Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2012, n. 9776
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Sentenza 14 giugno 2012

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Il procedimento di convocazione dell'assemblea di società cooperativa bancaria - nella fattispecie quotata, ma senza pendenza di offerta pubblica sui suoi titoli - è disciplinato dall'art. 2366 cod. civ. (già richiamato dell'art. 2516, ed ora dall'art. 2519 cod. civ.), che prevede, nel testo "ratione temporis" vigente, la previa pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, con termine di almeno 15 giorni tra detta pubblicazione e la data dell'assemblea stessa, e non, invece, dalle norme, di fonte regolamentare e di deroga alla citata disposizione civilistica, fissate dall'art. 1 del d.m. 5 novembre 1998, n. 437, sulla base delle norme deleganti di cui agli artt. 104, comma 2, e 144, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non essendo estensibili alle società cooperative le procedure di specialità delle regole di convocazione assembleare, né in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ove non ricorrente in fatto, né di sollecitazione alla raccolta delle deleghe, esclusa dall'art. 137 del richiamato Testo unico della finanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2012, n. 9776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9776
    Data del deposito : 14 giugno 2012

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