Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 342/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato e iscritto a ruolo il 10.10.2023, da
, residente in [...], domiciliata ai fini Parte_1 del presente procedimento in Trieste, via Valdirivo n.40, presso lo studio dell'avv. Massimo Simeon, che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di appello;
- appellante - attrice -
contro
, residente a [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Alessia Morandini ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio della stessa in Trieste in Foro Ulpiano 3;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 229/2023, rep. n.
703/2023, pubblicata il 2.5.2023, pronunciata a definizione del procedimento iscritto sub RG n. 1061/2020, cui è stato riunito il proc. sub RG 3100/2019, notificata a mezzo
PEC in data 12.9.2023 – vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
25.11.2024:
a) in via principale, accogliere il 1° e il 2° motivo d'appello e, per l'effetto,
i. dichiarare nullo e/o annullare il contratto di compravendita stipulato il 25.10.2018;
1
11475/2018, nonché la cancellazione di tutti i diritti tavolari eventualmente acquistati da terzi sulla medesima quota in epoca successiva;
iii. accertare e dichiarare che la sig.ra è piena ed esclusiva proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Trieste, viale XX Settembre n. 70, corrispondente al c.t. 1° della
P.T. 57443 di Trieste e congiunte parti indivise;
iv. rigettare le domande di risarcimento / indennizzo formulate dal sig.
[...] nel procedimento iscritto sub R.G. 3100/2019, in quanto incompatibili e/o CP_1 infondate;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il 1° e/o il 2° motivo di appello non siano accolti con ogni sopra indicata conseguente statuizione:
i. accogliere il 3° motivo di appello e, per l'effetto, condannare il sig. Controparte_1 al pagamento degli interessi legali maturati sull'importo di euro 25.000,00 dalla data del contratto di vendita e sino al saldo, da computarsi al tasso ex art. 1284, 4° co. c.c. limitatamente a quelli maturati a partire dalla data della domanda giudiziale;
ii. accogliere il 4° motivo di appello e, per l'effetto, condannare il sig. Controparte_1
a risarcire alla sig.ra il danno causato dal negligente adempimento del Parte_1 mandato, che si propone di quantificare in misura pari a euro 44.000,00, o nella diversa misura ritenuta secondo giustizia, oltre rivalutazione e interessi da computarsi al tasso previsto dall'art. 1284, 4° co. c.c. limitatamente a quelli maturati a partire dalla data della domanda giudiziale;
iii. accogliere il 5° motivo di appello e, per l'effetto, rigettare le domande di risarcimento e/o indennizzo formulate dal sig. nel procedimento Controparte_1 riunito iscritto sub R.G. 3100/2019;
c) accogliere il 6° motivo di appello e, per l'effetto, condannare il sig. CP_1 all'integrale rifusione delle spese del giudizio di primo grado (procedimenti sub RG
3100/2019 e sub RG 1061/2020, riuniti);
d) respingere i motivi di appello incidentale proposti dalla parte appellata con la propria comparsa di costituzione d.d. 27.12.2023;
e) in via istruttoria, ordinare l'esibizione, al sig. e all'Agenzia delle Controparte_1
Entrate, di copia delle dichiarazioni dei redditi del sig. relative agli Controparte_1 anni 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004 e 2005;
f) quanto alle spese, condannare il sig. all'integrale rifusione delle Controparte_1 spese del presente giudizio d'appello.
Per parte appellata, come in memoria di precisazione delle conclusioni depositata il
19.11.2024:
pag. 2/22 In via principale
- rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande proposte da parte avversa, tanto in via principale quanto in via subordinata, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In via incidentale,
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla signora a titolo di pagamento del prezzo della CP_1 Parte_1 compravendita dell'immobile di viale XX Settembre 70;
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fermo l'accertamento che il signor
è proprietario del 50% dell'immobile sito in Viale XX Settembre 70, CP_1 accertare l'uso esclusivo della signora dell'immobile sito a Trieste in Parte_1
Viale XX Settembre n.70, condannare la stessa a versare al signor la Controparte_1 somma di € 40.661,00, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione per il periodo novembre 2018- novembre 2024, oltre gli interessi di legge dal dovuto al saldo, e, in ogni caso, per il successivo periodo fino all'effettiva e reale messa in possesso dell'immobile al signor CP_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la signora al Parte_1 pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non accolte in primo grado, così come rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni in atti (cfr. fascicolo di primo grado RG 1061/2020) e segnatamente
- si chiede l'interpello della signora sulle seguenti circostanze: Parte_1
a) Vero che Lei ha la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile sito a Trieste in
Viale XX Settembre 70?
b) Vero che Lei vive stabilmente nell'immobile sito a Trieste in Viale XX Settembre
70?
- Si chiede ammettersi CTU volta a verificare il valore locativo dell'immobile sito a
Trieste in Viale XX Settembre 70.
- Si chiede, senza in alcun modo invertire l'onere della prova,
-- ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
A) Vero che in occasione della sottoscrizione della procura e della dichiarazione depositate sub doc.2 del fascicolo iscritto sub 1061/2020 del signor che le si CP_1 rammostra, illustrava alla signora il contenuto e le conseguenze degli atti che Parte_1 la stessa si disponeva a firmare?” (teste notaio con studio in Trieste, via Testimone_1
San Lazzaro 16 );
pag. 3/22 B) “Vero che la signora aderiva al contenuto della procura e della Parte_1 dichiarazione depositate sub doc.2 del fascicolo iscritto sub 1061/2020 del signor che le si rammostra ? (teste notaio con studio in Trieste, via CP_1 Testimone_1
San Lazzaro 16);
- In caso di ammissione dell'ordine di esibizione nell'interesse della signora Parte_1 si chiede che analogo invito venga svolto nei confronti della signora . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente grado d'appello.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado (proc. n. 3100/19 RG Trib. Trieste)
1. Con atto di citazione in data 11.7.2019 ha convenuto in giudizio Controparte_1
l'ex moglie esponendo in sintesi: Parte_1
- che in data 25.10.2018, aveva acquistato il 50% indiviso dell'immobile – ex casa familiare (alloggio sito al secondo piano della casa, civico n.70 di Viale Venti
Settembre a Trieste) – dalla moglie, che ivi abitava;
- di avere manifestato l'intenzione di godere, direttamente o indirettamente, del bene in questione, ovvero, in alternativa, la richiesta di un canone per l'occupazione o l'acquisto di metà dell'immobile, anche con formale raccomandata A/R dd. 19.1.2019;
- di non avere ricevuto utile riscontro dall'ex moglie, che aveva continuato a utilizzare il bene come se ne fosse stata unica proprietaria.
Tanto premesso, il sig. ha agito per ottenere il pagamento di una somma di CP_1 denaro a titolo di indennizzo per l'uso esclusivo dell'immobile da parte della comproprietaria, quantificato in €.5.013,00 per il periodo da novembre 2018 a luglio
2019 (€.557,00 al mese).
