Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 2 milioni, verra' provveduto a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 2 milioni, verra' provveduto a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.