e poiché Tes_1 Tes_2
riguardano le modalità di espletamento del servizio che non hanno costituito oggetto dell'inadempimento contestato all'associazione e posto a base della risoluzione;
così,
i capitoli relativi ai testi e , concernenti le problematiche Tes_3 Tes_4 Tes_5
interne all'associazione relative ai rapporti coi soci lavoratori, irrilevanti per quanto sopra detto;
ugualmente, gli articoli relativi alle testi e CP_5 CP_6
concernenti le cariche assunte in seno all'associazione e alle attività espletate, essendosi esclusa in ogni caso la ricorrenza di un litisconsorzio necessario nei loro riguardi.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1405/2018, emesso in data 4 luglio 2018 dal Tribunale di Ragusa.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , n.q. di presidente pro tempore Parte_1
della tenuto conto del valore Controparte_1
dichiarato della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 applicando i valori medi e, limitatamente alla fase di trattazione, quelli minimi), e dell'attività difensiva effettivamente svolta applicando, ratione temporis, le tabelle allegate al
D.M. Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022.
Atteso il rigetto integrale dell'appello ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13, co. 1 – quater, del D.P.R. 115/2002 per effetto del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
9 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, ai sensi del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1499/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da , nella qualità di Parte_1
presidente dell' avverso la CP_1 CP_1 Controparte_1
sentenza n. 1457/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 11 ottobre 2023;
condanna l'appellante, alla rifusione in favore della e Controparte_2
del delle spese relative al grado di appello, che si liquidano, per Controparte_3
ciascuno, in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dallo stesso dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 27 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT.SSA AR TE RE DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
10