2. Con comparsa dd.
3.7.2020 si è costituita la sig.ra , resistendo in giudizio Parte_1 ed agendo in via riconvenzionale. Questi i fatti principali allegati:
- le parti si erano sposate il 15.9.1985, in regime patrimoniale di comunione legale;
- il 20.6.1989 la convenuta aveva acquistato l'immobile in questione e all'atto aveva partecipato il AN dichiarando trattarsi di bene personale della moglie;
- il 21.3.1990 la aveva conferito al marito procura irrevocabile a vendere, Parte_1 anche a sè stesso e a prezzo liberamente determinabile, il 50% dell'immobile;
- l'11.2.2010 le parti si erano separate con procedimento consensuale;
- il 15.9.2017 il Tribunale di Trieste aveva disposto, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
- il 25.10.2018 il utilizzando la procura a lui rilasciata quasi 30 anni prima, CP_1 aveva venduto a sé stesso il 50% della ex casa familiare al prezzo di €.25.000,00, asseritamente già corrisposto prima del 4.7.2006.
Tanto premesso, evidenziato di avere avviato un altro procedimento civile per l'accertamento dell'invalidità della compravendita da ultimo menzionata, ha comunque pag. 4/22 eccepito la nullità del contratto, per causa illecita o sorretta da motivo unico illecito, di tipo fraudolento.
In via subordinata ha allegato di avere avuto notizia dell'atto e dell'interesse del sig.
solo nel marzo 2019 e, in via ulteriormente subordinata, ha sostenuto essere CP_1 ben possibile un uso promiscuo o turnario dell'alloggio.
Ha, infine, contestato, comunque, nel quantum l'importo richiesto da controparte.
Il procedimento civile n. 1061/2020 RG. Trib. Trieste
3. Con atto di citazione in data 6.4.2020 ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1 marito chiedendo dichiararsi nullo per frode, o annullarsi, per conflitto di interessi – ex artt. 1394-1395 c.c.-, il contratto di compravendita dd. 25.10.2018, dell'ex marito avente ad oggetto il 50% della ex casa familiare, e dichiararsi Controparte_1
l'esclusiva proprietà dell'immobile in capo all'attrice.
In via subordinata ha chiesto la restituzione del prezzo, in tesi non versato, con gli interessi, oltre al risarcimento del danno per la vendita dell'immobile a prezzo vile.
4. Con comparsa dd. 14.9.2020 si è costituito in causa , resistendo e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Ha sostenuto il convenuto che l'immobile in questione (a suo tempo acquistato per un prezzo di 55 milioni di lire), pur essendo stato intestato alla sola per motivi Parte_1 puramente fiscali, era stato, in realtà, voluto dalle parti come bene in proprietà comune,
e che a tale situazione di fatto era accessoria la procura irrevocabile a vendere a lui rilasciata, nel corpo della quale vi era una dichiarazione confessoria dell'ex moglie in tal senso. Del resto, il mutuo bancario contratto per l'acquisto dell'immobile era stato pagato anche da lui al 50%, come pure le spese condominiali e ordinarie per l'immobile.
Già prima di adire il Tribunale di Trieste, il convenuto aveva tentato, invano, di ottenere un atto negoziale coerente con la realtà dei fatti e la volontà originaria delle parti.
La procura a vendere, quindi, era stata validamente e correttamente esercitata e la compravendita immobiliare doveva ritenersi pienamente valida.
Solamente l'8 luglio 2020, nell'ambito della procedura divorzile, la gli Parte_1 aveva consegnato le chiavi di casa, senza però procedere a previo inventario dei beni mobili;
prima di allora l'attore non avrebbe potuto, nemmeno in astratto, godere dell'immobile.
Anche le domande svolte in via subordinata dalla controparte erano infondate, avendo egli pagato metà del mutuo bancario acceso per l'acquisto dell'immobile.
I procedimenti riuniti in primo grado
5. I due procedimenti tra le medesime parti sono stati riuniti con ordinanza dd.
22.9.2020.
6.1. La difesa della sig.ra : Parte_1
pag. 5/22 - all'udienza del 21.9.2020, ha integrato le richieste con l'ulteriore domanda, subordinata, di pagamento del 50% delle spese condominiali dall'acquisto dell'immobile all'attualità;
- con la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. depositata il 3.11.2020 ha richiamato le conclusioni di cui all'atto di citazione, come integrate all'udienza del 21.9.2020.
6.2. La difesa del sig. ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della CP_1 domanda formulata da controparte all'udienza del 21.9.2020.
7.1. Con le memorie ex art.183 c.p.c., la difesa della signora ha contestato: Parte_1 che tra le parti vi fosse accordo sulla comproprietà della casa di viale XX Settembre, che il marito avesse pagato le rate del relativo mutuo o le relative spese condominiali, che il denaro per l'acquisto dell'immobile provenisse anche dal padre del CP_1
Ha affermato, poi:
- che i coniugi erano divenuti proprietari, ciascuno di un distino alloggio (il CP_1 nel 1997 aveva comprato un immobile in via Banelli 2, contraendo altro mutuo),
- che il marito, oberato anche da debiti di pregresse attività di ristorazione, non avrebbe avuto disponibilità per pagare anche il mutuo della casa di viale XX Settembre,
- che lei aveva sottoscritto la procura a vendere il 50% dell'immobile senza ben comprendere di cosa si trattasse, fidandosi del marito e del notaio.
Dopo lo scambio di memorie ex art.183 c.p.c., fallito un tentativo di conciliazione, i procedimenti riuniti sono stati avviati a decisione su base documentale.
7.2. Alle superiori allegazioni ha replicato il sig. rappresentando che CP_1 all'epoca egli poteva contare su adeguati redditi, mentre, al contrario, l'ex moglie aveva avuto bisogno di prestiti documentati per far fronte alla propria esposizione debitoria, il che dava conto dell'inverosimiglianza della tesi avversaria.
La sentenza di primo grado
8.1. Con la sentenza n. 229/2023, pubblicata il 2.5.2023, il Tribunale di Trieste:
- ha rigettato le domande principali della sig.ra , Parte_1
- ha dichiarato che è proprietario al 50% dell'immobile in questione, Controparte_1
- ha condannato il sig. a pagare all'ex moglie l'importo di 25.000 euro, oltre CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al 50% delle spese straordinarie dal novembre 2018,
- ha condannato la a pagare all'ex marito, per indennizzo per l'uso esclusivo Parte_1 del bene, l'importo di €.19.200,00 (da febbraio 2019 alla data della sentenza), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
8.2. Il Tribunale, in sintesi:
- ha ritenuto valido il mandato a vendere sottostante la procura irrevocabile rilasciata dalla al AN, come confermato dalla dichiarazione di comproprietà Parte_1 dell'immobile, da parte della , facente parte della stessa procura;
Parte_1
pag. 6/22 - ha ritenuto piena validità al contratto di compravendita immobiliare stipulato dal
AN con sé stesso, dato che: l'eventuale invalidità per mancanza dell'APE non determinerebbe nullità del contratto, l'eventuale frode al fisco rileverebbe solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria ed il tempo trascorso dal rilascio della procura non rileverebbe, trattandosi di procura irrevocabile;
- ha poi evidenziato che la vendita a sé stesso era stata espressamente autorizzata nella citata procura;
- ha ritenuto, per contro, fondata la domanda di restituzione del prezzo della compravendita, non avendo, il provato tale circostanza (anzi non avendo egli CP_1 contestato il mancato pagamento) e non avendo effetto solutorio eventuali erogazioni effettuate tra coniugi in corso di matrimonio,
- ha respinto la domanda risarcitoria per il prezzo vile della compravendita, trattandosi di mandato in rem propriam e di procura con facoltà di determinazione del prezzo,
- ha accolto la domanda di condanna del al pagamento di quota parte di spese CP_1 straordinarie per l'immobile, a far data dal novembre 2018,
- ha accolto la domanda di indennizzo per l'uso esclusivo (quantificato in €.19.600,00 da febbraio 2019 alla data della sentenza, in misura di 400 euro mensili), trattandosi di immobile non divisibile, con un solo bagno completo e pacificamente abitato dalla
[...]
