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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18847/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MACRI' ELISABETTA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. TREZZI DANIELA che lo rappresenta e difende Controparte_1
in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 11.3.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in PIOSSASCO il 01.06.2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n.
17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Torino il 19.5.2011 e in Torino il 18.11.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, (l'addebito della separazione al marito. Chiedeva, poi, disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla signora
Chiedeva, ancora, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di Parte_1
ricorso. Chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad euro 600,00 mensili (300,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 7.11.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 11.3.2025.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma Controparte_1
chiedeva respingersi la domanda di addebito formulata da parte ricorrente. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso dei minori, prevedendo il collocamento paritetico degli stessi presso entrambi i genitori e l'assegnazione della casa coniugale alla madre. Chiedeva, infine, accogliersi il calendario di visite rappresentato in sede di comparsa di costituzione e disporsi il mantenimento diretto dei figli, salvo, in ogni caso, il concorso al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione per interno dell'A.U.U.
a favore della signora In via subordinata, reiterava le domande formulate, chiedendo, però, Parte_1 di disporre la residenza abituale dei figli presso l'abitazione materna e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rispettivamente, in data 27.2.2025 e 6.3.2025, le parti depositavano in atti memoria ex art. 473 bis. 17,
c.p.c.
All'udienza del 11.3.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli con facoltà per i genitori di assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della Signora alla Parte_1
medesima nonché la collocazione principale dei figli presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente i figli previo accordo tra le parti e sentiti i figli compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
Week end alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina, un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola con cena e pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo quando il fine settimana è di competenza del padre;
nella settimana non seguita dal WK con il padre, due pomeriggi con pernottamento;
Durante le vacanze scolastiche natalizie, Vigilia e Natale alternati tra i coniugi, alternando annualmente i periodi 26-31 dicembre e dal 1– 6 gennaio;
Durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
Durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane anche non consecutive tra luglio e agosto, da concordare con il genitore collocatario entro il 31 maggio di ogni anno;
Durante le altre festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti, in alternanza con il genitore collocatario;
DISPONE a carico di e a favore di un assegno di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori di ad Euro 250,00 per ciascun figlio con decorrenza dal mese di aprile 2025, da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese alla medesima tramite bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, oltre al 50% delle spese extra con richiamo al relativo Protocollo del marzo 2016; dando atto che al momento c'è un'assicurazione che copre gran parte delle spese mediche dei minori;
DÀ ATTO che l'AUU verrà percepito per intero dalla madre con decorrenza dal mese di aprile 2025;
SPESE di lite compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18847/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MACRI' ELISABETTA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. TREZZI DANIELA che lo rappresenta e difende Controparte_1
in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 11.3.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in PIOSSASCO il 01.06.2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n.
17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Torino il 19.5.2011 e in Torino il 18.11.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, (l'addebito della separazione al marito. Chiedeva, poi, disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla signora
Chiedeva, ancora, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di Parte_1
ricorso. Chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad euro 600,00 mensili (300,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 7.11.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 11.3.2025.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma Controparte_1
chiedeva respingersi la domanda di addebito formulata da parte ricorrente. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso dei minori, prevedendo il collocamento paritetico degli stessi presso entrambi i genitori e l'assegnazione della casa coniugale alla madre. Chiedeva, infine, accogliersi il calendario di visite rappresentato in sede di comparsa di costituzione e disporsi il mantenimento diretto dei figli, salvo, in ogni caso, il concorso al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione per interno dell'A.U.U.
a favore della signora In via subordinata, reiterava le domande formulate, chiedendo, però, Parte_1 di disporre la residenza abituale dei figli presso l'abitazione materna e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rispettivamente, in data 27.2.2025 e 6.3.2025, le parti depositavano in atti memoria ex art. 473 bis. 17,
c.p.c.
All'udienza del 11.3.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli con facoltà per i genitori di assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della Signora alla Parte_1
medesima nonché la collocazione principale dei figli presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente i figli previo accordo tra le parti e sentiti i figli compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
Week end alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina, un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola con cena e pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo quando il fine settimana è di competenza del padre;
nella settimana non seguita dal WK con il padre, due pomeriggi con pernottamento;
Durante le vacanze scolastiche natalizie, Vigilia e Natale alternati tra i coniugi, alternando annualmente i periodi 26-31 dicembre e dal 1– 6 gennaio;
Durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
Durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane anche non consecutive tra luglio e agosto, da concordare con il genitore collocatario entro il 31 maggio di ogni anno;
Durante le altre festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti, in alternanza con il genitore collocatario;
DISPONE a carico di e a favore di un assegno di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori di ad Euro 250,00 per ciascun figlio con decorrenza dal mese di aprile 2025, da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese alla medesima tramite bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, oltre al 50% delle spese extra con richiamo al relativo Protocollo del marzo 2016; dando atto che al momento c'è un'assicurazione che copre gran parte delle spese mediche dei minori;
DÀ ATTO che l'AUU verrà percepito per intero dalla madre con decorrenza dal mese di aprile 2025;
SPESE di lite compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.