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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 1766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n.1766 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 05.12.2024, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.03.1953, e (C.F.: ) nata a [...] _1 C.F._2
Calabria il 18.03.1957, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
Anna Maria Grazia Iaria presso il cui studio in Reggio Calabria, in Via Marsala n. 2/E, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 27.06.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto il 10/10/1985 a Reggio Calabria;
-considerato che con decreto del 16.11.2024 è stata disposta la rimessione sul ruolo istruttorio della causa, fissando l'udienza del 5.12.24 per la comparizione personale delle parti;
1 -constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario il 10/10/1985 a Reggio Calabria;
b) dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(26.07.1987) e (17.04.1993) entrambe maggiorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che vi ha apposto il visto in data 20.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.06.2024 da e Parte_1 _1
, così provvede:
[...]
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1 _1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di Reggio Calabria Atto N. 858 parte 2 serie A - anno 1985, u.1, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria dimora ove riterranno più opportuno;
2) La casa coniugale, sita al primo piano di Via Marsala n. 4, di cui la nuda proprietà
è in capo alla figlia e l'usufrutto in capo al IG. Parte_2 Parte_1
è assegnata alla IG.ra che continuerà a vivere,
[...] _1
accogliendo la figlia nelle trasferte dal luogo in cui è in procinto di fissare il Per_2
proprio centro di interessi. La sig.ra si impegna a lasciare _1
l'immobile nella disponibilità dell'usufruttuario entro il termine Parte_1 massimo di due anni dall'omologa. Le spese relative all'immobile casa coniugale saranno interamente sopportate fino al rilascio dalla IG.ra ; _1
3) I coniugi si danno reciprocamente atto della autonomia patrimoniale sia pure minima e, dunque, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2 4) La vettura Fiat Auto SPA 169 Panda, tg CS282MN, di proprietà della IG.ra
[...]
resterà nella sua esclusiva disponibilità; _1
5) I coniugi si danno reciprocamente atto che non ci sono di beni immobili da suddividere e che i beni mobili (televisori, arredo stanze, regali matrimonio) sono già stati suddivisi;
6) La figlia prima occupata (reddito annuo di € 15.000 circa) e oggi in fase Per_2
di trasferimento fuori Reggio Calabria per motivi di lavoro, sarà sostenuta, ove necessario, fino a definitivo trasferimento dal sostegno diretto da parte dei genitori;
7) Trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Calabria, perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Reggio Calabria, 06/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n.1766 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 05.12.2024, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.03.1953, e (C.F.: ) nata a [...] _1 C.F._2
Calabria il 18.03.1957, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
Anna Maria Grazia Iaria presso il cui studio in Reggio Calabria, in Via Marsala n. 2/E, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 27.06.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto il 10/10/1985 a Reggio Calabria;
-considerato che con decreto del 16.11.2024 è stata disposta la rimessione sul ruolo istruttorio della causa, fissando l'udienza del 5.12.24 per la comparizione personale delle parti;
1 -constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario il 10/10/1985 a Reggio Calabria;
b) dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(26.07.1987) e (17.04.1993) entrambe maggiorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che vi ha apposto il visto in data 20.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.06.2024 da e Parte_1 _1
, così provvede:
[...]
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1 _1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di Reggio Calabria Atto N. 858 parte 2 serie A - anno 1985, u.1, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria dimora ove riterranno più opportuno;
2) La casa coniugale, sita al primo piano di Via Marsala n. 4, di cui la nuda proprietà
è in capo alla figlia e l'usufrutto in capo al IG. Parte_2 Parte_1
è assegnata alla IG.ra che continuerà a vivere,
[...] _1
accogliendo la figlia nelle trasferte dal luogo in cui è in procinto di fissare il Per_2
proprio centro di interessi. La sig.ra si impegna a lasciare _1
l'immobile nella disponibilità dell'usufruttuario entro il termine Parte_1 massimo di due anni dall'omologa. Le spese relative all'immobile casa coniugale saranno interamente sopportate fino al rilascio dalla IG.ra ; _1
3) I coniugi si danno reciprocamente atto della autonomia patrimoniale sia pure minima e, dunque, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2 4) La vettura Fiat Auto SPA 169 Panda, tg CS282MN, di proprietà della IG.ra
[...]
resterà nella sua esclusiva disponibilità; _1
5) I coniugi si danno reciprocamente atto che non ci sono di beni immobili da suddividere e che i beni mobili (televisori, arredo stanze, regali matrimonio) sono già stati suddivisi;
6) La figlia prima occupata (reddito annuo di € 15.000 circa) e oggi in fase Per_2
di trasferimento fuori Reggio Calabria per motivi di lavoro, sarà sostenuta, ove necessario, fino a definitivo trasferimento dal sostegno diretto da parte dei genitori;
7) Trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Calabria, perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Reggio Calabria, 06/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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