, Pt_1
- ha compensato le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
L'appello della sig.ra Parte_1
9. Con atto di citazione notificato il 10.10.2023 ha impugnato la Parte_1 sentenza suindicata per i seguenti motivi.
9.1. Erroneo rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita del 2018.
Con il primo motivo di impugnazione ha sostenuto l'appellante che il giudice di primo grado non avrebbe esaminato le domanda di nullità del contratto, ma si sarebbe limitato a verificare la validità del mandato.
9.1.1. Ha, quindi, ribadito che il contratto di compravendita immobiliare sarebbe nullo per causa illecita ex art.1343 c.c., e che tale causa – in concreto - illecita sarebbe da individuare nel fatto che: “lo scopo perseguito dal sig. è stato quello di CP_1 precostituirsi uno strumento per intestarsi la metà dell'immobile senza pagarne il prezzo, comunque a spese della (ex)moglie,” (atto di appello pag. 5).
9.1.2. Tale inequivoca preordinazione si dovrebbe trarre, secondo l'appellante, da vari elementi, in tesi, indiziari:
(i) il lungo lasso di tempo trascorso tra la procura, che risale al 1990, e la vendita del
2018;
(ii) la vendita a sé stesso, a un prezzo molto basso e arbitrariamente determinato;
(iii) il mancato pagamento del prezzo;
pag. 7/22 (iv) la dichiarazione, da parte del sig. del fatto che il prezzo sarebbe stato CP_1 pagato prima del 4.7.2006 (data di entrata in vigore del provvedimento che ha introdotto l'obbligo di tracciamento dei pagamenti relativi alle compravendite immobiliari);
(v) il fatto che il contratto sia stato corredato da un'APE redatta da professionista ultraottantenne esercente a Roma, il quale attesta falsamente di avere svolto un sopralluogo, in realtà mai avvenuto;
(vi) il fatto che il potere conferito dalla procura sia stato esercitato dopo che era venuta meno l'affectio coniugalis, in seguito al divorzio;
(vii) la coincidenza del notaio che aveva rogato la compravendita del 2018 con quello della compravendita del 1991 e che aveva predisposto sia la procura a vendere sia la dichiarazione unilaterale del 21.3.1990.
9.1.3. Il giudice di primo grado, poi, avrebbe errato nel ritenere, a tale riguardo, significativa la dichiarazione scritta della sig.ra che riconosceva che metà Parte_1 dell'immobile era già di proprietà del marito, e, ciò al fine di “riallineare alla realtà quanto stipulato in precedenza”.
Ciò erroneamente, in quanto si tratterebbe:
- di mera dichiarazione di scienza inidonea a provocare qualsiasi effetto traslativo;
- di riconoscimento “a-causale”;
- di atto che non poteva produrre l'effetto di inversione dell'onere della prova circa la proprietà immobiliare (Cass. sent. 13625 del 2007, Cass. sent. 9687 del 2003 e Cass. sent. n. 2088 del 1992).
In altri termini, nel nostro ordinamento, un trasferimento di diritto reale potrebbe avvenire solo se sorretto idonea causa e spettava a controparte provare il presunto accordo sottostante o il diverso fatto che avrebbe potuto giustificare la comproprietà del sig. CP_1
9.1.4. Oltre a ciò, il contratto in esame sarebbe nullo per frode alla legge (ex art. 1344
c.c.) dato lo scopo elusivo di norme fiscali ammesso da controparte.
Il fatto che il giudice di primo grado avesse obiettato che l'eventuale frode al fisco rileverebbe solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria non sarebbe decisivo, in quanto, in ogni caso, mancherebbe anche la stessa volontà, da parte della , di Parte_1 concludere il negozio.
9.2. Erroneo rigetto della domanda di annullamento del contratto di compravendita del
2018.
Con il secondo motivo di appello la difesa della sig.ra ha contestato la Parte_1 motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di annullamento del contratto per conflitto di interesse, dato che l'autorizzazione alla stipula del contratto con sé stesso era generica, e, in particolare, priva di determinazione del prezzo.
pag. 8/22 Avrebbe errato il giudice nell'escludere rilevanza al potenziale conflitto di interessi in considerazione dell'atto di riconoscimento della comproprietà da parte della . Parte_1
L'atto non potrebbe avere effetti confessori, ciò riguardando solo eventuali fatti e non diritti, né potrebbe avere effetti ricognitivi, limitati ai soli diritti obbligatori.
Né si potrebbe giungere allo stesso risultato parlando, come ha fatto il giudice di primo grado, di valenza interpretativa del mandato, e ciò perché nessun valore potrebbe essere assegnato alla dichiarazione in questione, data la sua genericità.
9.3. Erroneo mancato riconoscimento degli interessi maturati prima della domanda.
Omessa pronuncia sulla domanda relativa al riconoscimento degli interessi successivi alla domanda al tasso ex art.1284, 4° c.c.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante, premesso che era stata accolta la propria domanda subordinata di condanna del al pagamento del prezzo della CP_1 compravendita immobiliare, ha lamentato che a tale condanna fosse seguita quella al pagamento degli interessi sul prezzo solamente dalla domanda giudiziale al saldo.
Erroneamente, in tesi di parte appellante, il giudice di primo grado non aveva riconosciuto gli interessi dalla stipulazione del contratto (25.10.2018) fino alla domanda giudiziale (9.4.2020).
Sempre in tema di interessi, poi, ha lamentato l'appellante che, per il periodo successivo alla domanda, gli stessi erano stati, immotivatamente, riconosciuti in misura di cui al tasso legale ex art.1284 co.1 c.c. invece del tasso di cui alla medesima norma, comma
4°.
9.4. Erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno per negligente assolvimento dell'incarico di mandatario.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante, ha lamentato il rigetto della propria domanda di risarcimento dei danni per negligente assolvimento dell'incarico del mandatario, il quale avrebbe venduto il 50% del bene immobile ad un prezzo
(€.25.000,00) chiaramente sottovalutato: inferiore al valore fiscale e, soprattutto, al valore che all'immobile aveva dato il geom. nell'ambito del tentativo di CP_2 conciliazione – valore, peraltro, riconosciuto congruo dallo stesso all'udienza CP_1 del 2.9.2021 -.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda argomentando a partire dal fatto che il mandato a vendere era stato conferito anche nell'interesse del mandatario – come desumibile dalla dichiarazione più volte citata della -, sicchè la domanda Parte_1 risarcitoria della mandante sarebbe stata in mala fede.
Secondo l'appellante il mandato non sarebbe nell'interesse anche del mandatario:
- in primo luogo, nessun valore si potrebbe attribuire alla dichiarazione della
[...]
; Pt_1
pag. 9/22 - secondariamente, secondo la giurisprudenza sul punto, in tali casi potrebbe, al più, rilevare un interesse legato ad un rapporto sinallagmatico tra mandante e mandatario, e che fosse ulteriore e distinto rispetto al mandato;
- d'altro canto, non vi sarebbe né allegazione né prova di quale sarebbe stato l'interesse del mandatario tutelato;
- nemmeno vi sarebbe prova del fatto che le parti avevano valorizzato il presunto interesse del mandatario nella quantità poi corrispondente al prezzo di vendita del bene.
9.5. Erroneo accoglimento della domanda di indennizzo proposta dal sig. CP_1
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'accoglimento della domanda di controparte di pagamento di un indennizzo per l'uso esclusivo del bene.
Avrebbe errato, sul punto, il giudice di primo grado, in quanto:
- avrebbe ritenuto che non sarebbe stato possibile un utilizzo congiunto del bene per le sue dimensioni e l'indivisibilità: in realtà era ben possibile un utilizzo promiscuo, diretto o indiretto;
- avrebbe ignorato il fatto, dirimente, che il non aveva chiesto di utilizzare CP_1
l'immobile e che, conseguentemente, la nulla aveva negato;
Parte_1
- avrebbe sottovalutato il fatto che, in data 8.7.2020, aveva accettato la CP_1 consegna di copia delle chiavi, sicchè era stata una sua autonoma decisione quella di non utilizzare il bene;
- in ogni caso, la richiesta di utilizzo del sig. era pervenuta alla CP_1 Parte_1 solamente il 6.3.2019;
- infine, la difesa di aveva chiesto, in proposito, un indennizzo per il solo CP_1 periodo dal novembre 2018 a luglio 2019, mentre il giudice, superando così i limiti del petitum, aveva condannato al pagamento di indennizzo fino alla data della sentenza.
9.6. Erronea compensazione delle spese di lite.
Da ultimo, con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la compensazione delle spese di lite, dovendosi, in tesi, in accoglimento dell'appello, disporre la condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
***
Le difese in appello del sig. Controparte_1
10. Con comparsa depositata il 27.12.2023 si è costituito in giudizio il sig. CP_1 resistendo, proponendo appelli incidentali e svolgendo le seguenti difese.
10.1. Quanto al primo motivo di impugnazione, la difesa di parte appellata ha sostanzialmente ribadito la bontà della decisione del giudice di primo grado.
Ha negato qualsivoglia intento fraudolento, avendo la procura a vendere riconosciuta funzione di “garanzia” in favore del il quale aveva pacificamente partecipato CP_1
a pagare il mutuo per l'acquisto dell'immobile.
pag. 10/22 Ha rammentato che la scrittura datata 21.3.1990, contenente dichiarazione della
[...]
, non era mai stata disconosciuta e valeva, quindi, quale prova in giudizio. Pt_1
Correttamente il giudice di primo grado ne aveva fatto un utilizzo indiretto, quale elemento utile ad integrare il piano effettuale del mandato.
D'altro canto, nessuna spiegazione alternativa era stata data, dalla , in ordine Parte_1 alla sua, più volte citata, dichiarazione allegata alla procura del 1990.
Oltre a ciò, sarebbe pacifica e documentale la volontà delle parti sia di concludere la compravendita del 1989, e sia di stipulare il mandato a vendere e la vendita del 2018.
10.2. Anche in merito al secondo motivo di impugnazione, parte appellata ha ribadito la correttezza delle argomentazioni e delle conclusioni del giudice di primo grado.
10.3. L'appellato ha, poi, proposto appello incidentale avverso il capo con il quale era stato condannato a pagare il prezzo di vendita alla controparte.
Il giudice avrebbe errato nel ritenere non contestato il mancato pagamento del prezzo, mentre, in realtà, la difesa del sig. aveva allegato e provato tale pagamento CP_1
(docc. 3, 15 – 16c, 25 e 26 del fascicolo di primo grado).
Tale conclusione era ulteriormente avvalorata dalle stesse, più volte citate, dichiarazioni della sig.ra . Parte_1
10.4. Quanto al riconoscimento degli interessi, in via di subordine, l'appellato ha contestato le argomentazioni di controparte e ribadito la bontà della decisione del giudice sulla decorrenza degli interessi dovuti e sul relativo importo.
10.5. Anche relativamente al quarto motivo di appello (domanda risarcitoria per negligente esecuzione del mandato in ordine al prezzo di vendita) l'appellato ha contestato l'impugnazione e ha ribadito la bontà della decisione di rigetto della domanda, da parte del giudice di primo grado. Ha evidenziato, tra l'altro, che il prezzo di 25.000 euro era congruo se parametrato al prezzo a suo tempo (1989) concordato per l'acquisto, e ha eccepito l'inammissibilità della domanda, aumentata nel quantum, di controparte.
10.6. Relativamente al quinto motivo di appello, riguardante la condanna all'indennizzo per l'uso esclusivo del bene, l'appellato ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata e ha chiesto, in via incidentale, l'aggiornamento all'attualità dell'indennizzo stesso.
Tra le parti i rapporti erano altamente conflittuali, e la si era limitata a Parte_1 consegnare le chiavi dell'immobile al difensore, aggiungendo che sarebbero state messe a disposizione solo dopo la redazione di un inventario da parte della stessa, Parte_1 inventario poi mai consegnato. Oltre a ciò, l'accesso all'abitazione era stato subordinato a preventiva autorizzazione della e quest'ultima non aveva mai manifestato Parte_1 disponibilità ad un uso turnario o promiscuo.
10.7.1. Quanto alla questione della decorrenza del diritto al pagamento dell'indennizzo, ha sostenuto l'appellato, a supporto della conferma della sentenza impugnata, che:
pag. 11/22 - fin dall'atto introduttivo del procedimento di primo grado egli aveva chiesto una liquidazione dell'indennizzo “allo stato”;
- il giudice aveva semplicemente operato una corretta attualizzazione della domanda alla data della sentenza, trattandosi di mero aggiornamento di un valore per sua natura periodico e in aumento, e non trattandosi di domanda nuova.
10.7.2. Ha poi proposto, sul punto, il un duplice appello incidentale: CP_1
- circa la quantificazione del canone locatizio ipotetico, che il giudice di primo grado aveva operato, utilizzando il notorio, in €.800,00 mensili, mentre aveva a disposizione documenti tecnici, quali l'Accordo territoriale del 2017 tra associazioni di categoria per il territorio di Trieste (doc.3 della produzione nel proc. riunito), e la relazione CP_1 del geom. prodotta in primo grado, in base ai quali il canone di mercato sarebbe CP_2 stato di €.1.114,00 mensili;
- con riguardo alla decorrenza iniziale del pagamento dovuto, che il giudice aveva indicato nella data della domanda, mentre avrebbe dovuto individuare nel momento in qui il era divenuto proprietario del 50% (25.10.2018). CP_1
10.8. Ha, infine, l'appellato, proposto appello incidentale chiedendo la condanna della alle spese di lite di primo grado, evidenziando che la controparte: Parte_1
- aveva tenuto una condotta inerte a fronte dei tentativi di composizione stragiudiziale della vertenza;
- non aveva partecipato alla mediazione obbligatoria fissata per il 16.1.2020;
- aveva tenuto una condotta contraddittoria, in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, dopo avere condiviso la nomina dello stimatore e le relative valutazioni e dopo avere proposto di acquistare lei gli immobili, aveva cambiato idea provocando la prosecuzione della causa e l'insorgenza di spese inutili.
Il procedimento di secondo grado
11. Dopo lo scambio di memorie ex art.352 c.p.c., all'udienza del 21.1.2025 le parti hanno richiamato le soprariportate conclusioni e il consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il primo e il secondo motivo di appello principali, afferenti la domanda di nullità del contratto di compravendita immobiliare, appaiono infondati.
Si tratta di impugnazione finalizzata ad un riesame degli elementi disponibili, in fatto e in diritto, che non offre convincenti critiche alla motivazione del giudice di primo grado.
13.1. Quanto alla prospettazione della causa illecita, va rammentato che si tratta di patologia negoziale integrabile da contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
pag. 12/22 Sostiene l'appellante che il contratto di acquisto avrebbe causa illecita in concreto, in quanto sarebbe stato l'atto realizzativo di un preordinato intento appropriativo e di arricchimento personale del sig. CP_1
A tale riguardo s'impone già una prima considerazione: l'appellante non indica quali sarebbero le norme violate, se di tipo imperativo o integranti ordine pubblico o buon costume.
13.2. Oltre a ciò, tutti gli elementi che l'appellante ritiene indiziari di tale vizio, anche ipotizzandone l'accertamento, sono, in realtà, quantomeno privi dei caratteri di univocità e/o gravità:
- il lungo lasso di tempo trascorso tra la procura, che risale al 1990 e la vendita del 2018
è, in realtà, un elemento contrario alla tesi dell'appellante, perché, da un lato, trova semplice e ragionevole spiegazione con il fatto, notorio, in ambito giudiziario, che l'assetto proprietario familiare è quasi sempre influenzato dagli eventi di separazione e divorzio tra coniugi, e, dall'altro, nell'ottica di parte appellante, presupporrebbe una, invero singolare e poco probabile, precostituzione di strumenti in vista di eventi futuri ed incerti verificatisi poi dopo ben 28 anni;
- la vendita a sé stesso, poi, trova agevole spiegazione nell'incontestato mandato conferito al e la determinazione del prezzo di vendita, pur assumendone, per CP_1 ipotesi, l'erroneità per difetto, può essere significativa sia nell'ottica dell'appellante
(intento di ingiustificato arricchimento del , sia nella prospettazione CP_1 dell'appellato, il quale sostiene che il prezzo, in realtà, parametrato al prezzo originario di acquisto di 55 milioni di lire, fosse stato già pagato parecchi anni addietro, con l'accollo di metà del mutuo, acceso per l'importo di 50 milioni di lire;
- il mancato pagamento del prezzo, poi, è elemento non solo ambiguo, ma controverso e non può assumere alcun serio valore indiziario essendo, in astratto, indicativo, prima ancora che di una causa illecita, di un inadempimento per insolvenza o di una regolazione unilaterale delle questioni patrimoniali tra le parti dopo e a seguito del divorzio;
- l'affermazione del pagamento del prezzo, da parte del sig. prima del CP_1
4.7.2006, - data, in tesi, significativa perché coincidente con la previsione dell'obbligo di tracciamento dei pagamenti relativi alle compravendite immobiliari -, è logicamente compatibile anche con la tesi dell'appellato che, come già visto, sostiene di avere pagato metà del mutuo acceso per l'immobile (mutuo acceso il 20.6.1989 e di 15 anni di durata
– doc.13 della produzione in primo grado); Parte_1
- l'allegazione al contratto di un'APE falsamente attestante un sopralluogo nell'immobile, non ha alcuna valenza evocativa di una causa illecita e può essere spiegata anche, e molto più semplicemente, con l'indisponibilità della sig.ra Parte_1
a consentire l'ingresso a terzi in casa;
- il fatto che il potere conferito dalla procura sia stato esercitato dopo che era venuta meno l'affectio coniugalis, in seguito al divorzio, come già visto, è ben poco significativo di frode;
pag. 13/22 - la coincidenza del notaio dei vari atti, infine, pare elemento pianamente spiegabile, solo per fare degli esempi, con una qualche forma di fidelizzazione, o con il fatto che il medesimo professionista conosceva già le parti e la relativa situazione sottostante.
13.3. Infine non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo il quale nessun valore processuale potrebbe avere la dichiarazione sottoscritta con la quale la signora
[...]
, in relazione alla procura irrevocabile a vendere di pari data (21.3.1990), ha Pt_1 affermato che in realtà, la quota oggetto di procura a vendere era già di proprietà del marito, ancorchè l'intera proprietà fosse stata intestata a lei per motivi fiscali, e ha precisato pure di avere rilasciato la predetta procura a vendere “A garanzia di quanto sopra specificato”, e cioè della proprietà già in capo al (dichiarazione CP_1 riportata per esteso a pag. 10 della sentenza appellata).
Pacifico che tale dichiarazione non possa avere alcun effetto traslativo di diritti reali, ma non adeguatamente contestato è che la stessa possa valere quale elemento per interpretare il mandato a vendere, come correttamente già ritenuto dal giudice di primo grado.
13.4. Venendo ad esaminare la prospettazione della causa in frode alla legge (1344 c.c.), sostiene l'appellante, in via di subordine, che la procura a vendere del 1990 e la compravendita del 2018 sarebbero atti posti in essere per evadere il fisco.
A fronte dell'argomentazione del giudice di primo grado, che ha fatto proprio l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la nullità di un contratto per frode al fisco può valere nei confronti dell'amministrazione finanziaria ma non tra le parti, l'appellante ha, in poche parole, rimarcato che la stessa giurisprudenza faceva salva l'ipotesi nella quale fosse, comunque esclusa la loro volontà delle parti di concludere il negozio.
L'argomento di parte appellante non convince per due ordini di motivi.
In primo luogo, l'atto negoziale in ipotesi in frode alle norme sull'imposizione sarebbe stato quello relativo al primo acquisto immobiliare del 1989, contenente una, parzialmente fittizia, intestazione della proprietà alla ma non, Parte_1 necessariamente, anche l'acquisto del 50% nel 2018.
In secondo luogo, tutti gli elementi già esaminati portano a escludere che la signora
[...]
non avesse la volontà, in successione: di acquistare l'immobile nel 1989 e di Pt_1 consentirne la vendita, per il 50%, al marito, il che è presupposto del rilascio della procura a vendere del 1990.
Se davvero la procura fosse stata rilasciata per mero errore o senza una reale volontà, la avrebbe avuto tutto il tempo di ridiscuterla o di agire in giudizio per Parte_1 invalidarla, il che, pacificamente, non è accaduto.
14. Proseguendo con l'esame dei motivi di appello, la sentenza impugnata merita conferma anche con riguardo al rigetto della domanda di annullamento, e, in questa sede, l'appellante ripropone argomenti, in realtà, già vagliati e convincentemente superati dal giudice di primo grado.
pag. 14/22 14.1. Secondo l'appellante il conflitto di interessi per avere stipulato un contratto con sé stesso non potrebbe essere escluso dall'esistenza, nella procura a vendere, di esplicita autorizzazione in tal senso, a causa della genericità di tale autorizzazione, e, in particolare, della mancanza di determinazione del prezzo di vendita o, quantomeno, di indicazione dei criteri utili a determinarlo.
Né, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, potrebbe ovviare a tale mancanza la già citata dichiarazione allegata alla procura, in quanto anch'essa priva di elementi, direttamente o indirettamente, utili a tal fine.
14.2. Il caso di specie, tuttavia, risulta particolare, e non può essere governato dai principi indicati dall'appellante nel motivo in esame, principi che la giurisprudenza ha, seppure implicitamente, giustificato con l'esigenza di una certa tutela del mandante.
In primo luogo, va rimarcato che la procura rilasciata dalla al AN non Parte_1
è del tutto silente sul tema del prezzo di vendita, ma prevede espressamente che al procuratore nominato sia conferito, tra gli altri, anche il potere di “convenire liberamente il prezzo e riscuoterlo, rilasciandone valida quietanza liberatoria”.
Ed ancora, il medesimo atto contiene un'espressa previsione, qualificata come
“specifica autorizzazione”1, volta a consentire la vendita a sé stesso.
L'esistenza di duplice e convergente previsione espressa costituisce elemento dal quale l'interpretazione della volontà della mandante non può prescindere.
Al contrario, da tali elementi, ai quali si unisce anche l'esplicito esonero del mandatario dal rendiconto, si evince che la , nel rilasciare la procura, si era posta il Parte_1 problema del prezzo di vendita, e lo aveva consapevolmente risolto conferendo facoltà al mandatario di determinarlo “liberamente”, con ciò dimostrando indifferenza rispetto alla quantificazione del prezzo che (in modo molto simile al caso specifico oggetto della sentenza della Corte di Cassazione di data 24.10.2002 n.14982).
Tale conclusione, poi, è avvalorata dal canone interpretativo teleologico, non emergendo, nel caso di specie, alcuna particolare esigenza di tutela della mandante, ma, piuttosto, accordi tra le parti, all'epoca coniugati e in regime patrimoniale di comunione legale.
In secondo luogo, poi, nel caso di specie, una predeterminazione del prezzo di vendita da parte della sarebbe stata incoerente con la sua stessa dichiarazione Parte_1 secondo la quale la procura a vendere era stata rilasciata “a garanzia”, e cioè per tutelare, la particolare situazione del AN, il quale, in realtà, era dichiarato già proprietario della quota in questione.
Pacifico che tale dichiarazione non possa costituire in alcun modo prova della proprietà immobiliare in capo al ma altrettanto evidente è che si tratta, comunque, di CP_1 una scrittura privata che, come tale, non solo, ha un valore procedurale e probatorio ben pag. 15/22 preciso, ma, nel contenuto, integra la procura alla quale accede e il retrostante mandato che, come vedremo di qui a poco, è un vero e proprio mandato in rem propriam.
Dal contenuto della dichiarazione della stessa si evince che un qualsiasi Parte_1 elemento di predeterminazione del prezzo sarebbe stato o meramente fittizio (perché essa stessa dichiarava che l'oggetto era già di proprietà del o incompleto, CP_1 rispetto al caso della vendita a terzi.
Si tratta, in altri termini, di un'esplicazione dell'autonomia negoziale privata più che sufficiente a rendere efficace l'autorizzazione a vendere a sé stessi, non espressamente indicativa del prezzo, ma specifica e determinata quanto a tutti gli altri elementi del contratto.
15. Vanno, a questo punto, esaminate le questioni inerenti la domanda della Parte_1 di pagamento del prezzo di vendita (actio mandati directa), oltre agli interessi.
15.1. Ha ritenuto, il giudice di primo grado in proposito che:
- spettava al mandatario dimostrare di avere eseguito l'obbligazione di restituire quanto ricevuto in esecuzione del mandato, in mancanza della previsione di un esonero da tale adempimento;
- la difesa della aveva allegato di non avere ricevuto il corrispettivo della Parte_1 vendita;
- a fronte di ciò, la difesa del aveva opposto argomentazioni non pertinenti: CP_1
l'allegazione di avere fornito un capitale iniziale e di avere pagato metà delle rate del mutuo gravante sull'immobile.
Si trattava di esborsi precedenti la vendita che avrebbero dovuto essere, casomai, fatti valere in compensazione (il che non era stato), ostando a ciò, e alla ripetizione d'indebito, la natura di versamenti tra coniugi in costanza di matrimonio.
15.2. Sostiene la difesa di qui appellante incidentale, che avrebbe errato il CP_1 giudice di primo grado:
- nel ritenere non contestato il mancato pagamento del prezzo, mentre, in realtà era stato allegato e provato proprio tale pagamento (docc. 3, 15 – 16 c, 25 e 26 del fascicolo di primo grado);
- nel non tenere conto, a supporto di tale allegazione, le già citate dichiarazioni della sig.ra . Parte_1
15.3. L'appello incidentale è infondato.
Come già esplicitato dal giudice di primo grado, nella prospettazione dell'appellato, non
è contestato che, a fronte della, e successivamente alla, compravendita del 2018, nulla è stato riversato dal mandatario alla mandante.
Il pagamento attestato nel contratto di compravendita del 2018 non può che essere intervenuto, in mancanza di diverse specificazioni, tra le parti formali del contratto, e quindi sempre in favore del quale procuratore della , mentre CP_1 Parte_1
pag. 16/22 quest'ultima, qui appellante ha, in questa sede, azionato il diritto di ottenere l'importo pari al prezzo proprio in virtù del mandato.
La difesa consistente nell'allegazione del versamento di somme di denaro quale provvista per l'acquisto dell'immobile e del pagamento di parte delle rate del mutuo non coglie nel segno.
Spettava a parte appellante incidentale allegare e provare di avere adempiuto in esecuzione del mandato, ma ciò non è avvenuto, essendosi limitata, la difesa del sig.
a fornire principi di prova di pagamenti, per lo più con assegni, tra coniugi, CP_1 talvolta con riferimenti, nella causale della matrice, a “mutuo” o “mutuo, casa”, ma mai al mandato.
16.1. Sostiene, poi, l'appellante principale che gli interessi sull'importo di €.25.000,00 avrebbero dovuto decorrere non dalla domanda in giudizio (9.4.2020) ma dalla stipula del contratto (25.10.2018) e, dopo la domanda, nella misura del tasso previsto dall'art.1284 co.4 c.c.
16.2. Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto alla decorrenza degli interessi, trova applicazione l'art. 1714 c.c. e, in mancanza di indicazioni, da parte della mandante, di tempi e modi dell'obbligo di riconsegna, vale il principio generale che li fa decorrere dalla domanda.
Trova, invece, applicazione, nel caso di specie, e la sentenza impugnata dovrà essere, sul punto integrata, l'art.1284 co. 4 c.c. e, in mancanza di determinazione del saggio degli interessi, lo stesso dovrà essere pari a quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dalla domanda giudiziale
(9.4.2020), al saldo.
Né ha rilievo, dato il tenore dell'art. 345 co.1 c.p.c. valutare la tempestività della domanda.
17.1. Con il quinto motivo di appello, la difesa della sig.ra impugna il Parte_1 rigetto della domanda risarcitoria per infedele adempimento del mandato, per vendita dell'immobile ad un prezzo vile.
17.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto, in proposito, che si trattasse di mandato rilasciato anche nell'interesse del mandatario, con l'ulteriore conseguenza che il mandante, oltre all'ottenimento del corrispettivo della vendita, non potrebbe vantare ulteriori pretese patrimoniali e la domanda risarcitoria si fonderebbe su un intento in mala fede.
17.3. Sostiene l'appellante, in sintesi, che:
- da un lato, non si tratterebbe di mandato in rem propriam, nessun valore probatorio potendosi attribuire alla dichiarazione della allegata alla procura;
Parte_1 dichiarazione generica, mancanza di collegamento ad un rapporto sinallagmatico tra mandante e mandatario e, al più, coincidenza con l'interesse ad eseguire il mandato;
pag. 17/22 - dall'altro non vi sarebbe prova del fatto che le parti avevano valorizzato il presunto interesse del mandatario proprio nella misura poi corrispondente al prezzo di vendita del bene.
17.4. Ritiene questa Corte che il mandato conferito dalla al marito sia, Parte_1 effettivamente un mandato anche nell'interesse del mandatario.
In tal senso militano:
- l'espressa previsione nella procura a vendere (“Dichiara inoltre la mandante che il presente mandato è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 del C.C., essendo stato conferito anche nell'interesse del mandatario…”),
- l'altrettanto esplicita previsione di irrevocabilità della procura
- e la prossimità temporale tra acquisto dell'immobile (20.6.1989) e rilascio della procura (21.3.1990), apparendo anomalo che la , solo nel proprio interesse, Parte_1 abbia inteso, dopo appena sei mesi dall'acquisto dell'intera abitazione adibita a casa familiare, conferire al marito – in regime di comunione legale - procura a venderne il
50%.
Ulteriore elemento testuale che fa propendere per il mandato in rem propriam si rinviene nel contenuto della dichiarazione della annessa alla procura a Parte_1 vendere, e nella quale afferma che il marito sarebbe già proprietario del 50% dell'immobile, che l'immobile era stato intestato interamente a sé “per motivi fiscali” e che la procura a vendere il 50% era stata fatta “a garanzia di quanto sopra specificato”.
Ciò che rileva, quindi, è che la mandante, in un atto contestuale e accessorio rispetto alla procura a vendere, abbia dichiarato sussistente l'interesse dell'allora marito ad ottenere un titolo formale che rispecchiasse la sua proprietà del 50% dell'immobile.
Tale dichiarazione non vale a provare la proprietà in capo al ma costituisce CP_1 certamente prova dell'interesse perseguito con l'atto negoziale del mandato e con l'annessa procura.
18. Vanno, a questo punto esaminate le questioni poste, da entrambe le parti, sul tema dell'indennizzo per uso esclusivo dell'immobile.
18.1.1. Il Tribunale di Trieste, al riguardo, ha condannato la al pagamento, Parte_1 in favore del sig. di un indennizzo per l'uso esclusivo dell'immobile, da CP_1 febbraio 2019 alla data della sentenza (27.4.2023), per l'importo quantificato in
€.19.600,00.
18.1.2. Avverso tale statuizione ha proposto impugnazione l'appellante sostenendo, in primo luogo, la non debenza dell'indennizzo, in quanto:
- sarebbe stato possibile un utilizzo promiscuo, diretto o indiretto, del bene immobile, da parte di entrambi;
- il non aveva chiesto di utilizzare l'immobile e, conseguentemente, la CP_1 [...]
nulla aveva negato;
Pt_1
pag. 18/22 - la richiesta di utilizzo del sig. era pervenuta alla solamente il CP_1 Parte_1
6.3.2019;
- in data 8.7.2020, aveva accettato la consegna di copia delle chiavi, sicché CP_1 era stata una sua autonoma decisione quella di non utilizzare il bene.
Relativamente al quantum, poi, l'appellante ha lamentato una pronuncia ultrapetita del giudice di primo grado, in quanto:
- la difesa di AN aveva chiesto, in proposito, un indennizzo per il solo periodo dal novembre 2018 a luglio 2019, quantificato in €.5.013,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
- il giudice di primo grado, superando così i limiti del petitum, aveva condannato l'appellante al pagamento di un indennizzo fino alla data della sentenza (27.4.2023), quantificato in complessivi €.19.600,00.
18.1.3. Il motivo di appello in esame pare infondato.
La richiesta di utilizzo del bene immobile da parte del è implicita, ma CP_1 inequivoca, essendo logicamente presupposta, nella richiesta di pagamento di un canone per l'uso esclusivo, formalizzata con lettera raccomandata a/r che risulta ricevuta dalla il 6.3.2019 (doc. 8 della produzione di parte in primo grado). Parte_1 CP_1
Spettava alla pacificamente utilizzatrice esclusiva dell'abitazione, Parte_1 dichiararsi disponibile, in alternativa al pagamento del canone, ad un utilizzo promiscuo o turnario e formulare concrete proposte in tal senso, il che non risulta sia avvenuto.
Nella comparsa di risposta dd. 3.7.2020, nel procedimento n.3100/19 RG Trib., infatti, la ha sostenuto fosse possibile un uso promiscuo o turnario dell'immobile, Parte_1 ma solo in astratto, con allegazione generica, per concludere che, non avendo il chiesto esplicitamente anche un uso promiscuo o turnario, non potesse egli CP_1 accampare diritti al pagamento di un indennizzo.
Al di là del fatto che tale argomentazione non pare convincente, potendo il comproprietario scegliere in che modo, se direttamente o indirettamente, fruire del proprio bene, resta il fatto che parte appellante non ha mutato, nè meglio precisato, nella memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. del procedimento n.1061/20 e nei procedimenti riuniti, tale posizione.
L'appello, è, quindi, infondato, non solo perché non è stata validamente manifestata una concreta disponibilità a condividere l'uso dell'immobile, ma, anche perché la posizione assunta non si confronta con il fatto che le parti avevano, da non molto tempo, divorziato e i reciproci rapporti, è dato presumere secondo l'id quod plerumque accidit, non erano tali da rendere concretamente agevole l'ipotesi dell'uso turnario o promiscuo del bene.
Da ultimo, la consegna delle chiavi in data 8.7.2020, non a caso in sede giudiziaria contenziosa divorzile, era stata accompagnata da corrispondenza tra legali (doc.13 della produzione di parte appellata in primo grado) nella quale, prudentemente e per intuibili pag. 19/22 motivi, il difensore del AN aveva chiesto, per poter accedere, la redazione di un inventario dei beni presenti. A tale richiesta non risulta sia stato dato riscontro alcuno.
Poiché l'uso promiscuo era stato prospettato come possibile, seppure astrattamente, dalla e poiché quest'ultima aveva il possesso esclusivo del bene, a lei Parte_1 spettava formulare proposte concrete o, quantomeno, riscontrare la ragionevole richiesta di previa redazione di inventario dei beni mobili.
18.2. Relativamente al quantum debeatur, non trova specifica opposizione la richiesta di far decorrere la condanna da marzo (anziché febbraio) 2019 e, sul punto, stante la sopra citata prova della ricezione della richiesta formulata dal (doc.8 della CP_1 produzione in primo grado), sicchè la sentenza appellata dovrà essere corretta CP_1 sul punto.
18.3.1. Relativamente al dies ad quem del calcolo dell'indennizzo dovuto, ha sostenuto parte appellata che:
- fin dall'atto introduttivo del procedimento di primo grado aveva domandato una liquidazione dell'indennizzo “allo stato”;
- il giudice di primo grado aveva semplicemente operato una corretta attualizzazione della domanda alla data della sentenza, trattandosi di mero aggiornamento di un valore per sua natura periodico e in aumento, e non trattandosi di domanda nuova.
18.3.2. L'appello non pare convincente, non ritenendosi integrata una pronuncia ultrapetita.
18.3.2.1. Queste le domande formulate dalla difesa del nel corso dei due CP_1 gradi di giudizio:
a) in atto di citazione dd. 11.7.2019
“- accertato l'uso esclusivo della Signora dell'immobile sito a Parte_1
Trieste in Viale Venti Settembre n.70, condannare la convenuta a versare al signor
la somma di € 5.013,00, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta Controparte_1 di giustizia, a titolo di indennità di occupazione.”
b) nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dep. il 30.10.2020
“- accertare l'uso esclusivo della signora dell'immobile sito a Parte_1
Trieste in Viale XX Settembre n.70 e condannare la stessa a versare al signor CP_1
la somma di € 13.368,00, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di
[...] giustizia, a titolo di indennità di occupazione;
”
c) nel foglio di precisazione delle conclusioni in primo grado depositato il 5.1.2023:
“- accertare l'uso esclusivo della signora dell'immobile sito a Parte_1
Trieste in Viale XX Settembre n.70 e condannare la stessa a versare al signor CP_1
la somma di € 28.407,00, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di
[...] giustizia, a titolo di indennità di occupazione;
”
d) nella comparsa di costituzione in appello depositata il 27.12.2023:
pag. 20/22 “ - accertare l'uso esclusivo della signora dell'immobile sito a Parte_1
Trieste in Viale XX Settembre n.70, condannare la stessa a versare al signor CP_1
la somma di € 34.534,00, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di
[...] giustizia, a titolo di indennità di occupazione per il periodo novembre 2018-dicembre
2023, oltre gli interessi di legge dal dovuto al saldo, e, in ogni caso, per il successivo periodo fino all'effettiva e reale messa in possesso dell'immobile al signor;
” CP_1
e) nella memoria ex art. 352 n.1 c.p.c. depositata il 19.11.2024:
“- accertare l'uso esclusivo della signora dell'immobile sito a Parte_1
Trieste in Viale XX Settembre n.70, condannare la stessa a versare al signor CP_1
la somma di € 40.661,00, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di
[...] giustizia, a titolo di indennità di occupazione per il periodo novembre 2018-novembre
2024, oltre gli interessi di legge dal dovuto al saldo, e, in ogni caso, per il successivo periodo fino all'effettiva e reale messa in possesso dell'immobile al signor;
”. CP_1
18.3.2.2. Pare evidente, da una lettura in successione delle conclusioni, che la domanda
è stata, via via, aggiornata per il trascorrere del tempo processuale, e costituisce principio generale condivisibile quello secondo il quale chi agisce in giudizio, in caso di vittoria, non può vedersi ridurre il bene della vita richiesto per il tempo necessario al relativo accertamento in giudizio.
Ne consegue la conferma, e l'ulteriore aggiornamento all'attualità, del capo di pronuncia in esame.
18.4. La medesima statuizione (condanna ad indennizzo per uso esclusivo) è stata, poi, oggetto di duplice appello incidentale da parte della difesa del sig. che ha CP_1 chiesto modificarsi in aumento la quantificazione del dovuto ed estendersi la condanna sia con riferimento al dies a quo (a partire dal contratto di acquisto) sia con riferimento al termine finale da estendere all'attualità e pro futuro.
18.5. L'appello incidentale, sul punto, è prevalentemente infondato.
18.5.1. Quanto all'ammontare del valore base dell'indennizzo, il giudice di primo grado ha motivatamente e condivisibilmente adeguato l'importo richiesto dal nel CP_1 primo procedimento civile incardinato (€.
1.114 al mese), alle condizioni concrete dell'alloggio, come desumibili dalla perizia del geom. che, tra l'altro, ha definito CP_2 solo “discrete” le condizioni conservative sia degli infissi (i cui serramenti sono in vetro singolo) sia della pavimentazione dell'alloggio.
18.5.2. Non è condivisibile la richiesta di anticipazione della decorrenza dell'obbligazione di pagamento al contratto di acquisto del 50% dall'immobile, essendo mera facoltà del comproprietario chiedere l'utilizzo dell'immobile comune e dovendosi, quindi, fare riferimento alla data certa nella quale la ha ricevuto formale Parte_1 richiesta di pagamento a tale titolo.
18.5.3. Va accolta, invece, la richiesta di aggiornare all'attualità l'importo dovuto, il che non significa pronunciare una condanna in futuro – condanna questa ammessa solo in casi eccezionali e per espressa previsione di legge -, ma solo attualizzare la domanda,
pag. 21/22 relativa a prestazione che si protrae nel tempo, in modo che il proponente vittorioso non debba subire decurtazioni del bene della vita oggetto dell'accertato diritto, a causa e solo per il fatto del protrarsi e della durata del processo.
19. Venendo all'esame delle statuizioni in punto spese di lite, la vicenda, nel complesso, anche nel presente grado di giudizio, evidenzia una reciproca soccombenza su questioni secondarie:
- la difesa della , infatti, risultando vittoriosa sull'entità degli interessi legali Parte_1
a lei dovuti in relazione alla condanna di restituzione del prezzo di vendita, e sul dies a quo della propria condanna al pagamento dell'indennizzo per uso esclusivo del bene, ma soccombente nelle ulteriori diverse domande presentate (nullità del contratto e annullamento del contratto);
- la difesa del risultando vittoriosa solo in relazione al dies ad quem della CP_1 condanna all'indennizzo per uso esclusivo del bene immobile, e non anche sulle ulteriori difese formulate.
Ne consegue la soccombenza reciproca in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 342/2023 RG, così decide, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Trieste n.229/2023 pubblicata il 2.5.2023, fermo il resto:
1 - condanna al pagamento, in favore di , degli Controparte_1 Parte_1 interessi legali maturati sull'importo di euro 25.000,00, dalla domanda al saldo, in misura del tasso ex art.1284, 4° co. c.c.;
2 - condanna a pagare a , a titolo di indennizzo per Parte_1 Controparte_1 uso esclusivo dell'immobile oggetto di causa, a far data da marzo 2019 alla data della presente sentenza, l'importo di €.28.800,00 oltre agli interessi dalla sentenza al saldo;
3 - rigetta tutti gli altri motivi di appello, principale e incidentale, di entrambe le parti;
4 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio per la reciproca soccombenza.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 18.2.2025.
Consigliere estensore il Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 22/22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La vendita potrà essere effettuata anche allo stesso procuratore ed in tal caso la mandante dà in deroga all'articolo 1471 del C.C. ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1395 dl C.C., specifica autorizzazione.”.